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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 12/09/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1220/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1220/2025 promossa da:
(C.F. ), di seguito per brevità , con il Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 patrocinio dell'avv. PROVERBIO PIETRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PROVERBIO PIETRO
RICORRENTE contro
Parte
100% (C.F. ), di seguito per brevità , contumace CP_1 P.IVA_2 CP_2
RESISTENTE
Oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione parte ricorrente ha concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di ricorso depositato in data 28/3/2025 la società , chiedeva al Tribunale Parte_1 in epigrafe, previ gli incombenti di rito, l'accoglimento delle ss. domande nei confronti della resistente:
in via principale: A) accertare e dichiarare che la è creditrice nei confronti di Parte_1 della somma di €.6.548,31 per le forniture di beni meglio descritte nelle fatture n.1240307 Parte_2 del 26.2.2024 e n.1241282 del 7.6.2024; B) accertare e dichiarare che la deve restituire Parte_2
pagina 1 di 3 alla le somme indebitamente/illegittimamente percepite/trattenute pari ad Parte_1
€.8.593,84;
per l'effetto, condannare l'impresa in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Parte_2 versamento a favore della ricorrente dell'importo totale di €.15.142,15, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi a favore dell'avv.
Proverbio quale anticipatario
A fondamento delle stesse deduceva di vantare nei confronti della resistente due ragioni di credito:
a) €.6.548,31 per le forniture di beni meglio descritte nelle fatture n.1240307 del 26.2.2024 e n.1241282 del 7.6.2024 (doc.1-4);
b) €.8.593,84, a fronte dell'erroneo pagamento effettuato a favore di in data 30.4.2024 Pt_2
(doc.5-6), inerente le fatture emesse da n.32/23 del 21.12.20223 e n.33/23 del Pt_2
21.12.2023, seguite (ed annullate) da Note di Credito n.7/24 del 23.4.2024 e n.8/2024 del
23.4.2024, in quanto la merce non venne mai consegnata da a Pt_2 Parte_1
(doc.7-10).
Formatosi il contraddittorio, veniva dichiarata la contumacia di %, non costituitasi. CP_2
Esaurita la fase istruttoria, parte ricorrente precisava le conclusioni come sopra chiedendo che la causa venisse decisa con sentenza.
Credito di parte ricorrente
In sede istruttoria la teste impiegata presso la ricorrente, ha confermato l'esecuzione a favore Tes_1 della resistente delle prestazioni oggetto delle fatture n.1240307 del 26.2.2024 e n.1241282 del
7.6.2024 per l'importo di euro 6.548,31, non onorate da quest'ultima.
Tale deposizione, confortata dai documenti allegati, avvalora la richiesta attorea.
Parimenti la teste ha confermato il pagamento da parte della ricorrente delle fatture emesse dalla resistente per l'importo di euro 8.593,84, come da bonifici in atti, in relazione alle quali CP_2
% ha successivamente emesso note di credito trattandosi di merce in realtà non fornita.
[...]
Come riferito dalla teste “Chi si è occupato della pratica all'interno della ditta ha provveduto erroneamente al pagamento non trovando nel cassetto fiscale le note di credito“.
pagina 2 di 3 Va dunque va riconosciuto anche il credito in relazione all'indebita percezione da parte della resistente di tali somme, che pertanto vanno restituite all'attrice.
La domanda attorea merita dunque integrale accoglimento, sia quanto al capitale che agli interessi decorrenti, quanto alle fatture azionate dall'attrice, dalla scadenza fissata per il pagamento e, quanto alla restituzione dell'indebito, dalla data dei bonifici ex art. 2033 cc (stante la mala fede della resistente, avvalorata dal fatto, che pur notiziata dell'errore e pur avendo emesso note di credito, non via abbia posto rimedio).
Spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della resistente nella misura che si liquida come da dispositivo, da distrarsi a favore del procuratore della ricorrente in quanto anticipatario.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accertato quanto in premessa, condanna la resistente a rifondere alla ricorrente la somma di euro 15.142,15 oltre interessi di mora al tasso legale come da parte motiva;
2) Condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in euro 2.200,00 per compensi professionali oltre spese generali ed oneri di legge, da distrarsi a favore del procuratore della ricorrente.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 12 settembre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1220/2025 promossa da:
(C.F. ), di seguito per brevità , con il Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 patrocinio dell'avv. PROVERBIO PIETRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PROVERBIO PIETRO
RICORRENTE contro
Parte
100% (C.F. ), di seguito per brevità , contumace CP_1 P.IVA_2 CP_2
RESISTENTE
Oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione parte ricorrente ha concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di ricorso depositato in data 28/3/2025 la società , chiedeva al Tribunale Parte_1 in epigrafe, previ gli incombenti di rito, l'accoglimento delle ss. domande nei confronti della resistente:
in via principale: A) accertare e dichiarare che la è creditrice nei confronti di Parte_1 della somma di €.6.548,31 per le forniture di beni meglio descritte nelle fatture n.1240307 Parte_2 del 26.2.2024 e n.1241282 del 7.6.2024; B) accertare e dichiarare che la deve restituire Parte_2
pagina 1 di 3 alla le somme indebitamente/illegittimamente percepite/trattenute pari ad Parte_1
€.8.593,84;
per l'effetto, condannare l'impresa in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Parte_2 versamento a favore della ricorrente dell'importo totale di €.15.142,15, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi a favore dell'avv.
Proverbio quale anticipatario
A fondamento delle stesse deduceva di vantare nei confronti della resistente due ragioni di credito:
a) €.6.548,31 per le forniture di beni meglio descritte nelle fatture n.1240307 del 26.2.2024 e n.1241282 del 7.6.2024 (doc.1-4);
b) €.8.593,84, a fronte dell'erroneo pagamento effettuato a favore di in data 30.4.2024 Pt_2
(doc.5-6), inerente le fatture emesse da n.32/23 del 21.12.20223 e n.33/23 del Pt_2
21.12.2023, seguite (ed annullate) da Note di Credito n.7/24 del 23.4.2024 e n.8/2024 del
23.4.2024, in quanto la merce non venne mai consegnata da a Pt_2 Parte_1
(doc.7-10).
Formatosi il contraddittorio, veniva dichiarata la contumacia di %, non costituitasi. CP_2
Esaurita la fase istruttoria, parte ricorrente precisava le conclusioni come sopra chiedendo che la causa venisse decisa con sentenza.
Credito di parte ricorrente
In sede istruttoria la teste impiegata presso la ricorrente, ha confermato l'esecuzione a favore Tes_1 della resistente delle prestazioni oggetto delle fatture n.1240307 del 26.2.2024 e n.1241282 del
7.6.2024 per l'importo di euro 6.548,31, non onorate da quest'ultima.
Tale deposizione, confortata dai documenti allegati, avvalora la richiesta attorea.
Parimenti la teste ha confermato il pagamento da parte della ricorrente delle fatture emesse dalla resistente per l'importo di euro 8.593,84, come da bonifici in atti, in relazione alle quali CP_2
% ha successivamente emesso note di credito trattandosi di merce in realtà non fornita.
[...]
Come riferito dalla teste “Chi si è occupato della pratica all'interno della ditta ha provveduto erroneamente al pagamento non trovando nel cassetto fiscale le note di credito“.
pagina 2 di 3 Va dunque va riconosciuto anche il credito in relazione all'indebita percezione da parte della resistente di tali somme, che pertanto vanno restituite all'attrice.
La domanda attorea merita dunque integrale accoglimento, sia quanto al capitale che agli interessi decorrenti, quanto alle fatture azionate dall'attrice, dalla scadenza fissata per il pagamento e, quanto alla restituzione dell'indebito, dalla data dei bonifici ex art. 2033 cc (stante la mala fede della resistente, avvalorata dal fatto, che pur notiziata dell'errore e pur avendo emesso note di credito, non via abbia posto rimedio).
Spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della resistente nella misura che si liquida come da dispositivo, da distrarsi a favore del procuratore della ricorrente in quanto anticipatario.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accertato quanto in premessa, condanna la resistente a rifondere alla ricorrente la somma di euro 15.142,15 oltre interessi di mora al tasso legale come da parte motiva;
2) Condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in euro 2.200,00 per compensi professionali oltre spese generali ed oneri di legge, da distrarsi a favore del procuratore della ricorrente.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 12 settembre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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