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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/07/2025, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6918/2022 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in S. Salvatore di Parte_1 C.F._1
Fitalia (ME) presso lo studio dell'avv. Rosario Ventimiglia, che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Messina presso gli uffici dell'avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale per procura in atti, resistente oggetto: opposizione a verbale unico di accertamento.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 7 dicembre 2022 riassumeva innanzi a questo Parte_1 ufficio il giudizio promosso il 17 giugno 2021 innanzi al Tribunale di Patti, dichiaratosi territorialmente incompetente con ordinanza del 27 ottobre 2022, per impugnare il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019014387/DDL del 30 ottobre 2019 con il quale l' , ritenuta la natura commerciale CP_1 dell'attività svolta dall'omonima impresa, ha provveduto alla variazione d'ufficio del relativo inquadramento aziendale, da agricolo a servizi-commercio a far data da ottobre 2014 e, per l'effetto, al disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro in agricoltura instaurati nel periodo 1 ottobre 2014 - 31 marzo
2019, tenuto conto della prescrizione di cui all'art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335/1995.
Nella resistenza dell' , espletata la prova testimoniale e sostituita l'udienza del 3 luglio 2025 CP_2 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- Si premette che il verbale di accertamento, quale atto interno del procedimento ispettivo, è di norma seguito da uno speciale procedimento esecutivo (iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento o, dal gennaio 2011, emissione e notifica dell'avviso di addebito, che a norma dell'art. 30 d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010 ha sostituito il ruolo e la cartella per il recupero dei crediti di competenza dell' ), con CP_1 la conseguenza che esso, seppur non immediatamente lesivo, è pur sempre destinato a incidere su situazioni giuridiche soggettive tutelabili dinanzi all'autorità giudiziaria.
La sua impugnazione dà luogo, pertanto, ad un'azione di accertamento negativo del credito vantato dall'ente previdenziale, alla quale si applicano le regole del giudizio ordinario di cognizione e la cui ammissibilità trova fondamento nell'interesse del supposto debitore di impedire l'avvio dell'esecuzione, cui si affianca, più in generale, l'interesse dell'ordinamento alla certezza della sussistenza o meno dell'obbligazione contributiva, quanto meno nel suo momento genetico, a causa dei chiari riflessi sul rapporto previdenziale.
Nel caso di specie, dall'esame del verbale opposto risulta che a seguito di accesso ispettivo iniziato Part l'8 ottobre 2019 presso la sede dell'azienda agricola di , su incarico dell' di Parte_1
Messina, gli ispettori dell' hanno accertato che la stessa, pur dichiarandosi azienda agricola senza terra CP_1 per lo svolgimento di lavori di sistemazione e manutenzione agraria, forestale, imboschimento, creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, ha svolto in realtà attività di “abbattimento degli alberi, deramazione e taglio dei tronchi, raccolta e trasporto legna, il tutto finalizzato al commercio del legname ad uso biomassa (…) in condizioni di autonomia organizzativa ed economica” e “del tutto disgiunta dalla coltivazione del fondo, senza alcun collegamento neppure marginale ad una attività agricola intesa come sistemazione montana e/o rimboschimento, lavori di forestazione etc.”.
In particolare, dalle dichiarazioni rese ai verbalizzanti dal titolare dell'azienda sarebbe emerso: - che essa si occupava di estrazione di massa legnosa da boschi di proprietà di ditte terze, all'epoca dell'accertamento (ottobre 2019) la Cooperativa Giustizia di , la e la Controparte_3 Persona_1
, entrambe di - che in tutti e tre i casi il contratto prevedeva “l'abbattimento Persona_2 CP_4 dell'albero, che sul posto viene pulito dai rami e tronchettato. Poi la massa legnosa viene trasportata con camion aziendali ad Enna presso la centrale elettrica di Dittaino. Parte dei tronchi vengono venduti alla ditta di Sinagra che li trasforma in pellet. Abbattuto l'albero e finito il lavoro di deramazione CP_5
e tronchettatura si provvede a pulire il bosco dagli scarti di lavorazione e a ripulire le ceppaie (…) tutto il legname prelevato dalle varie ditte e nei diversi boschi viene venduto alla ditta BIOMASSE di Enna, che poi lo vende alla centrale elettrica di Dittaino e in piccola parte alla ditta di Sinagra”; - che la CP_5 manodopera impiegata annualmente dalla ditta si occupava di “abbattere gli alberi, tagliare i Parte_1 rami e tronchettarli” (circa 10 operai con qualifica di motoseghisti), nonché di “raccogliere i rami tagliati per metterli su dei camion che si trovano sul posto di lavoro” (operai comuni); - che il Parte_1 provvedeva, invece, “a guidare il trattore che serve a spostare i tronchi dal letto di caduta allo spiazzo dove vengono lavorati, nonché a guidare il camion carico dal luogo di carico del legname alla sede degli acquirenti finali”.
Sulla base di tali dichiarazioni, nonché di quelle rese nel corso dell'accertamento da alcuni dipendenti
(qui non allegate) e dalla documentazione ivi esibita (fra gli altri, cedolini paga, contratti di acquisito della massa legnosa, autorizzazioni all'utilizzazione della superficie boscata, fatture di acquisto e vendita ed elenco clienti e fornitori) gli ispettori hanno, dunque, ritenuto che l'attività svolta dall'azienda Parte_1 fosse tipicamente commerciale, provvedendo per l'effetto alla variazione dell'inquadramento aziendale e al conseguente disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro in agricoltura, nei limite della maturata prescrizione quinquennale (1 ottobre 2014 - 31 marzo 2019).
La correttezza dell'accertamento è stata contestata dall'opponente, il quale ha eccepito di essersi sempre occupato, oltre che delle attività di taglio e rimozione degli alberi di proprietà di terzi, anche della cura e della manutenzione degli stessi al fine di rimpiazzarli seguendone i cicli biologici e ciò al fine di preservare la fauna boschiva mediante il taglio autorizzato e controllato di taluni alberi e la cura di altri, soprattutto con finalità di rimboschimento. Ha, inoltre, affermato di aver concluso contratti non solo con privati ma anche con pubbliche amministrazioni (tra le quali i comuni di Galati Mamertino, e San Per_3
Salvatore di Fitalia), sia tramite affidamenti diretti che all'esito di procedure pubbliche di concessioni e/o appalti, alcuni dei quali consistiti nella sola manutenzione e cura di aree boschive, senza acquisto e rivendita degli alberi.
Ciò posto, occorre, dunque, verificare se l'attività svolta dall'azienda nel periodo oggetto di accertamento sia o meno qualificabile come agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c.
La norma, come modificata dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 228/2001, definisce imprenditore agricolo
“chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali” intendendo per tali tutte quelle “attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.
Sono, invece, attività connesse quelle “esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge” (comma 3).
La giurisprudenza consolidatasi su tale nuova formulazione della disposizione ha evidenziato come il legislatore abbia con essa di fatto ampliato la nozione di imprenditore agricolo, “allo scopo di rafforzare la posizione imprenditoriale dell'operatore soprattutto per le attività connesse, pur mantenendo fermo il nucleo essenziale dell'attività agricola, siccome incentrata sul "fattore terra", intesa come fattore produttivo, negando, invece la sussistenza dell'impresa agricola, allorché le attività connesse di cui all'art.
2135 assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura” (v. in termini Cass. n. 5391/2018 e i precedenti in essa richiamati, la quale ha ulteriormente chiarito che il novellato art. 2135 c.c. “con il richiamo alle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, ha, all'evidenza, inteso ricomprendere tra le attività complementari, anche quelle attività che non presentino una connessione necessaria tra produzione e utilizzazione del fondo, essendo, invece, sufficiente che intercorra un mero collegamento funzionale e meramente strumentale con il terreno, al di fuori di una stretta connessione reale, come richiesta dalla previgente normativa”).
Ebbene, nel caso di specie, nonostante la rilevata estensione della nozione di impresa agricola, non si rinvengono nell'attività svolta dall'azienda Franchina le condizioni previste dalla normativa citata.
Dall'esame della documentazione in atti e in particolare dei contratti conclusi con i comuni di Galati
Mamertino, e San Salvatore di Fitalia, nonché di quello stipulato con la Per_3 Controparte_6 risulta che solo in forza di quest'ultimo – peraltro sottoscritto in data 18 febbraio 2006 e per la durata
[...] di 4 anni, fino al 30 aprile 2010, quindi in epoca antecedente a quella oggetto di accertamento (2014-2019)
– l'azienda si è occupata di lavori di taglio del bosco di farro e cerro di proprietà della società Parte_1 cooperativa, riconducibili almeno formalmente al concetto di ciclo biologico richiesto dall'art. 2135 c.c.
Nel contratto è, infatti, specificato che “detto bosco ha ormai raggiunto la maturità per l'utilizzazione al taglio poiché l'ultima ceduazione è stata effettuata intorno al 1970 (…) l'intervento di utilizzazione dovrà avvenire durante la stagione silvana decorrente dal giorno della sottoscrizione della presente scrittura privata e sino al 15 aprile 2006 (…) il taglio dovrà essere eseguito a regola d'arte con attrezzi ben affilati
a superficie liscia, inclinata o convessa, a schiena d'asino o a chierica di monaco e senza lacerare la corteccia. Lo stesso dovrà inoltre praticarsi sul nuovo, all'altezza del colletto della pianta o fra le due terre, secondo il punto in cui per le diverse specie o condizioni delle ceppaie avviene l'emissione di polloni;
nella ceduazione delle ceppaie di faggio si dovranno preservare le cosiddette ale, in mancanza, è obbligatorio il rilascio di uno degli altri polloni;
l'allestimento e lo sgombero dei prodotti del taglio dovranno compiersi il più prontamente possibile e in modo da non danneggiare il soprassuolo”. E la S.C. ha anche di recente ribadito che “Se è vero, infatti, che l'equiparazione, alla coltivazione, della silvicoltura è basata sul rilevo che quest'ultima "richiede un'attività imprenditoriale organica e funzionale al ciclo naturale del bosco", ciò non legittima la conclusione che il taglio degli alberi resti ad essa estranea, giacché - come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte - "il bosco altro non è che un fondo di terra, sicuramente suscettibile, se non trattato come bene intangibile, di una forma di coltivazione intesa come cura del "bene" bosco in quanto destinato a produrre frutti e servizi di natura agricola (quali legname, castagne, olii, resine, estratti naturali come il tannino, ecc.)" (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 14 aprile 2011, n. 8486, Rv.
616792-01)” (v. Cass. n. 8342/2023). Simili caratteristiche non si rinvengono, invece, nell'attività risultante dagli altri contratti allegati, avendo essi ad oggetto o la mera vendita del materiale ritraibile dal taglio (v. contratto rep. 347 concluso con il in data 21 gennaio 2011, poi prorogato il 7 febbraio 2014) ovvero Controparte_7
l'attività di capitozzatura, esbosco e smaltimento delle alberature e di arbusti infestanti limitrofi ad alcune strade comunali (cfr. contratto stipulato con il , nel quale peraltro non è specificata la data Controparte_8 di sottoscrizione e autorizzazione al taglio rilasciata dal Comune di San Salvatore di Fitalia in data 30 agosto
2017) effettuata, tuttavia, per ragioni di sicurezza della circolazione stradale, manutenzione del verde pubblico e rispetto del decoro urbano e non già con il fine della produzione agricola.
L'opponente non ha poi contestato l'effettiva sussistenza, per il periodo oggetto di accertamento, dei rilevati accordi commerciali con la soc. coop. Giustizia a r.l. e la Comunione per Controparte_9
l'estrazione della massa legnosa, né della successiva rivendita del legname ad uso biomassa alle ditte
Biomasse s.p.a. di Enna e Calec di Sinagra.
Tali attività trovano conferma, in ogni caso, nelle dichiarazioni rese in sede testimoniale da Tes_1
ex ispettore responsabile dell'accertamento in oggetto, il quale ha riferito che “la ditta
[...] CP_1
ha stipulato contratti con varie ditte proprietarie di terreni, aventi ad oggetto estrazione massa
Parte_1 legnosa;
le ditte proprietarie chiedono l'autorizzazione all'azienda forestale di poter effettuare prelievo di massa legnosa dai propri boschi o autorizzazione di abbattimento selettivo, ottenuta la quale, su precisa indicazione della forestale in merito agli alberi da abbattere, ricevuta quindi l'autorizzazione, la ditta fa contratto con altre ditte terze che si occupano esclusivamente di abbattere l'albero indicato dalla forestale, deramarlo, tronchettarlo e pulito il fondo boschivo, traportarlo fuori dal bosco per poi rivenderlo ad altre ditte che utilizzano il legname o per ardere o per fare pellet;
la ditta ha stipulato contratti con
Parte_1 due o tre ditte proprietarie di fondi boschivi. Io ho preso visione dei contratti sia di vendita del legname estratto che quelli di estrazione di massa legnosa, stipulati dalla con le ditte proprietarie dei
Parte_1 terreni. La ditta la stipulava come azienda senza terra. La legge 92/79 prevede quali sono le
Parte_1 attività e quali le aziende che possono iscriversi nel settore agricoltura;
l'art. 6 si occupa di quelle aziende che non sono aziende agricole, ma che possono operare nel settore;
l'azienda si è avvalsa
Parte_1 dell'art. 6, qualificandosi azienda senza terra”.
Il menzionato art. 6 l. n. 92/1979, come modificato dal d.lgs. n. 173/1998, dispone in particolare che
“agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato da: a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;
(…) d) imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti orto frutticoli, purché connesse a quella di raccolta;
(e) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività”.
La ratio consiste nel privilegiare, ai fini dell'inquadramento previdenziale, il criterio della natura oggettiva dell'attività svolta dai lavoratori e non già quello generale della natura dell'attività economica esercitata dall'impresa dalla quale egli dipende. Ne consegue che non rilevano a tali fini né il dato dell'assenza di fondi propri dell'azienda datrice di lavoro né la mancanza del requisito della cura o dello sviluppo del ciclo biologico cui il novellato art. 2135 c.c. subordina la possibilità di definire un'azienda come agricola.
Nel caso di specie, tuttavia, difetta anche la prova in ordine al presunto svolgimento, da parte dei lavoratori dell'azienda, di attività oggettivamente agricola.
ex dipendente dell'azienda dapprima presso il cantiere di Galati e Testimone_2 Parte_1 successivamente presso quello di nonché unico testimone escusso su intimazione del ricorrente, ha, CP_4 infatti, riferito di aver eseguito unicamente lavori di sramatura e taglio alberi, precisando: “all'epoca nel mio cantiere eravamo in quattro, ricordo i loro nomi: e due SALVATORE, otre me;
dapprima, con la Per_4 motosega tagliavamo gli alberi, poi con la roncola si completava la pulizia dei rami”. Ha, invece, negato lo svolgimento delle ulteriori attività indicate dall'azienda nel capitolato di prova, in particolare quella di preparazione del terreno, nulla riferendo in ordine ad eventuali lavori di “sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, (ivi compresa l'attività di abbattimento o taglio di piante), imboschimento, creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde” (ha sul punto affermato: “Io svolgevo il lavoro di cui ho sopra riferito;
di altro non so”).
Alla stessa udienza il procuratore del ricorrente ha poi rinunciato all'escussione dell'altro testimone ammesso, sicché anche sul punto la domanda è rimasta priva di ogni allegazione e prova.
Ne deriva che correttamente l' ha qualificato come commerciale l'attività svolta dall'azienda, CP_2 provvedendo ad inquadrarla nel settore terziario e ad annullare i relativi rapporti denunciati in agricoltura.
In definitiva, la domanda va respinta.
4.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, ma applicando i minimi in ragione della breve durata, in 4.636,5 euro, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e condanna Parte_1
a rimborsare all' le spese del giudizio, liquidate in 4.636,5 euro, oltre spese generali e accessori di CP_1 legge.
Messina, 4.7.2025
Il Giudice del lavoro Valeria Totaro