Sentenza 29 dicembre 2025
Decreto collegiale 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02192/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00446/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 446 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Carratelli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Cosenza, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento di avviso orale prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Cosenza e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. AR LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- il ricorrente agisce per l’annullamento dell’avviso orale prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, emesso ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n. 159/2011 dal Questore di Cosenza;
- di tale determinazione ne è denunciata l’illegittimità per violazione degli artt. 3, 7 L. n. 241/1990, 1, 3 D. Lgs. n. 159/2011, difetto di motivazione, eccesso di potere;
- secondo le dedotte censure risulterebbe omesso senza alcuna ragione il contradittorio procedimentale, sarebbe altresì carente la motivazione non risultando chiaro se il provvedimento si basi su precedenti circostanze, relative ad un pregresso avviso orale del 2011, o su elementi nuovi;
Premesso altresì che:
- si è costituita con memoria di stile l’intimata p.a.;
Considerato che:
- a mente del combinato disposto degli artt. 1 e 3 D. Lgs. n. 159/2011 l’avviso orale si applica a “ a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi… dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ”;
- alla luce della lettera della norma e della sottesa ratio preventiva è pacifico che l’emissione dell’avviso orale non presuppone l’accertamento della responsabilità penale dell’interessato o la presenza di fatti configurabili come reati, potendo basarsi il giudizio di pericolosità su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria, sul mero dubbio che un soggetto possa commettere reati contro la sicurezza e la tranquillità pubblica, purché emerga una situazione rivelatrice di personalità incline a comportamenti asociali o antisociali (Consiglio Stato, Sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3548; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 4 aprile 2008, n. 1863);
Ritenuto che:
- sotto il profilo della lamentata violazione delle garanzie procedimentali “ l'avviso orale ex art. 3 del d.lgs. 159/2011 costituisce un atto avente natura ed efficacia monitoria e non richiede la previa comunicazione ex art. 7, l. n. 241/1990, poiché il presupposto giuridico dell'avviso orale è costituito da una condotta del destinatario del provvedimento tale da far ritenere che lo stesso, ove non modifichi il proprio comportamento, possa commettere ulteriori e più gravi condotte pericolose, ovvero commettere reati; ne consegue che l'intervento dell'autorità di Pubblica Sicurezza, consistente nell'invito a cambiare condotta, deve essere considerato urgente e tale quindi da giustificare ex se l'omissione contestata ” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 14 luglio 2022, n. 1305; T.A.R. Toscana, Sez. II, 7 dicembre 2020, n. 1613);
- in ordine al denunciato vizio di motivazione, il deducente è stato ritenuto pericoloso sulla scorta di un vasto compendio di episodi, l’ultimo dei quali il deferimento per il reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, reiterati ed estesi in un ampio arco temporale, idonei ad incidere negativamente sulla sicurezza pubblica, cosicché alla luce di tali elementi fattuali, la determinazione gravata risulta basata su un’adeguata istruttoria, congruamente motivata, non irragionevole né sproporzionata;
- a ciò consegue il rigetto del ricorso;
- le spese di lite possono nondimeno essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA RE, Presidente
AR LE, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LE | RA RE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.