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Decreto 16 aprile 2025
Decreto 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, decreto 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.V. 1102/2024
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione civile per i minorenni riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Luisa Poppi Consigliere relatore dott. Laura Stella Sforza Consigliere onorario dott. Aldo Baldassare Chiofalo Consigliere onorario
P.M. dott. Massimiliano Rossi ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 1102/2024 R.G.Vol. promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Giulianelli Parte_1
RECLAMANTE
e con l'intervento della
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
La Corte, decidendo a scioglimento della riserva sul reclamo contro il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Bologna n. 10088/2024 del 16 dicembre 2024
OSSERVA
Con provvedimento del 07/10/2024 pubblicato il 16/12/2024 il Tribunale per i Minorenni di Bologna rigettava la domanda con la quale aveva chiesto l'autorizzazione a Parte_1 permanere in Italia ai sensi dell'art. 31, comma 3, D.Lg. 286 del 1998, quale genitore della minore nata a [...], il [...]. Il Tribunale riteneva che la richiesta del Persona_1 ricorrente si fondasse esclusivamente sul desiderio di regolarizzare la propria permanenza sul territorio nazionale con la figlia, in assenza, tuttavia, di elementi di prova atti a dimostrare la sussistenza di gravi motivi connessi allo sviluppo fisiopsichico della minore anche in considerazione della sua tenera età.
proponeva reclamo, assumendo -sul presupposto di essere genitore della minore Parte_1
di 1 anno- che non fosse stata svolta una concreta indagine sull'interesse alla Persona_1 permanenza della minore in Italia, suo paese di nascita, e sull'eventuale correlato grave pregiudizio che potrebbe conseguirne in caso di espulsione del padre.
Pagina 1 In merito alla propria situazione il reclamante chiariva di essere coniugato con una cittadina italiana, con la quale aveva, tuttavia, avviato una pratica di separazione e, pertanto, la richiesta di permesso di soggiorno quale coniuge di cittadina italiana gli era stato negato in mancanza di un vero rapporto di coniugio. Prima del rapporto di convivenza con l'attuale compagna e prima della nascita della figlia, precisamente in data 17/01/2021, veniva arrestato per violazione Parte_1 dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90 e condannato alla pena di anni due di reclusione.
Attualmente il reclamante ha una relazione con la connazionale titolare di un permesso Parte_2 di soggiorno per protezione speciale con scadenza al 09/05/2025. Da tale rapporto, è nata PE la quale ha attualmente un permesso di soggiorno collegato a quello della madre.
[...]
Pertanto, per non vivere in clandestinità, in attesa regolarizzarsi diversamente in Parte_1
Italia, e per stare accanto alla figlia minore che necessita della figura paterna, considerato che la madre lavora ed è il padre la accudisce, ha inoltrato la richiesta ex art. 31 comma 3 D.Lgs. 286/98.
Il provvedimento reclamato si porrebbe in contrasto con la normativa internazionale e l'attuale giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale esisterebbe una presunzione di radicamento del minore nel suo ambiente nativo, salvo prova contraria. I gravi motivi idonei a giustificare l'autorizzazione temporanea dovrebbero essere ricollegati anche all'alterazione di tale ambiente conseguentemente alla perdita della vicinanza con la figura genitoriale ovvero al repentino trasferimento in un altro contesto territoriale e sociale. Pertanto, nel caso di specie la vulnerabilità della minore sarebbe presunta dalla sua nascita in Italia e dalla circostanza che non si sia mai allontanata dal contesto nazionale e dai genitori.
La Corte si è riservata la decisione all'udienza del 11/04/2025.
Il Procuratore Generale, alla predetta udienza, ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo, producendo il certificato del casellario giudiziale.
*********
Si premette che le Sezioni Unite civili della Cassazione (sentenze n. 21799 e n. 21803 del 25 ottobre 2010), risolvendo un contrasto di giurisprudenza insorto all'interno della prima sezione della Suprema Corte (e le successive pronunce: Cass. Sez. VI, Ordinanza n. 17942, 10/9/2015; Sez.
VI, n. 25508, 02/12/2014; Sez. VI, n. 17739, 07/09/2015), hanno affermato che:
“La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lg. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico- fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare.”
Dunque, la Suprema Corte indica la necessità di effettuare una lettura costituzionalmente ed internazionalmente orientata dell'art. 31 e delle altre norme collegate in materia di immigrazione, prestato attenzione alla preminenza dell'interesse del minore e del suo diritto all'unità familiare, ed imponendone un doveroso ed equilibrato bilanciamento con gli interessi pubblici generali potenzialmente configgenti alla luce parametri della « proporzionalità » e « necessità » sistematicamente ricordati dalle Corti sovranazionali e dalla nostra Corte costituzionale.
Pagina 2 Anche più recentemente è stato ribadito che “La speciale autorizzazione resa dal tribunale per i minorenni all'ingresso o alla permanenza in Italia di un familiare del minore, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, è volta a tutelare l'interesse di quest'ultimo e si fonda sul giudizio prognostico circa il pericolo di grave danno al benessere ed allo sviluppo psicofisico del minore medesimo in ipotesi di allontanamento del familiare, dovendosi a tal fine tenere conto del radicamento della famiglia nel territorio nazionale, dello sforzo di inserimento sociale del familiare, del disagio psicofisico cui il minore sarebbe esposto in caso di distacco dal luogo in cui si trova il centro dei suoi interessi e relazioni, nonchè della tenera età del minore” (cfr. Cass. Ord. n. 22027 del 24/07/2023).
Inoltre, “la speciale autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in territorio italiano, prevista dall'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 in favore del familiare del minore straniero che si trovi in Italia, si fonda sul presupposto che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. a), d.lgs. cit., quest'ultimo non può essere espulso. Ne consegue che la valutazione delle condizioni per il rilascio di detta autorizzazione non può esaurirsi in un giudizio sul radicamento del minore sul territorio italiano, il quale si risolverebbe in una grave violazione del divieto di espulsione. Tale considerazione può essere utilizzata solo come elemento integrativo, che concorre alla formulazione del giudizio prognostico, il quale deve fondarsi, indefettibilmente, sull'accertamento, secondo un giudizio probabilistico, del nesso causale tra l'allontanamento coattivo del genitore e i verosimili effetti pregiudizievoli sull'equilibrio psico-fisico del minore” (cfr. Cass. Ord. n. 15642 del 22/07/2020).
Il difficile bilanciamento dei contrapposti interessi è, quindi, rimesso alla peculiarità delle singole fattispecie ed agli accertamenti che -anche d'ufficio- devono essere disposti.
Nel caso in esame, secondo la stessa prospettazione del reclamante la figlia (che ad oggi ha PE circa 15 mesi) è sì nata in [...], ma non risulta aver alcun elemento di radicamento nel territorio nazionale: non sono stati neppure allegati, infatti, elementi da cui desumere che l'allontanamento possa provocare un grave danno al suo sviluppo psicofisico, ovvero che il reclamante sia radicato sul territorio nazionale, svolga attività lavorativa, abbia compiuto sforzo di inserimento sociale o la minore sia inserita in un contesto familiare, scolastico, sociale. Unico elemento dedotto è la regolare permanenza sul territorio nazionale della madre, con la quale per altro il reclamante non è coniugato
-risultando viceversa ancora coniugato con altra persona di nazionalità italiana dalla quale è separato di fatto-.
In altre parole, non vi sono sufficienti elementi da cui desumere che l'Italia costituisca il centro degli interessi e delle relazioni della minore, anche in ragione della sua tenerissima età, e che, pertanto, il suo allontanamento possa essere pregiudizievole.
Pertanto, il reclamo deve essere respinto.
Nulla sulle spese, pur trattandosi di procedimento avente natura giurisdizionale contenziosa, non essendovi una parte controinteressata.
P.Q.M.
Visti gli artt. 739 c.p.c. e 31 comma 3 D.Lg. 286 del 1998, respinge il reclamo proposto da avverso il provvedimento del Tribunale per i Parte_1
Minorenni di Bologna del 07/10/2024 pubblicato il 16/12/2024.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Sezione Civile per i Minorenni il 11.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
Pagina 3
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione civile per i minorenni riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Luisa Poppi Consigliere relatore dott. Laura Stella Sforza Consigliere onorario dott. Aldo Baldassare Chiofalo Consigliere onorario
P.M. dott. Massimiliano Rossi ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 1102/2024 R.G.Vol. promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Giulianelli Parte_1
RECLAMANTE
e con l'intervento della
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
La Corte, decidendo a scioglimento della riserva sul reclamo contro il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Bologna n. 10088/2024 del 16 dicembre 2024
OSSERVA
Con provvedimento del 07/10/2024 pubblicato il 16/12/2024 il Tribunale per i Minorenni di Bologna rigettava la domanda con la quale aveva chiesto l'autorizzazione a Parte_1 permanere in Italia ai sensi dell'art. 31, comma 3, D.Lg. 286 del 1998, quale genitore della minore nata a [...], il [...]. Il Tribunale riteneva che la richiesta del Persona_1 ricorrente si fondasse esclusivamente sul desiderio di regolarizzare la propria permanenza sul territorio nazionale con la figlia, in assenza, tuttavia, di elementi di prova atti a dimostrare la sussistenza di gravi motivi connessi allo sviluppo fisiopsichico della minore anche in considerazione della sua tenera età.
proponeva reclamo, assumendo -sul presupposto di essere genitore della minore Parte_1
di 1 anno- che non fosse stata svolta una concreta indagine sull'interesse alla Persona_1 permanenza della minore in Italia, suo paese di nascita, e sull'eventuale correlato grave pregiudizio che potrebbe conseguirne in caso di espulsione del padre.
Pagina 1 In merito alla propria situazione il reclamante chiariva di essere coniugato con una cittadina italiana, con la quale aveva, tuttavia, avviato una pratica di separazione e, pertanto, la richiesta di permesso di soggiorno quale coniuge di cittadina italiana gli era stato negato in mancanza di un vero rapporto di coniugio. Prima del rapporto di convivenza con l'attuale compagna e prima della nascita della figlia, precisamente in data 17/01/2021, veniva arrestato per violazione Parte_1 dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90 e condannato alla pena di anni due di reclusione.
Attualmente il reclamante ha una relazione con la connazionale titolare di un permesso Parte_2 di soggiorno per protezione speciale con scadenza al 09/05/2025. Da tale rapporto, è nata PE la quale ha attualmente un permesso di soggiorno collegato a quello della madre.
[...]
Pertanto, per non vivere in clandestinità, in attesa regolarizzarsi diversamente in Parte_1
Italia, e per stare accanto alla figlia minore che necessita della figura paterna, considerato che la madre lavora ed è il padre la accudisce, ha inoltrato la richiesta ex art. 31 comma 3 D.Lgs. 286/98.
Il provvedimento reclamato si porrebbe in contrasto con la normativa internazionale e l'attuale giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale esisterebbe una presunzione di radicamento del minore nel suo ambiente nativo, salvo prova contraria. I gravi motivi idonei a giustificare l'autorizzazione temporanea dovrebbero essere ricollegati anche all'alterazione di tale ambiente conseguentemente alla perdita della vicinanza con la figura genitoriale ovvero al repentino trasferimento in un altro contesto territoriale e sociale. Pertanto, nel caso di specie la vulnerabilità della minore sarebbe presunta dalla sua nascita in Italia e dalla circostanza che non si sia mai allontanata dal contesto nazionale e dai genitori.
La Corte si è riservata la decisione all'udienza del 11/04/2025.
Il Procuratore Generale, alla predetta udienza, ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo, producendo il certificato del casellario giudiziale.
*********
Si premette che le Sezioni Unite civili della Cassazione (sentenze n. 21799 e n. 21803 del 25 ottobre 2010), risolvendo un contrasto di giurisprudenza insorto all'interno della prima sezione della Suprema Corte (e le successive pronunce: Cass. Sez. VI, Ordinanza n. 17942, 10/9/2015; Sez.
VI, n. 25508, 02/12/2014; Sez. VI, n. 17739, 07/09/2015), hanno affermato che:
“La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lg. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico- fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare.”
Dunque, la Suprema Corte indica la necessità di effettuare una lettura costituzionalmente ed internazionalmente orientata dell'art. 31 e delle altre norme collegate in materia di immigrazione, prestato attenzione alla preminenza dell'interesse del minore e del suo diritto all'unità familiare, ed imponendone un doveroso ed equilibrato bilanciamento con gli interessi pubblici generali potenzialmente configgenti alla luce parametri della « proporzionalità » e « necessità » sistematicamente ricordati dalle Corti sovranazionali e dalla nostra Corte costituzionale.
Pagina 2 Anche più recentemente è stato ribadito che “La speciale autorizzazione resa dal tribunale per i minorenni all'ingresso o alla permanenza in Italia di un familiare del minore, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, è volta a tutelare l'interesse di quest'ultimo e si fonda sul giudizio prognostico circa il pericolo di grave danno al benessere ed allo sviluppo psicofisico del minore medesimo in ipotesi di allontanamento del familiare, dovendosi a tal fine tenere conto del radicamento della famiglia nel territorio nazionale, dello sforzo di inserimento sociale del familiare, del disagio psicofisico cui il minore sarebbe esposto in caso di distacco dal luogo in cui si trova il centro dei suoi interessi e relazioni, nonchè della tenera età del minore” (cfr. Cass. Ord. n. 22027 del 24/07/2023).
Inoltre, “la speciale autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in territorio italiano, prevista dall'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 in favore del familiare del minore straniero che si trovi in Italia, si fonda sul presupposto che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. a), d.lgs. cit., quest'ultimo non può essere espulso. Ne consegue che la valutazione delle condizioni per il rilascio di detta autorizzazione non può esaurirsi in un giudizio sul radicamento del minore sul territorio italiano, il quale si risolverebbe in una grave violazione del divieto di espulsione. Tale considerazione può essere utilizzata solo come elemento integrativo, che concorre alla formulazione del giudizio prognostico, il quale deve fondarsi, indefettibilmente, sull'accertamento, secondo un giudizio probabilistico, del nesso causale tra l'allontanamento coattivo del genitore e i verosimili effetti pregiudizievoli sull'equilibrio psico-fisico del minore” (cfr. Cass. Ord. n. 15642 del 22/07/2020).
Il difficile bilanciamento dei contrapposti interessi è, quindi, rimesso alla peculiarità delle singole fattispecie ed agli accertamenti che -anche d'ufficio- devono essere disposti.
Nel caso in esame, secondo la stessa prospettazione del reclamante la figlia (che ad oggi ha PE circa 15 mesi) è sì nata in [...], ma non risulta aver alcun elemento di radicamento nel territorio nazionale: non sono stati neppure allegati, infatti, elementi da cui desumere che l'allontanamento possa provocare un grave danno al suo sviluppo psicofisico, ovvero che il reclamante sia radicato sul territorio nazionale, svolga attività lavorativa, abbia compiuto sforzo di inserimento sociale o la minore sia inserita in un contesto familiare, scolastico, sociale. Unico elemento dedotto è la regolare permanenza sul territorio nazionale della madre, con la quale per altro il reclamante non è coniugato
-risultando viceversa ancora coniugato con altra persona di nazionalità italiana dalla quale è separato di fatto-.
In altre parole, non vi sono sufficienti elementi da cui desumere che l'Italia costituisca il centro degli interessi e delle relazioni della minore, anche in ragione della sua tenerissima età, e che, pertanto, il suo allontanamento possa essere pregiudizievole.
Pertanto, il reclamo deve essere respinto.
Nulla sulle spese, pur trattandosi di procedimento avente natura giurisdizionale contenziosa, non essendovi una parte controinteressata.
P.Q.M.
Visti gli artt. 739 c.p.c. e 31 comma 3 D.Lg. 286 del 1998, respinge il reclamo proposto da avverso il provvedimento del Tribunale per i Parte_1
Minorenni di Bologna del 07/10/2024 pubblicato il 16/12/2024.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Sezione Civile per i Minorenni il 11.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
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