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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 6103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6103 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR.SSA Valeria Rosetti -Presidente est.
DR.SSA Eva Scalfati - giudice estensore
DR.SSA Ivana Sassi - giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27771 /2024 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difensa dall'avv. PIRO ANNUNZIATA presso la quale elettivamente domicilia
Parte ricorrente
E ato in data 20/07/1943 a LACCO AMENO (NA) C.F. CP_1 C.F._2
Parte resistente contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/12/2024, la parte ricorrente chiedeva Parte_1
pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con n CP_1
FORIO il 23/04/1981 (atto n. 19, P. II, Serie. A, anno 1981), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 10/07/1989, era intervenuta separazione in forza di sentenza resa nel procedimento rg. 3546/1989. Per_ Aggiungeva che dall'unione tra i predetti nascevano il 14/08/1981, l'11/07/1982 e Per_1 Per_3
nato il [...], maggiorenni.
In data 10/06/2025, davanti al Giudice relatore designato dal Presidente anche alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 cpc, compariva l'Avv. Piro Annunziata per la parte attrice che forniva prova della rituale instaurazione del contraddittorio e rappresentava di aver depositato certificato di morte della sua assistita (effettivamente depositato in data 9/06/2025) e chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per la morte della attrice.
A quel punto, il giudice riteneva la causa matura per la decisione e disponeva la discussione orale.
Il difensore si riportava alle richieste sopra formulate e il giudice riservava la causa in decisione al
Collegio, previo parere del PM.
Il PM concludeva come in atti.
Tanto premesso si osserva che la morte di uno dei coniugi non solo deve considerarsi preclusiva della dichiarazione di separazione e di divorzio ma ha anche l'effetto di travolgere ogni pronuncia accessoria alla separazione e al divorzio emessa in precedenza e non ancora passata in giudicato. Il decesso comporta infatti la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici (Cass. Civ. n. 4092 del 2018).
Nel caso di specie non è stata pronunciata la sentenza parziale sullo status matrimoniale e per l'effetto non si rientra nelle ipotesi in cui il processo debba, rectius possa, proseguire nei confronti degli eredi del coniuge deceduto al fine di determinare la misura dell'assegno divorzile dovuto fino al decesso
(Cassazione Sezioni Unite 24 giugno 2022, n. 20494).
Tenuto conto dell'esito del giudizio nulla va disposto in ordine alle spese. Il collegio, rilevando che non veniva formulata tramite applicativo SIAMM istanza in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dalle parte attrice ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, non provvede in questa sede alla liquidazione ex art 83 co 3 bis Dpr 115/02 atteso che, in assenza di istanza, non vi è prova della sussistenza all'attualità delle condizioni di cui delle delibere emesse dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 13/06/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR.SSA Valeria Rosetti -Presidente est.
DR.SSA Eva Scalfati - giudice estensore
DR.SSA Ivana Sassi - giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27771 /2024 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difensa dall'avv. PIRO ANNUNZIATA presso la quale elettivamente domicilia
Parte ricorrente
E ato in data 20/07/1943 a LACCO AMENO (NA) C.F. CP_1 C.F._2
Parte resistente contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/12/2024, la parte ricorrente chiedeva Parte_1
pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con n CP_1
FORIO il 23/04/1981 (atto n. 19, P. II, Serie. A, anno 1981), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 10/07/1989, era intervenuta separazione in forza di sentenza resa nel procedimento rg. 3546/1989. Per_ Aggiungeva che dall'unione tra i predetti nascevano il 14/08/1981, l'11/07/1982 e Per_1 Per_3
nato il [...], maggiorenni.
In data 10/06/2025, davanti al Giudice relatore designato dal Presidente anche alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 cpc, compariva l'Avv. Piro Annunziata per la parte attrice che forniva prova della rituale instaurazione del contraddittorio e rappresentava di aver depositato certificato di morte della sua assistita (effettivamente depositato in data 9/06/2025) e chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per la morte della attrice.
A quel punto, il giudice riteneva la causa matura per la decisione e disponeva la discussione orale.
Il difensore si riportava alle richieste sopra formulate e il giudice riservava la causa in decisione al
Collegio, previo parere del PM.
Il PM concludeva come in atti.
Tanto premesso si osserva che la morte di uno dei coniugi non solo deve considerarsi preclusiva della dichiarazione di separazione e di divorzio ma ha anche l'effetto di travolgere ogni pronuncia accessoria alla separazione e al divorzio emessa in precedenza e non ancora passata in giudicato. Il decesso comporta infatti la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici (Cass. Civ. n. 4092 del 2018).
Nel caso di specie non è stata pronunciata la sentenza parziale sullo status matrimoniale e per l'effetto non si rientra nelle ipotesi in cui il processo debba, rectius possa, proseguire nei confronti degli eredi del coniuge deceduto al fine di determinare la misura dell'assegno divorzile dovuto fino al decesso
(Cassazione Sezioni Unite 24 giugno 2022, n. 20494).
Tenuto conto dell'esito del giudizio nulla va disposto in ordine alle spese. Il collegio, rilevando che non veniva formulata tramite applicativo SIAMM istanza in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dalle parte attrice ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, non provvede in questa sede alla liquidazione ex art 83 co 3 bis Dpr 115/02 atteso che, in assenza di istanza, non vi è prova della sussistenza all'attualità delle condizioni di cui delle delibere emesse dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 13/06/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti