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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 222/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1016/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - BO Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001458756000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001458756000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso, in atti.
Resistente: come da memorie di costituzione, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con intimazione di pagamento n. 139 2025 90014587 56 000, notificata in data 22.05.2025, l'Agenzia delle Entrate IS, per conto della Regione Calabria intimava a Ricorrente_1 il pagamento della somma di euro 630,46, relativa a n. 2 cartelle di pagamento per l'omesso versamento della tassa auto, anni
2007 e 2008.
Con ricorso in data 03.06.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di BO Valentia, impugnava il suddetto atto impositivo e ne chiedeva l'annullamento, eccependo: 1) la mancanza di prova della pretesa tributaria;
2) l'omessa notifica degli atti prodromici, avvisi di accertamento e cartelle di pagamento;
3) l'intervenuta prescrizione triennale;
4) l'omessa motivazione;
5) la non conformità dell'atto ai modelli di legge.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente 11.06.2025 (cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 01.07.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituivano in giudizio le parti resistenti, le quali impugnavano l'avverso ricorso e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza in camera di consiglio in data 12.02.2026, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 11.06.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
Innanzitutto sono inammissibili le eccezioni di parte ricorrente circa la mancanza di prova della pretesa tributaria e circa l'omessa notifica degli avvisi di accertamento. Infatti, tali eccezioni sono state proposte avverso l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, ma avrebbero dovuto essere proposte avverso gli atti prodromici, cioè gli avvisi e le cartelle di pagamento, che non risultano impugnate dall'odierna parte ricorrente. In particolare, va rammentato che, se l'odierna parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati (in particolare, gli avvisi e le cartelle), in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé (vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quali l'esistenza del credito, l'intervenuta prescrizione del credito, l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero inerenti il merito della controversia, ecc.) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre, Cass. n. 3231/2005).
Egualmente è infondata l'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento. Infatti, agli atti risulta la prova della notifica delle stesse in data 22.04.2013 e in data 29.09.2014, a mani proprie dell'odierno ricorrente (cfr. all. nn.
4-5 del fascicolo telematico della resistente Agenzia): peraltro, gli eventuali vizi di notifica delle suddette cartelle sarebbero ampiamente sanati dalla successiva notifica delle intimazioni di pagamento, non impugnate dall'odierna parte ricorrente.
Successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento la società di riscossione ha notificato numerosi atti interruttivi, precisamente:
1) sollecito di pagamento n. 13920149002033842000 in data 30.06.2014;
sollecito di pagamento n. 13920159003491089000 in data 28.08.2015;
2) preavviso di fermo amministrativo n. 13980201500002348000, notificato in data 15.04.2016;
3) intimazione di pagamento n. 13920179000565704000, notificata in data 21.06.2017;
4) intimazione di pagamento n. 13920189002447620000, notificata in data 16.08.2019;
5) intimazione di pagamento n. 13920199002692130000, notificata in data 14.02.2020;
6) preavviso di fermo amministrativo n.13980202200001075000, notificato mediante pec in data 29.09.2022;
7) intimazione di pagamento n. 13920239002290033000, notificata mediante pec in data 19.09.2023;
8) intimazione di pagamento n. 13920249001947532000, notificata mediante pec in data 30.04.2024 (cfr. all. nn.
6-14 del fascicolo telematico della resistente Agenzia).
Quindi, alla luce di quanto detto sopra, è infondata, anche l'eccezione di prescrizione del credito. Invero, alla data di notifica dell'intimazione impugnata, cioè 22.05.2025, non è chiaramente decorso il termine prescrizionale, tenuto conto della notifica dei menzionati atti interruttivi.
Infatti, non risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento al credito portato dalle cartelle in oggetto, il termine di prescrizione triennale: infatti, ai sensi dell'art. 5, del D.L. n. 953/82, la tassa automobilistica si prescrive con il decorso di tre anni dal 31 dicembre dell'anno in cui il tributo doveva essere versato.
D'altra parte, se l'odierna parte ricorrente, come già detto prima, non ha provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati (in particolare, le intimazioni di pagamento sopra menzionate), in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé (vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quale l'intervenuta prescrizione del credito, l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero inerenti il merito della controversia, ecc.) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre, Cass. n. 3231/2005).
Egualmente è infondata anche l'eccezione di violazione dell'art. 7, comma I, della legge n. 212/2000, di omessa motivazione e omessa allegazione.
Innanzitutto nessuna violazione sussiste in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, dal momento che gli atti menzionati (cartelle) nell'intimazione impugnata risultano puntualmente notificati al contribuente, come già sopra evidenziato.
Peraltro, l'atto impugnato contiene le ragioni che hanno determinato l'Agenzia a intimare il pagamento al contribuente e, altresì, riporta l'indicazione degli elementi sulle quali si basa l'atto impugnato, anche mediante il richiamo agli atti prodromici posti a base dello stesso, cioè gli avvisi e le cartelle di pagamento;
d'altra parte, ciò trova conferma nella circostanza che la parte ricorrente ha svolto delle ampie difese nell'atto introduttivo della lite, così confermando di ben conoscere i termini della controversia.
Sul punto, poi, va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale “……………..va affermato, in conformità del costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (vedi Cass. sez. 5 n.2227/2018) che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato” (da ultimo, con ampia motivazione, Cass. n. 21065/2022).
In ultimo, del tutto destituita di fondamento è l'ultima eccezione sollevata dalla parte ricorrente, relativa alla violazione art. 25, commi 2 e 2-bis del Dpr. n. 602/1973, art. 1, comma 1 e 2, e art. 6 del D.M. n.
321/1999. L'atto non reca i dati anagrafici completi del ricorrente.
Infatti, l'intimazione impugnata riporta tutti i dati previsti dai modelli ministeriali e, in ogni caso, consente di individuare con esattezza sia la pretesa tributaria e il quantum della stessa sia il contribuente, odierno ricorrente: d'altronde, la mancanza della data e del luogo di nascita non è prevista a pena di nullità e, in ogni caso, non inficia l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento della tassa, tanto più che risultano riportati nell'intimazione il nome e il cognome, l'indirizzo di residenza e, in particolare, il codice fiscale del contribuente.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di BO Valentia, Sez. II, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 03.06.2025 da Ricorrente_1 Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate IS e della Regione Calabria, ritualmente notificato in data 11.06.2025 e depositato in data 01.07.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuno di esse parti resistenti, in euro 150,00 per compenso, oltre Iva e Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute come per legge.
Così deciso in BO Valentia in data 12.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1016/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - BO Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001458756000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001458756000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso, in atti.
Resistente: come da memorie di costituzione, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con intimazione di pagamento n. 139 2025 90014587 56 000, notificata in data 22.05.2025, l'Agenzia delle Entrate IS, per conto della Regione Calabria intimava a Ricorrente_1 il pagamento della somma di euro 630,46, relativa a n. 2 cartelle di pagamento per l'omesso versamento della tassa auto, anni
2007 e 2008.
Con ricorso in data 03.06.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di BO Valentia, impugnava il suddetto atto impositivo e ne chiedeva l'annullamento, eccependo: 1) la mancanza di prova della pretesa tributaria;
2) l'omessa notifica degli atti prodromici, avvisi di accertamento e cartelle di pagamento;
3) l'intervenuta prescrizione triennale;
4) l'omessa motivazione;
5) la non conformità dell'atto ai modelli di legge.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente 11.06.2025 (cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 01.07.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituivano in giudizio le parti resistenti, le quali impugnavano l'avverso ricorso e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza in camera di consiglio in data 12.02.2026, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 11.06.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
Innanzitutto sono inammissibili le eccezioni di parte ricorrente circa la mancanza di prova della pretesa tributaria e circa l'omessa notifica degli avvisi di accertamento. Infatti, tali eccezioni sono state proposte avverso l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, ma avrebbero dovuto essere proposte avverso gli atti prodromici, cioè gli avvisi e le cartelle di pagamento, che non risultano impugnate dall'odierna parte ricorrente. In particolare, va rammentato che, se l'odierna parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati (in particolare, gli avvisi e le cartelle), in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé (vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quali l'esistenza del credito, l'intervenuta prescrizione del credito, l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero inerenti il merito della controversia, ecc.) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre, Cass. n. 3231/2005).
Egualmente è infondata l'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento. Infatti, agli atti risulta la prova della notifica delle stesse in data 22.04.2013 e in data 29.09.2014, a mani proprie dell'odierno ricorrente (cfr. all. nn.
4-5 del fascicolo telematico della resistente Agenzia): peraltro, gli eventuali vizi di notifica delle suddette cartelle sarebbero ampiamente sanati dalla successiva notifica delle intimazioni di pagamento, non impugnate dall'odierna parte ricorrente.
Successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento la società di riscossione ha notificato numerosi atti interruttivi, precisamente:
1) sollecito di pagamento n. 13920149002033842000 in data 30.06.2014;
sollecito di pagamento n. 13920159003491089000 in data 28.08.2015;
2) preavviso di fermo amministrativo n. 13980201500002348000, notificato in data 15.04.2016;
3) intimazione di pagamento n. 13920179000565704000, notificata in data 21.06.2017;
4) intimazione di pagamento n. 13920189002447620000, notificata in data 16.08.2019;
5) intimazione di pagamento n. 13920199002692130000, notificata in data 14.02.2020;
6) preavviso di fermo amministrativo n.13980202200001075000, notificato mediante pec in data 29.09.2022;
7) intimazione di pagamento n. 13920239002290033000, notificata mediante pec in data 19.09.2023;
8) intimazione di pagamento n. 13920249001947532000, notificata mediante pec in data 30.04.2024 (cfr. all. nn.
6-14 del fascicolo telematico della resistente Agenzia).
Quindi, alla luce di quanto detto sopra, è infondata, anche l'eccezione di prescrizione del credito. Invero, alla data di notifica dell'intimazione impugnata, cioè 22.05.2025, non è chiaramente decorso il termine prescrizionale, tenuto conto della notifica dei menzionati atti interruttivi.
Infatti, non risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento al credito portato dalle cartelle in oggetto, il termine di prescrizione triennale: infatti, ai sensi dell'art. 5, del D.L. n. 953/82, la tassa automobilistica si prescrive con il decorso di tre anni dal 31 dicembre dell'anno in cui il tributo doveva essere versato.
D'altra parte, se l'odierna parte ricorrente, come già detto prima, non ha provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati (in particolare, le intimazioni di pagamento sopra menzionate), in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé (vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quale l'intervenuta prescrizione del credito, l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero inerenti il merito della controversia, ecc.) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre, Cass. n. 3231/2005).
Egualmente è infondata anche l'eccezione di violazione dell'art. 7, comma I, della legge n. 212/2000, di omessa motivazione e omessa allegazione.
Innanzitutto nessuna violazione sussiste in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, dal momento che gli atti menzionati (cartelle) nell'intimazione impugnata risultano puntualmente notificati al contribuente, come già sopra evidenziato.
Peraltro, l'atto impugnato contiene le ragioni che hanno determinato l'Agenzia a intimare il pagamento al contribuente e, altresì, riporta l'indicazione degli elementi sulle quali si basa l'atto impugnato, anche mediante il richiamo agli atti prodromici posti a base dello stesso, cioè gli avvisi e le cartelle di pagamento;
d'altra parte, ciò trova conferma nella circostanza che la parte ricorrente ha svolto delle ampie difese nell'atto introduttivo della lite, così confermando di ben conoscere i termini della controversia.
Sul punto, poi, va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale “……………..va affermato, in conformità del costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (vedi Cass. sez. 5 n.2227/2018) che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato” (da ultimo, con ampia motivazione, Cass. n. 21065/2022).
In ultimo, del tutto destituita di fondamento è l'ultima eccezione sollevata dalla parte ricorrente, relativa alla violazione art. 25, commi 2 e 2-bis del Dpr. n. 602/1973, art. 1, comma 1 e 2, e art. 6 del D.M. n.
321/1999. L'atto non reca i dati anagrafici completi del ricorrente.
Infatti, l'intimazione impugnata riporta tutti i dati previsti dai modelli ministeriali e, in ogni caso, consente di individuare con esattezza sia la pretesa tributaria e il quantum della stessa sia il contribuente, odierno ricorrente: d'altronde, la mancanza della data e del luogo di nascita non è prevista a pena di nullità e, in ogni caso, non inficia l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento della tassa, tanto più che risultano riportati nell'intimazione il nome e il cognome, l'indirizzo di residenza e, in particolare, il codice fiscale del contribuente.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di BO Valentia, Sez. II, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 03.06.2025 da Ricorrente_1 Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate IS e della Regione Calabria, ritualmente notificato in data 11.06.2025 e depositato in data 01.07.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuno di esse parti resistenti, in euro 150,00 per compenso, oltre Iva e Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute come per legge.
Così deciso in BO Valentia in data 12.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella