Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 2517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2517 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4640/2020 R.G., vertente
TRA
, nata il [...], C.F: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. GRASSIA FILOMENA, c.f.: C.F._2
in virtù di mandato in atti;
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. LAUDANTE GIUSEPPE, in P.IVA_1
virtù di mandato in atti;
Appellata
FATTO E DIRITTO
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 21/06/2017, la società conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_2
Tribunale di Napoli Nord, per ivi sentir: “dichiarare la nullità o Controparte_2
Tribunale Ordinario di Napoli Nord - in data 27/04/2017 in danno della società
, con il quale è stato ingiunto all'opponente il pagamento della somma CP_1
di €. 23.239,00, oltre interessi e spese del procedimento. In particolare, la società opponente rilevava che alcuna obbligazione era stata assunta nei confronti della in quanto il titolo di credito azionato dalla stessa per il pagamento della Pt_1
somma di €. 23.000,00 era costituito da un assegno bancario emesso in data 18.12.2015 sottoscritto unicamente da , soggetto privo del potere di Persona_1
rappresentanza della società. Ed invero, in data 18.12.2015 (data Persona_1
di emissione dell'assegno) non era l'amministratore unico e legale rappresentante della società, stante la cessazione della carica avvenuta in data 04/06/2015, ossia ben 6 mesi prima dell'emissione del già citato assegno. Più precisamente, nel periodo dell'emissione dell'assegno la carica di amministratore unico e legale rappresentante della società era ricoperto da , nominato il 29/04/2015. Parte_2
La parte opposta si costituiva in giudizio chiedendo rigettarsi la proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2358/2017 del Tribunale di Napoli Nord con vittoria delle spese processuali.
Il giudizio veniva definito in data 04.03.2020, con sentenza n. 744/2020, che accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto;
condannava al pagamento delle spese di lite, in favore dell'Avv. Controparte_2
Giuseppe Laudante, difensore dell'opponente dichiaratosi antistatario, che liquidava in euro 145,50 per spese vive ed euro 4.835,00 per compenso, oltre iva e cpa e rimb Forf. nella misura del 15%.
Il giudizio di secondo grado
Con atto di citazione notificato in data 08.12.2020 proponeva Controparte_2
appello avverso la predetta sentenza, chiedendone l'integrale riforma e, precisamente, così concludendo: “- In accoglimento del primo motivo di appello, declarare l'errore del giudice di prime cure per aver erroneamente affermato che la sig.ra ha CP_2 chiesto il decreto ingiuntivo solo nei confronti della;
in accoglimento CP_1
del secondo motivo di appello, accertare e declarare l'errore del giudice di prime cure per aver erroneamente dichiarata fondata l'opposizione per carenza di legittimazione passiva dell'opponente e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata affermando la legittimazione passiva della società debitrice della CP_1 Parte_2
somma di €. 23.000,00, oltre spese di protesto, interessi, rivalutazione monetaria e spese di decreto ingiuntivo;
- in accoglimento del terzo motivo di appello, accertare e declarare l'errore del Giudice di primo grado nella valutazione dei documenti di prova;
- in accoglimento dei motivi di appello, revocare il provvedimento di condanna alle spese a carico della sig.ra ; - in ragione del principio della Controparte_2
soccombenza, condannare l'appellata società alla refusione di tutte le spese e competenze del doppio grado del giudizio, con attribuzioni”.
L'appellante spiegava i seguenti motivi di gravame:
“1) Impugnazione del capo della sentenza laddove il Giudice afferma che la NO
ha chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti Controparte_2
della ” L'appellante deduceva che, con ricorso per decreto ingiuntivo CP_1
aveva chiesto l'ingiunzione di pagamento sia nei confronti della Parte_2
sia nei confronti di , amministratore p.t. della
[...] Persona_1
società Forneria snc di Nicolò Massimiliano. Conseguentemente il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere che il ricorso era rivolto soltanto nei confronti della
[...]
Parte_2
“2) Impugnazione del capo della sentenza laddove il Giudice afferma che
l'opposizione è fondata e va accolta”. L'appellante deduceva l'erroneità della sentenza laddove il primo giudice afferma la mancata prova della legittimazione passiva di parte opponente. Osservava che il ricorso per decreto ingiuntivo si fondava su assegno bancario recante n. 0224863447-03, emesso in data 18.12.2015, tratto su CREDEM Part agenzia di Aversa c/c n. 3533/2, intestato a Forneria SNC di Nicolò Massimiliano
firmato da . Precisava che, prima di procedere con il deposito
[...] Persona_1
del ricorso per decreto ingiuntivo, aveva estratto visura camerale da cui emergeva che il codice fiscale ) era lo stesso per la società Forneria snc di Nicolò P.IVA_1
Massimiliano che per la società ; Parte_2
3) “Erronea e contraddittoria motivazione circa la valutazione dei documenti di prova”. Deduceva l'appellante che il Giudice di primo grado avrebbe affermato la carenza di legittimazione passiva dell'opponente in contrasto con l'ordinanza del
29.12.2017 di rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Evidenziava che I documenti (assegno e visura camerale) depositati dalla società opposta erano già agli atti quando il medesimo Giudice si era riservato sulla richiesta di revoca del provvedimento della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e la aveva rigettata. Secondo l'appellante, il primo Giudice, nell'emettere il decreto ingiuntivo nei confronti della e non anche nei Parte_2
confronti di avrebbe ritenuto sussistere la legittimazione passiva Persona_1
nei confronti della prima sulla base della stessa documentazione esaminata nel giudizio di opposizione, altrimenti avrebbe emesso il decreto ingiuntivo anche nei confronti del secondo. A tal ultimo riguardo, rimarcava che l'assegno de quo era stato emesso in favore della dal conto corrente intestato alla e non da un conto Pt_1 CP_1
personale di . Inoltre, sosteneva, quanto all'apparenza del diritto, Persona_1
che non sarebbe prassi che un soggetto che riceve un assegno dal legale rappresentante di una società verifichi, attraverso una visura, se il soggetto che ha emesso l'assegno sia o meno il legale rappresentante. Ribadiva che, al momento della ricezione dell'assegno, l'appellante era in buona fede perché sapeva che Persona_1
era titolare della . Tanto è che sul protesto elevato a seguito del mancato CP_1
pagamento dell'assegno si legge “assegno emesso sul c.c. n. 353372 intestato a
C.F. ”; Controparte_3 P.IVA_1
4) “Revoca del provvedimento di condanna al pagamento delle spese legali”.
L'appellante rilevava che l'accoglimento dei motivi di appello come formulati determinerebbe, come logica conseguenza, anche l'accoglimento del quarto motivo di doglianza relativo all'ingiusta condanna dell'opposta alle spese di lite. Si costituiva in giudizio la società chiedendo: Parte_2
“- Preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c.. - Rigettare
l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
- confermare la sentenza di primo grado;
- rigettare tutte le avverse eccezioni e deduzioni perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi espressi in narrativa, con condanna ex art.91 c.p.c.; - condannare al pagamento di spese, diritti e onorari con attribuzione al procuratore anticipatario”.
Precisate le definitive conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata in data 13.02.2025 la Corte riservava la causa in decisione ed assegnava i termini di giorni 60 e successivi giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190, comma 1° c.p.c., con decorrenza dal 14.02.2025.
Motivi della decisione
1.In via preliminare, occorre osservare che l'impugnazione proposta, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellata, è rispettosa del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass.
03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata. Dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
2. Quanto, poi, alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., pure auspicata dalla parte dall'appellata, la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la Suprema Corte di cassazione ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass.15.4.2019 n.10422).
3. L'impugnazione è infondato nel merito e va rigettata.
I motivi di appello vanno trattati congiuntamente, stante la loro intima connessione e interdipendenza.
Giova premettere che è priva di alcun rilievo nel presente giudizio di gravame la precisazione dell'appellante di aver richiesto, con l'originario ricorso monitorio,
l'ingiunzione di pagamento non solo nei confronti della , Parte_2
ma anche nei confronti di , essendo stato emesso il decreto Persona_1
ingiuntivo soltanto a carico della predetta società ed essendosi svolto il giudizio di opposizione, secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.), nel contraddittorio tra il creditore istante e la società ingiunta. Va, altresì, segnalato che la delibazione sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo è allo stato degli atti e non può mai pregiudicare la decisone sul merito dalla causa e anche il diverso apprezzamento delle originarie acquisizioni processuali. Ciò posto, è indubbio che , al momento della sottoscrizione Persona_1
dell'assegno per cui è causa recante la data del 18.12.2015, non era più amministratore della società intestataria dell'assegno de quo. Dall'esame della documentazione in atti di primo grado e, in particolare, della visura camerale aggiornata emerge che aveva cessato, ben sei mesi prima, dalla carica di amministratore Persona_1
della società di con nomina di in Controparte_1 Persona_1 Parte_2
sostituzione e con modifica della denominazione a Parte_2
[...]
Per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 12.07.2013 17269, Cass.
28.06.2012 n. 13906 e Cass. 21.06.2012 n. 10388), l'assegno bancario firmato dal rappresentante privo di poteri o che abbia ecceduto dai poteri conferitigli (artt. 11 l. camb. e 14 l. ass.) determina l'inefficacia (o, comunque, l'inopponibilità) dell'obbligazione cartolare nei confronti della stessa società, dovendosi ritenere obbligato solo colui che abbia sottoscritto il titolo.
La Suprema Corte ha anche precisato che, ai fini dell'assunzione di una obbligazione cartolare in nome altrui occorre, ai sensi del RD n 1736 del 1993 art 14, non solo l'esistenza di una procura o di un potere ex lege e anche l'apposizione della sottoscrizione sul titolo con l'indicazione di tale qualità, pur senza l'assunzione di formule sacramentali e con le sole modalità idonee a rendere evidenti ai terzi l'avvenuta assunzione dell'obbligazione in nome altrui (Cass. 13906 del 2005; in tema di obbligazione cambiaria;
Cass. 10388 del 2012). In mancanza di tale specificazione le conseguenze giuridiche conseguenti all'emissione del titolo sono esclusivamente a carico di chi risulti averlo sottoscritto (cfr Cass n 25371/2013 secondo cui “il protesto deve essere elevato nei confronti di chi abbia emesso il titolo secondo quello che risulta dalla firma di emittenza o di traenza. Ove si ravvisino esplicitamente nel titolo indici univocamente attestanti l'esistenza di un rapporto di rappresentanza, il protesto deve essere elevato nei confronti del rappresentato. Nell'ipotesi contraria la responsabilità esclusiva dell'emissione del titolo e della sua circolazione fuori delle condizioni previste dalla legge è a carico di chi lo abbia sottoscritto”). Nel caso concreto, la carenza di potere rappresentativo in capo a Persona_1
poiché non più amministratore della società al momento della sottoscrizione del titolo, oltre alla mancata indicazione sull'assegno di qualsivoglia riferimento alla società, comporta che l'assegno tratto su c/c n°3533/2 Parte_3 Parte_4
18.12.2015, dell'importo di €. 23.000,00, con sottoscrizione del solo
[...]
e indicazione solo di questi, non costituisca valida obbligazione Persona_1
nei confronti della società convenuta.
La considerazione dell'appellante in ordine alla medesimezza del codice fiscale della società odierna appellata rispetto a quello della Forneria snc di Nicolò Massimiliano non coglie il segno, vertendo la questione dirimente sulla efficacia e opponibilità alla società ingiunta dell'assegno de quo in quanto sottoscritto da chi non era più legittimato ad assumere obbligazioni in nome della società poiché cessato dall'incarico e sostituito.
Né è possibile invocare, nel caso di specie, la tutela dell'affidamento incolpevole poiché, come ben osservato dal primo giudice, non ricorrono elementi tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (cfr. Cass.
15645/2017). L'esame di una visura aggiornata della società avrebbe consentito di conoscere che non era il legale rappresentate della società e Persona_1
l'assegno de quo era privo di timbro o altra indicazione della società in questione.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello è rigettato e, per l'effetto, la sentenza di primo grado trova conferma anche nella regolamentazione delle spese processuali.
Le spese del giudizio di secondo grado
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore della controparte come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa da euro 5.201 a euro 26.000,00 e tenuto conto delle attività effettivamente svolte, con distrazione in favore del procuratore della società appellata per dichiarazione di fattone anticipo. Va rilevato che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
24.12.2012, stante il rigetto integrale dell'impugnazione proposta, ricorrono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 3.933,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv.to Laudante
Giuseppe;
c) Da atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Napoli, addì 06.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott.ssa Aurelia
D'Ambrosio