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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/04/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3976/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3976/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C. F.: , in proprio e Parte_1 C.F._1 nella sua qualità di legale rappresentante della ditta “3ELLE srls” (P. iva: ), elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Scicli (RG) nella via Amatore Sciesa n. 15 nello studio dell'avv. Vincenzo Basile che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Salvatore
Mezzasalma e Carmela Lissandrello, ed in uno agli stessi elettivamente domiciliato in Viale CP_1 del Fante/ Palazzo dell'ex Provincia, giusta procura in atti;
OPPOSTO
OGGETTO
Ricorso depositato il 28.11.2022, ex art. 22 e 22 bis l. 689/81 (ora artt. 6 e 7 d.lgvo 150/2011).
Opposizione a ordinanza ingiunzione prot. n. 0020760 emessa in data 21.10.2022 dal
[...]
e notificata in data 28.10.2022 a mezzo pec al procuratore ed in data 22.11.2022 a Controparte_1 mezzo posta a. r. all'odierno opponente.
Violazione contestata: art. 10, comma 2 della L. n. 447/95 e succ. modd.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
in proprio e nella qualità di rappresentante della ditta 3ELLE srls, propone Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione in oggetto, con la quale si ingiunge il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di € 1.030 (di cui € 1.000 per sanzione amministrativa ed € 30,00 per notifica), per la violazione dell' art. 10, comma 2 della L. n. 447/95 e succ. modd.
pagina 1 di 6 A sostegno dell'opposizione, parte opponente eccepisce 1) la nullità dell'ordinanza ingiunzione per assoluta carenza di potere del funzionario che ha emanato l'atto impugnato;
2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 l. 241/1990 e 18 l. 689/1981 e il difetto di motivazione dell'ordinanza opposta, in quanto l'atto opposto risulta corredato da motivazione soltanto apparente poiché scarna e priva di ogni riferimento positivo o negativo ai rilievi elevati con gli scritti difensivi ex art. 18 L. 689/81, con conseguente lesione del diritto di difesa dell'opponente; 3) l'illegittimità e nullità del verbale impugnato in quanto, nel verbale n. 54 del 13.08.2022, sottostante l'ordinanza impugnata, è stato contestato che in data 06-07.08.2022 sarebbe stato accertato il superamento del limite massimo differenziale notturno di immissione (LA-LR), previsto dall'art 4 del D.P.C.M. 14.11.1997, pari a 3 db, a seguito del rilevamento fonometrico da parte del personale dell'
[...] effettuato presso l'immobile ubicato in Scicli in via Controparte_2
Argo, secondo le tecniche di rivelazione e misurazione prescritte dalla vigente normativa (legge 447/95 e D.M. applicativi); tuttavia, tale contestazione non risulta corrispondere alla realtà ed è confutabile in quanto, essendo il locale di proprietà della ditta 3ELLE srls denominato “Randevu”, limitrofo ed adiacente ad altri locali facenti parte tutti del complesso denominato “Riviera di Ponente”, anch'essi esercitanti intrattenimento musicale in luogo aperto al pubblico, non vi è alcuna certezza che il superamento del limite massimo differenziale notturno di immissione contestato provenisse dal locale sopraindicato e non dagli altri locali, che esercitavano contestualmente intrattenimento musicale, come da verifiche condotte dalla ditta la quale ha verificato il rispetto dei limiti del DPCM Parte_2
215/99 di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici della ditta opponente.
Tanto premesso, l'opponente conclude chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, dichiararsi l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione e non dovute le somme in essa indicate;
in via subordinata, la riduzione della sanzione irrogata al minimo edittale;
in via istruttoria, chiede di essere ammesso alla prova per testi sull'unico articolato di prova formulato in seno al ricorso.
2 Il , costituendosi in giudizio, chiede dichiararsi inammissibile ed Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto il ricorso proposto in uno all'istanza cautelare, con rigetto della spiegata opposizione e conferma del provvedimento sanzionatorio.
3 L'opposizione deve essere rigettata.
In diritto giova, innanzitutto, rilevare che i procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione sono finalizzati all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, investendo la legittimità formale e sostanziale del provvedimento impugnato. In particolare, sull'amministrazione, che riveste – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire prova adeguata della fondatezza della sua pretesa, mentre all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare l'eventuale sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa dell'amministrazione (cfr., fra tante, Cass. n. 4898/2015, 5122/2011 e 1921/2019). L'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c. ; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento
o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr. Cass. 24.01.2019, n. 1921; v. ex multis:
pagina 2 di 6 Cass. n. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n.
27596/2008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass. n. 4898/2015). Quanto detto trova conferma nel dettato legislativo di cui al co. 11 dell'art. 6 D.Lgs. n. 150 del 2011 (riproduttivo dell'art. 23, co. 12 della L. n. 689 del 1981), a norma del quale il giudice potrà accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (in tal senso, già Cass., sez. III, 15.4.1999, n. 3741).
Inoltre, com'è noto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il verbale redatto dal funzionario ispettivo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. che testualmente recita:
“L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, in presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato”. Conseguentemente, al verbale si applica il regime probatorio di cui all'art. 2700 c.c. secondo il quale:
“L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
4 Il primo motivo di censura di parte opponente è infondato.
L'opposta ha dato contezza della autorizzazione e della delega conferita al Dirigente dell'Avvocatura dell'ente opposto mediante la produzione della Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Provinciale ex art. 51 L.R. 15/2015 – n.42 del 19.05.2021 (cfr. doc. 3): pertanto, tale dirigente è il soggetto competente all'adozione dell'atto opposto per espressa delega avuta dall'organo politico di vertice con atto deliberativo. Per gli enti locali, infatti, trovano applicazione i moduli con i quali si rende concreto il principio di separazione tra il momento della politica e quello dell'amministrazione, moduli specificati dall'art. 107, co. 1, del t.u.e.l. nei seguenti termini generali: spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti;
questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico - amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica
è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo (cfr. art. 4, comma 2, D.Lgs. 165/2001 “Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”).
5
Il secondo motivo di censura va parimenti respinto.
In tema di illeciti amministrativi, sono infondati i motivi di richiamo alla legge 241/1990, in quanto tale disciplina non si applica alle ordinanze ingiunzioni per le quali è prevista l'applicazione della disciplina speciale della legge 689/1981 (SU sentenza n. 9591 del 27 aprile 2006). In particolare, la legge
241/1990 prevede regole generali valide per tutti i procedimenti amministrativi che si svolgono nell'ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, tuttavia non pretendendo di codificare compiutamente la struttura ed il funzionamento del procedimento amministrativo, limitandosi a dettare, coerentemente con l'art. 97 della Costituzione, alcune regole generali basate sul principio del giusto procedimento.
pagina 3 di 6 La legge 689 del 1981, invece, regola l'illecito amministrativo e l'applicazione delle relative sanzioni, ispirandosi ai principi di derivazione penalistica. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sul punto sottolineato che, per il principio di specialità, la legge 689 del 1981 prevale sulla legge 241 del
1990, poiché detta una disciplina specifica delle sanzioni amministrative e del relativo procedimento, prevedendo, peraltro, una peculiare scansione cronologica del procedimento sanzionatorio e delle sue diverse fasi. Come reiteratamente chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, il procedimento disciplinato dalla L. n. 689/81, avente natura contenziosa (generalmente estranea al procedimento amministrativo) è connotato dal compimento di una serie di attività precipuamente volte a garantire il diritto di difesa del destinatario - quali la sua audizione o la presentazione di scritti difensivi (cfr. art. 18 L. n. 689/81). Pertanto, stante l'esistenza di una disciplina normativa peculiare, è giustificata la mancata applicazione della legge 241 del 1990 pur essendo questa temporalmente più recente della legge 689 del 1981. Le norme previste dalla legge 689 danno, infatti, vita ad un sistema organico e completo che non necessita di eterointegrazioni.
In ogni caso, già il comma 2 dell'art. 18 della Legge n. 689/1981 richiede che l'ordinanza ingiunzione sia motivata. Si tratta, allora, di stabilire il contenuto, l'ampiezza i caratteri che deve presentare la motivazione dell'ordinanza ingiunzione. Ebbene, quando l'ordinanza, come nel caso di specie, rechi la dettagliata indicazione della normativa violata, della condotta contestata nonché degli estremi del verbale di accertamento di illecito amministrativo presupposto, regolarmente notificato, deve ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (Cass. n. 16316/2020). Precisa ancora la Suprema Corte che “In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento,
e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (Cass. n. 12503/2018).
Nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione è motivata per relationem al verbale n. 54 del 13.06.2022, che contiene la dettagliata descrizione della condotta ascritta al trasgressore e delle motivazioni che hanno condotte l'ente resistente all'irrogazione della sanzione amministrativa;
inoltre, risulta rispettata la scansione cronologica del procedimento sanzionatorio e delle sue diverse fasi e garantito il diritto di difesa del ricorrente posto che quest'ultimo ha presentato gli scritti difensivi di cui si è data contezza in seno all'atto opposto - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente in seno all'opposizione - oltre all'ulteriore indicazione della mancata presentazione dell'interessato/ricorrente della “chiesta audizione come da verbale prot. n. 20631 del 19.10.2022”.
6
Il terzo motivo di censura è infondato.
pagina 4 di 6 L'opponente ha concentrato la sua difesa sulla circostanza che l'organo accertatore non avrebbe preso in considerazione altre circostanze contingenti, quali le caratteristiche della zona ove sono stati effettuati i rilevamenti e le emissioni di rumore provenienti da sorgenti sonore diverse da quella del locale gestito da 3ELLE srls, denominato “Randevu”, il quale si trova in prossimità di altri locali che esercitano anch'essi intrattenimento musicale - senza tuttavia indicare la denominazione di tali altri locali -, riconducendo la propria difesa alla verifica effettuata dalla incaricata Parte_2 dall'opponente, al fine di effettuare la valutazione delle emissioni di rumore (cfr. consulenza tecnica di parte versata in atti).
Ora nel verbale n. 54 del 13.06.2022 del Comando di Polizia Locale dei Comune di Scicli (cfr. doc. 2) viene riportato il calcolo del livello differenziale di rumore con specifico riferimento alla “sorgente di rumore costituita dagli impianti di amplificazione e diffusione sonora del pubblico esercizio gestito dalla ditta 3ELLE srls”, dato dalla differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e il livello di rumore residuo (LR), il quale superava il limite massimo previsto dalla legge (il riferimento è all'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997 rubricato “Valori limite differenziali di immissione” il quale dispone: “1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art.2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre
1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore e' da ritenersi trascurabile: a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno”).
Dai rilievi effettuati dai tecnici dell' in data 06-07.08.2022, cui il verbale n. 54 fa espresso CP_2 riferimento, emerge l'avvenuto superamento del limite massimo differenziale notturno di immissione
(LA-LR) previsto dal 1 comma della predetta norma, superamento che fra l'altro non viene contestato dal ricorrente, se non esclusivamente in termini di non imputabilità allo stesso;
inoltre, in seno al verbale versato in atti, risultano dettagliatamente indicati con apposita tabella i limiti massimi differenziali notturni di immissione (LA-LR) e i relativi rilevamenti effettuati, e le modalità di svolgimento degli stessi.
Risulta quindi, in primo luogo, che, diversamente da quanto ritenuto da parte opponente, sia stata considerata ed esaminata la specifica “sorgente di rumore costituita dagli impianti di amplificazione e diffusione sonora del pubblico esercizio gestito dalla ditta “3ELLE Srls”. In secondo luogo, la perizia di parte redatta da un soggetto privato, quale nel caso di specie la , a tacer d'altro circa Parte_2 la rilevanza di mero atto di parte, prende in considerazione una fascia oraria diversa da quella oggetto di esame da parte dell'organo accertatore (rilievi fonometrici effettuati dalle ore 22:00 del CP_2
06.08.2022 alle ore 04:30 del 07.08.2022; rilievi perizia di parte del 05-06.08.2022 con tempo di riferimento notturno di osservazione 22:30-00:50 e tempo di misura 23:05-00:40). La consulenza di parte, per giurisprudenza ormai costante, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (ex multis, Cass. Civ. 16552/15; 33503/18), atteggiandosi ad elaborato che il Giudice non è tenuto ad analizzare e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con essa incompatibili (ex multis Cass. Civ. n. 27297/20).
La perizia di parte si configura come «mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo». In terzo luogo, parte opponente non deduce in modo circostanziato le ulteriori sorgenti rumorose che, al tempo dell'accertamento, avrebbero potuto influire sulla misurazione. Sul punto il capitolo di prova articolato è generico (Vero o no che no che dalle ore 22,00 del 06.08.2022 alle ore 04,30 del 07.08.2022 il locale “Randevu” e gli altri locali limitrofi ed
pagina 5 di 6 adiacenti allo stesso, facenti tutti parte del complesso denominato “Riviera di Ponente”, sito a Scicli (Rg) in viale Della Repubblica, eseguivano intrattenimenti musicali che si svolgevano al loro interno) e non tende a dimostrare che il punto di ascolto dell'organo accertatore potesse risultare influenzato da tali non meglio evidenziati altri locali limitrofi.
7
Non può infine trovare accoglimento la richiesta avanzata dal ricorrente, in via subordinata, di applicazione del minimo edittale della sanzione applicata. L'art. 10, comma 2, L. 447/1995 dispone
“Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro”, pertanto la sanzione comminata risulta già applicata nel minimo edittale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione:
rigetta l'opposizione; condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 450,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 30/04/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3976/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C. F.: , in proprio e Parte_1 C.F._1 nella sua qualità di legale rappresentante della ditta “3ELLE srls” (P. iva: ), elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Scicli (RG) nella via Amatore Sciesa n. 15 nello studio dell'avv. Vincenzo Basile che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Salvatore
Mezzasalma e Carmela Lissandrello, ed in uno agli stessi elettivamente domiciliato in Viale CP_1 del Fante/ Palazzo dell'ex Provincia, giusta procura in atti;
OPPOSTO
OGGETTO
Ricorso depositato il 28.11.2022, ex art. 22 e 22 bis l. 689/81 (ora artt. 6 e 7 d.lgvo 150/2011).
Opposizione a ordinanza ingiunzione prot. n. 0020760 emessa in data 21.10.2022 dal
[...]
e notificata in data 28.10.2022 a mezzo pec al procuratore ed in data 22.11.2022 a Controparte_1 mezzo posta a. r. all'odierno opponente.
Violazione contestata: art. 10, comma 2 della L. n. 447/95 e succ. modd.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
in proprio e nella qualità di rappresentante della ditta 3ELLE srls, propone Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione in oggetto, con la quale si ingiunge il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di € 1.030 (di cui € 1.000 per sanzione amministrativa ed € 30,00 per notifica), per la violazione dell' art. 10, comma 2 della L. n. 447/95 e succ. modd.
pagina 1 di 6 A sostegno dell'opposizione, parte opponente eccepisce 1) la nullità dell'ordinanza ingiunzione per assoluta carenza di potere del funzionario che ha emanato l'atto impugnato;
2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 l. 241/1990 e 18 l. 689/1981 e il difetto di motivazione dell'ordinanza opposta, in quanto l'atto opposto risulta corredato da motivazione soltanto apparente poiché scarna e priva di ogni riferimento positivo o negativo ai rilievi elevati con gli scritti difensivi ex art. 18 L. 689/81, con conseguente lesione del diritto di difesa dell'opponente; 3) l'illegittimità e nullità del verbale impugnato in quanto, nel verbale n. 54 del 13.08.2022, sottostante l'ordinanza impugnata, è stato contestato che in data 06-07.08.2022 sarebbe stato accertato il superamento del limite massimo differenziale notturno di immissione (LA-LR), previsto dall'art 4 del D.P.C.M. 14.11.1997, pari a 3 db, a seguito del rilevamento fonometrico da parte del personale dell'
[...] effettuato presso l'immobile ubicato in Scicli in via Controparte_2
Argo, secondo le tecniche di rivelazione e misurazione prescritte dalla vigente normativa (legge 447/95 e D.M. applicativi); tuttavia, tale contestazione non risulta corrispondere alla realtà ed è confutabile in quanto, essendo il locale di proprietà della ditta 3ELLE srls denominato “Randevu”, limitrofo ed adiacente ad altri locali facenti parte tutti del complesso denominato “Riviera di Ponente”, anch'essi esercitanti intrattenimento musicale in luogo aperto al pubblico, non vi è alcuna certezza che il superamento del limite massimo differenziale notturno di immissione contestato provenisse dal locale sopraindicato e non dagli altri locali, che esercitavano contestualmente intrattenimento musicale, come da verifiche condotte dalla ditta la quale ha verificato il rispetto dei limiti del DPCM Parte_2
215/99 di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici della ditta opponente.
Tanto premesso, l'opponente conclude chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, dichiararsi l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione e non dovute le somme in essa indicate;
in via subordinata, la riduzione della sanzione irrogata al minimo edittale;
in via istruttoria, chiede di essere ammesso alla prova per testi sull'unico articolato di prova formulato in seno al ricorso.
2 Il , costituendosi in giudizio, chiede dichiararsi inammissibile ed Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto il ricorso proposto in uno all'istanza cautelare, con rigetto della spiegata opposizione e conferma del provvedimento sanzionatorio.
3 L'opposizione deve essere rigettata.
In diritto giova, innanzitutto, rilevare che i procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione sono finalizzati all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, investendo la legittimità formale e sostanziale del provvedimento impugnato. In particolare, sull'amministrazione, che riveste – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire prova adeguata della fondatezza della sua pretesa, mentre all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare l'eventuale sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa dell'amministrazione (cfr., fra tante, Cass. n. 4898/2015, 5122/2011 e 1921/2019). L'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c. ; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento
o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr. Cass. 24.01.2019, n. 1921; v. ex multis:
pagina 2 di 6 Cass. n. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n.
27596/2008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass. n. 4898/2015). Quanto detto trova conferma nel dettato legislativo di cui al co. 11 dell'art. 6 D.Lgs. n. 150 del 2011 (riproduttivo dell'art. 23, co. 12 della L. n. 689 del 1981), a norma del quale il giudice potrà accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (in tal senso, già Cass., sez. III, 15.4.1999, n. 3741).
Inoltre, com'è noto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il verbale redatto dal funzionario ispettivo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. che testualmente recita:
“L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, in presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato”. Conseguentemente, al verbale si applica il regime probatorio di cui all'art. 2700 c.c. secondo il quale:
“L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
4 Il primo motivo di censura di parte opponente è infondato.
L'opposta ha dato contezza della autorizzazione e della delega conferita al Dirigente dell'Avvocatura dell'ente opposto mediante la produzione della Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Provinciale ex art. 51 L.R. 15/2015 – n.42 del 19.05.2021 (cfr. doc. 3): pertanto, tale dirigente è il soggetto competente all'adozione dell'atto opposto per espressa delega avuta dall'organo politico di vertice con atto deliberativo. Per gli enti locali, infatti, trovano applicazione i moduli con i quali si rende concreto il principio di separazione tra il momento della politica e quello dell'amministrazione, moduli specificati dall'art. 107, co. 1, del t.u.e.l. nei seguenti termini generali: spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti;
questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico - amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica
è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo (cfr. art. 4, comma 2, D.Lgs. 165/2001 “Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”).
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Il secondo motivo di censura va parimenti respinto.
In tema di illeciti amministrativi, sono infondati i motivi di richiamo alla legge 241/1990, in quanto tale disciplina non si applica alle ordinanze ingiunzioni per le quali è prevista l'applicazione della disciplina speciale della legge 689/1981 (SU sentenza n. 9591 del 27 aprile 2006). In particolare, la legge
241/1990 prevede regole generali valide per tutti i procedimenti amministrativi che si svolgono nell'ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, tuttavia non pretendendo di codificare compiutamente la struttura ed il funzionamento del procedimento amministrativo, limitandosi a dettare, coerentemente con l'art. 97 della Costituzione, alcune regole generali basate sul principio del giusto procedimento.
pagina 3 di 6 La legge 689 del 1981, invece, regola l'illecito amministrativo e l'applicazione delle relative sanzioni, ispirandosi ai principi di derivazione penalistica. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sul punto sottolineato che, per il principio di specialità, la legge 689 del 1981 prevale sulla legge 241 del
1990, poiché detta una disciplina specifica delle sanzioni amministrative e del relativo procedimento, prevedendo, peraltro, una peculiare scansione cronologica del procedimento sanzionatorio e delle sue diverse fasi. Come reiteratamente chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, il procedimento disciplinato dalla L. n. 689/81, avente natura contenziosa (generalmente estranea al procedimento amministrativo) è connotato dal compimento di una serie di attività precipuamente volte a garantire il diritto di difesa del destinatario - quali la sua audizione o la presentazione di scritti difensivi (cfr. art. 18 L. n. 689/81). Pertanto, stante l'esistenza di una disciplina normativa peculiare, è giustificata la mancata applicazione della legge 241 del 1990 pur essendo questa temporalmente più recente della legge 689 del 1981. Le norme previste dalla legge 689 danno, infatti, vita ad un sistema organico e completo che non necessita di eterointegrazioni.
In ogni caso, già il comma 2 dell'art. 18 della Legge n. 689/1981 richiede che l'ordinanza ingiunzione sia motivata. Si tratta, allora, di stabilire il contenuto, l'ampiezza i caratteri che deve presentare la motivazione dell'ordinanza ingiunzione. Ebbene, quando l'ordinanza, come nel caso di specie, rechi la dettagliata indicazione della normativa violata, della condotta contestata nonché degli estremi del verbale di accertamento di illecito amministrativo presupposto, regolarmente notificato, deve ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (Cass. n. 16316/2020). Precisa ancora la Suprema Corte che “In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento,
e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (Cass. n. 12503/2018).
Nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione è motivata per relationem al verbale n. 54 del 13.06.2022, che contiene la dettagliata descrizione della condotta ascritta al trasgressore e delle motivazioni che hanno condotte l'ente resistente all'irrogazione della sanzione amministrativa;
inoltre, risulta rispettata la scansione cronologica del procedimento sanzionatorio e delle sue diverse fasi e garantito il diritto di difesa del ricorrente posto che quest'ultimo ha presentato gli scritti difensivi di cui si è data contezza in seno all'atto opposto - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente in seno all'opposizione - oltre all'ulteriore indicazione della mancata presentazione dell'interessato/ricorrente della “chiesta audizione come da verbale prot. n. 20631 del 19.10.2022”.
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Il terzo motivo di censura è infondato.
pagina 4 di 6 L'opponente ha concentrato la sua difesa sulla circostanza che l'organo accertatore non avrebbe preso in considerazione altre circostanze contingenti, quali le caratteristiche della zona ove sono stati effettuati i rilevamenti e le emissioni di rumore provenienti da sorgenti sonore diverse da quella del locale gestito da 3ELLE srls, denominato “Randevu”, il quale si trova in prossimità di altri locali che esercitano anch'essi intrattenimento musicale - senza tuttavia indicare la denominazione di tali altri locali -, riconducendo la propria difesa alla verifica effettuata dalla incaricata Parte_2 dall'opponente, al fine di effettuare la valutazione delle emissioni di rumore (cfr. consulenza tecnica di parte versata in atti).
Ora nel verbale n. 54 del 13.06.2022 del Comando di Polizia Locale dei Comune di Scicli (cfr. doc. 2) viene riportato il calcolo del livello differenziale di rumore con specifico riferimento alla “sorgente di rumore costituita dagli impianti di amplificazione e diffusione sonora del pubblico esercizio gestito dalla ditta 3ELLE srls”, dato dalla differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e il livello di rumore residuo (LR), il quale superava il limite massimo previsto dalla legge (il riferimento è all'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997 rubricato “Valori limite differenziali di immissione” il quale dispone: “1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art.2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre
1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore e' da ritenersi trascurabile: a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno”).
Dai rilievi effettuati dai tecnici dell' in data 06-07.08.2022, cui il verbale n. 54 fa espresso CP_2 riferimento, emerge l'avvenuto superamento del limite massimo differenziale notturno di immissione
(LA-LR) previsto dal 1 comma della predetta norma, superamento che fra l'altro non viene contestato dal ricorrente, se non esclusivamente in termini di non imputabilità allo stesso;
inoltre, in seno al verbale versato in atti, risultano dettagliatamente indicati con apposita tabella i limiti massimi differenziali notturni di immissione (LA-LR) e i relativi rilevamenti effettuati, e le modalità di svolgimento degli stessi.
Risulta quindi, in primo luogo, che, diversamente da quanto ritenuto da parte opponente, sia stata considerata ed esaminata la specifica “sorgente di rumore costituita dagli impianti di amplificazione e diffusione sonora del pubblico esercizio gestito dalla ditta “3ELLE Srls”. In secondo luogo, la perizia di parte redatta da un soggetto privato, quale nel caso di specie la , a tacer d'altro circa Parte_2 la rilevanza di mero atto di parte, prende in considerazione una fascia oraria diversa da quella oggetto di esame da parte dell'organo accertatore (rilievi fonometrici effettuati dalle ore 22:00 del CP_2
06.08.2022 alle ore 04:30 del 07.08.2022; rilievi perizia di parte del 05-06.08.2022 con tempo di riferimento notturno di osservazione 22:30-00:50 e tempo di misura 23:05-00:40). La consulenza di parte, per giurisprudenza ormai costante, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (ex multis, Cass. Civ. 16552/15; 33503/18), atteggiandosi ad elaborato che il Giudice non è tenuto ad analizzare e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con essa incompatibili (ex multis Cass. Civ. n. 27297/20).
La perizia di parte si configura come «mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo». In terzo luogo, parte opponente non deduce in modo circostanziato le ulteriori sorgenti rumorose che, al tempo dell'accertamento, avrebbero potuto influire sulla misurazione. Sul punto il capitolo di prova articolato è generico (Vero o no che no che dalle ore 22,00 del 06.08.2022 alle ore 04,30 del 07.08.2022 il locale “Randevu” e gli altri locali limitrofi ed
pagina 5 di 6 adiacenti allo stesso, facenti tutti parte del complesso denominato “Riviera di Ponente”, sito a Scicli (Rg) in viale Della Repubblica, eseguivano intrattenimenti musicali che si svolgevano al loro interno) e non tende a dimostrare che il punto di ascolto dell'organo accertatore potesse risultare influenzato da tali non meglio evidenziati altri locali limitrofi.
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Non può infine trovare accoglimento la richiesta avanzata dal ricorrente, in via subordinata, di applicazione del minimo edittale della sanzione applicata. L'art. 10, comma 2, L. 447/1995 dispone
“Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro”, pertanto la sanzione comminata risulta già applicata nel minimo edittale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione:
rigetta l'opposizione; condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 450,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 30/04/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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