TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 18/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 532 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022, posta in deliberazione all'udienza del 10 luglio 2024, svoltasi nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione del termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di 20 giorni per il deposito di memorie di replica, vertente tra
(P. IV ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giampaolo Di Marco e Maria Sichetti, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione, attrice opponente;
e
(P. IV ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Del Torto, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta opposta;
Oggetto: inadempimento contrattuale;
opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 10 luglio 2024, svolta mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con il ricorso per decreto ingiuntivo la società Controparte_1 ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della società
[...] Parte_1
deducendo di vantare un credito nei confronti della società intimata per un importo di €
[...]
15.140,00, derivante dalla fornitura di merci, regolarmente documentata mediante le fatture n.
16 del 28.02.2021, n. 31 del 31.03.2021, n. 65 del 30.04.2021, n. 70 del 31.05.2021, n. 111 del
30.06.2021 e n. 118 del 20.07.2021. Nonostante i solleciti di pagamento inviati alla debitrice, quest'ultima non ha provveduto all'adempimento della propria obbligazione.
A sostegno della domanda, la società istante ha prodotto, unitamente al ricorso, la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza del credito e la sua certezza, liquidità ed esigibilità, tra cui copia delle fatture, copia del contratto sottoscritto tra le parti, estratto autentico delle scritture contabili, comunicazione a mezzo PEC del 25.10.2021, visura camerale e nota spese.
Opponendosi al decreto ingiuntivo n. 58/2022 emesso da questo Tribunale di Chieti per la somma di € 15.140,00, la società ha sin da subito contestato Parte_1
l'esistenza e la debenza delle somme richieste, articolando la propria difesa su tre principali motivazioni.
In primo luogo, la ha eccepito che il contratto posto a fondamento Parte_1
della pretesa creditoria non era ad essa opponibile, in quanto non sottoscritto da un soggetto munito di adeguati poteri di rappresentanza. Ha infatti evidenziato che l'unico soggetto legittimato a vincolare la società era il legale rappresentante pro tempore, Parte_2
, il quale, tuttavia, non aveva sottoscritto il contratto prodotto in giudizio dall'opposta.
[...]
La firma apposta in calce al documento non era riconducibile alla sua persona, motivo per cui, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., l'opponente ha formalmente disconosciuto la sottoscrizione, contestandone l'autenticità e l'efficacia vincolante nei confronti della società.
In secondo luogo, la ha eccepito la vessatorietà di alcune Parte_1
clausole, in particolare quella relativa alla penale prevista all'art. 7 del contratto.
La società opponente ha contestato il carattere eccessivamente oneroso della suddetta clausola, evidenziando come essa non fosse stata specificamente approvata per iscritto, in violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c.. Ha inoltre sottolineato come il contratto fosse stato predisposto unilateralmente dall'opposta e come il meccanismo di doppia sottoscrizione
2 adottato non fosse idoneo a garantire una reale consapevolezza delle condizioni negoziali da parte della contraente debole.
In terzo luogo, l'opponente ha contestato nel merito la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla evidenziando che il Controparte_1
pagamento richiesto con il decreto ingiuntivo non era dovuto, in quanto le prestazioni oggetto delle fatture nn. 70 del 31.05.2021, 111 del 30.06.2021 e 118 del 20.07.2021 non risultavano
effettivamente eseguite. A tal fine, ha prodotto una nota di contestazione inviata alla controparte, nella quale aveva già espresso perplessità circa la legittimità delle richieste di pagamento avanzate.
In particolare, ha rilevato come non vi fosse prova che i servizi oggetto delle fatture fossero stati effettivamente prestati, né che la società opposta avesse adempiuto agli obblighi contrattuali nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2021. Ha inoltre contestato le somme richieste a titolo di rimborsi spese, affermando che la società opposta non aveva dimostrato di aver sostenuto costi di trasferta giustificabili con le fatture emesse.
Un'ulteriore contestazione ha riguardato il dies a quo per il calcolo degli interessi moratori. La società opponente ha sostenuto che, ai sensi del contratto, le fatture dovevano essere saldate entro 30 giorni dalla fine del mese di emissione, e non dalla data di ricezione, come invece erroneamente preteso dall'opposta. Inoltre, ha eccepito che la società creditrice non aveva fornito prova del versamento dell'IVA, condizione necessaria per l'esigibilità dell'imposta.
Alla luce delle suddette argomentazioni, la ha chiesto, in via Parte_1
principale, la revoca del decreto ingiuntivo n. 58/2022, con conseguente rigetto della pretesa creditoria avanzata dall'opposta; in via subordinata, ha chiesto la riduzione dell'importo richiesto, limitandolo a quanto eventualmente dovuto e debitamente provato. Ha inoltre chiesto la condanna della società opposta al pagamento delle spese di lite, evidenziando l'assenza di un fondamento giuridico e probatorio nella domanda monitoria.
Costituendosi in giudizio, la società ha Controparte_1 contestato integralmente le difese avversarie, ritenendo che l'opposizione sia del tutto infondata e avesse finalità meramente dilatorie. Ha ribadito che tra le parti intercorreva un regolare rapporto contrattuale, avente ad oggetto la fornitura di servizi di consulenza e beni, e
3 che in virtù di tale rapporto erano state regolarmente emesse e trasmesse le fatture in questione.
Ha evidenziato che la dopo aver usufruito dei servizi forniti per 12 mesi, Parte_1
con 48 interventi presso i suoi locali, aveva omesso il pagamento delle relative fatture per l'importo complessivo di € 15.140,00. Inoltre, ha sottolineato come la contestazione della validità del contratto fosse stata sollevata per la prima volta solo in sede di opposizione, nonostante la società debitrice avesse in più occasioni riconosciuto l'esistenza del rapporto contrattuale e avesse richiesto espressamente l'emissione delle fatture senza applicazione di
IVA, attraverso specifiche dichiarazioni di intento.
La ha altresì osservato che la società Controparte_1
opponente, pur contestando il contratto, non ha mai negato la debenza di una parte significativa dell'importo richiesto, ammettendo come dovuto il pagamento delle fatture nn. 16 del
28.02.2021, 31 del 31.03.2021 e 65 del 30.04.2021, per un totale di € 7.630,00. Tale circostanza, secondo l'opposta, dimostrerebbe l'infondatezza delle difese avversarie e il carattere strumentale dell'opposizione.
Con riferimento alla presunta inopponibilità del contratto per difetto di poteri di firma, la ha evidenziato che il contratto era stato Controparte_1
regolarmente sottoscritto e aveva trovato piena esecuzione da entrambe le parti. Ha contestato l'eccezione di disconoscimento delle firme, ritenendola generica e priva di specificità, e quindi inidonea ai sensi dell'art. 214 c.p.c. Ha inoltre sottolineato come la con Parte_1
il proprio comportamento successivo alla stipula del contratto, ne avesse di fatto confermato la validità, inviando dichiarazioni di intento con le quali chiedeva l'emissione di fatture senza
IVA. Ha aggiunto che il contratto stesso riportava timbro sociale e riferimenti aziendali,
circostanze che escluderebbero qualsiasi dubbio sulla sua validità.
Per quanto riguarda l'asserita vessatorietà delle clausole contrattuali, la società opposta ha ribadito che il contratto era stato redatto in maniera chiara e trasparente, con clausole debitamente approvate con doppia sottoscrizione, in conformità agli artt. 1341 e 1342 c.c.. Ha negato che vi fosse stato un richiamo cumulativo o generico alle clausole svantaggiose,
precisando che nel testo contrattuale vi era una chiara individuazione delle stesse, con esplicita segnalazione delle condizioni che avrebbero potuto comportare oneri per la controparte.
4 Relativamente alla presunta infondatezza della richiesta di pagamento, la
[...] ha ribadito che i servizi erano stati regolarmente prestati Controparte_1
e che l'attività di consulenza era stata eseguita per 12 mesi, con 48 interventi documentati. Ha prodotto numerosi scambi di e-mail, SMS e ricevute autostradali che attestavano l'effettiva erogazione delle prestazioni contestate. Ha inoltre precisato che le fatture erano state emesse e trasmesse elettronicamente tramite il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate, il che dimostrava la loro ricezione da parte della società opponente.
Quanto alla contestazione relativa all'IVA, ha chiarito che le fatture erano state emesse senza IVA su richiesta della stessa la quale aveva fornito apposite Parte_1
dichiarazioni di intento.
Sulla base di tali argomentazioni, la ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'opposizione, ritenendola infondata sia in fatto che in diritto, con conferma integrale del decreto ingiuntivo. In subordine, ha richiesto la condanna della
[...] al pagamento dell'importo ingiunto (€ 15.140,00), oltre agli interessi previsti dalla Parte_1
legge. Ha infine domandato la condanna della società opponente al pagamento delle spese di lite, ritenendo che l'opposizione fosse priva di qualsiasi fondamento probatorio e avesse il solo scopo di ritardare l'adempimento dell'obbligazione.
Tanto premesso circa le posizioni delle parti, l'opposizione proposta dalla Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 58/2022 risulta infondata e deve essere respinta per le
[...]
ragioni di seguito esposte.
Per quanto concerne il disconoscimento della firma, l'eccezione sollevata dall'opponente risulta inammissibile. Come chiarito dalla AS (sent. n. 27039/2023), il disconoscimento della scrittura privata deve essere tempestivo e specifico, mentre nella presente vicenda esso è stato formulato in maniera generica e priva di circostanze concrete atte a sostenerne la validità. L'opponente si è limitata ad affermare che la firma non sarebbe riconducibile al legale rappresentante, senza tuttavia produrre alcuna prova o documentazione idonea a supportare tale affermazione. A ciò si aggiunge il comportamento successivo dell'opponente, che si è rivelato incompatibile con la volontà di disconoscere il contratto. La società opponente ha infatti inviato dichiarazioni di intento a firma del proprio legale rappresentante per gli anni 2020 e 2021, dato piena esecuzione al contratto per un periodo di
5 12 mesi e mai contestato l'effettuazione del servizio durante il rapporto contrattuale. Come affermato dalla AS (si veda sent. n. 28141/2024), il disconoscimento della sottoscrizione deve essere accompagnato da allegazioni specifiche, non essendo sufficienti contestazioni generiche o successive alla fase negoziale. Nel caso di specie, la stessa condotta della società opponente appare come una ratifica tacita del contratto, avendone beneficiato e adempiuto per lungo tempo senza alcuna contestazione preventiva.
Quanto all'eccezione di vessatorietà delle clausole, essa risulta parimenti infondata. Il contratto oggetto di controversia presenta una doppia sottoscrizione, con specifica approvazione delle clausole vessatorie, come richiesto dagli artt. 1341 e 1342 c.c.. Non risulta alcun richiamo cumulativo delle clausole contrattuali, bensì una chiara individuazione delle stesse, mediante numerazione e contenuto, come emerge dalla documentazione in atti. Tali
elementi sono idonei a escludere qualsiasi profilo di nullità, non essendo stato dimostrato dall'opponente che la sottoscrizione sia avvenuta in assenza di una reale consapevolezza del contenuto contrattuale.
Anche l'eccezione relativa all'effettiva esecuzione delle prestazioni risulta destituita di fondamento. La documentazione prodotta dalla parte opposta dimostra in maniera chiara che il servizio è stato effettivamente erogato e che l'opponente ne ha usufruito integralmente per
12 mesi, durante i quali sono stati effettuati 48 interventi presso i locali della stessa. Inoltre,
risultano agli atti numerosi scambi di email e SMS che confermano la costante interazione tra le parti nell'esecuzione del contratto, nonché ricevute autostradali che dimostrano la presenza dell'opposta nei mesi contestati. La stessa società opponente, nel proprio atto di opposizione, non ha mai sollevato contestazioni specifiche in merito alla qualità o quantità delle prestazioni ricevute. Come chiarito dalla AS n. 26048/2024, quando il debitore opponente si limita a contestazioni generiche senza negare espressamente l'avvenuta esecuzione delle prestazioni, la sua condotta deve essere interpretata come un implicito riconoscimento dell'avvenuto adempimento. Inoltre, secondo la AS n. 19944/2023, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti derivanti da prestazioni di servizi, qualora l'opponente non fornisca prove concrete a sostegno della sua contestazione, le prestazioni devono considerarsi provate se sorrette da una documentazione che ne attesti l'effettiva esecuzione.
6 Per quanto riguarda l'eccezione relativa all'IVA, anch'essa si rivela manifestamente infondata. Dalla documentazione prodotta risulta che le fatture sono state emesse senza applicazione dell'IVA in conformità alle dichiarazioni di intento inviate dall'opponente per gli anni 2020 e 2021, con le quali veniva espressamente richiesta una fatturazione in regime di non imponibilità. Tale circostanza è regolata dall'art. 21 del DPR 633/72, che disciplina le modalità di fatturazione e impone l'emissione dei documenti fiscali in conformità alle indicazioni fornite dal committente quando sussistono i presupposti di legge per la non applicazione dell'imposta.
L'opponente sostiene che la società opposta avrebbe richiesto il pagamento dell'IVA
"senza averla mai versata", ma tale contestazione è del tutto priva di fondamento. In primo luogo, le fatture in atti non riportano alcuna applicazione di IVA, essendo state emesse in regime di non imponibilità su richiesta della stessa opponente. In secondo luogo, non risulta richiesta alcuna IVA nel decreto ingiuntivo opposto, rendendo l'eccezione irrilevante ai fini del presente giudizio. Inoltre, l'art. 17 del DPR 633/72 stabilisce che l'imposta è dovuta solo per le operazioni imponibili, ma nel caso di specie non si è in presenza di operazioni imponibili per espressa volontà dell'opponente.
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la giurisprudenza di merito ha affermato che spetta all'opponente l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito. Nel caso di specie, come evidenziato dal Tribunale di Roma n. 19316/2018,
l'opponente avrebbe dovuto fornire prova concreta dell'erronea applicazione del regime di non imponibilità, ma non ha assolto tale onere, limitandosi a sollevare una contestazione priva di fondamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 30-ter del DPR 633/72, qualora vi fosse stata un'applicazione indebita dell'IVA, il soggetto passivo avrebbe dovuto presentare domanda di restituzione entro il termine di due anni. Nel caso in esame, l'opponente non ha mai richiesto alcun rimborso né ha mai contestato la non applicazione dell'IVA nei rapporti precontenziosi, evidenziando il carattere meramente strumentale dell'eccezione sollevata in questa sede.
Alla luce di tutte le considerazioni esposte, l'opposizione appare del tutto infondata, non risultando supportata da elementi probatori idonei a mettere in discussione la fondatezza del credito azionato con il decreto ingiuntivo. Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7 Le spese di lite, liquidate ai valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (senza considerazione della fase istruttoria, non svoltasi), seguono la soccombenza.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 58/22 emesso dal Tribunale di Chieti, che dichiara definitivo;
- condanna l'attrice opponente alla refusione delle spese legali, in favore di parte convenuta opposta, che si quantificano in totali € 3.397,00 per compensi, oltre
rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Chieti, 14 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 532 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022, posta in deliberazione all'udienza del 10 luglio 2024, svoltasi nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione del termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di 20 giorni per il deposito di memorie di replica, vertente tra
(P. IV ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giampaolo Di Marco e Maria Sichetti, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione, attrice opponente;
e
(P. IV ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Del Torto, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta opposta;
Oggetto: inadempimento contrattuale;
opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 10 luglio 2024, svolta mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con il ricorso per decreto ingiuntivo la società Controparte_1 ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della società
[...] Parte_1
deducendo di vantare un credito nei confronti della società intimata per un importo di €
[...]
15.140,00, derivante dalla fornitura di merci, regolarmente documentata mediante le fatture n.
16 del 28.02.2021, n. 31 del 31.03.2021, n. 65 del 30.04.2021, n. 70 del 31.05.2021, n. 111 del
30.06.2021 e n. 118 del 20.07.2021. Nonostante i solleciti di pagamento inviati alla debitrice, quest'ultima non ha provveduto all'adempimento della propria obbligazione.
A sostegno della domanda, la società istante ha prodotto, unitamente al ricorso, la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza del credito e la sua certezza, liquidità ed esigibilità, tra cui copia delle fatture, copia del contratto sottoscritto tra le parti, estratto autentico delle scritture contabili, comunicazione a mezzo PEC del 25.10.2021, visura camerale e nota spese.
Opponendosi al decreto ingiuntivo n. 58/2022 emesso da questo Tribunale di Chieti per la somma di € 15.140,00, la società ha sin da subito contestato Parte_1
l'esistenza e la debenza delle somme richieste, articolando la propria difesa su tre principali motivazioni.
In primo luogo, la ha eccepito che il contratto posto a fondamento Parte_1
della pretesa creditoria non era ad essa opponibile, in quanto non sottoscritto da un soggetto munito di adeguati poteri di rappresentanza. Ha infatti evidenziato che l'unico soggetto legittimato a vincolare la società era il legale rappresentante pro tempore, Parte_2
, il quale, tuttavia, non aveva sottoscritto il contratto prodotto in giudizio dall'opposta.
[...]
La firma apposta in calce al documento non era riconducibile alla sua persona, motivo per cui, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., l'opponente ha formalmente disconosciuto la sottoscrizione, contestandone l'autenticità e l'efficacia vincolante nei confronti della società.
In secondo luogo, la ha eccepito la vessatorietà di alcune Parte_1
clausole, in particolare quella relativa alla penale prevista all'art. 7 del contratto.
La società opponente ha contestato il carattere eccessivamente oneroso della suddetta clausola, evidenziando come essa non fosse stata specificamente approvata per iscritto, in violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c.. Ha inoltre sottolineato come il contratto fosse stato predisposto unilateralmente dall'opposta e come il meccanismo di doppia sottoscrizione
2 adottato non fosse idoneo a garantire una reale consapevolezza delle condizioni negoziali da parte della contraente debole.
In terzo luogo, l'opponente ha contestato nel merito la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla evidenziando che il Controparte_1
pagamento richiesto con il decreto ingiuntivo non era dovuto, in quanto le prestazioni oggetto delle fatture nn. 70 del 31.05.2021, 111 del 30.06.2021 e 118 del 20.07.2021 non risultavano
effettivamente eseguite. A tal fine, ha prodotto una nota di contestazione inviata alla controparte, nella quale aveva già espresso perplessità circa la legittimità delle richieste di pagamento avanzate.
In particolare, ha rilevato come non vi fosse prova che i servizi oggetto delle fatture fossero stati effettivamente prestati, né che la società opposta avesse adempiuto agli obblighi contrattuali nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2021. Ha inoltre contestato le somme richieste a titolo di rimborsi spese, affermando che la società opposta non aveva dimostrato di aver sostenuto costi di trasferta giustificabili con le fatture emesse.
Un'ulteriore contestazione ha riguardato il dies a quo per il calcolo degli interessi moratori. La società opponente ha sostenuto che, ai sensi del contratto, le fatture dovevano essere saldate entro 30 giorni dalla fine del mese di emissione, e non dalla data di ricezione, come invece erroneamente preteso dall'opposta. Inoltre, ha eccepito che la società creditrice non aveva fornito prova del versamento dell'IVA, condizione necessaria per l'esigibilità dell'imposta.
Alla luce delle suddette argomentazioni, la ha chiesto, in via Parte_1
principale, la revoca del decreto ingiuntivo n. 58/2022, con conseguente rigetto della pretesa creditoria avanzata dall'opposta; in via subordinata, ha chiesto la riduzione dell'importo richiesto, limitandolo a quanto eventualmente dovuto e debitamente provato. Ha inoltre chiesto la condanna della società opposta al pagamento delle spese di lite, evidenziando l'assenza di un fondamento giuridico e probatorio nella domanda monitoria.
Costituendosi in giudizio, la società ha Controparte_1 contestato integralmente le difese avversarie, ritenendo che l'opposizione sia del tutto infondata e avesse finalità meramente dilatorie. Ha ribadito che tra le parti intercorreva un regolare rapporto contrattuale, avente ad oggetto la fornitura di servizi di consulenza e beni, e
3 che in virtù di tale rapporto erano state regolarmente emesse e trasmesse le fatture in questione.
Ha evidenziato che la dopo aver usufruito dei servizi forniti per 12 mesi, Parte_1
con 48 interventi presso i suoi locali, aveva omesso il pagamento delle relative fatture per l'importo complessivo di € 15.140,00. Inoltre, ha sottolineato come la contestazione della validità del contratto fosse stata sollevata per la prima volta solo in sede di opposizione, nonostante la società debitrice avesse in più occasioni riconosciuto l'esistenza del rapporto contrattuale e avesse richiesto espressamente l'emissione delle fatture senza applicazione di
IVA, attraverso specifiche dichiarazioni di intento.
La ha altresì osservato che la società Controparte_1
opponente, pur contestando il contratto, non ha mai negato la debenza di una parte significativa dell'importo richiesto, ammettendo come dovuto il pagamento delle fatture nn. 16 del
28.02.2021, 31 del 31.03.2021 e 65 del 30.04.2021, per un totale di € 7.630,00. Tale circostanza, secondo l'opposta, dimostrerebbe l'infondatezza delle difese avversarie e il carattere strumentale dell'opposizione.
Con riferimento alla presunta inopponibilità del contratto per difetto di poteri di firma, la ha evidenziato che il contratto era stato Controparte_1
regolarmente sottoscritto e aveva trovato piena esecuzione da entrambe le parti. Ha contestato l'eccezione di disconoscimento delle firme, ritenendola generica e priva di specificità, e quindi inidonea ai sensi dell'art. 214 c.p.c. Ha inoltre sottolineato come la con Parte_1
il proprio comportamento successivo alla stipula del contratto, ne avesse di fatto confermato la validità, inviando dichiarazioni di intento con le quali chiedeva l'emissione di fatture senza
IVA. Ha aggiunto che il contratto stesso riportava timbro sociale e riferimenti aziendali,
circostanze che escluderebbero qualsiasi dubbio sulla sua validità.
Per quanto riguarda l'asserita vessatorietà delle clausole contrattuali, la società opposta ha ribadito che il contratto era stato redatto in maniera chiara e trasparente, con clausole debitamente approvate con doppia sottoscrizione, in conformità agli artt. 1341 e 1342 c.c.. Ha negato che vi fosse stato un richiamo cumulativo o generico alle clausole svantaggiose,
precisando che nel testo contrattuale vi era una chiara individuazione delle stesse, con esplicita segnalazione delle condizioni che avrebbero potuto comportare oneri per la controparte.
4 Relativamente alla presunta infondatezza della richiesta di pagamento, la
[...] ha ribadito che i servizi erano stati regolarmente prestati Controparte_1
e che l'attività di consulenza era stata eseguita per 12 mesi, con 48 interventi documentati. Ha prodotto numerosi scambi di e-mail, SMS e ricevute autostradali che attestavano l'effettiva erogazione delle prestazioni contestate. Ha inoltre precisato che le fatture erano state emesse e trasmesse elettronicamente tramite il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate, il che dimostrava la loro ricezione da parte della società opponente.
Quanto alla contestazione relativa all'IVA, ha chiarito che le fatture erano state emesse senza IVA su richiesta della stessa la quale aveva fornito apposite Parte_1
dichiarazioni di intento.
Sulla base di tali argomentazioni, la ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'opposizione, ritenendola infondata sia in fatto che in diritto, con conferma integrale del decreto ingiuntivo. In subordine, ha richiesto la condanna della
[...] al pagamento dell'importo ingiunto (€ 15.140,00), oltre agli interessi previsti dalla Parte_1
legge. Ha infine domandato la condanna della società opponente al pagamento delle spese di lite, ritenendo che l'opposizione fosse priva di qualsiasi fondamento probatorio e avesse il solo scopo di ritardare l'adempimento dell'obbligazione.
Tanto premesso circa le posizioni delle parti, l'opposizione proposta dalla Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 58/2022 risulta infondata e deve essere respinta per le
[...]
ragioni di seguito esposte.
Per quanto concerne il disconoscimento della firma, l'eccezione sollevata dall'opponente risulta inammissibile. Come chiarito dalla AS (sent. n. 27039/2023), il disconoscimento della scrittura privata deve essere tempestivo e specifico, mentre nella presente vicenda esso è stato formulato in maniera generica e priva di circostanze concrete atte a sostenerne la validità. L'opponente si è limitata ad affermare che la firma non sarebbe riconducibile al legale rappresentante, senza tuttavia produrre alcuna prova o documentazione idonea a supportare tale affermazione. A ciò si aggiunge il comportamento successivo dell'opponente, che si è rivelato incompatibile con la volontà di disconoscere il contratto. La società opponente ha infatti inviato dichiarazioni di intento a firma del proprio legale rappresentante per gli anni 2020 e 2021, dato piena esecuzione al contratto per un periodo di
5 12 mesi e mai contestato l'effettuazione del servizio durante il rapporto contrattuale. Come affermato dalla AS (si veda sent. n. 28141/2024), il disconoscimento della sottoscrizione deve essere accompagnato da allegazioni specifiche, non essendo sufficienti contestazioni generiche o successive alla fase negoziale. Nel caso di specie, la stessa condotta della società opponente appare come una ratifica tacita del contratto, avendone beneficiato e adempiuto per lungo tempo senza alcuna contestazione preventiva.
Quanto all'eccezione di vessatorietà delle clausole, essa risulta parimenti infondata. Il contratto oggetto di controversia presenta una doppia sottoscrizione, con specifica approvazione delle clausole vessatorie, come richiesto dagli artt. 1341 e 1342 c.c.. Non risulta alcun richiamo cumulativo delle clausole contrattuali, bensì una chiara individuazione delle stesse, mediante numerazione e contenuto, come emerge dalla documentazione in atti. Tali
elementi sono idonei a escludere qualsiasi profilo di nullità, non essendo stato dimostrato dall'opponente che la sottoscrizione sia avvenuta in assenza di una reale consapevolezza del contenuto contrattuale.
Anche l'eccezione relativa all'effettiva esecuzione delle prestazioni risulta destituita di fondamento. La documentazione prodotta dalla parte opposta dimostra in maniera chiara che il servizio è stato effettivamente erogato e che l'opponente ne ha usufruito integralmente per
12 mesi, durante i quali sono stati effettuati 48 interventi presso i locali della stessa. Inoltre,
risultano agli atti numerosi scambi di email e SMS che confermano la costante interazione tra le parti nell'esecuzione del contratto, nonché ricevute autostradali che dimostrano la presenza dell'opposta nei mesi contestati. La stessa società opponente, nel proprio atto di opposizione, non ha mai sollevato contestazioni specifiche in merito alla qualità o quantità delle prestazioni ricevute. Come chiarito dalla AS n. 26048/2024, quando il debitore opponente si limita a contestazioni generiche senza negare espressamente l'avvenuta esecuzione delle prestazioni, la sua condotta deve essere interpretata come un implicito riconoscimento dell'avvenuto adempimento. Inoltre, secondo la AS n. 19944/2023, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti derivanti da prestazioni di servizi, qualora l'opponente non fornisca prove concrete a sostegno della sua contestazione, le prestazioni devono considerarsi provate se sorrette da una documentazione che ne attesti l'effettiva esecuzione.
6 Per quanto riguarda l'eccezione relativa all'IVA, anch'essa si rivela manifestamente infondata. Dalla documentazione prodotta risulta che le fatture sono state emesse senza applicazione dell'IVA in conformità alle dichiarazioni di intento inviate dall'opponente per gli anni 2020 e 2021, con le quali veniva espressamente richiesta una fatturazione in regime di non imponibilità. Tale circostanza è regolata dall'art. 21 del DPR 633/72, che disciplina le modalità di fatturazione e impone l'emissione dei documenti fiscali in conformità alle indicazioni fornite dal committente quando sussistono i presupposti di legge per la non applicazione dell'imposta.
L'opponente sostiene che la società opposta avrebbe richiesto il pagamento dell'IVA
"senza averla mai versata", ma tale contestazione è del tutto priva di fondamento. In primo luogo, le fatture in atti non riportano alcuna applicazione di IVA, essendo state emesse in regime di non imponibilità su richiesta della stessa opponente. In secondo luogo, non risulta richiesta alcuna IVA nel decreto ingiuntivo opposto, rendendo l'eccezione irrilevante ai fini del presente giudizio. Inoltre, l'art. 17 del DPR 633/72 stabilisce che l'imposta è dovuta solo per le operazioni imponibili, ma nel caso di specie non si è in presenza di operazioni imponibili per espressa volontà dell'opponente.
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la giurisprudenza di merito ha affermato che spetta all'opponente l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito. Nel caso di specie, come evidenziato dal Tribunale di Roma n. 19316/2018,
l'opponente avrebbe dovuto fornire prova concreta dell'erronea applicazione del regime di non imponibilità, ma non ha assolto tale onere, limitandosi a sollevare una contestazione priva di fondamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 30-ter del DPR 633/72, qualora vi fosse stata un'applicazione indebita dell'IVA, il soggetto passivo avrebbe dovuto presentare domanda di restituzione entro il termine di due anni. Nel caso in esame, l'opponente non ha mai richiesto alcun rimborso né ha mai contestato la non applicazione dell'IVA nei rapporti precontenziosi, evidenziando il carattere meramente strumentale dell'eccezione sollevata in questa sede.
Alla luce di tutte le considerazioni esposte, l'opposizione appare del tutto infondata, non risultando supportata da elementi probatori idonei a mettere in discussione la fondatezza del credito azionato con il decreto ingiuntivo. Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7 Le spese di lite, liquidate ai valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (senza considerazione della fase istruttoria, non svoltasi), seguono la soccombenza.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 58/22 emesso dal Tribunale di Chieti, che dichiara definitivo;
- condanna l'attrice opponente alla refusione delle spese legali, in favore di parte convenuta opposta, che si quantificano in totali € 3.397,00 per compensi, oltre
rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Chieti, 14 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
8