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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/06/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2441/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
1) Dott. Michele Ruvolo Presidente
3) Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice rel.
2) Dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2441/2022 R.G., promosso da:
(c.f. ), col patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. GENNA FABRIZIO
RICORRENTE contro
(c.f. ), col patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. BUSCAINO DONATELLA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI come da conclusioni precisate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.12.2022, Parte_1 rappresentava di aver contratto con la resistente matrimonio Controparte_1
pagina 1 di 8 concordatario, in data 26.05.1990, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Trapani, al n. 124, Parte II, serie A, anno 1990.
Deduceva, altresì, che dalla loro unione erano nati due figli: Per_1
(11.04.1993) ed (1.01.1997), entrambi maggiorenni ed Per_2 economicamente indipendenti.
Avanzava domanda di separazione con addebito nei confronti del coniuge, rappresentando che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa delle condotte tenute dalla moglie in violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio.
Rappresentava, infatti, che la coppia si era già separata con decreto di omologa n. 73/2020 pronunciato dal Tribunale di Trapani il 18.06.2020 e, successivamente, riconciliata con il ripristino della convivenza dal
23.12.2020 al 24.06.2022, data in cui la gli aveva “impedito CP_1 arbitrariamente di rientrare a casa” e gli aveva chiesto “di adempiere a quanto statuito nella sentenza di separazione oggetto di omologa”.
Deduceva l'indipendenza economica di entrambi e chiedeva escludersi obbligo di mantenimento reciproco.
Aggiungeva che la casa coniugale era stata donata ai figli, con impegno di entrambi i genitori di pagare al 50% la rata del mutuo fino ad estinzione dello stesso;
lamentava di aver pagato la rata per intero nonostante detto accordo.
*****
Si costituiva la resistente e, pur aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione, contestava le allegazioni di controparte, chiedendo, piuttosto, l'addebito della crisi matrimoniale al ricorrente, atteso che costui, dopo la riconciliazione, aveva nuovamente intrattenuto quantomeno una relazione extraconiugale.
pagina 2 di 8 Rappresentava, inoltre, che tali violazioni dell'obbligo di fedeltà erano avvenute in un momento per lei difficile, segnato dalla malattia e dalla successiva morte della madre.
In via riconvenzionale, in virtù della allegata disparità economica e del florido tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, nonché da costosi doni del Semplice all'amante, chiedeva al Tribunale di obbligarlo alla corresponsione di almeno € 550,00 a titolo di assegno di mantenimento.
*****
Rivelatosi infruttuoso il tentativo di conciliazione esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, con successiva ordinanza del
23.03.2023, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e, considerata la situazione reddituale e familiare delle parti risultante dalle rispettive allegazioni e della documentazione prodotta, poneva a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie nella misura Pt_1
di € 500,00 mensili.
Si procedeva all'istruzione della causa tramite prove orali ed accertamenti tributari circa i redditi, i patrimoni e l'effettivo tenore di vita delle parti.
All'esito, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile, pertanto la domanda di separazione va accolta sulla scorta dell'art. 151 c.c., in tal senso deponendo gli elementi desumibili dagli atti processuali e le dichiarazioni delle parti, liberamente sentite dal Presidente ai fini del rituale tentativo di conciliazione.
Quanto alle reciproche domande di addebito, si osserva in punto di diritto che l'accoglimento di siffatta pretesa presuppone, per costante giurisprudenza di legittimità, non solo la violazione dei doveri nascenti dal pagina 3 di 8 matrimonio, ma anche che sussista la prova rigorosa di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. Sez.1 n.25618 del 7 dicembre 2007 e Cass. e
Sez. 1 n.14840 del 27 giugno 2006).
Deve, infatti, premettersi che, per ripetuto insegnamento della
Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la dimostrazione, “che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. civ., sez. I, sent. n.
14840/2006).
In particolare, in relazione alla violazione del dovere di fedeltà, si rammenta il reiterato insegnamento del S.C. a tenore del quale (Cass. n.
13592 del 12/06/2006) “In riferimento all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa, la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”.
pagina 4 di 8 E, a tale specifico riguardo, quanto alla ripartizione degli oneri probatori si rileva che “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass. n. 3923 del
19/02/2018).
Nel caso di specie, tra le domande di addebito può essere accolta quella spiegata dalla resistente, essendo stata raggiunta prova della efficienza, ai fini dello scatenarsi della crisi, della dedotta relazione adulterina intrattenuta dal con una donna, pure diversa da quella Pt_1
cui era stato legato in passato e che aveva determinato la crisi coniugale sfociata nella prima separazione.
La piena riconciliazione, in sé pacifica tra le parti quanto al suo esordio, collocata dalle stesse nel dicembre 2020, non osta alla pronuncia di addebito, giacché le allegazioni di parte resistente riguardano una nuova crisi coniugale riconnessa ad un ulteriore e successivo episodio di infedeltà
e conseguente insanabilità della frattura: è stato dimostrato l'avvio, da parte del di una relazione adulterina (tra il 2021 e il 2022), da ritenersi Pt_1
causa esclusiva o comunque determinante della crisi matrimoniale solo in esito alla quale costui fu allontanato.
Nell'istruttoria espletata ha trovato conferma almeno uno dei tradimenti dedotti dalla , verificatosi successivamente alla CP_1
riconciliazione e tale da aggravare, unitamente alla mancanza di supporto emotivo, la sofferenza già patita dalla medesima per la malattia e la perdita della madre (cfr. dichiarazioni della teste all'udienza del Tes_1
pagina 5 di 8 18.04.2024: “Confermo che nel 2021 ma potrei sbagliarmi, l'anno dopo che ho comprato la macchina, sono andata in officina dal sig. e ho Pt_1
visto che davanti al cancello lui salutava una donna con i capelli rossi. Si salutavano come una coppia, cioè la baciava in bocca. La signora
mi aveva parlato di una donna con i capelli rossi; possono poi CP_1
anche essere riferite le dichiarazioni del teste all'udienza del Tes_2
23.10.2024: “fino a maggio 2022 lavoravo nella officina del sig Pt_1
ho visto più volte la signora dai capelli rossi che riconosco nella foto che mi viene esibita (All. 01), entrare a piedi nell'ufficio del sig. Pt_1
).
[...]
In particolare la teste ha riferito anche di essere rimasta sorpresa: “In quella occasione del bacio non ho fatto nulla. Ho fatto retromarcia, un poco scioccata e me ne sono andata”, mostrando una condizione incompatibile con la pregressa osservazione o consapevolezza di una aperta crisi, come invece dedotto dal Piuttosto, l'interesse persistente della moglie Pt_1 può ritenersi corroborato anche dal suo interrogarsi e preoccuparsi con l'amica circa i sentimenti del marito (la mia amica aveva dei sospetti e io prima di allora la avevo sempre tranquillizzata).
Pertanto, ben potendosi ritenere raggiunta la prova della violazione del dovere di fedeltà, in forma priva di particolare riservatezza, va accolta la domanda di addebito a carico del ricorrente.
*****
In relazione all'istanza di mantenimento avanzata dalla resistente, va preliminarmente rilevato che la capacità reddituale dei coniugi può desumersi anche da elementi diversi dalle dichiarazioni dei redditi, le quali hanno “una funzione tipicamente fiscale e (…) non hanno valore vincolante per il giudice” (v. Cass. sent. n. 28482/2022), potendo gli accertamenti tributari restituire un quadro incompleto, disallineato rispetto al tenore di vita concretamente goduto dalle parti.
pagina 6 di 8 Nel caso de quo, invariata la posizione della resistente, percettrice di una retribuzione netta di circa 1100 euro, pur essendo stato dedotto da parte del ricorrente il peggioramento della propria condizione economica, coinciso con la cessazione della sua attività, l'avere costui reperito un'occupazione lavorativa come dipendente (pur se non chiarito con anche commissioni aggiuntive) rende conto di una significativa capacità e potenzialità reddituale nel settore in cui già si era precedentemente ben declinata: detta capacità appare dimostrata anche dalla disponibilità di conti correnti e veicoli registrati, nonché da alcune spese per svago, pertinentemente citate dalla parte resistente (anche a non considerare quanto rilevato in ordine all'acquisto immobiliare da parte della nuova compagna del che appaiono del tutto congruente rispetto ai redditi ed alle Pt_1
difficoltà dichiarate.
Infatti, da tradizionale insegnamento del S.C., “…il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali” (cfr. Cass. sent n. 6197/2005).
Alla luce delle superiori argomentazioni, tenuto altresì conto della più che trentennale durata del rapporto coniugale e dell'età delle parti, delle cause della separazione, in virtù del principio costituzionale di solidarietà, si stima equo porre a carico del comunque gravato di cost Pt_1
immobiliari, l'obbligo di corrispondere, in favore della , entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 200,00, cifra da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
*****
pagina 7 di 8 Il tenore delle statuizioni e l'accoglimento parziale suggeriscono la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
, in atti generalizzati, i quali hanno Controparte_1
contratto matrimonio concordatario, in data 26.05.1990, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 124,
Parte II, serie A, anno 1990;
- addebita la separazione a;
Parte_1
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare € 200,00 mensili in favore di parte resistente a titolo di mantenimento per la stessa, rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 14 giugno 2025
Il Giudice estensore
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
1) Dott. Michele Ruvolo Presidente
3) Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice rel.
2) Dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2441/2022 R.G., promosso da:
(c.f. ), col patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. GENNA FABRIZIO
RICORRENTE contro
(c.f. ), col patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. BUSCAINO DONATELLA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI come da conclusioni precisate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.12.2022, Parte_1 rappresentava di aver contratto con la resistente matrimonio Controparte_1
pagina 1 di 8 concordatario, in data 26.05.1990, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Trapani, al n. 124, Parte II, serie A, anno 1990.
Deduceva, altresì, che dalla loro unione erano nati due figli: Per_1
(11.04.1993) ed (1.01.1997), entrambi maggiorenni ed Per_2 economicamente indipendenti.
Avanzava domanda di separazione con addebito nei confronti del coniuge, rappresentando che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa delle condotte tenute dalla moglie in violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio.
Rappresentava, infatti, che la coppia si era già separata con decreto di omologa n. 73/2020 pronunciato dal Tribunale di Trapani il 18.06.2020 e, successivamente, riconciliata con il ripristino della convivenza dal
23.12.2020 al 24.06.2022, data in cui la gli aveva “impedito CP_1 arbitrariamente di rientrare a casa” e gli aveva chiesto “di adempiere a quanto statuito nella sentenza di separazione oggetto di omologa”.
Deduceva l'indipendenza economica di entrambi e chiedeva escludersi obbligo di mantenimento reciproco.
Aggiungeva che la casa coniugale era stata donata ai figli, con impegno di entrambi i genitori di pagare al 50% la rata del mutuo fino ad estinzione dello stesso;
lamentava di aver pagato la rata per intero nonostante detto accordo.
*****
Si costituiva la resistente e, pur aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione, contestava le allegazioni di controparte, chiedendo, piuttosto, l'addebito della crisi matrimoniale al ricorrente, atteso che costui, dopo la riconciliazione, aveva nuovamente intrattenuto quantomeno una relazione extraconiugale.
pagina 2 di 8 Rappresentava, inoltre, che tali violazioni dell'obbligo di fedeltà erano avvenute in un momento per lei difficile, segnato dalla malattia e dalla successiva morte della madre.
In via riconvenzionale, in virtù della allegata disparità economica e del florido tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, nonché da costosi doni del Semplice all'amante, chiedeva al Tribunale di obbligarlo alla corresponsione di almeno € 550,00 a titolo di assegno di mantenimento.
*****
Rivelatosi infruttuoso il tentativo di conciliazione esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, con successiva ordinanza del
23.03.2023, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e, considerata la situazione reddituale e familiare delle parti risultante dalle rispettive allegazioni e della documentazione prodotta, poneva a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie nella misura Pt_1
di € 500,00 mensili.
Si procedeva all'istruzione della causa tramite prove orali ed accertamenti tributari circa i redditi, i patrimoni e l'effettivo tenore di vita delle parti.
All'esito, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile, pertanto la domanda di separazione va accolta sulla scorta dell'art. 151 c.c., in tal senso deponendo gli elementi desumibili dagli atti processuali e le dichiarazioni delle parti, liberamente sentite dal Presidente ai fini del rituale tentativo di conciliazione.
Quanto alle reciproche domande di addebito, si osserva in punto di diritto che l'accoglimento di siffatta pretesa presuppone, per costante giurisprudenza di legittimità, non solo la violazione dei doveri nascenti dal pagina 3 di 8 matrimonio, ma anche che sussista la prova rigorosa di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. Sez.1 n.25618 del 7 dicembre 2007 e Cass. e
Sez. 1 n.14840 del 27 giugno 2006).
Deve, infatti, premettersi che, per ripetuto insegnamento della
Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la dimostrazione, “che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. civ., sez. I, sent. n.
14840/2006).
In particolare, in relazione alla violazione del dovere di fedeltà, si rammenta il reiterato insegnamento del S.C. a tenore del quale (Cass. n.
13592 del 12/06/2006) “In riferimento all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa, la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”.
pagina 4 di 8 E, a tale specifico riguardo, quanto alla ripartizione degli oneri probatori si rileva che “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass. n. 3923 del
19/02/2018).
Nel caso di specie, tra le domande di addebito può essere accolta quella spiegata dalla resistente, essendo stata raggiunta prova della efficienza, ai fini dello scatenarsi della crisi, della dedotta relazione adulterina intrattenuta dal con una donna, pure diversa da quella Pt_1
cui era stato legato in passato e che aveva determinato la crisi coniugale sfociata nella prima separazione.
La piena riconciliazione, in sé pacifica tra le parti quanto al suo esordio, collocata dalle stesse nel dicembre 2020, non osta alla pronuncia di addebito, giacché le allegazioni di parte resistente riguardano una nuova crisi coniugale riconnessa ad un ulteriore e successivo episodio di infedeltà
e conseguente insanabilità della frattura: è stato dimostrato l'avvio, da parte del di una relazione adulterina (tra il 2021 e il 2022), da ritenersi Pt_1
causa esclusiva o comunque determinante della crisi matrimoniale solo in esito alla quale costui fu allontanato.
Nell'istruttoria espletata ha trovato conferma almeno uno dei tradimenti dedotti dalla , verificatosi successivamente alla CP_1
riconciliazione e tale da aggravare, unitamente alla mancanza di supporto emotivo, la sofferenza già patita dalla medesima per la malattia e la perdita della madre (cfr. dichiarazioni della teste all'udienza del Tes_1
pagina 5 di 8 18.04.2024: “Confermo che nel 2021 ma potrei sbagliarmi, l'anno dopo che ho comprato la macchina, sono andata in officina dal sig. e ho Pt_1
visto che davanti al cancello lui salutava una donna con i capelli rossi. Si salutavano come una coppia, cioè la baciava in bocca. La signora
mi aveva parlato di una donna con i capelli rossi; possono poi CP_1
anche essere riferite le dichiarazioni del teste all'udienza del Tes_2
23.10.2024: “fino a maggio 2022 lavoravo nella officina del sig Pt_1
ho visto più volte la signora dai capelli rossi che riconosco nella foto che mi viene esibita (All. 01), entrare a piedi nell'ufficio del sig. Pt_1
).
[...]
In particolare la teste ha riferito anche di essere rimasta sorpresa: “In quella occasione del bacio non ho fatto nulla. Ho fatto retromarcia, un poco scioccata e me ne sono andata”, mostrando una condizione incompatibile con la pregressa osservazione o consapevolezza di una aperta crisi, come invece dedotto dal Piuttosto, l'interesse persistente della moglie Pt_1 può ritenersi corroborato anche dal suo interrogarsi e preoccuparsi con l'amica circa i sentimenti del marito (la mia amica aveva dei sospetti e io prima di allora la avevo sempre tranquillizzata).
Pertanto, ben potendosi ritenere raggiunta la prova della violazione del dovere di fedeltà, in forma priva di particolare riservatezza, va accolta la domanda di addebito a carico del ricorrente.
*****
In relazione all'istanza di mantenimento avanzata dalla resistente, va preliminarmente rilevato che la capacità reddituale dei coniugi può desumersi anche da elementi diversi dalle dichiarazioni dei redditi, le quali hanno “una funzione tipicamente fiscale e (…) non hanno valore vincolante per il giudice” (v. Cass. sent. n. 28482/2022), potendo gli accertamenti tributari restituire un quadro incompleto, disallineato rispetto al tenore di vita concretamente goduto dalle parti.
pagina 6 di 8 Nel caso de quo, invariata la posizione della resistente, percettrice di una retribuzione netta di circa 1100 euro, pur essendo stato dedotto da parte del ricorrente il peggioramento della propria condizione economica, coinciso con la cessazione della sua attività, l'avere costui reperito un'occupazione lavorativa come dipendente (pur se non chiarito con anche commissioni aggiuntive) rende conto di una significativa capacità e potenzialità reddituale nel settore in cui già si era precedentemente ben declinata: detta capacità appare dimostrata anche dalla disponibilità di conti correnti e veicoli registrati, nonché da alcune spese per svago, pertinentemente citate dalla parte resistente (anche a non considerare quanto rilevato in ordine all'acquisto immobiliare da parte della nuova compagna del che appaiono del tutto congruente rispetto ai redditi ed alle Pt_1
difficoltà dichiarate.
Infatti, da tradizionale insegnamento del S.C., “…il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali” (cfr. Cass. sent n. 6197/2005).
Alla luce delle superiori argomentazioni, tenuto altresì conto della più che trentennale durata del rapporto coniugale e dell'età delle parti, delle cause della separazione, in virtù del principio costituzionale di solidarietà, si stima equo porre a carico del comunque gravato di cost Pt_1
immobiliari, l'obbligo di corrispondere, in favore della , entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 200,00, cifra da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
*****
pagina 7 di 8 Il tenore delle statuizioni e l'accoglimento parziale suggeriscono la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
, in atti generalizzati, i quali hanno Controparte_1
contratto matrimonio concordatario, in data 26.05.1990, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 124,
Parte II, serie A, anno 1990;
- addebita la separazione a;
Parte_1
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare € 200,00 mensili in favore di parte resistente a titolo di mantenimento per la stessa, rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 14 giugno 2025
Il Giudice estensore
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 8 di 8