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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 3122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3122 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 2341/2022
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Efisia Gaviano Consigliere
Marina Tafuri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 27/05/2022 AVENTE AD
OGGETTO: Dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita' naturale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 426/2022, depositata il
14.1.2022, non notificata, tra
(C.F. ), N. A Parte_1 C.F._1
NAPOLI (NA) IL 13/03/1980 assistita e difesa, giusta procura in atti, dagli
Avv.ti VINCENZO PECORELLA e Porzia D'Arbitrio con studio in
Napoli, alla VIA MIGUEL DE CERVANTES N. 55/16, indirizzo telematico Email_1
appellante e
(C.F. ), n. a Controparte_1 C.F._2
MADDALONI (CE) il 24/02/ assistito e difeso, giusto mandato in atti, dagli Avv.ti CARLO DOMENICO e Filippo MASSARA con studio in
Napoli alla Via Crispi,62 80121 pec:
Email_2
appellato
Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Walter Brunetti,
CONCLUSIONI: per parte appellante: accoglimento dell'appello ; per parte appellata: declaratoria di inammissibilità dell'appello ed in subordine rigetto dello stesso, .per il P.G. rigetto dell'appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 426/2022 il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda attorea e così provvedeva:
Con atto appello tempestivamente iscritto a ruolo il 27.5.2022 nel termine lungo di mesi sei la in parziale riforma della prefata sentenza Pt_2
pag. 2/6 chiedeva che l'assegno di mantenimento per la figlia fosse fissato in euro
30,000,00 mensili , che le spese straordinarie fossero poste al 100% a carico del padre e che la somma liquidata a titolo forfettario fosse fissata in euro 20,000,00 previa ammissione dei mezzi di prova già richiesti in primo grado.
Si costituiva il che eccepiva l'inammissibilità dell'appello per _1
indeterminatezza dello stesso, chiedeva che fosse rigettata perché inammissibile la richiesta di mezzi istruttori, confermata nel resto l'impugnata sentenza . Il collegio disponeva chiedrsi informazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale del tramite la polizia _1
tributaria e con ordinanza del 4.3.2025 riservava la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'articolo 190 c.p.c. , decorsi i quali la causa è stata decisa all'odierna camera di consiglio.
Innanzitutto va rilevato che non sono in contestazione i punti di cui ai numeri 1 e 2 della decisione su cui quindi si è costituito il giudicato.
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto con i limiti di cui di seguito si darà conto.
Preliminarmente va dato atto che l'appello è ammissibile in quanto la parte appellante non si limita a riproporre le domande e le argomentazioni formulate in primo grado ma formula una sostanziale critica alla decisione di primo grado ritenendo priva di logica la motivazione del tribunale di
Napoli laddove questo ha ritenuto che nel determinare l'assegno di mantenimento per la figlia non aveva tenuto conto del tenore di ER
vita del e dei tempi di permanenza della minore presso ciascun _1
genitore. .Egualmente, sempre in via preliminare, va rilevato che le pag. 3/6 richieste probatorie formulate in uno all'atto di appello sono inammissibili in quanto non reiterate nelle memorie di precisazione delle conclusioni.
L'appello è quindi fondato quando evidenzia che erroneamente nel determinare l'assegno di mantenimento non si è compiutamente tenuto conto di tutti i criteri di cui all'articolo 337 c.c.
Ed invero nel determinare l'assegno di mantenimento occorrerà tenere conto del tenore di vita cui deve godere la piccola che deve essere ER
eguale a quello di cui godono i figli del nati in costanza di _1
matrimonio quali desumibili dalle allegazioni della sul punto non Pt_3
specificamente contestati ma tacciate solo di essere “fantasiose” , deve tenersi conto dei tempi di accudimento della minore che gravano solo sulla madre, allegazione questa per nulla contestata, delle esigenze delle minore
, oggi accresciute in relazione all'età ed alle necessità di una vita di relazione consone all'elevato status sociale della affluente famiglia paterna,
, e che debbono tener conto anche delle spese abitative correlativamente necessarie, a nulla valendo a tal fine la circostanza che è ospite ER
dei nonni materni avendo ella diritto a vivere in una autonoma abitazione nel medesimo quartiere cittadino dove vive il padre, e delle amplissime disponibilità reddituali e patrimoniali del padre quali emergono all'esito delle indagini disposte a mezzo della Guardia di Finanza. Pertanto tenuto conto delle accresciute esigenze dovute al decorrere dell'età l'assegno di mantenimento per , a decorrere dal compimento del sesto anno di ER
età va fissato in euro 3.500,00 mensili.
Le spese straordinarie, in relazione al diverso apporto dei genitori al mantenimento della figlia fanno poste, dal di della domanda per l'80% a carico del padre e per il 20% a carico della madre.
pag. 4/6 Quanto al secondo motivo di appello è inammissibile in quanto non viene in alcun modo articolato dalla appellante quali siano state le spese sostenute per il mantenimento della figlia nel primo mese di vita che pur volendo considerare l'acquisto dei più lussuosi accessori per i neonati certamente non possono aver superato i 10,000,00 euro .
Atteso il solo parziale accoglimento dell'appello, che comporta soccombenza reciproca, le spese del presente grado di giudizio vanno ritenute compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto iscritto a ruolo il 27.6.2022 nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1
di Napoli n. 426/2022 così provvede:
Fissa in euro 3.500,00 a far data dal compimento del sesto anno di età
l'assegno per il mantenimento della figlia a carico di ER _1
in favore di
[...] Parte_1
, a far data dal deposito della domanda, l'80% delle spese CP_2
straordinarie sostenute per la figlia a carico di ER _1
,
[...]
Conferma nel resto la sentenza impugnata,
Dichiara compensa le spese del grado di appello,
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 16/06/2025.
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
pag. 5/6 pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 2341/2022
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Efisia Gaviano Consigliere
Marina Tafuri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 27/05/2022 AVENTE AD
OGGETTO: Dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita' naturale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 426/2022, depositata il
14.1.2022, non notificata, tra
(C.F. ), N. A Parte_1 C.F._1
NAPOLI (NA) IL 13/03/1980 assistita e difesa, giusta procura in atti, dagli
Avv.ti VINCENZO PECORELLA e Porzia D'Arbitrio con studio in
Napoli, alla VIA MIGUEL DE CERVANTES N. 55/16, indirizzo telematico Email_1
appellante e
(C.F. ), n. a Controparte_1 C.F._2
MADDALONI (CE) il 24/02/ assistito e difeso, giusto mandato in atti, dagli Avv.ti CARLO DOMENICO e Filippo MASSARA con studio in
Napoli alla Via Crispi,62 80121 pec:
Email_2
appellato
Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Walter Brunetti,
CONCLUSIONI: per parte appellante: accoglimento dell'appello ; per parte appellata: declaratoria di inammissibilità dell'appello ed in subordine rigetto dello stesso, .per il P.G. rigetto dell'appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 426/2022 il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda attorea e così provvedeva:
Con atto appello tempestivamente iscritto a ruolo il 27.5.2022 nel termine lungo di mesi sei la in parziale riforma della prefata sentenza Pt_2
pag. 2/6 chiedeva che l'assegno di mantenimento per la figlia fosse fissato in euro
30,000,00 mensili , che le spese straordinarie fossero poste al 100% a carico del padre e che la somma liquidata a titolo forfettario fosse fissata in euro 20,000,00 previa ammissione dei mezzi di prova già richiesti in primo grado.
Si costituiva il che eccepiva l'inammissibilità dell'appello per _1
indeterminatezza dello stesso, chiedeva che fosse rigettata perché inammissibile la richiesta di mezzi istruttori, confermata nel resto l'impugnata sentenza . Il collegio disponeva chiedrsi informazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale del tramite la polizia _1
tributaria e con ordinanza del 4.3.2025 riservava la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'articolo 190 c.p.c. , decorsi i quali la causa è stata decisa all'odierna camera di consiglio.
Innanzitutto va rilevato che non sono in contestazione i punti di cui ai numeri 1 e 2 della decisione su cui quindi si è costituito il giudicato.
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto con i limiti di cui di seguito si darà conto.
Preliminarmente va dato atto che l'appello è ammissibile in quanto la parte appellante non si limita a riproporre le domande e le argomentazioni formulate in primo grado ma formula una sostanziale critica alla decisione di primo grado ritenendo priva di logica la motivazione del tribunale di
Napoli laddove questo ha ritenuto che nel determinare l'assegno di mantenimento per la figlia non aveva tenuto conto del tenore di ER
vita del e dei tempi di permanenza della minore presso ciascun _1
genitore. .Egualmente, sempre in via preliminare, va rilevato che le pag. 3/6 richieste probatorie formulate in uno all'atto di appello sono inammissibili in quanto non reiterate nelle memorie di precisazione delle conclusioni.
L'appello è quindi fondato quando evidenzia che erroneamente nel determinare l'assegno di mantenimento non si è compiutamente tenuto conto di tutti i criteri di cui all'articolo 337 c.c.
Ed invero nel determinare l'assegno di mantenimento occorrerà tenere conto del tenore di vita cui deve godere la piccola che deve essere ER
eguale a quello di cui godono i figli del nati in costanza di _1
matrimonio quali desumibili dalle allegazioni della sul punto non Pt_3
specificamente contestati ma tacciate solo di essere “fantasiose” , deve tenersi conto dei tempi di accudimento della minore che gravano solo sulla madre, allegazione questa per nulla contestata, delle esigenze delle minore
, oggi accresciute in relazione all'età ed alle necessità di una vita di relazione consone all'elevato status sociale della affluente famiglia paterna,
, e che debbono tener conto anche delle spese abitative correlativamente necessarie, a nulla valendo a tal fine la circostanza che è ospite ER
dei nonni materni avendo ella diritto a vivere in una autonoma abitazione nel medesimo quartiere cittadino dove vive il padre, e delle amplissime disponibilità reddituali e patrimoniali del padre quali emergono all'esito delle indagini disposte a mezzo della Guardia di Finanza. Pertanto tenuto conto delle accresciute esigenze dovute al decorrere dell'età l'assegno di mantenimento per , a decorrere dal compimento del sesto anno di ER
età va fissato in euro 3.500,00 mensili.
Le spese straordinarie, in relazione al diverso apporto dei genitori al mantenimento della figlia fanno poste, dal di della domanda per l'80% a carico del padre e per il 20% a carico della madre.
pag. 4/6 Quanto al secondo motivo di appello è inammissibile in quanto non viene in alcun modo articolato dalla appellante quali siano state le spese sostenute per il mantenimento della figlia nel primo mese di vita che pur volendo considerare l'acquisto dei più lussuosi accessori per i neonati certamente non possono aver superato i 10,000,00 euro .
Atteso il solo parziale accoglimento dell'appello, che comporta soccombenza reciproca, le spese del presente grado di giudizio vanno ritenute compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto iscritto a ruolo il 27.6.2022 nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1
di Napoli n. 426/2022 così provvede:
Fissa in euro 3.500,00 a far data dal compimento del sesto anno di età
l'assegno per il mantenimento della figlia a carico di ER _1
in favore di
[...] Parte_1
, a far data dal deposito della domanda, l'80% delle spese CP_2
straordinarie sostenute per la figlia a carico di ER _1
,
[...]
Conferma nel resto la sentenza impugnata,
Dichiara compensa le spese del grado di appello,
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 16/06/2025.
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
pag. 5/6 pag. 6/6