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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 24/02/2026, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1607/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, TO
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3752/2021 depositato il 22/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3191/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 14/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013H0024241/2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013H0024241/2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013H0024241/2017 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013H0024241/2017 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013H0024241/2017 IRAP 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Il Contribuente Ricorrente_1 presentava ricorso dinnanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Siracusa, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TY7013H00241 relativo al periodo d'imposta 2009 per IRPEF, Add. Regionale, Comunale, IRAP, IVA .
2.-L'Agenzia delle Entrate di Siracusa emetteva avviso di accertamento nei confronti del sig. Ricorrente_1, titolare di ditta individuale operante nel commercio di materiali da costruzione, a seguito di indagini della Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento penale Numero_1 RGNR. Dalle indagini emergeva la natura di "cartiera" della ditta, rea di aver emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (F.O.I.)
a favore di diverse società per ridurre l'imponibile di queste ultime.
2.-Con sentenza n. 3191/02/20,la CTP di Siracusa rigettava il ricorso proposto e condannava il ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio in euro 3.000,00, confermando la legittimità dell'atto.
3.- Il contribuente Ricorrente_1 propone appello eccependo:
a.- La decadenza dei termini di accertamento, sostenendo l'inapplicabilità del raddoppio per l'IRAP e la tardività della notizia di reato.
b.- Il difetto di motivazione dell'atto e la mancanza di prove circa l'inesistenza delle operazioni.
c.- L'illegittimità del ricorso all'accertamento induttivo.
4.- L'Agenzia delle Entrate di Siracusa si costituiva resistendo al gravame, pur prestando acquiescenza parziale limitatamente al profilo IRAP.
5.-La controversia è stata ,quindi , sottoposta all'esame di questa Corte, nel corso dell'odierna udienza camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.-L'appello è infondato e va rigettato.
6.1. Sulla decadenza e il raddoppio dei termini
L'eccezione di decadenza per IRPEF e IVA è infondata. La normativa applicabile ratione temporis (Legge n. 208/2015) prevede il raddoppio dei termini qualora la notizia di reato sia trasmessa entro il termine ordinario di decadenza. Nel caso di specie, il termine ordinario per l'anno 2009 scadeva il 31/12/2014; la Guardia di
Finanza ha comunicato la notizia di reato n. Numero_2 in data 18 marzo 2014, dunque tempestivamente. Si prende atto della condivisibile esclusione del raddoppio per la sola IRAP, in conformità all'orientamento di legittimità (Cass. n. 14203/2019).
6.2. Sulla motivazione e l'impianto probatorio
L'atto impositivo risulta correttamente motivato per relationem al Processo Verbale di Constatazione (PVC), atto regolarmente sottoscritto dal contribuente in data 05/07/2016. L'Ufficio ha fornito un quadro indiziario solido e convergente:
-Dichiarazioni testimoniali (S.I.T.) di dipendenti che negavano l'esecuzione delle lavorazioni.
-Documentazione extracontabile (agende e prospetti) che evidenziava la sistematica restituzione di somme in contanti (circa l'86,5%) ai clienti a fronte del pagamento delle fatture fittizie.
-Anomalie contabili gravi, quali saldi di cassa negativi e finanziamenti del titolare privi di giustificazione, tipici indici di vendite "in nero".
6.3. Sulla legittimità del metodo induttivo
Data l'assoluta inattendibilità della contabilità e la natura di "cartiera" del contribuente, è pienamente legittimo il ricorso al metodo induttivo puro ai sensi dell'art. 39, comma 2, D.P.R. 600/73. L'appellante non ha fornito alcuna prova contraria documentale (es. bolle di consegna o documenti di trasporto) idonea a smentire i rilievi.
7.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, 19, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata e la legittimità dell'avviso di accertamento ai fini IRPEF e IVA.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in complessivi € 9.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Palermo addì 21 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.Gaetano Costa Dr.Pino Zingale
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, TO
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3752/2021 depositato il 22/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3191/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 14/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013H0024241/2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013H0024241/2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013H0024241/2017 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013H0024241/2017 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013H0024241/2017 IRAP 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Il Contribuente Ricorrente_1 presentava ricorso dinnanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Siracusa, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TY7013H00241 relativo al periodo d'imposta 2009 per IRPEF, Add. Regionale, Comunale, IRAP, IVA .
2.-L'Agenzia delle Entrate di Siracusa emetteva avviso di accertamento nei confronti del sig. Ricorrente_1, titolare di ditta individuale operante nel commercio di materiali da costruzione, a seguito di indagini della Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento penale Numero_1 RGNR. Dalle indagini emergeva la natura di "cartiera" della ditta, rea di aver emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (F.O.I.)
a favore di diverse società per ridurre l'imponibile di queste ultime.
2.-Con sentenza n. 3191/02/20,la CTP di Siracusa rigettava il ricorso proposto e condannava il ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio in euro 3.000,00, confermando la legittimità dell'atto.
3.- Il contribuente Ricorrente_1 propone appello eccependo:
a.- La decadenza dei termini di accertamento, sostenendo l'inapplicabilità del raddoppio per l'IRAP e la tardività della notizia di reato.
b.- Il difetto di motivazione dell'atto e la mancanza di prove circa l'inesistenza delle operazioni.
c.- L'illegittimità del ricorso all'accertamento induttivo.
4.- L'Agenzia delle Entrate di Siracusa si costituiva resistendo al gravame, pur prestando acquiescenza parziale limitatamente al profilo IRAP.
5.-La controversia è stata ,quindi , sottoposta all'esame di questa Corte, nel corso dell'odierna udienza camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.-L'appello è infondato e va rigettato.
6.1. Sulla decadenza e il raddoppio dei termini
L'eccezione di decadenza per IRPEF e IVA è infondata. La normativa applicabile ratione temporis (Legge n. 208/2015) prevede il raddoppio dei termini qualora la notizia di reato sia trasmessa entro il termine ordinario di decadenza. Nel caso di specie, il termine ordinario per l'anno 2009 scadeva il 31/12/2014; la Guardia di
Finanza ha comunicato la notizia di reato n. Numero_2 in data 18 marzo 2014, dunque tempestivamente. Si prende atto della condivisibile esclusione del raddoppio per la sola IRAP, in conformità all'orientamento di legittimità (Cass. n. 14203/2019).
6.2. Sulla motivazione e l'impianto probatorio
L'atto impositivo risulta correttamente motivato per relationem al Processo Verbale di Constatazione (PVC), atto regolarmente sottoscritto dal contribuente in data 05/07/2016. L'Ufficio ha fornito un quadro indiziario solido e convergente:
-Dichiarazioni testimoniali (S.I.T.) di dipendenti che negavano l'esecuzione delle lavorazioni.
-Documentazione extracontabile (agende e prospetti) che evidenziava la sistematica restituzione di somme in contanti (circa l'86,5%) ai clienti a fronte del pagamento delle fatture fittizie.
-Anomalie contabili gravi, quali saldi di cassa negativi e finanziamenti del titolare privi di giustificazione, tipici indici di vendite "in nero".
6.3. Sulla legittimità del metodo induttivo
Data l'assoluta inattendibilità della contabilità e la natura di "cartiera" del contribuente, è pienamente legittimo il ricorso al metodo induttivo puro ai sensi dell'art. 39, comma 2, D.P.R. 600/73. L'appellante non ha fornito alcuna prova contraria documentale (es. bolle di consegna o documenti di trasporto) idonea a smentire i rilievi.
7.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, 19, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata e la legittimità dell'avviso di accertamento ai fini IRPEF e IVA.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in complessivi € 9.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Palermo addì 21 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.Gaetano Costa Dr.Pino Zingale