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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 7698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7698 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dr. CE IG, all'udienza dell'1.7.2025, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 44192 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di Roma, promossa
DA
e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentate e difese come da procura in atti dall'Avv. Federico Lucci, ed Persona_1 elettivamente domiciliate presso lo studio del predetto difensore, in Sora, Via Firenze n. 13
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la Sede Roma Flaminio, in Via Giulio Romano n. 46, CP_2 rappresentato e difeso dal funzionario DR.ssa COSTANZA PATANÉ in virtù della delega del
Direttore della Filiale Metropolitana di Roma Flaminio
RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni assistenziali per indennità di accompagnamento in favore del de cuius
1 CONCLUSIONI: per le sole ricorrenti, come da scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.12.2024, e , Parte_1 Parte_2 Parte_4 nella loro qualità di eredi di , deceduto il 26.3.2024, si rivolgeva al Giudice del Persona_1
Lavoro di Roma, esponendo quanto segue: CP_ a seguito di rigetto da parte dell' della indennità di accompagnamento chiesta dal , Per_1 quest'ultimo aveva proposto ricorso per ATP innanzi al Giudice del lavoro di Roma. Nelle more della procedura decedeva e la causa veniva riassunta dalle eredi. Con decreto di Persona_1
CP_ omologa del 15.7.2024 l omologava l'accertamento positivo della sussistenza delle condizioni legittimanti il conseguimento della indennità di accompagnamento a favore del . Per_1
CP_ Il decreto di omologa veniva notificato all' il 19.7.2024 e il successivo 1.8.2024 era inviata CP_ all' anche la ulteriore documentazione necessaria, tra cui il mod. AP 70 (all. 2).
Nonostante la trasmissione di quanto necessario, trascorsi abbondantemente i 120 giorni dalla omologa, le eredi del , si rivolgono al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro per Per_1 ottenere il pagamento dei ratei non corrisposti a decorrere dalla domanda amministrativa del
24.5.2023, sino alla data del decesso del . Per_1
CP_ Con memoria difensiva depositata il 7.5.2025 si costituiva in giudizio l' che osservava che l'1.10.2024 aveva provveduto alla liquidazione della prestazione contestata. Eccepisce tuttavia la carenza della domanda telematica dei ratei da parte degli eredi del de cuius, oltre alla mancanza del mod. AP/71, in quanto elementi necessari per poter fare luogo al pagamento.
Rilevava quindi l'improponibilità del ricorso con spese come per legge. CP_ Con note depositate il 24.6.2025 le ricorrenti rilevavano di aver trasmesso all' tanto il decreto di omologa, quanto il mod. AP70 come già emergente dalla documentazione allegata al ricorso e si CP_ dolevano per la mancata elaborazione da parte dell' del mod. TE08, così di fatto impedendo alle ricorrenti di presentare domanda per ottenere il pagamento dei ratei e poter ricevere le prestazioni economiche.
All'udienza del 14.5.2025 le ricorrenti rappresentavano di non aver mai ricevuto il mod. TE08 da CP_ parte dell' e chiedevano termine per poter depositare note esplicative di quanto avvenuto nel corso del procedimento amministrativo. La richiesta era accolta e il giudizio rinviato all'odierna udienza.
2 CP_ Nelle more, l' con note depositate il 26.5.2025 rilevava ancora la mancata trasmissione da parte delle ricorrenti della domanda telematica di pagamento dei ratei e insisteva pertanto ai fini della adozione di sentenza dichiarativa della improcedibilità del ricorso.
All'udienza odierna il difensore delle ricorrenti dichiarava che, pur non essendo stato ancora CP_ erogato quanto dovuto da parte dell' l'Istituto aveva tuttavia trasmesso il mod. TE08, necessario per poter avanzare la domanda amministrativa.
All'esito della camera di consiglio, assenti le parti, il Giudice, udita la discussione del solo difensore delle ricorrenti, definisce il giudizio con la presente sentenza munita di contestuali motivazioni, che deposita mediante applicativo Consolle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come già esposto in fatto, le ricorrenti hanno depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio CP_ al fine di conseguire il pagamento da parte dell' dei ratei - maturati dalla data della domanda amministrativa (24.5.2023) alla data del decesso - dal suo dante causa iure hereditatis, Per_1
, deceduto in data 26.3.2024, a seguito di decreto di omologa del 15.7.2024 reso nell'ambito
[...] del procedimento rubricato al n. 38336/23 RG di questo Tribunale.
Le ricorrenti, in qualità di eredi di , hanno diritto alla liquidazione dell'indennità Persona_1 di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, spettante al suo dante causa.
Con decreto del 15.7.2024, il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro ha omologato l'accertamento da parte del nominato CTU della sussistenza in capo al predetto Persona_1 del requisito sanitario previsto dalla suddetta norma, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (24.5.2023) alla data del decesso avvenuto il 26.3.2024 (v. doc. allegati al ricorso).
Il predetto decreto è stato notificato all' in data 19.7.2024 (v. allegati al ricorso) e in data CP_1
1.8.2024 è stato notificato all' anche il modello AP/70 (cfr. allegati al ricorso). Controparte_3
CP_ L' ha eccepito l'improponibilità del ricorso per difetto di domanda amministrativa da parte delle ricorrenti al fine di richiedere l'erogazione dei ratei della indennità maturati dal . Ha Per_1 inoltre eccepito il difetto del mod. AP71. Quanto al secondo rilievo, risulta dagli atti che le CP_ ricorrenti hanno notificato all' sin dalla data dell'1.8.2024 i rispettivi mod. AP70, sicché
l'accezione appare infondata già sotto tale primo aspetto. L'eccezione è però infondata anche con riferimento al rilievo della mancanza di domanda amministrativa delle eredi del al fine di Per_1 richiedere il pagamento dei ratei maturati da de cuius. Al riguardo la Corte di cassazione ha infatti affermato (Cass. Sez. L., Ordinanza n. 2166 dell'1.2.2021 – RV 660353) che “il diritto alle prestazioni assistenziali dovute agli invalidi civili nasce sulla base della domanda amministrativa e dei presupposti normativamente previsti, trasmettendosi in via ereditaria anche in caso di morte
3 dell'assistibile antecedente all'accertamento del diritto. Ne consegue che, in caso di mancato riconoscimento della prestazione in via amministrativa, gli eredi possono agire in giudizio senza necessità di presentare una nuova istanza alla P.A., restando irrilevante che l'art. 1, comma 8, del
d.P.R. n. 698 del 1994 preveda, in caso di morte del richiedente, che gli eredi sottopongano alle commissioni mediche istanza di definizione del procedimento, trattandosi di disciplina che, lungi dall'introdurre una nuova condizione di proponibilità della domanda giudiziaria, esaurisce i propri effetti nell'ambito del procedimento amministrativo”.
Ciò posto, il Tribunale rileva che l'art 445 bis c.p.c. prevede che “il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”. Ebbene, il suddetto termine è senz'altro spirato. Nel corso dell'udienza dell'1.7.2025 le ricorrenti hanno inoltre dichiarato che a detta data l' non ha ancora provveduto alla liquidazione di quanto richiesto. CP_1
Non avendo inspiegabilmente l' provveduto a liquidare alle ricorrenti la prestazione in CP_1 oggetto, deve dichiararsi il diritto di queste ultime, nella loro qualità di eredi di a Persona_1 percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 maturata dal dal Per_1
24.5.2023, data della domanda amministrativa, al 26.3.2024, data del decesso.
Segue la condanna dell' all'erogazione dei ratei maturati, oltre interessi. CP_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara il diritto delle ricorrenti, nella qualità di eredi di a percepire Persona_1
l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 maturata dal dal 24.5.2023 Per_1 al 26.3.2024;
2. Per l'effetto condanna l' all'erogazione dei ratei maturati, oltre interessi;
CP_1
3. Condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in favore del CP_1 procuratore dichiaratosi antistatario;
spese che si liquidano in euro 885,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, IVA e CPA.
Roma, 1.7.2025.
Il Giudice del Lavoro
CE IG
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