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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 14/09/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 653/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica Velletti Presidente rel. dott.ssa Luciana Nicolì Giudice dott.ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 653/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
ALESSANDRO PORRAZZINI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...]; Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI: conclusioni come da verbale di udienza Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.04.2025 premesso di aver contratto CP_1 matrimonio con e che dal rapporto di coniugio sono nati i figli Controparte_2
, e oggi tutti maggiorenni e che il Persona_1 Persona_2 Persona_3
Tribunale di Terni, con sentenza n. 649/2018, ha pronunciato il divorzio tra le parti, ha chiesto che, essendo mutate le condizioni economiche e di vita della famiglia, venissero modificate le condizioni di divorzio di cui alla sentenza di divorzio, come da ultimo determinate con decreto del pubblicato in data 25.10.2022 di modifica delle condizioni di divorzio (con cui il Tribunale di Terni ha dichiarato la cessazione dell'obbligo da parte dell di versamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia CP_1 maggiorenne . Il ricorrente ha rappresentato che anche la figlia Persona_2 Per_3 di anni 21, pur convivente con la madre, avrebbe reperito una occupazione
[...] lavorativa presso la catena di fast-food McDonald's svolgendo l'attività di operatrice di ristorazione veloce con contratto di lavoro determinato sino al 13.11.2027, percependo circa € 600,00 mensili, tale da renderla autosufficiente e non bisognosa di ricevere il contributo al mantenimento da parte del padre. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilendo la revoca del contributo al mantenimento a carico dello stesso in favore della figlia con vittoria di spese e Persona_3 competenze di lite.
Disposta la comparizione delle parti davanti alla Presidente delegata, la resistente, regolarmente citata (con consegna a mani proprie del ricorso introduttivo), non è comparsa;
parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda chiedendo la decisione, con rinuncia ai termini ex art.473 bis.28 c.p.c.
La Presidente delegata, preso atto della documentazione in atti e della mancata costituzione della resistente, ha revocato il contributo ordinario e straordinario posto a carico del padre per il mantenimento della figlia Per_3
La decisione è stata rimessa al Collegio, acquisite le conclusioni del PM depositate nel fascicolo telematico in data 08.08.2025.
La domanda formulata dal ricorrente deve essere accolta. Risulta provato con il deposito del contratto di lavoro della figlia che la stessa svolge attività lavorativa retribuita Per_3
(cfr. contratto di lavoro depositato in atti, allegato 8 di parte ricorrente). Inoltre la resistente non comparendo non ha formulato alcuna domanda per la prosecuzione da parte del ricorrente della erogazione del contributo al mantenimento della figlia, che pertanto deve essere revocato.
La contumacia della resistente e la necessaria pronuncia di provvedimento giurisdizionale per revocare il contributo a carico del genitore per il mantenimento della figlia giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, revoca il contributo ordinario e straordinario posto a carico del padre per il mantenimento della figlia Persona_3
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 8 settembre 2025
. PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica Velletti Presidente rel. dott.ssa Luciana Nicolì Giudice dott.ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 653/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
ALESSANDRO PORRAZZINI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...]; Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI: conclusioni come da verbale di udienza Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.04.2025 premesso di aver contratto CP_1 matrimonio con e che dal rapporto di coniugio sono nati i figli Controparte_2
, e oggi tutti maggiorenni e che il Persona_1 Persona_2 Persona_3
Tribunale di Terni, con sentenza n. 649/2018, ha pronunciato il divorzio tra le parti, ha chiesto che, essendo mutate le condizioni economiche e di vita della famiglia, venissero modificate le condizioni di divorzio di cui alla sentenza di divorzio, come da ultimo determinate con decreto del pubblicato in data 25.10.2022 di modifica delle condizioni di divorzio (con cui il Tribunale di Terni ha dichiarato la cessazione dell'obbligo da parte dell di versamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia CP_1 maggiorenne . Il ricorrente ha rappresentato che anche la figlia Persona_2 Per_3 di anni 21, pur convivente con la madre, avrebbe reperito una occupazione
[...] lavorativa presso la catena di fast-food McDonald's svolgendo l'attività di operatrice di ristorazione veloce con contratto di lavoro determinato sino al 13.11.2027, percependo circa € 600,00 mensili, tale da renderla autosufficiente e non bisognosa di ricevere il contributo al mantenimento da parte del padre. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilendo la revoca del contributo al mantenimento a carico dello stesso in favore della figlia con vittoria di spese e Persona_3 competenze di lite.
Disposta la comparizione delle parti davanti alla Presidente delegata, la resistente, regolarmente citata (con consegna a mani proprie del ricorso introduttivo), non è comparsa;
parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda chiedendo la decisione, con rinuncia ai termini ex art.473 bis.28 c.p.c.
La Presidente delegata, preso atto della documentazione in atti e della mancata costituzione della resistente, ha revocato il contributo ordinario e straordinario posto a carico del padre per il mantenimento della figlia Per_3
La decisione è stata rimessa al Collegio, acquisite le conclusioni del PM depositate nel fascicolo telematico in data 08.08.2025.
La domanda formulata dal ricorrente deve essere accolta. Risulta provato con il deposito del contratto di lavoro della figlia che la stessa svolge attività lavorativa retribuita Per_3
(cfr. contratto di lavoro depositato in atti, allegato 8 di parte ricorrente). Inoltre la resistente non comparendo non ha formulato alcuna domanda per la prosecuzione da parte del ricorrente della erogazione del contributo al mantenimento della figlia, che pertanto deve essere revocato.
La contumacia della resistente e la necessaria pronuncia di provvedimento giurisdizionale per revocare il contributo a carico del genitore per il mantenimento della figlia giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, revoca il contributo ordinario e straordinario posto a carico del padre per il mantenimento della figlia Persona_3
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 8 settembre 2025
. PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti