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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/06/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 770/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
Cinzia Balletti Presidente rel.
Chiara Bitozzi Giudice
Alina Rossato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 770/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. BOTTON MARTINA, come da Parte_1
mandato in atti;
Parte ricorrente contro
, con l'avv. STICCHI MARIA Controparte_1
ELENA, come da mandato in atti;
Parte resistente
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
1
Per parte ricorrente:
“- pronunci la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
con pronuncia anticipata di sentenza non definitiva;
[...]
alle seguenti condizioni da adottarsi anche in via provvisoria:
- attesa la maggiore età di il padre vedrà la figlia Persona_1
concordando direttamente con la medesima frequenza e modalità degli incontri infrasettimanali, dei weekend e delle vacanze invernali ed estive, compatibilmente con gli impegni di ciascuno;
- disporre che il padre, con decorrenza dal deposito della presente domanda, contribuisca al mantenimento ordinario della figlia , Persona_1
maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, mediante il versamento della somma di 500,00 € mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso alla Sig.ra del 100% delle Pt_1
spese straordinarie sostenute dalla stessa per la figlia secondo quanto previsto dal Protocollo in uso al Tribunale di Padova;
- per le motivazioni di cui in narrativa, disporre che il Sig. CP_1
con decorrenza dal deposito della presente domanda,
[...]
contribuisca al mantenimento personale della moglie mediante il versamento di una somma non inferiore ad euro 500,00 € mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat.
- assegno unico per i figli a carico integralmente a favore della Sig.ra
Pt_1
- spese e compensi di lite integralmente rifusi dal resistente.”
Per parte resistente:
“CHIEDE - IN VIA PRELIMINARE: disporsi l'ascolto della figlia maggiorenne affinché esprima la sua preferenza in Persona_2
2 ordine alla collocazione prevalente con un dei due genitori presso l'abitazione familiare;
- NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
1. dichiarare la separazione dei coniugi e con pronuncia anticipata Parte_1 Controparte_1
di sentenza non definitiva;
2. preso atto della volontà espressa dalla figlia maggiorenne Persona_1
e/o in ipotesi di mancata manifestazione di una preferenza di quest'ultima collocare la stessa prevalentemente presso l'abitazione familiare con il padre e per l'effetto assegnare la medesima al sig. con ogni CP_1
arredo e corredo;
3. nella suddetta ipotesi di assegnazione della casa coniugale al resistente attesa la maggiore età di quest'ultima potrà vedere la madre Persona_1
concordando direttamente con la medesima frequenza e modalità degli incontri infrasettimanali, dei week end e delle vacanze invernali ed estive, compatibilmente con gli impegni di ciascuno;
4. disporre che la madre, con decorrenza dal deposito della presente domanda contribuisca al mantenimento ordinario della figlia Persona_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente mediante versamento della somma di € 200,00 mensili da corrispondere direttamente alla figlia rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso del 20 % al sig. delle spese straordinarie CP_1
sostenute dallo stesso per la figlia secondo quanto previsto dal Protocollo in uso al Tribunale di Padova;
- NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA 5. preso atto della volontà espressa dalla figlia maggiorenne collocare la stessa Persona_1 prevalentemente presso l'abitazione familiare con la madre e per l'effetto assegnare la medesima alla Sig.ra con ogni arredo e corredo;
Pt_1
6. ordinare alla sig.ra di volturare immediatamente tutte le utenze Pt_1 afferenti l'abitazione familiare a suo nome;
3 7. nella suddetta ipotesi di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente attesa la maggiore età di quest'ultima potrà vedere Persona_1
il padre concordando direttamente con il medesimo frequenza e modalità degli incontri infrasettimanali, dei week end e delle vacanze invernali ed estive, compatibilmente con gli impegni di ciascuno;
8. disporre che il padre, con decorrenza dal deposito della domanda contribuisca al mantenimento ordinario della figlia Persona_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente mediante versamento della somma di € 400,00 mensili da corrispondere direttamente alla figlia rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso del 50 % alla sig.ra delle spese straordinarie che la Pt_1
stessa sosterrà per la figlia secondo quanto previsto dal Protocollo in uso al Tribunale di Padova;
IN OGNI CASO:
9. rigettare la domanda di contributo al mantenimento della Sig.ra Pt_1 da parte del Sig. stante l'accertata autosufficienza economica CP_1 della ricorrente e stante l'insussistenza dei presupposti di legge con conseguente condanna alle spese;
10. spese e compensi integralmente rifusi dalla ricorrente.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede che venga sentita la figlia Persona_1
sulla scelta in ordine al genitore collocatario nonché quale teste/informatrice a prova contraria sulle circostanze dedotte nel ricorso della sig.ra ed in particolare sugli asseriti episodi di violenza e/o Pt_1
aggressività posti in essere dal sig. in costanza di matrimonio e CP_1
di convivenza. Si indicano la dott.ssa quale teste a prova Tes_1
contraria sulle circostanze dedotte dalla ricorrente in ordine alla personalità del Sig. ed alla patologia di cui è affetto. Ci si CP_1
riserva di indicare a testi altri soggetti affinchè il Giudice voglia liberamente interrogare i testi/informatori sulla eventuale conoscenza in
4 generale di episodi di aggressività fisica e/o verbale da parte del sig.
nei confronti della moglie durante il lungo periodo Controparte_1 coniugale e della figlia. Si chiede l'ordine di esibizione alla ricorrente ex art. 210 c.p.c. della seguente documentazione: - documentazione bancaria relativa alla carta prepagata n. 5226869884465852 in uso alla sig.ra Pt_1
- documentazione relativa alla dichiarazione di successione del padre della ricorrente deceduto nel 2016; Si chiede che siano disposte indagini tributarie al fine di accertare la reale entità del reddito da lavoro della
Sig.ra Con espressa riserva di produrre ulteriori documenti e Pt_1 capitolare ulteriori prove.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione
I sigg. , nata il [...] a [...], e Parte_1
, nato il [...] a [...], Controparte_1
hanno contratto matrimonio concordatario il 26/05/2001 in
Selvazzano Dentro (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 13, Parte II, Serie A, anno
2001. Dalla loro unione è nata la figlia il Persona_2
22.12.2005 in Abano Terme (PD).
In data 17.02.2025, la sig.ra depositava ricorso, Parte_1
chiedendo che venisse pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi, formulando proprie conclusioni in ordine alle condizioni della stessa. In particolare, nell'atto di ricorso, ella rappresentava che, dopo la nascita della figlia , si era verificata una Persona_1
insanabile frattura del rapporto coniugale, complici negli anni l'indifferenza del marito nei suoi confronti, nonché lo stato
5 psicologico dello stesso, il quale si sarebbe reso protagonista di plurimi scatti d'ira e di atteggiamenti aggressivi, fino a sprofondare in uno stato di depressione, tanto da abbandonare la casa coniugale già nel marzo 2019, per prendere dimora altrove;
inoltre, deduceva di vivere con la figlia nella casa familiare di comproprietà con il marito (secondo l'atto notarile di compravendita, al 99% del marito e all'1% della moglie;
secondo,
invece, una successiva controdichiarazione sottoscritta da entrambi, al 46% del marito, al 46% della moglie e all'8% della figlia), gravata da mutuo immobiliare con scadenza nell'agosto
2029, il cui rateo mensile ammontava a euro 600,00, pagato da entrambi i coniugi. Ella chiedeva, dunque, di percepire in via integrale ed esclusiva l'assegno unico e che il marito corrispondesse per il mantenimento della stessa una somma mensile non inferiore ad euro 500,00, rivalutabili annualmente,
nonché, a titolo di mantenimento della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 600,
oltre rivalutazione annuale, con spese straordinarie interamente a carico dello stesso.
In data 23.04.2025 il sig. si costituiva, Controparte_1
aderendo alla domanda di separazione personale proposta dalla ricorrente, ma contestando la ricostruzione fattuale ex adverso
formulata, negando gli episodi di aggressività dedotti dalla moglie e precisando di soffrire di mancanza di produzione di serotoninergica, con conseguente abbassamento dei livelli di
6 sopportazione dello stress, patologia per la quale asseriva di essere seguito da una specialista e di assumere farmaci specifici,
ricaptatori della serotonina, che tutt'oggi gli consentirebbero di tenere sotto controllo l'ansia, gli attacchi di panico e le emicranie invalidanti;
formulava, dunque, a sua volta, proprie distinte conclusioni in ordine alle condizioni della separazione, come riportate in epigrafe.
All'udienza del 22.5.2025 comparivano entrambe le parti: la ricorrente chiedeva di porre in capo al marito l'obbligo di corrisponderle il pagamento di euro 500 mensili quale contributo per il mantenimento della stessa, nonché di aumentare l'assegno di mantenimento della figlia già corrisposto mensilmente nella misura di euro 400 al superiore importo di 500 euro mensili, con spese straordinarie integralmente a carico del marito;
il resistente,
invece, precisava di sostenere, oltre alla somma di euro 400 mensili per il mantenimento della figlia, anche le relative spese di trasporto (350 euro all'anno), i libri, le medicine, le gite scolastiche,
il cellulare, i vestiti, nonché le bollette e le spese condominiali della casa coniugale. Le parti, quindi, concordemente stabilivano che il marito avrebbe corrisposto alla moglie, come assegno di mantenimento della figlia, la somma di euro 400 al mese, entro il
15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale e il 100% delle spese straordinarie, mentre nulla convenivano sul mantenimento della moglie e sull'assegnazione della casa familiare.
7 Pertanto, il Giudice confermava l'accordo dei coniugi in ordine al mantenimento della figlia ed, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, in via provvisoria, assegnava la casa familiare alla madre, ove avrebbe continuato a vivere con la figlia;
infine,
dichiarata la causa matura per la decisione, si riservava di riferirne al Collegio.
***
La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, non vi è dubbio circa la profonda disarmonia tra i coniugi, la cui convivenza (peraltro da tempo già, di fatto, interrotta) è, pertanto, divenuta intollerabile:
ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle deduzioni di violenza, le stesse trovano specificazione da parte della stessa moglie nel fatto che il marito era malato ed assumeva farmaci (doc. 15 ricorrente) e la genericità dei fatti narrati non consente ulteriori approfondimenti.
Con riferimento alla richiesta di assegnazione della casa familiare,
la stessa viene assegnata alla madre, perché possa continuare a vivervi con la figlia;
è così oramai da anni, e la figlia maggiorenne ben avrebbe potuto allontanarsi dalla casa familiare se avesse voluto o rappresentare ai genitori la esigenza di una diversa
8 collocazione, mentre nessuna delle parti deduce lo abbia fatto;
per tali ragioni appare superfluo procedere alla sua audizione.
Quanto al mantenimento ordinario e straordinario della figlia _1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, come
[...]
sopra esposto, all'udienza del 22.05.2025 le parti hanno raggiunto un accordo, stabilendo di porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, quale contributo al mantenimento della figlia, la somma di euro 400 al mese, da corrispondersi entro il 15
di ogni mese, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat,
oltre al 100% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale, al quale ci si richiama qui integralmente. La
soluzione prospettata congiuntamente dalle parti appare conforme agli interessi ed esigenze della figlia;
pertanto, il Giudice statuisce in conformità.
Quanto alla richiesta di assegno di mantenimento del coniuge, ai sensi dell'art. 156 cc, è necessario procedere alla valutazione della sussistenza o meno, nel caso concreto, dei relativi criteri di determinazione, accertando la capacità di guadagno dei coniugi e il tenore di vita da essi goduto in costanza di matrimonio, nonché
procedendo alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In
particolare, secondo la Suprema Corte di Cassazione, “l'art. 156,
comma 2, c.c., stabilisce che il giudice debba determinare la misura
dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di
altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a
9 priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine
economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal
reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui
valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei
redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile
ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei
coniugi” (così, Cass. n. 605/2017, confermata da Cass. n. 975/2021; v.
anche Cass. 09/03/2018, n. 5817; Cass. 04/04/2016, n. 6427; Cass.
13/02/2013, n. 3502).
Occorre preliminarmente considerare che entrambi i coniugi sono intestatari della casa coniugale, secondo l'atto notarile di compravendita, nella misura del 99% al marito e dell'1% alla moglie, mentre, secondo una successiva controdichiarazione sottoscritta da entrambi, nella ugual misura del 46% per ciascuno e del residuo 8% alla figlia;
l'immobile è gravato da mutuo immobiliare con scadenza nell'agosto 2029, il cui rateo mensile ammonta a euro 600,00 che viene pagato da entrambi i coniugi .
Inoltre, entrambi i coniugi hanno un reddito da lavoro dipendente;
dalla dichiarazione dei redditi 2024, risulta che la ricorrente ha avuto un reddito annuo da lavoro pari ad euro 10.629, mentre il resistente pari ad euro 44.739.
Dagli estratti conto risulta che la retribuzione della madre è di circa 1.000 euro al mese, quella del padre è di circa 2.500 euro.
Il marito, poi, paga un affitto di 600 euro al mese e metà del mutuo della casa familiare e le relative “bollette e le spese condominiali
10 perché sono intestate a me” (come precisato in udienza), mentre la moglie fruisce della casa familiare di cui paga metà mutuo.
La madre di fatto manterrà in parte le condizioni di vita precedenti alla separazione continuando a fruire della casa familiare;
mentre il padre sosterrà le spese relative alla diversa soluzione abitativa da egli già reperita, nella quale continuerà a vivere e a ricevere la figlia;
peraltro, allo stato, e salvo diverso futuro accordo tra i coniugi, tutte le spese straordinarie della figlia sono integralmente a carico del marito.
Pertanto, alla luce della comparazione delle rispettive condizioni economiche delle parti nonché delle esigenze di cura, studio e realizzazione della figlia, va posto a carico del marito l'assegno di mantenimento della moglie nella misura di euro 250,00,
annualmente rivalutabile in base agli indici Istat;
ciò, insieme al proprio reddito, le consentirà di mantenersi e contribuire al mantenimento della figlia, in via diretta, nonché pagare le spese
(bollette e spese condominiali) della abitazione, e continuare a pagare la metà delle spese del mutuo, come avvenuto in passato.
Assegno Unico a favore di entrambi i coniugi al 50% perché
entrambi contribuiscono al mantenimento della figlia, il padre pagando integralmente le spese straordinarie.
Le spese di lite vengono compensate per 2/3 perché entrambi i coniugi avevano interesse alla pronuncia sullo status ed è stata confermata la disciplina in ordine al mantenimento della figlia già
in essere da anni;
sulla questione dell'assegnazione della casa
11 coniugale e l'assegno di mantenimento della moglie il marito è
soccombente e dovrà rifondere alla moglie 1/3 delle spese di lite.
Le spese vengono liquidate nei minimi, considerata la semplicità
della vertenza, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal
D.M. 147/2022 in € 3.809 (pari ad € 851 per fase di studio ed €
602 per fase introduttiva, 903 euro fase istruttorie e 1453 euro decisionale), oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge e poi compensate per 2/3.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la separazione tra e Parte_1
, autorizzandoli a vivere Controparte_1
separati, nel reciproco rispetto;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di
Selvazzano Dentro di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio Parte II, Serie A, anno
2001, al n. 13, degli Atti di Stato Civile del Comune di
Selvazzano Dentro;
3. assegna la casa coniugale alla madre, ove continuerà ad abitare con la figlia maggiorenne ma non autonoma economicamente;
4. pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, con effetto dalla domanda, entro il giorno 15 di ogni mese, a
12 titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di euro 400, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie,
secondo il protocollo in essere dinnanzi a questo
Tribunale;
5. assegno unico ripartito al 50% tra i coniugi
6. pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, con effetto dalla domanda, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma di euro 250, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
7. condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente 1/3 delle spese di lite, liquidate in euro in € 3.809 (pari ad € 851
per fase di studio ed € 602 per fase introduttiva, 903 euro fase istruttorie e 1453 euro decisionale), oltre I.V.A., c.p.a.
e rimborso forfettario al 15% come per legge e poi compensate per 2/3.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 27/05/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti
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