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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/06/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
Il giudice RO AR OZ, nella causa iscritta al numero 2234 del ruolo generale dell'anno
2024 promossa da (Avv. RO Raimondo) contro Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante, avente ad Controparte_1 oggetto l'accertamento del diritto alla Retribuzione Professionale Docenti, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 16 aprile 2024, parte ricorrente ha convenuto in giudizio
, chiedendo al Controparte_1 giudice l'accertamento del proprio diritto, per gli aa.ss. 2018/2019 e 2020/2021, a ottenere la somma di € 2.565,15 titolo di Retribuzione Professionale Docenti (RPD) e la condanna di parte convenuta al relativo pagamento.
1.1. La parte convenuta non si è costituita in giudizio e con ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza del 29 marzo 2025 il giudice ha dichiarato la irregolarità della notifica e ha assegnato alla lavoratrice un termine per il suo rinnovo.
2. All'udienza odierna parte ricorrente è comparsa, avendo provveduto al rinnovo della notifica invalidamente, e la parte convenuta non si è costituita in giudizio.
3. Deve pertanto essere esaminata la procedibilità del ricorso.
3.1. L'art. 291 c.p.c. prevede che “Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 171-bis, secondo comma, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma 3.
Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo”.
3.1.1. In proposito, occorre ricordare che il giudice, nell'ipotesi di nullità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, deve, in difetto di spontanea costituzione del resistente (la quale avrebbe effetto sanante del vizio), assegnare al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica (Cass. 9 giugno 2020 n. 10950).
Inoltre, nell'ipotesi in cui venga disposta la rinnovazione della notifica nulla di un atto processuale, ove venga dichiarata l'invalidità anche della notificazione in rinnovazione, non è più possibile ordinare un'ulteriore rinnovazione ai sensi dell'art. 162 c.p.c., perché, quando la nullità è dichiarata la prima volta, il giudice assegna un termine per la rinnovazione, la cui natura perentoria non consente che, per il completamento della medesima attività sia concesso un nuovo termine, atteso che l'art. 153 c.p.c. vieta la proroga dei termini perentori, salvo che sussistano i presupposti per la rimessione in termini (Cass. 17 luglio 2019, n. 19218).
3.2. Nel presente processo il giudice ha assegnato al ricorrente, all'udienza con ordinanza del 29 aprile 2025, un termine, da considerarsi perentorio ex art. 291 ultimo c.p.c., per il rinnovo della notifica, che la ricorrente non ha rispettato.
3.3. Dal mancato rispetto del termine perentorio consegue allora che il processo deve essere dichiarato improcedibile e il giudizio estinto.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo.
Velletri, 17 giugno 2025
Il giudice
RO AR OZ