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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/05/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 473/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 473/2024 promossa da:
, nata il [...], a [...]é do Rio Pardo, Stato di San Paolo/SP – Parte_1
Brasile, e ivi residente in [...], Vila Pereira;
, nata il [...], a [...]é do Rio Pardo, Stato di San Paolo/SP Parte_2
– Brasile, e ivi residente in [...], Vila Pereira;
Persona_1 nato il [...], a [...]é do Rio Pardo, Stato di San Paolo/SP - Brasile, e ivi residente in [...];
nato il [...], a [...]é do Rio Pardo, Stato di San Paolo/SP - Parte_3
Brasile, e ivi residente in [...].
Rappresentati e difesi, nel presente giudizio, come da procure notarili autenticate e conferite su foglio separato, allegato al ricorso, dall'avv. Mariangela Granata (C.F. ) del Foro CodiceFiscale_1 di Reggio Calabria, e dall'avvocato Gioacchino Granata (C.F. del Foro CodiceFiscale_2 di Reggio Calabria, ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli avvocati sito in Reggio
Calabria, alla via Santa Caterina, n° 134 (PEC: - Email_1
). Email_2
-ricorrenti-
1 N. R.G. 473/2024
contro
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria.
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, innanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di accertare e dichiarare il Controparte_1 proprio status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di ER
, nato a Oppido Mamertina (RC), in [...]06.1895, figlio di e
[...] Per_3 Persona_4
(doc. 3), ed emigrato successivamente in Brasile, ove era deceduto, in data 12.11.1979, senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella brasiliana (doc. 4).
L'avo italiano, una volta emigrato, aveva contratto matrimonio con , in data Persona_5
26 settembre 1914 (doc. 5). Conseguentemente la donna era passata a chiamarsi Persona_6
Dalla predetta unione era nato, in data 14 febbraio 1919, in Brasile, (doc.
[...] Persona_7
7).
In particolare, precisavano che con riferimento alla discendenza di , egli, in data 4 Persona_7 marzo 1943, aveva contratto matrimonio con , che da coniugata era Parte_4 passata a chiamarsi (doc. 8). Parte_5
Dalla predetta unione coniugale, era nata, in Brasile, in data 21 dicembre 1943, (doc. 9). Per_8
Con riferimento alla discendenza di ella, in data 4 gennaio 1964, aveva contratto Per_8 matrimonio con (doc. 10). Conseguentemente, la donna era passata a chiamarsi Persona_9
. Da tale unione erano nate due figlie: , in data 21 Parte_6 Parte_1 dicembre 1965 (doc.11) e , in data 16 marzo 1970 (doc. 13). Entrambe odierne Parte_2 ricorrenti.
Ulteriormente, dall'unione naturale tra e era nato, Parte_1 Persona_10 in Brasile, in data 29 aprile 2002, (doc. 12). Quest'ultimo odierno ricorrente. Persona_1
Con riferimento a , ella, in data 22 febbraio 2001, aveva contratto matrimonio Parte_2 con , dopo l'unione la donna era passata a chiamarsi Persona_11 Parte_7 Parte_1
2 N. R.G. 473/2024
(doc.14). Dalla predetta unione era nato, in Brasile, in data 9 gennaio 2003, l'odierno Parte_2 ricorrente (doc.15) Parte_3
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data
02.03.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata, “Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Il Pubblico Ministero, notiziato, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con decreto del 19/03/2024, il giudice fissava, per la comparizione delle parti, l'udienza del
03/10/2024, assegnando al convenuto termine per la costituzione fino a dieci giorni prima dell'udienza e disponendo le notificazioni ex lege. L'udienza de quo, si rinviava d'Ufficio al
17/04/2025, giusto decreto del 29/03/2025.
In data 17 aprile 2025, innanzi allo scrivente giudice, compariva, per il ricorrente, l'avv. Vitale
Antonio, per delega dell'avv. Granata Mariangela, mentre per il resistente, pur costituito, nessuno compariva.
Il difensore impugnava e contestava l'avversa comparsa di costituzione, chiedeva il rigetto delle eccezioni e istanze ivi formulate e si riportava integralmente all'atto introduttivo del giudizio. Inoltre, domandava vittoria di spese per il procuratore antistatario, poiché trattavasi di domanda documentalmente provata, e che la causa venisse trattenuta in decisione.
Il giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano del ricorrente è nato a [...] e pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria. Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
3 N. R.G. 473/2024
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_1 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e
4 N. R.G. 473/2024
munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Si osserva che, dall'esame della documentazione prodotta, i ricorrenti deducono genericamente di:
“Aver tentato, senza esito, la via del riconoscimento in sede amministrativa, inoltrando la relativa domanda al Generale a San Paolo”. Tuttavia, ciò che emerge dagli atti di causa è Parte_8 Pt_9
l'invio, per ogni ricorrente, di una lettera raccomandata A/R e di un unico tentativo di prenotazione per il tramite della piattaforma Prenot@mi. Entrambi gli esperimenti sono risalenti al 2023 (cfr. docc.
16-17-18-19).
Orbene, per quanto concerne, la modalità mezzo posta, è ormai acclarata l'infruttuosità della procedura, atteso che il mezzo postale è in disuso dal 2021. Pertanto, l'invio postale della domanda amministrativa equivale ad un'omissione della stessa. Oltretutto, tale condotta, rileverebbe la disconoscenza circa la corretta procedura da seguire. Parimenti, in merito all'inoltro della domanda con modalità telematica è stato allegato, per ogni ricorrente, un unico fermo immagine della schermata video del portale prenot@mi, effettuato nella medesima data per tutti i discendenti, ovverosia 31/10/2023. Non figurano accessi ulteriori, né recenti.
Ebbene, il difetto di date ultime, a cui ascrivere accessi successivi, impedisce di ritenere provato che, al momento della presentazione del ricorso, non fosse possibile ottenere per via amministrativa quanto richiesto in via giudiziale. Ciò che si apprende dalle schermate del prodotte in Parte_8 giudizio, è unicamente un sollecito che viene fatto ai ricorrenti, i quali vengono invitati a riprovare il
5 N. R.G. 473/2024
prossimo mese, onde verificare la disponibilità del servizio richiesto. Tale condotta da attribuire verosimilmente alla capacità massima lavorativa dell'Amministrazione.
Dunque, i discendenti hanno rinunciato alla procedura amministrativa, e quindi a veder riconosciuto il loro diritto, al primo tentativo, ovverosia nel momento in cui il ha invitato i richiedenti Parte_8
a presentare l'istanza il prossimo mese.
Detta considerazione assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione. Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art.
100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento
e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario. È chiaro, quindi, che, qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto, né espresso, né tacito, non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e
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conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Non muta i termini della questione, l'ulteriore circostanza dedotta da parte ricorrente per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza, da parte del brasiliano, sarebbero Parte_8 molto lunghi.
Si osserva, infatti, da un canto che la circostanza in questione è stata allegata in modo del tutto generico senza alcuno specifico riferimento al periodo attuale e, dall'altro, la stessa non risulta provata. Le allegazioni di parte si rifanno essenzialmente a documentazione risalente al 2023 (doc.
20). Difettano integrazioni recenti afferenti a nuovi tentativi di accesso. In particolare, si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa esperiti in un lasso di tempo irragionevole, argomentare, dettagliatamente, sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze in generale e poi nello specifico di quelle presentate nel 2023 e contestualmente avrebbero dovuto dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità dei 730 giorni di legge, conditio sine qua non per giustificare l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale, in virtù della lesione dell'interesse stesso.
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto il ricorrente deve rifondere al resistente CP_1 la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa (per cui vanno applicati i valori minimi) e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase CP_1 decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
7 N. R.G. 473/2024
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 17.05.2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 473/2024 promossa da:
, nata il [...], a [...]é do Rio Pardo, Stato di San Paolo/SP – Parte_1
Brasile, e ivi residente in [...], Vila Pereira;
, nata il [...], a [...]é do Rio Pardo, Stato di San Paolo/SP Parte_2
– Brasile, e ivi residente in [...], Vila Pereira;
Persona_1 nato il [...], a [...]é do Rio Pardo, Stato di San Paolo/SP - Brasile, e ivi residente in [...];
nato il [...], a [...]é do Rio Pardo, Stato di San Paolo/SP - Parte_3
Brasile, e ivi residente in [...].
Rappresentati e difesi, nel presente giudizio, come da procure notarili autenticate e conferite su foglio separato, allegato al ricorso, dall'avv. Mariangela Granata (C.F. ) del Foro CodiceFiscale_1 di Reggio Calabria, e dall'avvocato Gioacchino Granata (C.F. del Foro CodiceFiscale_2 di Reggio Calabria, ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli avvocati sito in Reggio
Calabria, alla via Santa Caterina, n° 134 (PEC: - Email_1
). Email_2
-ricorrenti-
1 N. R.G. 473/2024
contro
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria.
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, innanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di accertare e dichiarare il Controparte_1 proprio status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di ER
, nato a Oppido Mamertina (RC), in [...]06.1895, figlio di e
[...] Per_3 Persona_4
(doc. 3), ed emigrato successivamente in Brasile, ove era deceduto, in data 12.11.1979, senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella brasiliana (doc. 4).
L'avo italiano, una volta emigrato, aveva contratto matrimonio con , in data Persona_5
26 settembre 1914 (doc. 5). Conseguentemente la donna era passata a chiamarsi Persona_6
Dalla predetta unione era nato, in data 14 febbraio 1919, in Brasile, (doc.
[...] Persona_7
7).
In particolare, precisavano che con riferimento alla discendenza di , egli, in data 4 Persona_7 marzo 1943, aveva contratto matrimonio con , che da coniugata era Parte_4 passata a chiamarsi (doc. 8). Parte_5
Dalla predetta unione coniugale, era nata, in Brasile, in data 21 dicembre 1943, (doc. 9). Per_8
Con riferimento alla discendenza di ella, in data 4 gennaio 1964, aveva contratto Per_8 matrimonio con (doc. 10). Conseguentemente, la donna era passata a chiamarsi Persona_9
. Da tale unione erano nate due figlie: , in data 21 Parte_6 Parte_1 dicembre 1965 (doc.11) e , in data 16 marzo 1970 (doc. 13). Entrambe odierne Parte_2 ricorrenti.
Ulteriormente, dall'unione naturale tra e era nato, Parte_1 Persona_10 in Brasile, in data 29 aprile 2002, (doc. 12). Quest'ultimo odierno ricorrente. Persona_1
Con riferimento a , ella, in data 22 febbraio 2001, aveva contratto matrimonio Parte_2 con , dopo l'unione la donna era passata a chiamarsi Persona_11 Parte_7 Parte_1
2 N. R.G. 473/2024
(doc.14). Dalla predetta unione era nato, in Brasile, in data 9 gennaio 2003, l'odierno Parte_2 ricorrente (doc.15) Parte_3
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data
02.03.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata, “Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Il Pubblico Ministero, notiziato, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con decreto del 19/03/2024, il giudice fissava, per la comparizione delle parti, l'udienza del
03/10/2024, assegnando al convenuto termine per la costituzione fino a dieci giorni prima dell'udienza e disponendo le notificazioni ex lege. L'udienza de quo, si rinviava d'Ufficio al
17/04/2025, giusto decreto del 29/03/2025.
In data 17 aprile 2025, innanzi allo scrivente giudice, compariva, per il ricorrente, l'avv. Vitale
Antonio, per delega dell'avv. Granata Mariangela, mentre per il resistente, pur costituito, nessuno compariva.
Il difensore impugnava e contestava l'avversa comparsa di costituzione, chiedeva il rigetto delle eccezioni e istanze ivi formulate e si riportava integralmente all'atto introduttivo del giudizio. Inoltre, domandava vittoria di spese per il procuratore antistatario, poiché trattavasi di domanda documentalmente provata, e che la causa venisse trattenuta in decisione.
Il giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano del ricorrente è nato a [...] e pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria. Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
3 N. R.G. 473/2024
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_1 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e
4 N. R.G. 473/2024
munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Si osserva che, dall'esame della documentazione prodotta, i ricorrenti deducono genericamente di:
“Aver tentato, senza esito, la via del riconoscimento in sede amministrativa, inoltrando la relativa domanda al Generale a San Paolo”. Tuttavia, ciò che emerge dagli atti di causa è Parte_8 Pt_9
l'invio, per ogni ricorrente, di una lettera raccomandata A/R e di un unico tentativo di prenotazione per il tramite della piattaforma Prenot@mi. Entrambi gli esperimenti sono risalenti al 2023 (cfr. docc.
16-17-18-19).
Orbene, per quanto concerne, la modalità mezzo posta, è ormai acclarata l'infruttuosità della procedura, atteso che il mezzo postale è in disuso dal 2021. Pertanto, l'invio postale della domanda amministrativa equivale ad un'omissione della stessa. Oltretutto, tale condotta, rileverebbe la disconoscenza circa la corretta procedura da seguire. Parimenti, in merito all'inoltro della domanda con modalità telematica è stato allegato, per ogni ricorrente, un unico fermo immagine della schermata video del portale prenot@mi, effettuato nella medesima data per tutti i discendenti, ovverosia 31/10/2023. Non figurano accessi ulteriori, né recenti.
Ebbene, il difetto di date ultime, a cui ascrivere accessi successivi, impedisce di ritenere provato che, al momento della presentazione del ricorso, non fosse possibile ottenere per via amministrativa quanto richiesto in via giudiziale. Ciò che si apprende dalle schermate del prodotte in Parte_8 giudizio, è unicamente un sollecito che viene fatto ai ricorrenti, i quali vengono invitati a riprovare il
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prossimo mese, onde verificare la disponibilità del servizio richiesto. Tale condotta da attribuire verosimilmente alla capacità massima lavorativa dell'Amministrazione.
Dunque, i discendenti hanno rinunciato alla procedura amministrativa, e quindi a veder riconosciuto il loro diritto, al primo tentativo, ovverosia nel momento in cui il ha invitato i richiedenti Parte_8
a presentare l'istanza il prossimo mese.
Detta considerazione assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione. Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art.
100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento
e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario. È chiaro, quindi, che, qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto, né espresso, né tacito, non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e
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conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Non muta i termini della questione, l'ulteriore circostanza dedotta da parte ricorrente per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza, da parte del brasiliano, sarebbero Parte_8 molto lunghi.
Si osserva, infatti, da un canto che la circostanza in questione è stata allegata in modo del tutto generico senza alcuno specifico riferimento al periodo attuale e, dall'altro, la stessa non risulta provata. Le allegazioni di parte si rifanno essenzialmente a documentazione risalente al 2023 (doc.
20). Difettano integrazioni recenti afferenti a nuovi tentativi di accesso. In particolare, si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa esperiti in un lasso di tempo irragionevole, argomentare, dettagliatamente, sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze in generale e poi nello specifico di quelle presentate nel 2023 e contestualmente avrebbero dovuto dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità dei 730 giorni di legge, conditio sine qua non per giustificare l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale, in virtù della lesione dell'interesse stesso.
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto il ricorrente deve rifondere al resistente CP_1 la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa (per cui vanno applicati i valori minimi) e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase CP_1 decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
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Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 17.05.2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
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