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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2024, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
N. 4924/2022 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 11.4.2024
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 4924/2022 R.G., verten- te tra:
Il Via Rosa Luxemburg 18/23 – San Giorgio a Cremano (NA) Controparte_1
Controparte_2 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
è presente per il l'Avvocato che conclude riportandosi ai propri CP_1 Controparte_3 atti e verbali di causa.
E' presente per l'Avvocato Roberto Pellegrino che conclude riportandosi ai Controparte_2 propri atti e verbali di causa;
La Corte d'Appello invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.
L'Avv.to si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di CP_3 causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Pellegrino si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, richiamato il secondo comma dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c., che prevede che “il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche”; evidenziata la mancata attuale disponibilità di applicativi che consentano al Cancelliere di sotto- scrivere il presente verbale telematico;
dà atto della presenza del Cancelliere, dott.ssa Ivana Di Pasquale e si riserva di provvedere in pro- sieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 4924/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4924/2022, avente ad oggetto appello av- verso ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli in data 11.10.2022, nel procedimento ex art. 702 bis cpc n. 16178/2020, vertente tra
Il San Giorgio a Cremano (NA) Parte_1
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avvocato , elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio Controparte_3 difensore in San Giorgio a Cremano (NA), Via Cavalli di Bronzo, n. 19; appellante/appellato incidentale
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Controparte_2 C.F._1
Roberto Pellegrino e Stefano Pellegrino, elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori in Napoli, Corso Umberto I, n° 381; appellato/appellante incidentale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, con ricorso proposto, ex art. 702 bis c.p.c., sosteneva: a) di essere Controparte_2 proprietario del box auto sito in San Giorgio a Cremano, Via R. Luxemburg, n. 20, piano sottostrada, interno 33, censito al catasto fabbricati al foglio 4, particella 995, sub 68, ca- tegoria C/6, consistenza m/q 19; b) l'immobile era stato oggetto di gravi fenomeni di in- filtrazione di acqua, tali da rendere il box inagibile;
c) le problematiche infiltrative inizia- rono a verificarsi sin dal 2005; d) nonostante le diverse segnalazioni, il non CP_1 si adoperava per risolvere la problematica;
e) solo in data 05/03/2009 il Controparte_4
[...
[...] [...]
un accesso presso i box interessati dalle infiltrazioni finalizzato a “valutare gli in-
[...] terventi idonei a porvi rimedio”, stante l'aggravarsi dei fenomeni che avevano nel frat- tempo interessato altri box;
f) l'Ente di gestione, però, non effettuava alcun intervento, per cui la gravità delle infiltrazioni aumentava ulteriormente;
g) il Condominio, nella primavera del 2018, eseguiva dei lavori, ma senza risolvere il problema;
h) l'istante pri- ma incaricava tecnico per accertare le cause delle infiltrazioni e poi instaurava procedura di accertamento tecnico con finalità conciliativa;
i) il Tecnico nominato confermava la tesi del Sig. ossia l'esistenza di gravi fenomeni infiltrativi nel box auto del ri- CP_2 corrente, ascrivibili al cattivo stato dei beni condominiali;
i) stante l'ulteriore inerzia,
l'istante proponeva ricorso ex art. 702 bis cpc innanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo:
“1) Accertare e dichiarare che il sig. ha subito i danni nella misura Controparte_2 indicata nel corpo del presente atto e risultante dalla documentazione allegata, o, in su- bordine, nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
2) Accertare e dichiarare che il in persona del suo amm. p.t., è responsabile di tutti Controparte_1
i suddetti danni patrimoniali subiti dal ricorrente;
3) Per l'effetto, condannare il Con- dominio in persona del suo amm. p.t., al risarcimento di ogni pregiudizio subito CP_1 dal ricorrente e quindi, al risarcimento della somma di €.17.756,05 (diciassettemilaset- tecentocinquantasei/05), per le causali indicate nel corpo del presente atto, oltre interes- si ex art. 1284 c.c. e rivalutazione e oltre le somme necessarie alla locazione di altro box auto (€.150,00 al mese) sino al momento in cui il potrà tornare ad utilizzare il CP_2 proprio box;
4) Condannare il alla esecuzione, a propria cura e spe- Controparte_1 se, di tutte le lavorazioni indicate dal CTU, finalizzate alla eliminazione definitiva del fe- nomeno infiltrativo e segnatamente alla realizzazione a regola d'arte della impermeabi- lizzazione della terrazza condominiale sovrastante i box auto ed alla ristrutturazione dell'attuale impianto di smaltimento delle acque bianche, nere e promiscue;
5) In subor- dine, per il caso di perdurante inerzia da parte del nell'esecuzione dei lavo- CP_1 ri indicati dal CTU, autorizzare il ad effettuare le suddette lavorazioni (in real- CP_2 tà gravanti sul Condominio), con conseguente obbligo in capo al Condominio di integra- le rimborso delle spese sostenute dal oltre gli interessi legali sulle somme im- CP_2 piegate…”.
Si costituiva il , contestando l'avverso dedotto, evidenziando, tra l'altro, CP_1
l'abusività del locale e la circostanza che lo stesso fosse illegittimamente adibito a box auto.
Nel corso del giudizio veniva affidato ulteriore incarico al CTU nominato nel procedi- mento di ATP, volto ad “accertare le spese necessarie, all'attualità in base ai valori di mercato, dei danni subiti al box attoreo e per precisare in base agli atti già depositati se prima della richiesta di condono del 1986 fosse presente un deposito”.
All'esito, il Tribunale riconosceva, a titolo risarcitorio, solo euro 2.500,00, evidenziando che “l'ausiliario del giudice ha chiarito che il fabbricato era stato costruito originaria-
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mente in virtù delle licenze edilizie n°215 e n°253 del 31708/1968, non reperibili presso la P.A, che prevedevano un piano seminterrato destinato a Deposito per materiale non combustibile, seminterrato che nella successiva variante n°2/70 non risulta menzionato, senza che ciò comporti l'eliminazione dal progetto di tale paino (piano) seminterrato, at- teso che la variante in realtà aveva ad oggetto solo gli alloggi sia del piano rialzato che del piano tipo, restando, invece immutate sia la sezione che i prospetti del corpo di fab- brica;
in altre parole l'intero piano ove ora sono ubicati i box, ivi compreso quello atto- reo, era previsto nella originaria licenza senza che vi sia la prova della sua abolizione con la successiva variante di tal che, in assenza di prova certa, deve ritenersi lecita
l'esistenza del deposito.
Quanto all'uso dello stesso come box, il perito ha analizzato due modelli inerenti la ri- chiesta del condono edilizio, presentati al comune di S. G. a Cremano, in data
24/03/1986, e cioè il modello 47/85-R ed il modello 47/85-B aventi ad oggetto proprio la destinazione di parte del seminterrato a box, producendo la certificazione del Comune di
San Giorgio a Cremano il 9/8/2019 ( allegato 12a all'ATP) in cui si dà atto che, relati- vamente al fabbricato, è in itinere la pratica di condono edilizio n.277, presentata dal
in data 24/03/1986, la stessa non è stata ancora definita e non è stato Parte_2 richiesto neppure il parere di cui all'art. 32 L 47/85; poiché l'art art. 32 statuisce: “1.
Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale pa- rere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio- rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misu- re prescritte….”, ne consegue che, a prescindere dai prjncipi espressi dalla S.C. con sen- tenza a S.U. n. 8230/2019, in presenza di vincoli paesaggistici condizione di liceità dell'immobile è il positivo parere della Soprintendenza, in assenza del quale non può de- sumersi né presumersi la condonabilità del bene e quindi la liceità della destinazione dell'area deposito a box”.
Il Tribunale, quindi, ha ritenuto lecita la realizzazione del piano seminterrato/deposito ma non la sua destinazione a box, liquidando la somma occorrente alle spese necessarie per il ripristino delle sole opere murarie, e cioè euro 2.550,00 oltre accessori.
Avverso il detto provvedimento, comunicato in data 11.10.2022, il , con atto CP_1 del 10.11.2022, ha promosso appello, costituendosi il 20.11.2022.
Secondo l'appellante, l'esame complessivo della documentazione ammnistrativa rende- rebbe edotti che il piano seminterrato dell'edificio – ove ora sono ubicati i box – non era
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previsto nell'originaria licenza, evidenziando altresì che la licenza originaria ed i grafici allegati non erano disponibili presso gli uffici comunali.
Nondimeno, per l'Ente, dai grafici contenuti nella variante n° 2/70, non si riscontrava la presenza di volumi nell'area in cui ora sono ubicati i box.
Secondo l'appellante, “la variante aveva ad oggetto solo gli alloggi sia del piano rialzato che del piano tipo, restando, invece immutate sia la sezione che i prospetti del corpo di fabbrica …».
Tra le licenze, come si legge, vi è stata una modifica che ha riguardato solo gli alloggi, ma non sono stati modificati né la sezione, né i prospetti, né i volumi assentiti.
Pertanto, se questi non sono stati modificati e se, dai documenti prodotti, è possibile ac- certare che nella variante n° 2/70, precisamente nell'area in cui oggi è ubicato il box dell'appellato, non sono previsti volumi, si deve ritenere che questi non fossero presenti nemmeno nella licenza originaria.
Gli unici volumi seminterrati assentiti sono posti al di sotto del fabbricato e non si esten- dono alla zona in cui è ubicato il cespite oggetto di accertamento”.
Ad avviso del , inoltre, l'elaborato peritale è anche contraddittorio, poiché CP_1 dall'analisi delle indicazioni presenti nella licenza di variante - e riportate dal ctu stesso nella sua bozza di relazione - si evince che con quest'ultima non si modifica quanto raffi- gurato nella originaria licenza in riferimento alla presenza dei vari piani, per cui la man- canza di cubatura nelle autorizzazioni comunali riguardo alla porzione di fabbricato dove
è situato il box di proprietà del Sig. è circostanza che può reputarsi valida anche CP_2 per l'originaria licenza, mentre la volumetria del piano seminterrato nell'area indicata non è presente in nessuno degli atti visionati.
Sempre secondo l'istante, il deposito di materiali non infiammabili è stato assentito solo per la porzione posta in proiezione verticale all'impronta del fabbricato, mentre nella specie, i locali in questione non si trovano in tale proiezione.
Infine, l'Ente ha dedotto che la realizzazione del predetto locale non è stata preceduta dal parere favorevole della Soprintendenza, parere obbligatorio in quanto l'area su cui sorge lo stesso è sottoposta a vincolo paesaggistico.
La sola presentazione della richiesta di condono non comporta, implicitamente, alcuna sanatoria del bene.
Ne consegue che il bene è abusivo, e la sua illiceità permane indipendentemente dall'acquisto realizzato a mezzo di rogito notarile.
Il ha quindi chiesto l'accoglimento dell'appello. CP_1
Si è costituito il Sig. contestando l'avverso dedotto, chiedendo il rigetto CP_2 dell'impugnazione e proponendo appello incidentale per ciò che concerne il quantum.
L'appello principale non può essere accolto.
In primo luogo, va chiarito che la Corte è chiamata a valutare solo incidentalmente la le- gittimità urbanistica del box auto e in applicazione di squisiti canoni civilistici.
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In primo luogo, va dato atto dell'affermazione del CTU nominato del giudizio di primo grado: “Tali documenti, a mio parere, penso mi siano stati forniti dall'ufficio tecnico del
Comune di San Giorgio a Cremano a mero supporto della liceità urbanistica dei due corpi di fabbrica, ma, in questo caso, pur volendo acquisire più documenti possibile, perché, forse, maggiori potevano essere le possibilità di trovare la licenza, un suo stral- cio e/o almeno la documentazione grafica ad essa afferente, gli stessi non presentano elementi utili per dare risposta più precipua al quesito del mandato a me conferito dall'Illustrissimo Giudicante. Tali tre documenti consistono, essenzialmente, il primo, nella Voltura sia della Licenza edilizia n°253/68 che della sua Variante n°2/70 dal sig. alla documento “omologo” rispetto a Parte_3 Organizzazione_1 quello già da me precedentemente descritto, afferente la Voltura del fabbricato “gemel- lo” con il passaggio dalla sig.ra alla Il se- Parte_4 Organizzazione_1 condo documento, invece, è stato da me già esaminato e consiste nella “Certificazione”,
a firma del sindaco, nella quale si dichiara come le due Licenze (cfr. n°215/68 e
n°253/68) sono state rilasciate in conformità del Piano Regolatore Generale adottato dal
Comune di San Giorgio a Cremano (NA). Il terzo documento, infine, “nuovo”, in quanto mai da me estrapolato dalla documentazione avuta in visione e fotocopiata, datato
02/02/1989 e protocollato il 03/02/1989 con n°4.744, è la richiesta fatta al Comune di
San Giorgio a Cremano (NA) per la “Visita di Agibilità dei due fabbricati”, tra cui quel- lo con Licenza n°253/68, Variante n°2/70 e alla Org_2 Organizzazione_1 avente protocollo n°5.072 e data 15/03/1978.
Tale documento attesterebbe, ancora una volta, a mio parere, la liceità dei due fabbrica- ti, in quanto, se oggetto di “Visita di Agibilità” degli enti preposti, “Agibilità” poi otte- nuta, in quanto gli stessi risultano abitati, significa che gli stessi rispettassero la confor- mità urbanistica”.
Inoltre, e quale autonomo e ulteriore motivo, come noto, il primo comma dell'art. 46 dpr
380/2001 stabilisce che “
1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali di- sposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”.
Ancora, il secondo comma dell'art. 40 della legge 47/85 prevede che “gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della
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relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia auten- tica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'art. 35…”.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricon- dotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declina- zione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intender- si, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la man- cata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertan- to, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbani- stico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato (Cass. civ.
SS. UU. 22/03/2019, n. 8230).
Nella specie, nell'atto di provenienza, all'art. 11, si richiamano sia le licenze edilizie n.
215 e n. 253 che domanda di concessone in sanatoria del 24.3.1986, n. 12766, e si dichia- ra che è stata versata l'intera somma dovuta a titolo di oblazione (nell'atto si legge che l'ufficiale rogante venne dispensato dalla lettura degli allegati).
La stessa commerciabilità del bene, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, rende avvertiti della sussistenza del diritto al risarcimento dei danni in capo al Sig. CP_2
Già tali considerazioni si reputano dirimenti.
Ma vi sono altri e autonomi motivi di rigetto dell'appello.
In atti di parte ricorrente in primo grado, vi è anche certificazione che la pratica in esame, relativa al condono del box n. 33, è ancora in itinere.
Nell'incertezza delle previsioni grafiche allegate, tanto basta, ad avviso della Corte, per ritenere sussistente il diritto al risarcimento del danno richiesto dall'originario ricorrente.
Quanto poi alla mancanza di parere della sovrintendenza, il Tribunale ha avuto cura di spiegare i motivi per i quali ha comunque riconosciuto un risarcimento, seppure in misu- ra inferiore a quello richiesto.
Va doverosamente aggiunto che, come accennato, sia il Tecnico sia le parti hanno evi- denziato la mancanza di documentazione grafica allegata all'originaria licenza 253/68, anche se, a quanto è dato comprendere, ve ne è stata produzione (ed effettivamente, nep- pure da questi grafici allegati si rinviene, in ordine alla zona dove è ubicato il box, il pia- no seminterrato).
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E tuttavia, come anche evidenziato dal CTU, i predetti grafici non sono dotati del crisma dell'ufficialità (non si scorgono, ad esempio, in maniera tranquillizzante e integrale, i timbri di deposito).
Ma in ogni caso e comunque, neppure può essere sottaciuta la rilevanza della documen- tazione amministrativa relativa alla presentazione di domanda in sanatoria per il box in questione, nonché la citata stipulazione contrattuale che, come visto, assume efficacia di- rimente.
Così come non può essere sottovalutata la circostanza che per il box distinto con i sub 64
e 67, la procedura amministrativa si è conclusa con il rilascio di concessione in sanatoria
(come si desume da produzione offerta da parte ricorrente in primo grado).
L'appello principale, per tutti i riferiti motivi, autonomamente e complessivamente con- siderati, va quindi rigettato.
Va disatteso altresì l'appello incidentale.
Secondo l'istante, “…a prescindere dalla destinazione ad uso garage, o ad uso deposito, in ogni caso, nel cespite in parola, per la sua destinazione espressamente riconosciuta dal Tribunale può essere custodito/ricoverato ogni tipo di oggetto non infiammabile...”.
Ebbene, vale richiamare il principio a tenore del quale “nell'ipotesi di infiltrazioni di ac- qua derivanti da parte comune di edificio condominiale, il danno subito dal proprietario dell'immobile per l'indisponibilità del medesimo può definirsi in re ipsa, purché inteso in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di di- sporre del bene, senza comunque far venir meno l'onere per l'attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponi- bilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo go- dimento diretto o la sua locazione” (Cass. civ. Sez. II Ord., 09/10/2020, n. 21835).
Di questi ultimi elementi non si rinviene specifica traccia posto che, come appena visto, con l'appello incidentale, l'istante si è limitato ad evidenziare la possibilità di utilizzo dell'immobile per funzioni diverse, ma si tratta di allegazione eccessivamente generica e comunque sfornita di supporto probatorio.
Neppure condivisibile si reputa l'allegazione della possibilità di utilizzare il bene per il ricovero di veicoli non marcianti, se non altro perché assolutamente ipotetica.
Analoghe considerazioni vanno fatte per ciò che concerne, mobili, quadri, attrezzatura sportiva.
Anche l'appello incidentale va quindi disatteso.
Quanto poi all'ulteriore domanda, è noto che l'accertamento della responsabilità aggrava- ta, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concer- nenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma
3, l'aver abusato dello strumento processuale (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 16/09/2021, n.
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25041).
Ad avviso della Corte, si reputa mancare il requisito della mala fede e/o della colpa gra- ve, stante l'opinabilità delle questioni sottoposte alla Corte.
Secondo l'insegnamento dei Giudici di legittimità, infatti, in tema di responsabilità pro- cessuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della con- danna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisi- zione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere
(Cass. civ. Sez. I Sent., 09/02/2017, n. 3464).
La richiesta ex art. 96 cpc non può quindi essere accolta.
Le spese del presente grado di giudizio vanno dichiarate integralmente compensate, stan- te la soccombenza reciproca.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 1-quater, DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
La pronuncia va quindi resa per entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, avverso ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli in data 11.10.2022, nel procedimento ex art. 702 bis cpc n. 16178/2020, così provvede:
• rigetta l'appello principale;
• rigetta l'appello incidentale;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite;
• rigetta la domanda di responsabilità aggravata;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere sia l'appellante principale che l'appellante incidentale tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 11.4.2024.
Il Consigliere estensore
dott. Fabio Magistro
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 11.4.2024
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 4924/2022 R.G., verten- te tra:
Il Via Rosa Luxemburg 18/23 – San Giorgio a Cremano (NA) Controparte_1
Controparte_2 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
è presente per il l'Avvocato che conclude riportandosi ai propri CP_1 Controparte_3 atti e verbali di causa.
E' presente per l'Avvocato Roberto Pellegrino che conclude riportandosi ai Controparte_2 propri atti e verbali di causa;
La Corte d'Appello invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.
L'Avv.to si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di CP_3 causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Pellegrino si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, richiamato il secondo comma dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c., che prevede che “il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche”; evidenziata la mancata attuale disponibilità di applicativi che consentano al Cancelliere di sotto- scrivere il presente verbale telematico;
dà atto della presenza del Cancelliere, dott.ssa Ivana Di Pasquale e si riserva di provvedere in pro- sieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 4924/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4924/2022, avente ad oggetto appello av- verso ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli in data 11.10.2022, nel procedimento ex art. 702 bis cpc n. 16178/2020, vertente tra
Il San Giorgio a Cremano (NA) Parte_1
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avvocato , elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio Controparte_3 difensore in San Giorgio a Cremano (NA), Via Cavalli di Bronzo, n. 19; appellante/appellato incidentale
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Controparte_2 C.F._1
Roberto Pellegrino e Stefano Pellegrino, elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori in Napoli, Corso Umberto I, n° 381; appellato/appellante incidentale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, con ricorso proposto, ex art. 702 bis c.p.c., sosteneva: a) di essere Controparte_2 proprietario del box auto sito in San Giorgio a Cremano, Via R. Luxemburg, n. 20, piano sottostrada, interno 33, censito al catasto fabbricati al foglio 4, particella 995, sub 68, ca- tegoria C/6, consistenza m/q 19; b) l'immobile era stato oggetto di gravi fenomeni di in- filtrazione di acqua, tali da rendere il box inagibile;
c) le problematiche infiltrative inizia- rono a verificarsi sin dal 2005; d) nonostante le diverse segnalazioni, il non CP_1 si adoperava per risolvere la problematica;
e) solo in data 05/03/2009 il Controparte_4
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un accesso presso i box interessati dalle infiltrazioni finalizzato a “valutare gli in-
[...] terventi idonei a porvi rimedio”, stante l'aggravarsi dei fenomeni che avevano nel frat- tempo interessato altri box;
f) l'Ente di gestione, però, non effettuava alcun intervento, per cui la gravità delle infiltrazioni aumentava ulteriormente;
g) il Condominio, nella primavera del 2018, eseguiva dei lavori, ma senza risolvere il problema;
h) l'istante pri- ma incaricava tecnico per accertare le cause delle infiltrazioni e poi instaurava procedura di accertamento tecnico con finalità conciliativa;
i) il Tecnico nominato confermava la tesi del Sig. ossia l'esistenza di gravi fenomeni infiltrativi nel box auto del ri- CP_2 corrente, ascrivibili al cattivo stato dei beni condominiali;
i) stante l'ulteriore inerzia,
l'istante proponeva ricorso ex art. 702 bis cpc innanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo:
“1) Accertare e dichiarare che il sig. ha subito i danni nella misura Controparte_2 indicata nel corpo del presente atto e risultante dalla documentazione allegata, o, in su- bordine, nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
2) Accertare e dichiarare che il in persona del suo amm. p.t., è responsabile di tutti Controparte_1
i suddetti danni patrimoniali subiti dal ricorrente;
3) Per l'effetto, condannare il Con- dominio in persona del suo amm. p.t., al risarcimento di ogni pregiudizio subito CP_1 dal ricorrente e quindi, al risarcimento della somma di €.17.756,05 (diciassettemilaset- tecentocinquantasei/05), per le causali indicate nel corpo del presente atto, oltre interes- si ex art. 1284 c.c. e rivalutazione e oltre le somme necessarie alla locazione di altro box auto (€.150,00 al mese) sino al momento in cui il potrà tornare ad utilizzare il CP_2 proprio box;
4) Condannare il alla esecuzione, a propria cura e spe- Controparte_1 se, di tutte le lavorazioni indicate dal CTU, finalizzate alla eliminazione definitiva del fe- nomeno infiltrativo e segnatamente alla realizzazione a regola d'arte della impermeabi- lizzazione della terrazza condominiale sovrastante i box auto ed alla ristrutturazione dell'attuale impianto di smaltimento delle acque bianche, nere e promiscue;
5) In subor- dine, per il caso di perdurante inerzia da parte del nell'esecuzione dei lavo- CP_1 ri indicati dal CTU, autorizzare il ad effettuare le suddette lavorazioni (in real- CP_2 tà gravanti sul Condominio), con conseguente obbligo in capo al Condominio di integra- le rimborso delle spese sostenute dal oltre gli interessi legali sulle somme im- CP_2 piegate…”.
Si costituiva il , contestando l'avverso dedotto, evidenziando, tra l'altro, CP_1
l'abusività del locale e la circostanza che lo stesso fosse illegittimamente adibito a box auto.
Nel corso del giudizio veniva affidato ulteriore incarico al CTU nominato nel procedi- mento di ATP, volto ad “accertare le spese necessarie, all'attualità in base ai valori di mercato, dei danni subiti al box attoreo e per precisare in base agli atti già depositati se prima della richiesta di condono del 1986 fosse presente un deposito”.
All'esito, il Tribunale riconosceva, a titolo risarcitorio, solo euro 2.500,00, evidenziando che “l'ausiliario del giudice ha chiarito che il fabbricato era stato costruito originaria-
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mente in virtù delle licenze edilizie n°215 e n°253 del 31708/1968, non reperibili presso la P.A, che prevedevano un piano seminterrato destinato a Deposito per materiale non combustibile, seminterrato che nella successiva variante n°2/70 non risulta menzionato, senza che ciò comporti l'eliminazione dal progetto di tale paino (piano) seminterrato, at- teso che la variante in realtà aveva ad oggetto solo gli alloggi sia del piano rialzato che del piano tipo, restando, invece immutate sia la sezione che i prospetti del corpo di fab- brica;
in altre parole l'intero piano ove ora sono ubicati i box, ivi compreso quello atto- reo, era previsto nella originaria licenza senza che vi sia la prova della sua abolizione con la successiva variante di tal che, in assenza di prova certa, deve ritenersi lecita
l'esistenza del deposito.
Quanto all'uso dello stesso come box, il perito ha analizzato due modelli inerenti la ri- chiesta del condono edilizio, presentati al comune di S. G. a Cremano, in data
24/03/1986, e cioè il modello 47/85-R ed il modello 47/85-B aventi ad oggetto proprio la destinazione di parte del seminterrato a box, producendo la certificazione del Comune di
San Giorgio a Cremano il 9/8/2019 ( allegato 12a all'ATP) in cui si dà atto che, relati- vamente al fabbricato, è in itinere la pratica di condono edilizio n.277, presentata dal
in data 24/03/1986, la stessa non è stata ancora definita e non è stato Parte_2 richiesto neppure il parere di cui all'art. 32 L 47/85; poiché l'art art. 32 statuisce: “1.
Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale pa- rere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio- rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misu- re prescritte….”, ne consegue che, a prescindere dai prjncipi espressi dalla S.C. con sen- tenza a S.U. n. 8230/2019, in presenza di vincoli paesaggistici condizione di liceità dell'immobile è il positivo parere della Soprintendenza, in assenza del quale non può de- sumersi né presumersi la condonabilità del bene e quindi la liceità della destinazione dell'area deposito a box”.
Il Tribunale, quindi, ha ritenuto lecita la realizzazione del piano seminterrato/deposito ma non la sua destinazione a box, liquidando la somma occorrente alle spese necessarie per il ripristino delle sole opere murarie, e cioè euro 2.550,00 oltre accessori.
Avverso il detto provvedimento, comunicato in data 11.10.2022, il , con atto CP_1 del 10.11.2022, ha promosso appello, costituendosi il 20.11.2022.
Secondo l'appellante, l'esame complessivo della documentazione ammnistrativa rende- rebbe edotti che il piano seminterrato dell'edificio – ove ora sono ubicati i box – non era
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previsto nell'originaria licenza, evidenziando altresì che la licenza originaria ed i grafici allegati non erano disponibili presso gli uffici comunali.
Nondimeno, per l'Ente, dai grafici contenuti nella variante n° 2/70, non si riscontrava la presenza di volumi nell'area in cui ora sono ubicati i box.
Secondo l'appellante, “la variante aveva ad oggetto solo gli alloggi sia del piano rialzato che del piano tipo, restando, invece immutate sia la sezione che i prospetti del corpo di fabbrica …».
Tra le licenze, come si legge, vi è stata una modifica che ha riguardato solo gli alloggi, ma non sono stati modificati né la sezione, né i prospetti, né i volumi assentiti.
Pertanto, se questi non sono stati modificati e se, dai documenti prodotti, è possibile ac- certare che nella variante n° 2/70, precisamente nell'area in cui oggi è ubicato il box dell'appellato, non sono previsti volumi, si deve ritenere che questi non fossero presenti nemmeno nella licenza originaria.
Gli unici volumi seminterrati assentiti sono posti al di sotto del fabbricato e non si esten- dono alla zona in cui è ubicato il cespite oggetto di accertamento”.
Ad avviso del , inoltre, l'elaborato peritale è anche contraddittorio, poiché CP_1 dall'analisi delle indicazioni presenti nella licenza di variante - e riportate dal ctu stesso nella sua bozza di relazione - si evince che con quest'ultima non si modifica quanto raffi- gurato nella originaria licenza in riferimento alla presenza dei vari piani, per cui la man- canza di cubatura nelle autorizzazioni comunali riguardo alla porzione di fabbricato dove
è situato il box di proprietà del Sig. è circostanza che può reputarsi valida anche CP_2 per l'originaria licenza, mentre la volumetria del piano seminterrato nell'area indicata non è presente in nessuno degli atti visionati.
Sempre secondo l'istante, il deposito di materiali non infiammabili è stato assentito solo per la porzione posta in proiezione verticale all'impronta del fabbricato, mentre nella specie, i locali in questione non si trovano in tale proiezione.
Infine, l'Ente ha dedotto che la realizzazione del predetto locale non è stata preceduta dal parere favorevole della Soprintendenza, parere obbligatorio in quanto l'area su cui sorge lo stesso è sottoposta a vincolo paesaggistico.
La sola presentazione della richiesta di condono non comporta, implicitamente, alcuna sanatoria del bene.
Ne consegue che il bene è abusivo, e la sua illiceità permane indipendentemente dall'acquisto realizzato a mezzo di rogito notarile.
Il ha quindi chiesto l'accoglimento dell'appello. CP_1
Si è costituito il Sig. contestando l'avverso dedotto, chiedendo il rigetto CP_2 dell'impugnazione e proponendo appello incidentale per ciò che concerne il quantum.
L'appello principale non può essere accolto.
In primo luogo, va chiarito che la Corte è chiamata a valutare solo incidentalmente la le- gittimità urbanistica del box auto e in applicazione di squisiti canoni civilistici.
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In primo luogo, va dato atto dell'affermazione del CTU nominato del giudizio di primo grado: “Tali documenti, a mio parere, penso mi siano stati forniti dall'ufficio tecnico del
Comune di San Giorgio a Cremano a mero supporto della liceità urbanistica dei due corpi di fabbrica, ma, in questo caso, pur volendo acquisire più documenti possibile, perché, forse, maggiori potevano essere le possibilità di trovare la licenza, un suo stral- cio e/o almeno la documentazione grafica ad essa afferente, gli stessi non presentano elementi utili per dare risposta più precipua al quesito del mandato a me conferito dall'Illustrissimo Giudicante. Tali tre documenti consistono, essenzialmente, il primo, nella Voltura sia della Licenza edilizia n°253/68 che della sua Variante n°2/70 dal sig. alla documento “omologo” rispetto a Parte_3 Organizzazione_1 quello già da me precedentemente descritto, afferente la Voltura del fabbricato “gemel- lo” con il passaggio dalla sig.ra alla Il se- Parte_4 Organizzazione_1 condo documento, invece, è stato da me già esaminato e consiste nella “Certificazione”,
a firma del sindaco, nella quale si dichiara come le due Licenze (cfr. n°215/68 e
n°253/68) sono state rilasciate in conformità del Piano Regolatore Generale adottato dal
Comune di San Giorgio a Cremano (NA). Il terzo documento, infine, “nuovo”, in quanto mai da me estrapolato dalla documentazione avuta in visione e fotocopiata, datato
02/02/1989 e protocollato il 03/02/1989 con n°4.744, è la richiesta fatta al Comune di
San Giorgio a Cremano (NA) per la “Visita di Agibilità dei due fabbricati”, tra cui quel- lo con Licenza n°253/68, Variante n°2/70 e alla Org_2 Organizzazione_1 avente protocollo n°5.072 e data 15/03/1978.
Tale documento attesterebbe, ancora una volta, a mio parere, la liceità dei due fabbrica- ti, in quanto, se oggetto di “Visita di Agibilità” degli enti preposti, “Agibilità” poi otte- nuta, in quanto gli stessi risultano abitati, significa che gli stessi rispettassero la confor- mità urbanistica”.
Inoltre, e quale autonomo e ulteriore motivo, come noto, il primo comma dell'art. 46 dpr
380/2001 stabilisce che “
1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali di- sposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”.
Ancora, il secondo comma dell'art. 40 della legge 47/85 prevede che “gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della
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relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia auten- tica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'art. 35…”.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricon- dotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declina- zione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intender- si, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la man- cata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertan- to, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbani- stico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato (Cass. civ.
SS. UU. 22/03/2019, n. 8230).
Nella specie, nell'atto di provenienza, all'art. 11, si richiamano sia le licenze edilizie n.
215 e n. 253 che domanda di concessone in sanatoria del 24.3.1986, n. 12766, e si dichia- ra che è stata versata l'intera somma dovuta a titolo di oblazione (nell'atto si legge che l'ufficiale rogante venne dispensato dalla lettura degli allegati).
La stessa commerciabilità del bene, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, rende avvertiti della sussistenza del diritto al risarcimento dei danni in capo al Sig. CP_2
Già tali considerazioni si reputano dirimenti.
Ma vi sono altri e autonomi motivi di rigetto dell'appello.
In atti di parte ricorrente in primo grado, vi è anche certificazione che la pratica in esame, relativa al condono del box n. 33, è ancora in itinere.
Nell'incertezza delle previsioni grafiche allegate, tanto basta, ad avviso della Corte, per ritenere sussistente il diritto al risarcimento del danno richiesto dall'originario ricorrente.
Quanto poi alla mancanza di parere della sovrintendenza, il Tribunale ha avuto cura di spiegare i motivi per i quali ha comunque riconosciuto un risarcimento, seppure in misu- ra inferiore a quello richiesto.
Va doverosamente aggiunto che, come accennato, sia il Tecnico sia le parti hanno evi- denziato la mancanza di documentazione grafica allegata all'originaria licenza 253/68, anche se, a quanto è dato comprendere, ve ne è stata produzione (ed effettivamente, nep- pure da questi grafici allegati si rinviene, in ordine alla zona dove è ubicato il box, il pia- no seminterrato).
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E tuttavia, come anche evidenziato dal CTU, i predetti grafici non sono dotati del crisma dell'ufficialità (non si scorgono, ad esempio, in maniera tranquillizzante e integrale, i timbri di deposito).
Ma in ogni caso e comunque, neppure può essere sottaciuta la rilevanza della documen- tazione amministrativa relativa alla presentazione di domanda in sanatoria per il box in questione, nonché la citata stipulazione contrattuale che, come visto, assume efficacia di- rimente.
Così come non può essere sottovalutata la circostanza che per il box distinto con i sub 64
e 67, la procedura amministrativa si è conclusa con il rilascio di concessione in sanatoria
(come si desume da produzione offerta da parte ricorrente in primo grado).
L'appello principale, per tutti i riferiti motivi, autonomamente e complessivamente con- siderati, va quindi rigettato.
Va disatteso altresì l'appello incidentale.
Secondo l'istante, “…a prescindere dalla destinazione ad uso garage, o ad uso deposito, in ogni caso, nel cespite in parola, per la sua destinazione espressamente riconosciuta dal Tribunale può essere custodito/ricoverato ogni tipo di oggetto non infiammabile...”.
Ebbene, vale richiamare il principio a tenore del quale “nell'ipotesi di infiltrazioni di ac- qua derivanti da parte comune di edificio condominiale, il danno subito dal proprietario dell'immobile per l'indisponibilità del medesimo può definirsi in re ipsa, purché inteso in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di di- sporre del bene, senza comunque far venir meno l'onere per l'attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponi- bilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo go- dimento diretto o la sua locazione” (Cass. civ. Sez. II Ord., 09/10/2020, n. 21835).
Di questi ultimi elementi non si rinviene specifica traccia posto che, come appena visto, con l'appello incidentale, l'istante si è limitato ad evidenziare la possibilità di utilizzo dell'immobile per funzioni diverse, ma si tratta di allegazione eccessivamente generica e comunque sfornita di supporto probatorio.
Neppure condivisibile si reputa l'allegazione della possibilità di utilizzare il bene per il ricovero di veicoli non marcianti, se non altro perché assolutamente ipotetica.
Analoghe considerazioni vanno fatte per ciò che concerne, mobili, quadri, attrezzatura sportiva.
Anche l'appello incidentale va quindi disatteso.
Quanto poi all'ulteriore domanda, è noto che l'accertamento della responsabilità aggrava- ta, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concer- nenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma
3, l'aver abusato dello strumento processuale (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 16/09/2021, n.
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25041).
Ad avviso della Corte, si reputa mancare il requisito della mala fede e/o della colpa gra- ve, stante l'opinabilità delle questioni sottoposte alla Corte.
Secondo l'insegnamento dei Giudici di legittimità, infatti, in tema di responsabilità pro- cessuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della con- danna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisi- zione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere
(Cass. civ. Sez. I Sent., 09/02/2017, n. 3464).
La richiesta ex art. 96 cpc non può quindi essere accolta.
Le spese del presente grado di giudizio vanno dichiarate integralmente compensate, stan- te la soccombenza reciproca.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 1-quater, DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
La pronuncia va quindi resa per entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, avverso ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli in data 11.10.2022, nel procedimento ex art. 702 bis cpc n. 16178/2020, così provvede:
• rigetta l'appello principale;
• rigetta l'appello incidentale;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite;
• rigetta la domanda di responsabilità aggravata;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere sia l'appellante principale che l'appellante incidentale tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 11.4.2024.
Il Consigliere estensore
dott. Fabio Magistro
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore
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