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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 26/11/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 353/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati dr. RT IC Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr.ssa LA RA Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 353/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 402/2022 pubblicata il
30 maggio 2022, nel procedimento civile n. 1599/2020, promossa
DA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Antonina Provitina, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Enna, alla via Grimaldi n. 8,
Appellante
CONTRO
(P.IVA: ), avente ONroparte_1 P.IVA_1 sede in Via Cusmano n. 1, in persona del legale rappresentane protempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Giunta, per procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Termini Imerese, alla via Giuseppe Mazzini n. 14,
Appellato
*****
All'udienza del 29 maggio 2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., insisteva nelle richieste contenute nell'atto di appello, ovvero, nel merito: Parte_1
1 “Accertare e dichiarare la responsabilità in capo alla azienda convenuta causata dalla condotta negligente assunta nello svolgimento della prestazione;
- Condannare l' , in ONroparte_2 persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento dei danni patiti e meglio descritti in narrativa per la somma di € 98.000,00 o quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa con interessi
e rivalutazione da dì della debenza fino all'effettivo soddisfo. - Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze dei due gradi del giudizio secondo il principio della soccombenza da distrarsi a favore del procuratore antistatario”. ON L di insisteva nelle conclusioni contenute nell'atto di costituzione, ovvero CP_1
“Dichiarare preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell' ONroparte_1
; - Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento
[...] giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 402/2022 Parte_1 emessa dal Tribunale Civile di Caltanissetta;
- In subordine, per mero tuziorismo, si chiede che
l'eventuale e non temuta condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo;
- In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 402/2022 del 30 maggio 2022, emessa all'esito del procedimento recante R.G.
1599/2020, il Tribunale di Caltanissetta rigettava la domanda risarcitoria di € 98.000,00, proposta da contro l' e fondata sulla responsabilità sanitaria dei medici per Parte_1 ONroparte_2 aver effettuato un intervento chirurgico eseguito a causa di un errore diagnostico.
Nello specifico, l'attore rappresentava che il 6 novembre 2007 veniva sottoposto ad intervento di appendicectomia presso l'Ospedale di Leonforte e che, a causa della persistente algia puntoria sul sito dell'intervento, si sottoponeva ad ulteriori esami che accertavano la presenza di “granuloma in sede fasciale di ferita della parete addominale da pregressa appendicectomia”e, per tale motivo, in data
17 marzo 2008, veniva sottoposto ad intervento di revisione di ferita chirurgica presso l'Ospedale di
Enna. Nel corso degli anni, continuava a sottoporsi ad ulteriori accertamenti a causa Parte_1 dei persistenti dolori e, in data 18 ottobre 2014, si sottoponeva a nuovo esame ecografico presso l'Ospedale di , che rilevava la presenza di “stria iperecogena di 14 mm”, a seguito del CP_1 quale veniva effettuata TAC addome in data 8 novembre 2014 che rilevava “a ridosso della cicatrice chirurgica in regione sottombelicale, a ridosso dell'aponevrosi del muscolo retto addome, in tal punto ispessita, presenza di corpo estraneo metallico delle dimensioni di 27 mm x 9,8 mm circa”. Per tale ragione, veniva ricoverato d'urgenza presso l' e, in data 12 gennaio 2015, ONroparte_2 veniva sottoposto ad intervento per la “rimozione di granuloma da corpo estrano su pregressa ferita chirurgica”.
2 A seguito della querela sporta da nei confronti dei sanitari che fino a quel momento Parte_1 lo avevano avuto in cura negli anni e, instaurato il procedimento penale, la Procura di Enna disponeva una perizia medico-legale che, sulla scorta dell'esame istopatologico effettuato sul materiale asportato durante l'intervento, accertava la natura biologica del tessuto prelevato, escludendone la natura metallica. Conclusosi il relativo procedimento penale con decreto di archiviazione, Pt_1
citava in giudizio l' , chiedendo il risarcimento dei danni causati per
[...] ONroparte_2
l'insorgenza di una sindrome depressiva, inizio di laparocele nonché perdita della capacità lavorativa, dovuti all'intervento erroneamente eseguito.
Conclusosi il giudizio, il Tribunale di Caltanissetta, nel ritenere assente il nesso causale tra la condotta tenuta dai medici e i danni lamentati dall'attore, escludeva la sussistenza di responsabilità imputabile ai sanitari rilevando, tra l'altro, che “l'esame TAC addome del 8.11.2014, esame refertato erroneamente, ma che ha indirizzato i sanitari verso la necessità di intervenire chirurgicamente e far luce sulla continua sintomatologia algica lamentata dall'attore che, in ogni caso, è conseguita all'intervento chirurgico di appendicectomia effettuato dai Sanitari dell'U.O. di Chirurgia dell'Ospedale ”; il Tribunale osservava poi “la struttura sanitaria di ha CP_3 CP_1 operato nel rispetto dei corretti principi professionali ed, in ogni caso, l'intervento (di appendicectomia) da cui sono scaturite le problematiche di salute lamentate dall'attore è stato effettuato presso una struttura ospedaliera dipendente dall' , ONroparte_4 ente terzo rispetto alla convenuta ”. ONroparte_1
Avverso la suddetta sentenza, propone appello le cui doglianze, enucleabili dalla Parte_1 complessiva lettura dell'atto, concernono la violazione delle norme in materia di prova e di accertamento del nesso causale;
l'appellante censura la motivazione della sentenza in quanto fondata sulla perizia svolta in seno al procedimento penale e, dunque, inutilizzabile nel giudizio civile, attesa la diversità dei criteri utilizzati per l'accertamento della responsabilità civile e penale.
ONestualmente, l'appellante censura l'errata valorizzazione, da parte del giudice di prime cure, del decreto di archiviazione del procedimento penale nei confronti dei medici, in quanto atto privo di attitudine al giudicato e, pertanto, non equiparabile alle sentenze irrevocabili di condanna.
In secondo luogo, l'appellante contesta il capo della sentenza che ha escluso la sussistenza di responsabilità professionale, avendo ritenuto la condotta dei sanitari professionalmente adeguata, esente da forme di imperizia o negligenza.
Conclude, dunque, chiedendo l'accertamento della responsabilità professionale dei sanitari, per l'errore diagnostico dal quale sarebbe scaturito un intervento chirurgico da cui sono sorti i danni - biologico, morale, esistenziale, da danno emergente e da lucro cessante - di cui chiede il risarcimento.
Con comparsa di risposta, l' eccepisce il difetto di legittimazione passiva, atteso ONroparte_2
3 che i disturbi lamentati dall'appellante sarebbero addebitabili alle strutture ospedaliere, di Leonforte
e di Enna, che hanno effettuato i primi due interventi. Si oppone, inoltre, alle richieste istruttorie dell'appellante, chiedendo la conferma della sentenza appellata.
*********
L'appello risulta infondato.
È infondato innanzitutto il rilievo teso a censurare l'utilizzabilità della perizia medico-legale disposta dalla Procura di Enna in seno al procedimento penale.
In punto di diritto è opportuno rammentare che “Il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità. Ne consegue, da un canto, che anche una consulenza tecnica disposta dal Giudice per le indagini preliminari in un procedimento penale, se ritualmente prodotta dalla parte interessata, può essere liberamente valutata come elemento indiziario idoneo alla dimostrazione di un fatto determinato, dall'altro, che in grado di appello, il giudice del gravame ha l'obbligo di estendere il proprio giudizio a tutte le risultanze probatorie e non limitarsi ad una rivalutazione della sola consulenza” (cfr. Cassazione civile , sez. III , 19/07/2019 , n. 19521, nello stesso senso anche
Cassazione civile , sez. III , 31/10/2023 , n. 30298: “La consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio”).
Occorre poi evidenziare, in generale, che la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare (cfr. Cassazione civile , sez. III ,
28/08/2024 , n. 23299).
Il giudice di merito, quindi, può tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra
4 altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa.
Corretta è, pertanto, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, la valutazione effettuata dal
Tribunale di Caltanissetta che, esaminata la perizia e ritenuto che “le considerazioni, valutazione e conclusione di ordine medico legale svolte dal consulente in questione appaiono immuni da vizi logico-giuridici e risultano fondate su corretti parametri medico legali posto che, il consulente ha, peraltro, precisato che la condotta dei sanitari del nosocomio nisseno è stata svolta in accordo con le Linee Guida”, ha poi corroborato tali conclusioni con le altre emergenze istruttorie e con la ricostruzione dei fatti allegata dallo stesso attore.
Quanto alla doglianza concernente il valore attribuito al decreto di archiviazione, è pacifico che da tale provvedimento non possa derivare alcun vincolo di valutazione: invero, il decreto di archiviazione non è assimilabile ad una sentenza irrevocabile poiché, a differenza di quest'ultima, non presuppone un processo, non comporta alcuna forma di preclusione e non produce gli effetti propri della cosa giudicata (ex multis Cassazione civile , sez. III , 19/10/2015 , n. 21089); tuttavia, nel caso di specie, il giudice di prime cure non ha in alcun modo equiparato il decreto di archiviazione alla “cosa giudicata”, avendolo, invece, correttamente qualificato alla stregua di un semplice elemento valutativo, al pari delle altre emergenze probatorie.
Anche il motivo di gravame relativo all'accertamento della responsabilità dei sanitari nisseni risulta infondato.
La doglianza si basa sull'errore diagnostico relativo alla presunta natura metallica del corpo estraneo, presente nel sito del pregresso intervento di appendicectomia, che ha reso necessario il ricorso all'intervento chirurgico.
Stando alle doglianze dell'appellante, la responsabilità della struttura sanitaria risiederebbe nell'omessa effettuazione degli approfondimenti necessari che avrebbero evitato l'esecuzione di un intervento rivelatosi inutile.
Invero, in primo grado parte appellante deduceva che l'intervento chirurgico, determinato dal referto diagnostico di corpo estraneo metallico, era indispensabile (cfr. citazione di primo grado e consulenza di parte allegata) imputando la responsabilità del danno unicamente al radiologo che refertò la Tac addome;
con il gravame l'appellante imputa alla struttura sanitaria convenuta l'omesso svolgimento di accertamenti ulteriori.
Nondimeno, sul punto va evidenziato che, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, sebbene l'esame TAC dell'8 novembre 2014 è stato refertato erroneamente dal medico, tale errore diagnostico non incide sull'esistenza dei danni lamentati dall'appellante e non esclude la necessità
5 dell'intervento.
Innanzitutto, è lo stesso appellante che deduce il collegamento fra i precedenti interventi e la sintomatologia dolorosa.
Dalle risultanze probatorie in atti, inoltre, emerge il corretto trattamento diagnostico a cui venne ON sottoposto dal momento in cui si recò presso l' di , lamentando algie Parte_1 CP_1 addominali che sono state oggetto di indagini e approfondimenti strumentali prima di procedere ad effettuare l'intervento chirurgico (cfr. doc. “cartella clinica cl” allegata alla citazione del primo grado, cartella clinica del ricovero del 10 gennaio 2015 presso l'U.O.C. di Chirurgia Generale dell'A.O. “S.
Elia” di , pag. 2, ove si legge “il pz fa risalire l'inizio oggetto dell'attuale sintomatologia CP_1
a seguito dell'intervento chirurgico eseguito nel novembre 2007epoca in cui è stato sottoposto ad appendicectomia,. Da allora lamenta dolore in prossimità della ferita (pararettale dx). Nel 2008 sottoposto a revisione della ferita. Per il persistere della sintomatologia si esegue RMN, ecografia e
TC che mettono in evidenza in prossimità della ferita la presenza di un corpo estraneo”).
È poi documentata l'esecuzione di esami diagnostici (cfr. pag. 31 e 32 della perizia in atti) il giorno
8 ottobre 2014 (esame ecografico addominale che rilevava la presenza di “stria iperecogena di 14 mm. Con marcato cono d'ombra posteriore, di dubbia interpretazione, meritevole di valutazione clinica ed eventuali ulteriori ulteriori indagini”), il 4 novembre 2014 (risonanza magnetica addome che rilevava “modesto ispessimento fibroso a tralci del tessuto sottocutaneo che si porta fin sopra
l'aponevrosi del muscolo retto addome”), il giorno 8 novembre 2014 (TAC addome che rilevava “a ridosso della cicatrice chirurgica in regione sottombelicale, a ridosso dell'aponevrosi del muscolo retto addome, in tal punto ispessita, presenza di corpo estraneo metallico delle dimensioni di 27 mm
x 9,8 mm circa”).
La calcificazione nell'organo esaminato, quale che ne fosse la natura, ancorché biologica e non metallica, stante la persistente algia lamentata dal paziente, determinava la necessità dell'intervento posto in essere dai sanitari del nosocomio nisseno, e non poteva essere trattata con una terapia alternativa “vista l'obiettività locale e i dubbi posti dagli esami strumentali effettuati precedentemente, intervento eseguito secondo le regole dell'ars medica” (cfr. perizia pag. 54).
Il diario clinico descrive la procedura dell'intervento, riportando “ricerca del c.e. con esito negativo.[…] Identificazione di neoformazione di consistenza duro lignea. Si asporta” (cfr. doc.
“cartella clinica cl” allegata alla citazione del primo grado, cartella clinica del ricovero del 10 gennaio
2015 presso l'U.O.C. di Chirurgia Generale dell'A.O. “S. Elia” di , pag. 42). CP_1
L'esame istopatologico effettuato sul materiale rimosso qualifica il campione prelevato come metaplasia ossea la cui formazione è stata giustificata dal consulente del P.M. in questi termini: “la ferita chirurgica che si è creata nel corso dell'intervento di appendicectomia effettuato il 6/11/207
6 dai sanitari dell'U.O. di Chirurgia dell'Ospedale “Ferro-Branciforti- Capra di Leonforte ha seguito un anomalo processo di riparazione tessutale […] Negli anni questo tessuto di granulazione è evoluto in parte in tessuto fibrojalino, in parte si è ossificato (calcificazione) realizzandosi un quadro di metaplasia ossea” (cfr. pag. 48 della perizia).
Seppur di natura differente rispetto a quella refertata dal sanitario, in prossimità della ferita era presente una neoformazione, causa dei dolori lamentati dall'appellante, creatasi a seguito di un anomalo processo di guarigione della pregressa ferita che, con l'intervento chirurgico, è stata rimossa.
Tale scelta terapeutica risultava, dunque, l'unica praticabile, come si desume dalla cartella clinica che alla voce “diagnosi di dimissione” del 15.01.2025, riporta “granuloma da corpo estraneo su pregressa ferita chirurgica”.
Più in generale, va rilevato che l'errore diagnostico di per sé non è idoneo a far sorgere una responsabilità del medico, per difetto del nesso causale tra condotta e danno, quando sia dimostrato che la diagnosi corretta non avrebbe potuto comportare scelte terapeutiche diverse da quelle effettivamente adottate dal sanitario.
Sul punto costante giurisprudenza è concorde nel ritenere che l'inadempimento del medico non è sufficiente ad affermarne la responsabilità, “occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d.
"più probabile che non" (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/08/2018, n.21008).
Del resto, lo stesso appellante deduce “l'errore diagnostico non è idoneo a far sorgere una responsabilità del medico, per difetto del nesso causale tra condotta e danno, solo quando sia dimostrato che la diagnosi corretta non avrebbe potuto comportare scelte terapeutiche diverse da quelle effettivamente adottate dal sanitario” e poiché l'appellante non ha mai prospettato un trattamento diverso all'intervento chirurgico effettuato, l'assenza di scelte terapeutiche alternative a quella concretamente praticata, conclusasi peraltro in maniera fausta con l'asportazione del granuloma causa delle algie lamentate dal paziente, induce a concludere che nessuna inadempienza può ritenersi integrata nell'agere dei sanitari né in termini di negligenza né in termini di imperizia.
In conclusione, pur dovendosi rilevare l'errore diagnostico, esso non si è posto come causa determinante, secondo il criterio del “più probabile che non”, dell'evento dannoso lamentato dall'appellante.
Le patologie lamentate dall'appellante, laparocele e sindrome depressiva, non possono dirsi collegate all'erronea lettura dell'indagine radiodiagnostica e all'intervento di rimozione della calcificazione che ne è conseguito, poiché l'insorgenza di tale anomalia è dipesa da pregresso intervento chirurgico e la sua asportazione chirurgica si poneva come indispensabile per la guarigione dalla sintomatologia
7 lamentata.
Infine, ribadita la necessità dell'intervento e la sua corretta esecuzione, valutando il solo danno che possa essere astrattamente collegato, fra quelli descritti dall'appellante, al referto erroneo, ovvero “la sofferenza notoriamente ricollegabile alla percezione di aver avuto per dieci anni un corpo estraneo nella ferita” è sufficiente rilevare che in primo grado parte appellante deduceva, quale danno morale ed esistenziale, la sofferenza determinata dalle limitazioni nei movimenti e dalla impossibilità di dedicarsi ad attività di svago e che, pertanto, nessuna prova o specifica allegazione è stata fornita in ordine all'afflizione provata in relazione al diverso aspetto rilevato con il gravame.
Sulla scorta delle superiori motivazioni l'appello risulta, dunque, infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse si liquidano secondo i parametri minimi previsti per le cause di valore comprese tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, tenuto conto del valore concreto della domanda, per le fasi introduttiva, studio e decisionale, non essendosi svolta quella istruttoria.
Sussistono i presupposti processuali di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando sul giudizio in appello iscritto al n. 353/2022 R.G. proposto da , avverso la sentenza n. 402/2022 del Tribunale di Parte_1
Caltanissetta, pubblicata il 30 maggio 2022 nell'ambito del giudizio iscritto al n. R.G. 1599/2020, così provvede: rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell' Parte_1 ONroparte_1
, liquidate in complessivi € 4.997,00 di cui € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00
[...] per la fase introduttiva, € 2.552,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, , di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
Consigliere est. Il Presidente
LA RA RT IC
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati dr. RT IC Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr.ssa LA RA Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 353/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 402/2022 pubblicata il
30 maggio 2022, nel procedimento civile n. 1599/2020, promossa
DA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Antonina Provitina, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Enna, alla via Grimaldi n. 8,
Appellante
CONTRO
(P.IVA: ), avente ONroparte_1 P.IVA_1 sede in Via Cusmano n. 1, in persona del legale rappresentane protempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Giunta, per procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Termini Imerese, alla via Giuseppe Mazzini n. 14,
Appellato
*****
All'udienza del 29 maggio 2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., insisteva nelle richieste contenute nell'atto di appello, ovvero, nel merito: Parte_1
1 “Accertare e dichiarare la responsabilità in capo alla azienda convenuta causata dalla condotta negligente assunta nello svolgimento della prestazione;
- Condannare l' , in ONroparte_2 persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento dei danni patiti e meglio descritti in narrativa per la somma di € 98.000,00 o quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa con interessi
e rivalutazione da dì della debenza fino all'effettivo soddisfo. - Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze dei due gradi del giudizio secondo il principio della soccombenza da distrarsi a favore del procuratore antistatario”. ON L di insisteva nelle conclusioni contenute nell'atto di costituzione, ovvero CP_1
“Dichiarare preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell' ONroparte_1
; - Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento
[...] giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 402/2022 Parte_1 emessa dal Tribunale Civile di Caltanissetta;
- In subordine, per mero tuziorismo, si chiede che
l'eventuale e non temuta condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo;
- In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 402/2022 del 30 maggio 2022, emessa all'esito del procedimento recante R.G.
1599/2020, il Tribunale di Caltanissetta rigettava la domanda risarcitoria di € 98.000,00, proposta da contro l' e fondata sulla responsabilità sanitaria dei medici per Parte_1 ONroparte_2 aver effettuato un intervento chirurgico eseguito a causa di un errore diagnostico.
Nello specifico, l'attore rappresentava che il 6 novembre 2007 veniva sottoposto ad intervento di appendicectomia presso l'Ospedale di Leonforte e che, a causa della persistente algia puntoria sul sito dell'intervento, si sottoponeva ad ulteriori esami che accertavano la presenza di “granuloma in sede fasciale di ferita della parete addominale da pregressa appendicectomia”e, per tale motivo, in data
17 marzo 2008, veniva sottoposto ad intervento di revisione di ferita chirurgica presso l'Ospedale di
Enna. Nel corso degli anni, continuava a sottoporsi ad ulteriori accertamenti a causa Parte_1 dei persistenti dolori e, in data 18 ottobre 2014, si sottoponeva a nuovo esame ecografico presso l'Ospedale di , che rilevava la presenza di “stria iperecogena di 14 mm”, a seguito del CP_1 quale veniva effettuata TAC addome in data 8 novembre 2014 che rilevava “a ridosso della cicatrice chirurgica in regione sottombelicale, a ridosso dell'aponevrosi del muscolo retto addome, in tal punto ispessita, presenza di corpo estraneo metallico delle dimensioni di 27 mm x 9,8 mm circa”. Per tale ragione, veniva ricoverato d'urgenza presso l' e, in data 12 gennaio 2015, ONroparte_2 veniva sottoposto ad intervento per la “rimozione di granuloma da corpo estrano su pregressa ferita chirurgica”.
2 A seguito della querela sporta da nei confronti dei sanitari che fino a quel momento Parte_1 lo avevano avuto in cura negli anni e, instaurato il procedimento penale, la Procura di Enna disponeva una perizia medico-legale che, sulla scorta dell'esame istopatologico effettuato sul materiale asportato durante l'intervento, accertava la natura biologica del tessuto prelevato, escludendone la natura metallica. Conclusosi il relativo procedimento penale con decreto di archiviazione, Pt_1
citava in giudizio l' , chiedendo il risarcimento dei danni causati per
[...] ONroparte_2
l'insorgenza di una sindrome depressiva, inizio di laparocele nonché perdita della capacità lavorativa, dovuti all'intervento erroneamente eseguito.
Conclusosi il giudizio, il Tribunale di Caltanissetta, nel ritenere assente il nesso causale tra la condotta tenuta dai medici e i danni lamentati dall'attore, escludeva la sussistenza di responsabilità imputabile ai sanitari rilevando, tra l'altro, che “l'esame TAC addome del 8.11.2014, esame refertato erroneamente, ma che ha indirizzato i sanitari verso la necessità di intervenire chirurgicamente e far luce sulla continua sintomatologia algica lamentata dall'attore che, in ogni caso, è conseguita all'intervento chirurgico di appendicectomia effettuato dai Sanitari dell'U.O. di Chirurgia dell'Ospedale ”; il Tribunale osservava poi “la struttura sanitaria di ha CP_3 CP_1 operato nel rispetto dei corretti principi professionali ed, in ogni caso, l'intervento (di appendicectomia) da cui sono scaturite le problematiche di salute lamentate dall'attore è stato effettuato presso una struttura ospedaliera dipendente dall' , ONroparte_4 ente terzo rispetto alla convenuta ”. ONroparte_1
Avverso la suddetta sentenza, propone appello le cui doglianze, enucleabili dalla Parte_1 complessiva lettura dell'atto, concernono la violazione delle norme in materia di prova e di accertamento del nesso causale;
l'appellante censura la motivazione della sentenza in quanto fondata sulla perizia svolta in seno al procedimento penale e, dunque, inutilizzabile nel giudizio civile, attesa la diversità dei criteri utilizzati per l'accertamento della responsabilità civile e penale.
ONestualmente, l'appellante censura l'errata valorizzazione, da parte del giudice di prime cure, del decreto di archiviazione del procedimento penale nei confronti dei medici, in quanto atto privo di attitudine al giudicato e, pertanto, non equiparabile alle sentenze irrevocabili di condanna.
In secondo luogo, l'appellante contesta il capo della sentenza che ha escluso la sussistenza di responsabilità professionale, avendo ritenuto la condotta dei sanitari professionalmente adeguata, esente da forme di imperizia o negligenza.
Conclude, dunque, chiedendo l'accertamento della responsabilità professionale dei sanitari, per l'errore diagnostico dal quale sarebbe scaturito un intervento chirurgico da cui sono sorti i danni - biologico, morale, esistenziale, da danno emergente e da lucro cessante - di cui chiede il risarcimento.
Con comparsa di risposta, l' eccepisce il difetto di legittimazione passiva, atteso ONroparte_2
3 che i disturbi lamentati dall'appellante sarebbero addebitabili alle strutture ospedaliere, di Leonforte
e di Enna, che hanno effettuato i primi due interventi. Si oppone, inoltre, alle richieste istruttorie dell'appellante, chiedendo la conferma della sentenza appellata.
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L'appello risulta infondato.
È infondato innanzitutto il rilievo teso a censurare l'utilizzabilità della perizia medico-legale disposta dalla Procura di Enna in seno al procedimento penale.
In punto di diritto è opportuno rammentare che “Il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità. Ne consegue, da un canto, che anche una consulenza tecnica disposta dal Giudice per le indagini preliminari in un procedimento penale, se ritualmente prodotta dalla parte interessata, può essere liberamente valutata come elemento indiziario idoneo alla dimostrazione di un fatto determinato, dall'altro, che in grado di appello, il giudice del gravame ha l'obbligo di estendere il proprio giudizio a tutte le risultanze probatorie e non limitarsi ad una rivalutazione della sola consulenza” (cfr. Cassazione civile , sez. III , 19/07/2019 , n. 19521, nello stesso senso anche
Cassazione civile , sez. III , 31/10/2023 , n. 30298: “La consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio”).
Occorre poi evidenziare, in generale, che la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare (cfr. Cassazione civile , sez. III ,
28/08/2024 , n. 23299).
Il giudice di merito, quindi, può tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra
4 altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa.
Corretta è, pertanto, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, la valutazione effettuata dal
Tribunale di Caltanissetta che, esaminata la perizia e ritenuto che “le considerazioni, valutazione e conclusione di ordine medico legale svolte dal consulente in questione appaiono immuni da vizi logico-giuridici e risultano fondate su corretti parametri medico legali posto che, il consulente ha, peraltro, precisato che la condotta dei sanitari del nosocomio nisseno è stata svolta in accordo con le Linee Guida”, ha poi corroborato tali conclusioni con le altre emergenze istruttorie e con la ricostruzione dei fatti allegata dallo stesso attore.
Quanto alla doglianza concernente il valore attribuito al decreto di archiviazione, è pacifico che da tale provvedimento non possa derivare alcun vincolo di valutazione: invero, il decreto di archiviazione non è assimilabile ad una sentenza irrevocabile poiché, a differenza di quest'ultima, non presuppone un processo, non comporta alcuna forma di preclusione e non produce gli effetti propri della cosa giudicata (ex multis Cassazione civile , sez. III , 19/10/2015 , n. 21089); tuttavia, nel caso di specie, il giudice di prime cure non ha in alcun modo equiparato il decreto di archiviazione alla “cosa giudicata”, avendolo, invece, correttamente qualificato alla stregua di un semplice elemento valutativo, al pari delle altre emergenze probatorie.
Anche il motivo di gravame relativo all'accertamento della responsabilità dei sanitari nisseni risulta infondato.
La doglianza si basa sull'errore diagnostico relativo alla presunta natura metallica del corpo estraneo, presente nel sito del pregresso intervento di appendicectomia, che ha reso necessario il ricorso all'intervento chirurgico.
Stando alle doglianze dell'appellante, la responsabilità della struttura sanitaria risiederebbe nell'omessa effettuazione degli approfondimenti necessari che avrebbero evitato l'esecuzione di un intervento rivelatosi inutile.
Invero, in primo grado parte appellante deduceva che l'intervento chirurgico, determinato dal referto diagnostico di corpo estraneo metallico, era indispensabile (cfr. citazione di primo grado e consulenza di parte allegata) imputando la responsabilità del danno unicamente al radiologo che refertò la Tac addome;
con il gravame l'appellante imputa alla struttura sanitaria convenuta l'omesso svolgimento di accertamenti ulteriori.
Nondimeno, sul punto va evidenziato che, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, sebbene l'esame TAC dell'8 novembre 2014 è stato refertato erroneamente dal medico, tale errore diagnostico non incide sull'esistenza dei danni lamentati dall'appellante e non esclude la necessità
5 dell'intervento.
Innanzitutto, è lo stesso appellante che deduce il collegamento fra i precedenti interventi e la sintomatologia dolorosa.
Dalle risultanze probatorie in atti, inoltre, emerge il corretto trattamento diagnostico a cui venne ON sottoposto dal momento in cui si recò presso l' di , lamentando algie Parte_1 CP_1 addominali che sono state oggetto di indagini e approfondimenti strumentali prima di procedere ad effettuare l'intervento chirurgico (cfr. doc. “cartella clinica cl” allegata alla citazione del primo grado, cartella clinica del ricovero del 10 gennaio 2015 presso l'U.O.C. di Chirurgia Generale dell'A.O. “S.
Elia” di , pag. 2, ove si legge “il pz fa risalire l'inizio oggetto dell'attuale sintomatologia CP_1
a seguito dell'intervento chirurgico eseguito nel novembre 2007epoca in cui è stato sottoposto ad appendicectomia,. Da allora lamenta dolore in prossimità della ferita (pararettale dx). Nel 2008 sottoposto a revisione della ferita. Per il persistere della sintomatologia si esegue RMN, ecografia e
TC che mettono in evidenza in prossimità della ferita la presenza di un corpo estraneo”).
È poi documentata l'esecuzione di esami diagnostici (cfr. pag. 31 e 32 della perizia in atti) il giorno
8 ottobre 2014 (esame ecografico addominale che rilevava la presenza di “stria iperecogena di 14 mm. Con marcato cono d'ombra posteriore, di dubbia interpretazione, meritevole di valutazione clinica ed eventuali ulteriori ulteriori indagini”), il 4 novembre 2014 (risonanza magnetica addome che rilevava “modesto ispessimento fibroso a tralci del tessuto sottocutaneo che si porta fin sopra
l'aponevrosi del muscolo retto addome”), il giorno 8 novembre 2014 (TAC addome che rilevava “a ridosso della cicatrice chirurgica in regione sottombelicale, a ridosso dell'aponevrosi del muscolo retto addome, in tal punto ispessita, presenza di corpo estraneo metallico delle dimensioni di 27 mm
x 9,8 mm circa”).
La calcificazione nell'organo esaminato, quale che ne fosse la natura, ancorché biologica e non metallica, stante la persistente algia lamentata dal paziente, determinava la necessità dell'intervento posto in essere dai sanitari del nosocomio nisseno, e non poteva essere trattata con una terapia alternativa “vista l'obiettività locale e i dubbi posti dagli esami strumentali effettuati precedentemente, intervento eseguito secondo le regole dell'ars medica” (cfr. perizia pag. 54).
Il diario clinico descrive la procedura dell'intervento, riportando “ricerca del c.e. con esito negativo.[…] Identificazione di neoformazione di consistenza duro lignea. Si asporta” (cfr. doc.
“cartella clinica cl” allegata alla citazione del primo grado, cartella clinica del ricovero del 10 gennaio
2015 presso l'U.O.C. di Chirurgia Generale dell'A.O. “S. Elia” di , pag. 42). CP_1
L'esame istopatologico effettuato sul materiale rimosso qualifica il campione prelevato come metaplasia ossea la cui formazione è stata giustificata dal consulente del P.M. in questi termini: “la ferita chirurgica che si è creata nel corso dell'intervento di appendicectomia effettuato il 6/11/207
6 dai sanitari dell'U.O. di Chirurgia dell'Ospedale “Ferro-Branciforti- Capra di Leonforte ha seguito un anomalo processo di riparazione tessutale […] Negli anni questo tessuto di granulazione è evoluto in parte in tessuto fibrojalino, in parte si è ossificato (calcificazione) realizzandosi un quadro di metaplasia ossea” (cfr. pag. 48 della perizia).
Seppur di natura differente rispetto a quella refertata dal sanitario, in prossimità della ferita era presente una neoformazione, causa dei dolori lamentati dall'appellante, creatasi a seguito di un anomalo processo di guarigione della pregressa ferita che, con l'intervento chirurgico, è stata rimossa.
Tale scelta terapeutica risultava, dunque, l'unica praticabile, come si desume dalla cartella clinica che alla voce “diagnosi di dimissione” del 15.01.2025, riporta “granuloma da corpo estraneo su pregressa ferita chirurgica”.
Più in generale, va rilevato che l'errore diagnostico di per sé non è idoneo a far sorgere una responsabilità del medico, per difetto del nesso causale tra condotta e danno, quando sia dimostrato che la diagnosi corretta non avrebbe potuto comportare scelte terapeutiche diverse da quelle effettivamente adottate dal sanitario.
Sul punto costante giurisprudenza è concorde nel ritenere che l'inadempimento del medico non è sufficiente ad affermarne la responsabilità, “occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d.
"più probabile che non" (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/08/2018, n.21008).
Del resto, lo stesso appellante deduce “l'errore diagnostico non è idoneo a far sorgere una responsabilità del medico, per difetto del nesso causale tra condotta e danno, solo quando sia dimostrato che la diagnosi corretta non avrebbe potuto comportare scelte terapeutiche diverse da quelle effettivamente adottate dal sanitario” e poiché l'appellante non ha mai prospettato un trattamento diverso all'intervento chirurgico effettuato, l'assenza di scelte terapeutiche alternative a quella concretamente praticata, conclusasi peraltro in maniera fausta con l'asportazione del granuloma causa delle algie lamentate dal paziente, induce a concludere che nessuna inadempienza può ritenersi integrata nell'agere dei sanitari né in termini di negligenza né in termini di imperizia.
In conclusione, pur dovendosi rilevare l'errore diagnostico, esso non si è posto come causa determinante, secondo il criterio del “più probabile che non”, dell'evento dannoso lamentato dall'appellante.
Le patologie lamentate dall'appellante, laparocele e sindrome depressiva, non possono dirsi collegate all'erronea lettura dell'indagine radiodiagnostica e all'intervento di rimozione della calcificazione che ne è conseguito, poiché l'insorgenza di tale anomalia è dipesa da pregresso intervento chirurgico e la sua asportazione chirurgica si poneva come indispensabile per la guarigione dalla sintomatologia
7 lamentata.
Infine, ribadita la necessità dell'intervento e la sua corretta esecuzione, valutando il solo danno che possa essere astrattamente collegato, fra quelli descritti dall'appellante, al referto erroneo, ovvero “la sofferenza notoriamente ricollegabile alla percezione di aver avuto per dieci anni un corpo estraneo nella ferita” è sufficiente rilevare che in primo grado parte appellante deduceva, quale danno morale ed esistenziale, la sofferenza determinata dalle limitazioni nei movimenti e dalla impossibilità di dedicarsi ad attività di svago e che, pertanto, nessuna prova o specifica allegazione è stata fornita in ordine all'afflizione provata in relazione al diverso aspetto rilevato con il gravame.
Sulla scorta delle superiori motivazioni l'appello risulta, dunque, infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse si liquidano secondo i parametri minimi previsti per le cause di valore comprese tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, tenuto conto del valore concreto della domanda, per le fasi introduttiva, studio e decisionale, non essendosi svolta quella istruttoria.
Sussistono i presupposti processuali di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando sul giudizio in appello iscritto al n. 353/2022 R.G. proposto da , avverso la sentenza n. 402/2022 del Tribunale di Parte_1
Caltanissetta, pubblicata il 30 maggio 2022 nell'ambito del giudizio iscritto al n. R.G. 1599/2020, così provvede: rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell' Parte_1 ONroparte_1
, liquidate in complessivi € 4.997,00 di cui € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00
[...] per la fase introduttiva, € 2.552,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, , di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
Consigliere est. Il Presidente
LA RA RT IC
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