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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/02/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11796/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11796/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARONI Parte_1 P.IVA_1
MICHELE e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIALE A. COSTA 22 40026 IMOLA, presso il difensore avv. TARONI MICHELE
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE:
A) - Accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale ex art. 1455 c.c. a carico della società
convenuta per i fatti dedotti nella narrativa del presente atto e, in particolare, per aver essa omesso di portare a conclusione, nei termini pattuiti, i lavori oggetto dell'appalto 20.04.2022 (doc.n.3), ed pagina 1 di 6 accertato altresì il danno da perdita di chance per aver il Condominio perso per colpa dell'appaltatore la possibilità di usufruire dei benefici fiscali per complessivi € 1.207.085,93 connessi al Superbonus
110%, condannare la stessa in persona del suo legale rappresentante p.t. Controparte_1
(p.iva: ), al pagamento, a favore del come qui rappresentato, della penale P.IVA_2 Parte_1 contrattualmente prevista per € 143.500,00= (cento quaranta tre mila cinquecento/00), ovvero per quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
B) - Accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale ex art. 1455 c.c. a carico della società
convenuta per i fatti dedotti nella narrativa del presente atto, previa condanna della stessa al pagamento della penale sub “A”, dichiarare la risoluzione, per colpa della medesima società convenuta, del contratto d'appalto 20 Aprile 2021 (doc. n.3) con ogni consequenziale declaratoria di legge. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 29.07.2024, il Parte_2
in Imola conveniva avanti all'intestato Tribunale la società chiedendo di Controparte_1
accertare il grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1455 c.c., in relazione al contratto di appalto inter partes stante il grave ritardo nell'esecuzione dei lavori cui era incorsa l'appaltatrice rispetto al convenuto termine di fine lavori del 31.12.2022 e, quindi, dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento alla stessa imputabile con conseguente condanna al pagamento della penale da ritardo contrattualmente pattuita pari ad €143.500,00.
A fondamento della pretesa, parte attrice sosteneva che tale contratto avesse ad oggetto la progettazione, la direzione e l'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica e strutturale meglio descritte nel progetto definitivo-esecutivo; tali lavori sarebbero iniziati in data 30.06.2022 e avrebbero dovuto essere completati entro il 31.12.2022; parte convenuta, tuttavia, non solo non avrebbe completato i lavori, ma essi sarebbero proceduti a rilento fino a fermarsi del tutto nonostante i solleciti da parte del avrebbe infatti eseguito solo, e per di più parzialmente, la rasatura Parte_1 CP_1
del vecchio intonaco dalle pareti esterne del . Parte_1
Esponeva di avere pertanto ripetutamente contestato alla società convenuta tramite il proprio difensore di fiducia il grave inadempimento anche da ritardo, diffidando dapprima l'appaltatrice ad adempiere ai sensi dell'art. 30 del regolamento contrattuale e successivamente sollecitandola a rimuovere le impalcature e i ponteggi di cantiere nonché chiedendo il pagamento della penale contrattualmente pattuita di € 250,00 per ogni giorno di ritardo. pagina 2 di 6 Il giudizio era celebrato nella dichiarata contumacia di parte convenuta.
La causa istruita documentalmente è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza di discussione del 30.01.2025.
Così brevemente riassunta in fatto la causa e passando alla decisione ritiene questo giudicante che la pretesa attorea meriti accoglimento nei termini di seguito esposti.
E' anzitutto dimostrato che il attore abbia stipulato con la società convenuta un contratto Parte_1 di appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori quali meglio ivi descritti.
Detto contratto prevedeva espressamente ai sensi dell'art. 13.1 che “I lavori avranno inizio non oltre il
30 Giugno 2022 (“Data di inizio dei lavori”). Da detta data o da quella, se successiva, in cui saranno ottenute tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie per dare avvio ai lavori stessi, e saranno ultimati entro il 31 Dicembre 2022 (di seguito “Termine di Ultimazione Lavori”) ..”(cfr. doc. n. 3, art. 13.1 di parte ricorrente).
Le parti pattuivano, inoltre, all'art. 13.8 che “Per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori di cui al comma 1, il GC, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari a €250,00 /€ duecentocinquanta/00). Il ritardo non sarà da considerarsi imputabile all'Appaltatore e pertanto nessuna penale sarà da questi dovuta, nel caso in cui sia stato determinato da circostanze imprevedibili o da forza maggiore.”
Parte ricorrente ha, dunque, allegato il grave inadempimento dell'appaltatrice in ordine al mancato completamento dei lavori commissionati entro il termine pattuito.
Risulta, infatti, documentato che nel verbale dell'assemblea di Condominio di il Parte_1
Geometra comunicava che i lavori sarebbero ripresi in data 19/06/2023 e sarebbero stati CP_2
completati entro il 31/12/2023, ossia comunque un anno dopo rispetto alla data pattuita nel contratto di appalto. Nella stessa assemblea il Condominio deliberava a maggioranza di “… incaricare un legale di effettuare uno studio relativo alla contrattualistica in essere (contratto di appalto e coperture assicurative) con richiesta di parere scritto al fine di tutelare il condominio nei confronti dell'appaltatore … . Peraltro nella stessa assemblea Studio Tampieri s.r.l., che quale amministratore del Condominio, aveva provveduto a stipulare il contratto in contestazione, rassegnava le proprie irrevocabili dimissioni di fine mandato (vedi verbale di assemblea di cui al doc.to 4 di parte ricorrente).
Pertanto lo in qualità di nuovo amministratore del Controparte_3 [...]
in Imola, contestava, con pec in data 20/12/2023, a che i lavori non Parte_2 CP_1 procedevano e, in particolare, << … che ad oggi il cantiere è fermo >> (cfr. doc. n. 5 di parte ricorrente).
In considerazione di ciò, in data 6 febbraio 2024, il difensore di parte ricorrente contestava alla pagina 3 di 6 convenuta il grave inadempimento della convenuta, evidenziando peraltro che i lavori svolti sarebbero stati una minima percentuale rispetto a quanto pattuito e diffidando ad adempiere entro i CP_1
successivi 30 giorni ai sensi dell'art. 30 del contratto, che prevede espressamente che “Nel caso di gravissimo e non rimediabile inadempimento dell'Appaltatore al presente Contratto (come di seguito definito), o di grave inosservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., il Contratto potrà essere risolto in danno dell'Appaltatore da parte del Committente a fronte di apposita diffida ad adempiere con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile”.
E' poi documentato che con successiva pec del 20/03/2024, decorso il termine di trenta giorni di cui alla superiore diffida, lo stesso difensore provvedeva a richiedere la pattuita penale giornaliera di €
250,00 dal 01/01/2023 (ovvero dal giorno successivo alla pattuita fine dei lavori prevista per il
31/12/2022) fino alla intervenuta risoluzione di diritto del contratto il 07/03/2024 per un totale di €
108.000,00, invitando l'appaltatore a rimuovere l'impalcatura ancora presente in cantiere (vedi doc.to 7 di parte ricorrente).
Parte attrice ha peraltro versato in atti perizia tecnica di parte nella quale il tecnico dal Parte_1 confermava il mancato completamento delle opere commissionate oltre che l'errata realizzazione di quelle parzialmente completate evidenziando che:
<< … A seguito di sopralluogo effettuato in data 22.07.2024 è stato possibile constatare che il ponteggio installato perimetralmente al fabbricato risulta essere stato quasi completamente smontato.
Le facciate messe in luce dalla rimozione dell'impalcatura risultano essere state oggetto di un parziale intervento di rasatura eseguita con malta e rete di armatura in fibra di vetro.
La rasatura, risultante sulla maggior parte della superficie verticale esterna delle facciate, non è stata eseguita in corrispondenza della parte rientrante dei balconi presenti sul fronte strada, sulle spalline delle aperture e in gran parte delle cornici rientranti in corrispondenza dei solai interpiano.
Sia nelle parti di facciata intonacate e tinteggiate che nella parte di facciata al piano terra rivestita in laterizio a vista, risulta evidente che la rasatura sia stata applicata senza procedere preventivamente alla preparazione del supporto murario consistente nella scarifica corticale, nella verifica e nel ripristino delle eventuali parti incoerenti e nel lavaggio delle porzioni oggetto di intervento che un'applicazione eseguita a regola d'arte avrebbe dovuto prevedere.
L'esame visivo eseguibile non consente di stabilire il tipo di prodotti utilizzati per eseguire la rasatura.
Tuttavia nel piazzale del fabbricato sono presenti sacchi di malta strutturale Fassa NHL 777, di malta cementizia fibrorinforzata SISMA R2, di rete d'armatura in fibra di vetro FASSANET 185 e di connettori in fibra di vetro e resina epossidica FASSA GLASS CONNECTOR L: prodotto Parte_3
La presenza di tale materiale, oltre che le risultanze documentali relative ai verbali di delibera
pagina 4 di 6 assembleare nonché alle abilitazioni amministrative presentate presso gli organismi competenti, presuppone la parziale esecuzione di un intervento di consolidamento e rinforzo delle murature portanti in laterizio oltre che di solidarizzazione tra le murature stesse e gli elementi portanti in c.a. rientrante negli interventi definiti di Sisma Bonus soggette a detrazione fiscale ai sensi del D.L.
34/2020.
Allo stato attuale di avanzamento delle opere tale intervento, oltre a presentarsi mancante nelle porzioni evidenziate in precedenza, risulta incompleto a causa della totale mancanza della posa in opera dei connettori previsti nel ciclo di lavorazione, della realizzazione del ricoprimento da eseguire con la stesura del secondo strato di malta strutturale oltre che dei materiali di finitura, di coibentazione e tinteggiatura finali.
Come inoltre già descritto e riscontrabile in sito, il supporto murario ricevente la rasatura non risulta essere stato adeguatamente preventivamente preparato all'applicazione del trattamento non garantendo di conseguenza la resa meccanica dei prodotti impiegati per la esecuzione della fase preliminare del ciclo di lavorazione il completamento del quale sarebbe subordinato alla imprescindibile esecuzione delle verifiche tecniche occorrenti a definire la eventuale possibile attuazione delle opere necessarie al completamento ed alla integrazione dell'intervento attualmente realizzato. … etc … >> (cfr. doc. n.14 di parte ricorrente).
Deve, dunque, darsi atto che la società convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha provato come era suo onere fatti estintivi e/o impeditivi del peraltro documentato grave inadempimento anche da ritardo contestatole.
Ciò detto va, tuttavia, rigettata la domanda di parte ricorrente di risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art. 1453 c.c. posto che il contratto risulta già risolto di diritto alla data del
07/03/2023 per effetto della richiamata diffida ad adempiere formalizzata dal Condominio in data
06/02/2024, stante l'inutile decorso del termine di trenta giorni assegnato per il completamento dei lavori a norma dell'art. 1454 c.c. come peraltro previsto dall'art. 30 del contratto.
Al di là della validità - per l'invocata qualifica del quale consumatore - di tale pattuizione, Parte_1 che consente al committente di avvalersi della risoluzione di diritto solo in ipotesi di “gravissimo e non rimediabile inadempimento”, comunque sussistente nel caso di specie stante il sostanziale abbandono del cantiere, l'intimata diffida ad adempiere è pur sempre valevole ai sensi della previsione generale di cui all'art. 1454 c.c.
Parte convenuta va, comunque, condannata, come peraltro richiesto nella comunicazione a mezzo pec del 20/03/2024, alla pattuita penale da ritardo (vedi richiamato art. 13.8 del contratto) dal 01/01/2023
(ovvero dal giorno successivo alla pattuita fine dei lavori prevista per il 31/12/2022) fino pagina 5 di 6 all'intervenuta risoluzione di diritto del contratto verificatasi il 07/03/2024 per un totale 432 giorni pari ad € 108.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste come da dispositivo a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dato atto della intervenuta risoluzione di diritto del contratto di appalto inter partes alla data del
07/03/2024, rigetta la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento ex artt. 1453 c.c.;
- condanna al pagamento in favore in favore del , Controparte_1 Parte_1
per la causale di cui in motivazione, di € 108.000,00, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rimborsare le spese di lite, che si liquidano in € 518,00 per esborsi ed € 6.307,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M.
55/2014 I.V.A., C.P.A.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
BOLOGNA, 17 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11796/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARONI Parte_1 P.IVA_1
MICHELE e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIALE A. COSTA 22 40026 IMOLA, presso il difensore avv. TARONI MICHELE
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE:
A) - Accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale ex art. 1455 c.c. a carico della società
convenuta per i fatti dedotti nella narrativa del presente atto e, in particolare, per aver essa omesso di portare a conclusione, nei termini pattuiti, i lavori oggetto dell'appalto 20.04.2022 (doc.n.3), ed pagina 1 di 6 accertato altresì il danno da perdita di chance per aver il Condominio perso per colpa dell'appaltatore la possibilità di usufruire dei benefici fiscali per complessivi € 1.207.085,93 connessi al Superbonus
110%, condannare la stessa in persona del suo legale rappresentante p.t. Controparte_1
(p.iva: ), al pagamento, a favore del come qui rappresentato, della penale P.IVA_2 Parte_1 contrattualmente prevista per € 143.500,00= (cento quaranta tre mila cinquecento/00), ovvero per quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
B) - Accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale ex art. 1455 c.c. a carico della società
convenuta per i fatti dedotti nella narrativa del presente atto, previa condanna della stessa al pagamento della penale sub “A”, dichiarare la risoluzione, per colpa della medesima società convenuta, del contratto d'appalto 20 Aprile 2021 (doc. n.3) con ogni consequenziale declaratoria di legge. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 29.07.2024, il Parte_2
in Imola conveniva avanti all'intestato Tribunale la società chiedendo di Controparte_1
accertare il grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1455 c.c., in relazione al contratto di appalto inter partes stante il grave ritardo nell'esecuzione dei lavori cui era incorsa l'appaltatrice rispetto al convenuto termine di fine lavori del 31.12.2022 e, quindi, dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento alla stessa imputabile con conseguente condanna al pagamento della penale da ritardo contrattualmente pattuita pari ad €143.500,00.
A fondamento della pretesa, parte attrice sosteneva che tale contratto avesse ad oggetto la progettazione, la direzione e l'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica e strutturale meglio descritte nel progetto definitivo-esecutivo; tali lavori sarebbero iniziati in data 30.06.2022 e avrebbero dovuto essere completati entro il 31.12.2022; parte convenuta, tuttavia, non solo non avrebbe completato i lavori, ma essi sarebbero proceduti a rilento fino a fermarsi del tutto nonostante i solleciti da parte del avrebbe infatti eseguito solo, e per di più parzialmente, la rasatura Parte_1 CP_1
del vecchio intonaco dalle pareti esterne del . Parte_1
Esponeva di avere pertanto ripetutamente contestato alla società convenuta tramite il proprio difensore di fiducia il grave inadempimento anche da ritardo, diffidando dapprima l'appaltatrice ad adempiere ai sensi dell'art. 30 del regolamento contrattuale e successivamente sollecitandola a rimuovere le impalcature e i ponteggi di cantiere nonché chiedendo il pagamento della penale contrattualmente pattuita di € 250,00 per ogni giorno di ritardo. pagina 2 di 6 Il giudizio era celebrato nella dichiarata contumacia di parte convenuta.
La causa istruita documentalmente è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza di discussione del 30.01.2025.
Così brevemente riassunta in fatto la causa e passando alla decisione ritiene questo giudicante che la pretesa attorea meriti accoglimento nei termini di seguito esposti.
E' anzitutto dimostrato che il attore abbia stipulato con la società convenuta un contratto Parte_1 di appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori quali meglio ivi descritti.
Detto contratto prevedeva espressamente ai sensi dell'art. 13.1 che “I lavori avranno inizio non oltre il
30 Giugno 2022 (“Data di inizio dei lavori”). Da detta data o da quella, se successiva, in cui saranno ottenute tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie per dare avvio ai lavori stessi, e saranno ultimati entro il 31 Dicembre 2022 (di seguito “Termine di Ultimazione Lavori”) ..”(cfr. doc. n. 3, art. 13.1 di parte ricorrente).
Le parti pattuivano, inoltre, all'art. 13.8 che “Per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori di cui al comma 1, il GC, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari a €250,00 /€ duecentocinquanta/00). Il ritardo non sarà da considerarsi imputabile all'Appaltatore e pertanto nessuna penale sarà da questi dovuta, nel caso in cui sia stato determinato da circostanze imprevedibili o da forza maggiore.”
Parte ricorrente ha, dunque, allegato il grave inadempimento dell'appaltatrice in ordine al mancato completamento dei lavori commissionati entro il termine pattuito.
Risulta, infatti, documentato che nel verbale dell'assemblea di Condominio di il Parte_1
Geometra comunicava che i lavori sarebbero ripresi in data 19/06/2023 e sarebbero stati CP_2
completati entro il 31/12/2023, ossia comunque un anno dopo rispetto alla data pattuita nel contratto di appalto. Nella stessa assemblea il Condominio deliberava a maggioranza di “… incaricare un legale di effettuare uno studio relativo alla contrattualistica in essere (contratto di appalto e coperture assicurative) con richiesta di parere scritto al fine di tutelare il condominio nei confronti dell'appaltatore … . Peraltro nella stessa assemblea Studio Tampieri s.r.l., che quale amministratore del Condominio, aveva provveduto a stipulare il contratto in contestazione, rassegnava le proprie irrevocabili dimissioni di fine mandato (vedi verbale di assemblea di cui al doc.to 4 di parte ricorrente).
Pertanto lo in qualità di nuovo amministratore del Controparte_3 [...]
in Imola, contestava, con pec in data 20/12/2023, a che i lavori non Parte_2 CP_1 procedevano e, in particolare, << … che ad oggi il cantiere è fermo >> (cfr. doc. n. 5 di parte ricorrente).
In considerazione di ciò, in data 6 febbraio 2024, il difensore di parte ricorrente contestava alla pagina 3 di 6 convenuta il grave inadempimento della convenuta, evidenziando peraltro che i lavori svolti sarebbero stati una minima percentuale rispetto a quanto pattuito e diffidando ad adempiere entro i CP_1
successivi 30 giorni ai sensi dell'art. 30 del contratto, che prevede espressamente che “Nel caso di gravissimo e non rimediabile inadempimento dell'Appaltatore al presente Contratto (come di seguito definito), o di grave inosservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., il Contratto potrà essere risolto in danno dell'Appaltatore da parte del Committente a fronte di apposita diffida ad adempiere con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile”.
E' poi documentato che con successiva pec del 20/03/2024, decorso il termine di trenta giorni di cui alla superiore diffida, lo stesso difensore provvedeva a richiedere la pattuita penale giornaliera di €
250,00 dal 01/01/2023 (ovvero dal giorno successivo alla pattuita fine dei lavori prevista per il
31/12/2022) fino alla intervenuta risoluzione di diritto del contratto il 07/03/2024 per un totale di €
108.000,00, invitando l'appaltatore a rimuovere l'impalcatura ancora presente in cantiere (vedi doc.to 7 di parte ricorrente).
Parte attrice ha peraltro versato in atti perizia tecnica di parte nella quale il tecnico dal Parte_1 confermava il mancato completamento delle opere commissionate oltre che l'errata realizzazione di quelle parzialmente completate evidenziando che:
<< … A seguito di sopralluogo effettuato in data 22.07.2024 è stato possibile constatare che il ponteggio installato perimetralmente al fabbricato risulta essere stato quasi completamente smontato.
Le facciate messe in luce dalla rimozione dell'impalcatura risultano essere state oggetto di un parziale intervento di rasatura eseguita con malta e rete di armatura in fibra di vetro.
La rasatura, risultante sulla maggior parte della superficie verticale esterna delle facciate, non è stata eseguita in corrispondenza della parte rientrante dei balconi presenti sul fronte strada, sulle spalline delle aperture e in gran parte delle cornici rientranti in corrispondenza dei solai interpiano.
Sia nelle parti di facciata intonacate e tinteggiate che nella parte di facciata al piano terra rivestita in laterizio a vista, risulta evidente che la rasatura sia stata applicata senza procedere preventivamente alla preparazione del supporto murario consistente nella scarifica corticale, nella verifica e nel ripristino delle eventuali parti incoerenti e nel lavaggio delle porzioni oggetto di intervento che un'applicazione eseguita a regola d'arte avrebbe dovuto prevedere.
L'esame visivo eseguibile non consente di stabilire il tipo di prodotti utilizzati per eseguire la rasatura.
Tuttavia nel piazzale del fabbricato sono presenti sacchi di malta strutturale Fassa NHL 777, di malta cementizia fibrorinforzata SISMA R2, di rete d'armatura in fibra di vetro FASSANET 185 e di connettori in fibra di vetro e resina epossidica FASSA GLASS CONNECTOR L: prodotto Parte_3
La presenza di tale materiale, oltre che le risultanze documentali relative ai verbali di delibera
pagina 4 di 6 assembleare nonché alle abilitazioni amministrative presentate presso gli organismi competenti, presuppone la parziale esecuzione di un intervento di consolidamento e rinforzo delle murature portanti in laterizio oltre che di solidarizzazione tra le murature stesse e gli elementi portanti in c.a. rientrante negli interventi definiti di Sisma Bonus soggette a detrazione fiscale ai sensi del D.L.
34/2020.
Allo stato attuale di avanzamento delle opere tale intervento, oltre a presentarsi mancante nelle porzioni evidenziate in precedenza, risulta incompleto a causa della totale mancanza della posa in opera dei connettori previsti nel ciclo di lavorazione, della realizzazione del ricoprimento da eseguire con la stesura del secondo strato di malta strutturale oltre che dei materiali di finitura, di coibentazione e tinteggiatura finali.
Come inoltre già descritto e riscontrabile in sito, il supporto murario ricevente la rasatura non risulta essere stato adeguatamente preventivamente preparato all'applicazione del trattamento non garantendo di conseguenza la resa meccanica dei prodotti impiegati per la esecuzione della fase preliminare del ciclo di lavorazione il completamento del quale sarebbe subordinato alla imprescindibile esecuzione delle verifiche tecniche occorrenti a definire la eventuale possibile attuazione delle opere necessarie al completamento ed alla integrazione dell'intervento attualmente realizzato. … etc … >> (cfr. doc. n.14 di parte ricorrente).
Deve, dunque, darsi atto che la società convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha provato come era suo onere fatti estintivi e/o impeditivi del peraltro documentato grave inadempimento anche da ritardo contestatole.
Ciò detto va, tuttavia, rigettata la domanda di parte ricorrente di risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art. 1453 c.c. posto che il contratto risulta già risolto di diritto alla data del
07/03/2023 per effetto della richiamata diffida ad adempiere formalizzata dal Condominio in data
06/02/2024, stante l'inutile decorso del termine di trenta giorni assegnato per il completamento dei lavori a norma dell'art. 1454 c.c. come peraltro previsto dall'art. 30 del contratto.
Al di là della validità - per l'invocata qualifica del quale consumatore - di tale pattuizione, Parte_1 che consente al committente di avvalersi della risoluzione di diritto solo in ipotesi di “gravissimo e non rimediabile inadempimento”, comunque sussistente nel caso di specie stante il sostanziale abbandono del cantiere, l'intimata diffida ad adempiere è pur sempre valevole ai sensi della previsione generale di cui all'art. 1454 c.c.
Parte convenuta va, comunque, condannata, come peraltro richiesto nella comunicazione a mezzo pec del 20/03/2024, alla pattuita penale da ritardo (vedi richiamato art. 13.8 del contratto) dal 01/01/2023
(ovvero dal giorno successivo alla pattuita fine dei lavori prevista per il 31/12/2022) fino pagina 5 di 6 all'intervenuta risoluzione di diritto del contratto verificatasi il 07/03/2024 per un totale 432 giorni pari ad € 108.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste come da dispositivo a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dato atto della intervenuta risoluzione di diritto del contratto di appalto inter partes alla data del
07/03/2024, rigetta la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento ex artt. 1453 c.c.;
- condanna al pagamento in favore in favore del , Controparte_1 Parte_1
per la causale di cui in motivazione, di € 108.000,00, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rimborsare le spese di lite, che si liquidano in € 518,00 per esborsi ed € 6.307,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M.
55/2014 I.V.A., C.P.A.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
BOLOGNA, 17 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 6 di 6