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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/05/2025, n. 2520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2520 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20468/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 20468/2017 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PANTANO Parte_1 P.IVA_1
MASSIMILIANO giusta procura in atti.
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F.
[...]
), rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO P.IVA_2
CATANIA giusta procura in atti
CONVENUTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La otteneva dal Tribunale di Siracusa il decreto ingiuntivo n. 1710/2016 nei Parte_1
confronti dell Controparte_2
, per la somma di € 69.222,35 (portata dalla fattura n.
[...]
pagina 1 di 17 5/A del 21.12.2015) per competenze professionali relative alla redazione della perizia di variante n. 1 impianti e per la redazione del progetto strutturale, emessa nell'ambito dell'incarico di progettazione e direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, giusto disciplinare di incarico del 16.5.2005, relativo alla a Siracusa da adibire a Parte_2
CP_3
Avverso detto decreto, l'Assessorato dell'Identità Sicilia e la CP_4 CP_1
di Siracusa hanno proposto opposizione, eccependo preliminarmente il difetto di competenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Catania ai sensi dell'art. 25
c.p.c. e, nel merito, contestando il credito, riconoscendolo, in via subordinata, solo per €
26.666,77.
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 1726 del 23.10.2017, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Catania, contestualmente revocando il decreto ingiuntivo opposto.
Con atto in riassunzione, parte attrice ha allegato:
- che con disciplinare di incarico del 16.5.2005 l'Assessorato Regionale ai Beni
Culturali e Ambientali e P.I. (oggi Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana), ha affidato alla l'incarico di progettazione e direzione lavori, Parte_1
misura e contabilità, assistenza al collaudo per l'impiantistica a servizio del progetto di restauro e sistemazione museale della a Siracusa da adibire a Parte_2
Museo del Mare e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- che i progetti, preliminare e definitivo, sono stati redatti e consegnati dalla Parte_1
entro i termini previsti dal disciplinare d'incarico e precisamente in data 17.6.2005 e
3.8.2005;
pagina 2 di 17 - che successivamente, la ha proceduto anche alla redazione del progetto Parte_1
esecutivo, approvato dall'Amministrazione con verbale di validazione del progetto esecutivo del 28.12.2005;
- che dopo l'approvazione del progetto da parte della Conferenza dei Servizi avvenuta con verbale del 2.2.2006, l'Amministrazione ha proceduto alla indizione della gara che è stata aggiudicata all'ATI (oggi impresa Melita Group Parte_3
srl) e i lavori sono stati consegnati con verbale del 29.5.2015;
- che nel corso dei lavori è stata disposta da parte dell'Amministrazione una perizia di variante, resasi necessaria al fine di adeguare il progetto alla sopravvenuta normativa
Enel DG 2092 dell'1.7.2011, che è stata regolarmente predisposta dalla Parte_1
anche secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione e dal RU e trasmessa all'Ufficio il 13.8.2015, integrando la documentazione con nota del 21.1.2016 giusta richiesta della Soprintendenza con nota prot. n. 488 del 18.1.2016; - che con provvedimento prot. n. 57102 del 24.3.2016 l di Siracusa ha Controparte_5
approvato la variante migliorativa adottata in corso d'opera predisposta dalla Parte_1
giusta autorizzazione prot. n. 85808 del 22.5.2015 – Isola Tecnologica, di cui all'istanza del 3.12.2015 prot. n. 110055 integrata in data 25.2.2016 prot. n. 34805.
Secondo la allegazione attorea, dunque, la fattura n. 5A/15 del 21.12.2015 di €
69.222,35 è relativa alle competenze per la redazione della perizia di variante n. 1 impianti e per la redazione del progetto strutturale.
L'Assessorato ha contestato l'esistenza di detto credito, in primo luogo eccependo il ritardo nella richiesta di variante (la ha risposto con nota n. 085-15 del Parte_1
22.10.2015 (doc.7), emerge con chiarezza che, sebbene la norma ENEL DG2092 – da cui è sorta l'esigenza di apportare una variante in corso d'opera ex art. 132, comma 1, lett. a) , D.lgs. 163/06 – sia entrata in vigore il 01/07/2011, la richiesta in merito alla necessità di redigere una perizia di variante è stata avanzata dal direttore dei lavori per pagina 3 di 17 l'impiantistica della solo in data 12/06/2015), che ha causato la Parte_1
sospensione dei lavori per l'impiantistica, che avrebbe potuto essere evitata mediante una tempestiva redazione della perizia di variante;
l'esigenza della variante in corso d'opera va dunque considerata ad un “errore o omissione del progetto esecutivo” di cui all'art. 132, comma 1, lett. e) D.lgs. 163/06, il cui comma 6 precisa: “ Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali”.
L'Assessorato ha inoltre eccepito la erroneità dei costi indicati nella perizia di variante redatta dalla che, in assenza delle correzioni apportate d'ufficio dalla Parte_1
Stazione appaltante, avrebbe comportato all'Amministrazione un danno economico pari a € 97.771,21 e, infine, la omessa presentazione, da parte della del rinnovo Parte_1
della polizza di garanzia prevista dall'art. 111 del D.L.gs 163/2006. con conseguente esonero per la PA dal pagamento della parcella professionale.
La causa è stata istruita attraverso acquisizione documentale e CTU.
§§§
Dalla relazione tecnica d'ufficio è risultato infondato il primo motivo di contestazione sollevato da parte convenuta.
Premesso che il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 16/07/2013, la necessità di redigere una perizia di variante per la parte impiantistica si è concretizzata nel momento in cui, a seguito degli adempimenti effettuati dall'Impresa esecutrice Melita Group s.r.l. per la fornitura elettrica del cantiere e la realizzazione della cabina elettrica MT-BT prevista in progetto, l'impresa ha comunicato al RU, con nota del 15/03/2014 la
“specifica tecnica” prescritta da secondo la quale il Controparte_6
pagina 4 di 17 manufatto cabina MT/BT, diversamente da quanto previsto nel progetto originario, doveva essere realizzato secondo quanto stabilito nel par.
8.5.9 della norma CEI 0-16 e in conformità alle indicazioni del capitolo E.3 della “Guida per le connessioni alla rete di ”, ovvero doveva essere realizzata una strada di accesso alla Controparte_6
cabina, pubblica, priva di cancelli e similari e di larghezza non inferiore a 4,00 m, come da allegata planimetria alla specifica tecnica, che non era, invece, prevista nel progetto originario delle opere edili.
Con nota del 05/06/2015 Prot. 8479, il RU ha richiesto alla D.L. di “… valutare la compatibilità progettuale di quanto rappresentato dall'impresa, nonché verificare i costi e l'opportunità economica e funzionale delle modifiche da apportare e di … verificare la possibilità di realizzazione progettuale della strada di accesso alla cabina
ENEL, come da allegata planimetria, o eventualmente valutare altre soluzioni progettuali considerato che il progetto approvato non ha previsto tale possibilità “.
Con nota del 12/06/2015 Prot. 044/15 , il Direttore dei lavori per l'impiantistica ha risposto al RU in merito alla ammissibilità o meno della perizia di variante richiesta dall'impresa esecutrice, fornendogli le dovute motivazioni tecniche << […] il Codice dei Contratti all'art. 132 comma 1 lettera b) contempla l'ammissibilità di varianti in corso d'opera “per cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi previsti dal regolamento (=D.P.R. 207/10) “ . Nella fattispecie il Regolamento all'art. 161 comma 8
(richiamando espressamente l'art. 132 comma 1 lett. B) del Codice) dispone che la non prevedibilità della circostanza è riferita “al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori” e che la causa per cui è necessaria la variante rispetto alle originarie previsioni di progetto deve essere riconducibile ad “atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità” (che nel nostro caso è l'ENEL). […]
Quindi è evidente che con i modi stabiliti dal regolamento la causa che impone la variante alla cabina elettrica era imprevedibile e dovuta alle disposizioni di un'autorità,
pagina 5 di 17 con oneri a carico della Stazione Appaltante. […] Pertanto si esprime parere favorevole alla redazione della Perizia di Variante e Suppletiva >>.
Inoltre, il Direttore dei lavori ha prospettato al RU due soluzioni tecniche ma ne ha consigliato chiaramente una << […] La scrivente D.L. è favorevole alla soluzione 1 >> ovvero mantenimento del concept design del progetto con il posizionamento della cabina elettrica nel lato dell'isola tecnica in cui era previsto in progetto e strada di accesso alla cabina, pubblica, come richiesto, da ENEL, con percorso come quello prospettato dall'impresa esecutrice, lasciando al RU la decisione finale << […] tutto quanto sopra esposto per le decisioni che il RU riterrà di adottare, riferendone alla
Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 161 comma 8 del D.P.R. 207/2010 >>.
Tale valutazione rientra perfettamente nelle competenze del direttore dei lavori, quale organo preposto alla costante vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere e nella condizione, perciò, di percepire se, in che misura e con quale tipologia sia necessario introdurre varianti.
Con la nota del 03/07/2015 Prot. N. 9954, il RU (che ha piena ed esclusiva competenza circa l'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che, in base all'art. 132 comma 1 del Codice, consentono l'introduzione di varianti in corso d'opera al progetto appaltato;
inoltre vi provvede con apposita relazione motivata, fondata su una scrupolosa e approfondita istruttoria circa la sussistenza dei presupposti tecnici e giuridici alla base della redigenda perizia ai sensi dell'art. 161, comma 7 del
Regolamento D.P.R. 207/10. Nel caso di istruttoria favorevole, il responsabile del procedimento autorizza, dunque, il direttore dei lavori a promuovere la redazione della perizia), ha condiviso la proposta del D.L. ed ha autorizzato la variazione della cabina
Enel prevista in progetto, riconoscendone la validità tecnica, nonché le ragioni di fatto e di diritto che hanno reso necessario l'introduzione della modifica progettuale, approvandola con dispositivo di approvazione del 29/09/2016.
pagina 6 di 17 Nella relazione del 01/03/2016, propedeutica all'approvazione della perizia di variante
(cfr. Allegato 16), effettivamente il RU ha sottolineato che la normativa ENEL è entrata in vigore il 01/07/2011, mentre il direttore dei lavori per la parte impiantistica aveva dichiarato, nella nota Prot. N. 96/13 del 25/06/2013, “l'assenza di impedimenti sopravvenuti” senza far cenno alle nuove disposizioni ENEL e che, quindi, la necessità di una perizia di variante non era emersa nemmeno in sede di consegna dei lavori
(08/09/2014) ma soltanto un anno dopo (concreto inizio dei lavori impianti). Pertanto il
RU ha concluso affermando che “pur non contestando nel merito la sussistenza di una nuova normativa ENEL che può avere determinato nuove e diverse esigenze rispetto alla fase progettuale, la Scrivente contesta le modalità ed i tempi con cui la richiesta della suddetta perizia di variante è stata avanzata dall'Ing. . Per_1
A parere del CTU, tuttavia, non si può affermare che la necessità della perizia di variante sia stata determinata da un errore progettuale della in Parte_1
relazione alla normativa ENEL del 01/07/2011 e alla problematica sorta sulla strada di accesso alla cabina ENEL, ma da una “esigenza sopravvenuta” derivante da una disposizione legislativa e regolamentare che non era prevedibile, con
l'ordinaria diligenza, in sede di progettazione.
Infatti, la disciplina dell'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/06 comma 6 dello stesso art. 132 (mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione) prevede che l'errore progettuale, da imputare al progettista incaricato e da sanare con una eventuale perizia di variante in corso
d'opera, deve essere stato compiuto durante la fase di progettazione, sicché la sua esecuzione si tradurrebbe in vizi dell'opera, ma nella fattispecie non è stato così: il progetto esecutivo redatto dalla in data 05/12/2005, approvato dal Parte_1
RU con verbale del 28/12/2005 (cfr. Allegato 6) e in Conferenza dei servizi il
02/02/2006 (cfr. Allegato 7) era conforme alla normativa allora vigente e la
pagina 7 di 17 variazione agli elaborati tecnici originari è stata determinata dalla necessità di applicare le specifiche costruttive della norma ENEL DG 2092 che era entrata in vigore il successivo 01/07/2011 e che, dunque, non poteva certamente essere
“identificata” nel 2005.
Tale conclusione è stata affermata anche nella nota Prot. 26185 del 19/05/2016 (cfr.
Allegato 17) in cui l'Unità Operativa di staff del Dirigente Generale dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, su richiesta della di Siracusa, CP_1
ritiene che << […] da tutto quanto sopra riassunto, risulta chiaramente che la necessità di redigere la perizia di variante del progetto originario non è dovuta ad errori ed omissioni del progettista nel progetto originario bensì a norme sopravvenute, pertanto
l'eventuale applicazione della sanzione di cui all'ultimo comma dell'art. 10 del disciplinare d'incarico, come proposta da codesta Soprintendenza, risulterebbe immotivata”.
§§§
Con riferimento all'erroneo calcolo dei costi della perizia di variante, si premette che oggetto della perizia di variante redatta dalla è stato l'adeguamento alla Parte_1
Normativa ENEL DG2092 rev. 2 entrata in vigore il 01/07/2011 ovvero la sostituzione della cabina di trasformazione MT/BT prevista in progetto, di tipo prefabbricata, composta da un Locale Utente di dimensioni 6,40x3,90xh2,60 m e da un Locale ENEL ed un di dimensioni 4,90x3,90xh2,60, con una cabina di dimensioni CP_7
maggiori, composta da un Locale Utente di dimensioni 6,80x2,50xh2,60 e da un Locale
ENEL (DG2092) e Misure di dimensioni 6,70x2,50xh2,60, nonché la realizzazione di una strada di accesso alla cabina, non prevista nel progetto edile originario, che secondo le prescrizioni ENEL deve essere di tipo pubblica, priva di cancelli e di larghezza non inferiore a 4,00 m e che ha comportato una variazione del layout dell'isola tecnologica.
pagina 8 di 17 Le prescrizioni ENEL DG 2092 Rev.2 del 01/07/2011 (cfr. Allegato 32 – Norma ENEL
DG 2092 rev.2 del 01/07/2011) definiscono le caratteristiche costruttive delle cabine secondarie MT/BT per apparecchiature elettriche.
Il CTU ha concluso che, tenendo conto dell'esame della documentazione in atti e di quella successivamente richiesta dalla scrivente a seguito del verbale del 12/10/2020
(cfr. Allegato 3) il calcolo dei costi della perizia di variante effettuato dalla Pt_1
in relazione alla voce di prezzo NP.IE.01 e, in particolar modo, ai costi elementari
[...]
delle forniture a piè d'opera (ovvero senza la posa in opera) delle cabine elettriche
ENEL ed e delle relative vasche di fondazione, è da ritenere non corretto: i Pt_4
preventivi pervenuti all'Amministrazione (ditta EMMEPI € 17.300,00 - ditta FG
RA GI € 26.290,00 - DELTA TECHNOLOGY € 35.000,00 - ditta
EDILTEVERE € 23.400,00 - ditta COSTRUZIONI PREFABBRICATE SRL €
23.280,00) sono, a parere della scrivente CTU, ragionevolmente attendibili e coerenti con il mercato di riferimento, considerato che si tratta, per la maggior parte, di offerte per forniture a piè d'opera con scarico incluso mentre quelli forniti dalla Parte_1
appaiono “anormalmente” elevati rispetto alle consuetudini commerciali, visto che due offerte su tre, quella di (€ 138.618,00) e LA ED (131.600,00), Persona_2
non includono nemmeno l'onere dello scarico. Inoltre, nessuno dei 3 preventivi presentati dalla rappresenta il “giustificativo” della voce di prezzo Parte_1
NP.IE.01, ovvero il documento di corrispondenza commerciale, normalmente prodotto per supportare la congruità tecnico-economica di un prezzo, dal momento che gli importi di € 94.150,00 per la fornitura a piè d'opera delle due cabine elettriche e di €
32.335,42 per la fornitura a piè d'opera delle due vasche di fondazione, non compaiono in nessuna delle 3 offerte commerciali prodotte dalla Parte_1
La CTU fa, inoltre, osservare che l'importo del costo elementare N.MAT.E.01 (cfr.
Allegato 35 – Analisi Nuovi prezzi progetto di variante), introdotto dalla Parte_1
pagina 9 di 17 nella perizia di variante e pari a € 94.150,00 è da reputarsi non congruo anche in riferimento al confronto con il valore di progetto della voce M.E.719 (cfr. Allegato 34 –
Analisi prezzi progetto originario) stimato in € 20.000,00 perché, tenendo conto che il peso economico del trasporto e scarico dei manufatti, certamente valutato dalla in fase di progettazione in funzione delle caratteristiche particolari del Parte_1
sito di installazione ovvero il baglio della ex di sia Pt_2 Parte_2
ragionevolmente similare in entrambe le voci di costo, non è plausibile, a parere della sottoscritta, l'aumento di oltre € 60.000 per la sostituzione delle cabine di progetto, concepite secondo la norma ENEL DK 5600, con quelle di variante secondo la norma
DG 2092 rev.2 perché la variazione dimensionale (le cabine introdotte nella perizia di variante sono più grandi rispetto a quelle di progetto) nonché il cambiamento di equipaggiamento delle cabine non comporta un aumento dei costi così considerevole, ma un accrescimento che, in genere, si stima in circa il 30% del costo.
L'eccezione di parte convenuta è quindi fondata sotto questo profilo, ma non può certamente dirsi così grave da escludere il diritto al compenso.
Infatti, il Direttore dei Lavori ai sensi art.161 c.3 del D.P.R. 207/10 propone la Perizia sulla quale il RU deve esprimere il proprio parere ed i prezzi devono essere "approvati dal Responsabile del Procedimento" (art.163 c.3 D.P.R. 207/10). Quindi, il RU, nell'approvare la Perizia può apportare tutte le modifiche che ritiene, ferma restando l'utilizzabilità del progetto.
§§§
Anche l'eccezione relativa alla mancata presentazione da parte della del Parte_1
rinnovo della polizza di garanzia è infondata.
Infatti, tale polizza:
pagina 10 di 17 • è stata rilasciata dalla a far data dall'approvazione del Parte_5
Progetto Esecutivo e precisamente in data 22.03.2006 e scadenza al 22.09.2007, con codice 875 - ramo 03 e n. di Polizza 5430, (Allegato 7);
• in base alla nota della di Siracusa Prot. 2581 del 10.03.2008 (Allegato CP_1
8) in cui "si rappresenta che i lavori di che trattasi non sono stati ancora appaltati", la ne ha sospeso l'effetto, con atto di Variazione n.1 Parte_5
(Allegato9), in cui viene posta la condizione che "il Contraente si impegna a dare comunicazione della consegna dei lavori alla nostra Agenzia";
• successivamente, sulla base della nota Prot.12987 del 16.09.2014 della Soprintendenza di Siracusa (Allegato 10) con cui, a seguito della consegna dei lavori (08.09.2014) "si invita la a rinnovare la Polizza Assicurativa N.5430 della Parte_1 [...]
precedentemente sospesa con Vs. nota N.0907 del 21.02.2008 e ns. Nota Parte_5
n.2581/am del 10.03.2008", e della nota della di Siracusa Prot. 13613 CP_1
del 29.09.2014 (Allegato 11) con cui si rappresenta l'ammontare dei lavori impiantistici in € 3.702.937,08, la Società Reale Mutua Assicurazioni ha rilasciato la Variazione N°2 alla Polizza 875- ramo 03 n. di polizza 5430 con decorrenza dal 08.09.2014 e scadenza al 08.03.2016, per 18 mesi. Tale variazione alla Polizza Assicurativa è stata trasmessa dalla alla Soprintendenza di Siracusa con PEC e Raccomandata A.R. Prot. Parte_1
n. 148/14 del 09.10.2014 (Allegato12); la fattura N.5A del 21.12.2015, per l'importo lordo di € 69.222,35, è stata trasmessa alla
Soprintendenza di Siracusa quando la Polizza era ancora attiva (Allegato 13).
§§§
Con riferimento alla correttezza del compenso, con disciplinare di incarico del
16/05/2005, l'Assessorato Regionale ai Beni Culturali e Ambientali e P.I. ha affidato alla società d l'incarico di progettazione e direzione lavori, Controparte_8
misura e contabilità, assistenza al collaudo per l'impiantistica a servizio del progetto di pagina 11 di 17 restauro e sistemazione museale della a Siracusa da adibire a Parte_2
e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. CP_3
Con l'art.10 del suddetto contratto d'opera intellettuale le parti hanno concordato: “Per la compilazione di perizie di variante e suppletive che prevedono nuove opere o lavori spetta al professionista il pagamento degli onorari e spese valutati con aliquote della tabella B della tariffa per le prestazioni effettivamente eseguite, applicate sulla somma degli importi delle nuove opere e lavori di variante e suppletivi, con la riduzione del
25% “, senza specificare entro quanto tempo deve essere espletata questa attività, che è oltretutto è “eventuale”.
Nel disciplinare d'incarico non viene disciplinata la modalità di corresponsione del compenso per il ricorso a prestazioni extracontrattuali proprio perché, nel caso in cui, durante l'esecuzione dell'appalto, si manifestasse l'esigenza di effettuare prestazioni extracontrattuali, si dovrebbe procedere alla stipula di un nuovo contratto.
In materia di appalto di opere pubbliche, è ampiamente riconosciuto in dottrina che si definiscono contrattuali non soltanto i lavori previsti in contratto, bensì anche i lavori non previsti in contratto ma divenuti, per circostanze sopravvenute, indispensabili per una completa e migliore esecuzione dell'opera ovvero per la realizzazione a “regola d'arte” della stessa così come originariamente concepita;
costituiscono, invece, lavori extracontrattuali quelli non indispensabili alla realizzazione dell'opera nella sua impostazione originaria, ma che hanno ad oggetto interventi nuovi i quali, seppure legati all'appalto iniziale da una qualche connessione, hanno una propria individualità, distinta da quella dell'opera originaria.
I maggiori lavori extracontrattuali non possono formare oggetto di perizia di variante ed essere affidati sotto questa forma all'appaltatore originario perché in tal caso si configurerebbe l'affidamento di una nuova opera a trattativa privata dissimulato da un provvedimento amministrativo qualificato perizia di variante;
situazione, questa, con pagina 12 di 17 indubbi profili di illegittimità, visto che l'affidamento a trattativa privata è possibile soltanto in alcuni limitatissimi casi legislativamente previsti e richiede che, nel relativo provvedimento, sia indicata la norma e le motivazioni di fatto e di diritto per le quali il ricorso alla trattativa privata risulti possibile e legittimo.
Pertanto, considerando che il disciplinare d'incarico non prevede una tempistica per la redazione delle perizie di variante e suppletive, non può disciplinare l'eventualità della prestazione extracontrattuale perché sarebbe oggetto di un nuovo contratto e stabilisce, inoltre, con l'art. 13, l'ulteriore pattuizione tra le parti : “Oltre all'onorario di cui agli artt. 9 e 10 ed al rimborso spese di cui al precedente art. 12, null'altro spetta al professionista a qualsiasi titolo per l'incarico di cui all'art. 1 della presente convenzione. Tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico dello stesso “.
Visto che il progetto di variante trasmesso dalla e inviato alla Parte_1
Soprintendenza con nota Prot. N. 065/15 del 13/08/2015 è stato redatto ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. a) e del comma 3 del Codice dei Contratti, il CTU ha ritenuto che il compenso per l'attività espletata dalla debba essere soggetto alla riduzione Parte_1
del 25% prevista dall'art. 10 del disciplinare d'incarico.
Le competenze per la “Redazione della perizia di variante N. 1 Impianti”, sono state calcolate dalla utilizzando le tariffe del DM. 04/04/2001 ovvero Parte_1
assumendo a base di calcolo 1) per l'importo suppletivo la differenza tra l'importo della perizia (€ 3.702.937,08) e l'importo di progetto (€ 3.624.000,00) calcolato in classe III c del Tariffario e 2) per l'importo di variante i singoli importi variati (in valore assoluto) determinati in funzione delle singole classi o categorie in base agli importi delle opere ad essi relativi.
pagina 13 di 17 Per la determinazione dell'onorario relativo all' importo suppletivo la ha Parte_1
fatto riferimento alle voci a, b, c, d, e, f, g, h ed i della Tabella B, mentre per l'importo di variante alle voci c, d, e, f, g, h ed i della Tabella B.
A parere del CTU il compenso come calcolato dalla non è corretto. Parte_1
Nel paragrafo 3 della dell'elaborato PV.D.1 “Relazione Tecnica e Quadro economico”
(cfr. Allegato 39), si desume che la differenza tra il Progetto originario rielaborato e il
Progetto di Variante è pari a zero, pertanto, a parere del CTU è logico dedurre che l'importo suppletivo, dato dalla differenza tra l'importo di progetto (€ 3.702.937,08) e l'importo di variante (€ 3.702.937,08) non può essere pari ad € 10.887,35 ma è pari a zero.
Inoltre, nel calcolo del compenso relativo agli importi variati, c'è un errore per cui, in definitiva, le competenze ammontano ad € 34.136,25 ridotte del 25% secondo quanto previsto dall'art. 10 del disciplinare d'incarico.
L'ultimo comma dell'art.2 della Tariffa (Legge 143/1949) (cfr. Allegato 41) stabilisce la maggiorazione del 15% per speciale urgenza di tutti gli onorari indicati, “salvo diversa pattuizione tra le parti” di detta percentuale. E' ragionevole desumere che questa maggiorazione deve risultare dal documento contrattuale che ne attesti l'accettazione da entrambe le parti, indicando, oltretutto, quali sono le prestazioni da svolgere con carattere di urgenza.
Il compenso per le prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 Codice Civile pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima,
e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice.
pagina 14 di 17 Nel disciplinare di incarico del 16/05/2005 (cfr. Allegato 5 – Disciplinare d'incarico del
16/05/2005) sottoscritto dall'Assessorato Regionale ai Beni Culturali e Ambientali e P.I.
e dalla società d'ingegneria non è disciplinata la “speciale urgenza” e, in Parte_1
particolare, nell'art. 10, in riferimento alla eventuale redazione di perizie di variante in corso d'opera, non è pattuita una tempistica per la presentazione degli elaborati progettuali di variante né tantomeno, nel caso di ritardi, è prevista l'applicazione di una penale pecuniaria sul compenso.
L'Amministrazione, e nella fattispecie il RU, ha il diritto di stabilire l'esecuzione di una determinata attività entro un congruo tempo perentorio, senza che ciò rappresenti l'autorizzazione alla richiesta di speciali compensi.
Pertanto, a parere del CTU, l'attività espletata dalla ovvero la redazione Parte_1
del Progetto di Variante “entro 25 giorni a far data dalla presente” e cioè entro il
17/08/2015, non è conforme all'applicazione della tariffa che stabilisce un aumento per speciale urgenza del 15% dell'onorario di Perizia dal momento che non c'è un documento scritto dal quale risulti, in maniera chiara ed esplicita, che la prestazione da svolgere è richiesta con speciale urgenza e che le parti riconoscono e, quindi, accettano entrambe, che in conseguenza di ciò l'onorario sarà soggetto all'applicazione dell'aumento del 15% ai sensi dell'Art. 2 della Tariffa.
Infine, a parere del CTU, è ragionevole dedurre che l'attività espletata dalla Pt_1
ovvero il “progetto strutturale” della struttura di supporto dei pannelli fotovoltaici,
[...]
non può definirsi “extracontrattuale”, dal momento che anche in fase di progettazione esecutiva era stata eseguita tale prestazione, e questo proprio perché l'attività è di tipo
“contrattuale”, tant'è vero che nell'art. 1 del disciplinare di incarico, sottoscritto in data
16/05/2005 (cfr. Allegato 5 – Disciplinare d'incarico del 16/05/2005) è stabilito che
“Sono inclusi gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio
pagina 15 di 17 e i succitati costi riguardanti prove, sondaggi, analisi e quant'altro occorra, come previsto dalla Legge n. 109/94, per rendere l'opera immediatamente cantierabile”.
Pertanto, il compenso per “competenze redazione Progetto strutturale” richiesto dalla con la fattura n. 5A/2015 del 21/12/2015 è conforme all'attività espletata Parte_1
dalla società, ovvero è dovuto in ragione della produzione di elaborati per la nuova struttura di supporto dei pannelli fotovoltaici, ma non è conforme alle tariffe da applicare.
Tale compenso ammonta ad euro 1.168,00 da diminuire del 25%, in accordo a quanto stabilito all'art. 10 del disciplinare d'incarico, dal momento che la prestazione professionale si è resa necessaria in conseguenza della redazione della perizia di variante, ovvero in euro 876,00.
Complessivamente, quindi, il compenso dovuto alla ammonta ad euro Parte_1
37.012,25 ed in tale misura va accolta la domanda di parte attrice.
Tutte le argomentazioni tecniche della consulenza appaiono condivisibili, essendo dettagliate, tecnicamente supportate e adeguatamente motivate.
Stante le ragioni della decisione ed il ridimensionamento della pretesa creditoria, le spese tra le parti vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna parte convenuta a pagare alla la somma di euro 37.012,25, a titolo di compensi Parte_1
professionali, oltre accessori ed interessi dalla data della presente domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
pagina 16 di 17 - spese compensate.
Così deciso in Catania, il 12 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 20468/2017 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PANTANO Parte_1 P.IVA_1
MASSIMILIANO giusta procura in atti.
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F.
[...]
), rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO P.IVA_2
CATANIA giusta procura in atti
CONVENUTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La otteneva dal Tribunale di Siracusa il decreto ingiuntivo n. 1710/2016 nei Parte_1
confronti dell Controparte_2
, per la somma di € 69.222,35 (portata dalla fattura n.
[...]
pagina 1 di 17 5/A del 21.12.2015) per competenze professionali relative alla redazione della perizia di variante n. 1 impianti e per la redazione del progetto strutturale, emessa nell'ambito dell'incarico di progettazione e direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, giusto disciplinare di incarico del 16.5.2005, relativo alla a Siracusa da adibire a Parte_2
CP_3
Avverso detto decreto, l'Assessorato dell'Identità Sicilia e la CP_4 CP_1
di Siracusa hanno proposto opposizione, eccependo preliminarmente il difetto di competenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Catania ai sensi dell'art. 25
c.p.c. e, nel merito, contestando il credito, riconoscendolo, in via subordinata, solo per €
26.666,77.
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 1726 del 23.10.2017, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Catania, contestualmente revocando il decreto ingiuntivo opposto.
Con atto in riassunzione, parte attrice ha allegato:
- che con disciplinare di incarico del 16.5.2005 l'Assessorato Regionale ai Beni
Culturali e Ambientali e P.I. (oggi Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana), ha affidato alla l'incarico di progettazione e direzione lavori, Parte_1
misura e contabilità, assistenza al collaudo per l'impiantistica a servizio del progetto di restauro e sistemazione museale della a Siracusa da adibire a Parte_2
Museo del Mare e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- che i progetti, preliminare e definitivo, sono stati redatti e consegnati dalla Parte_1
entro i termini previsti dal disciplinare d'incarico e precisamente in data 17.6.2005 e
3.8.2005;
pagina 2 di 17 - che successivamente, la ha proceduto anche alla redazione del progetto Parte_1
esecutivo, approvato dall'Amministrazione con verbale di validazione del progetto esecutivo del 28.12.2005;
- che dopo l'approvazione del progetto da parte della Conferenza dei Servizi avvenuta con verbale del 2.2.2006, l'Amministrazione ha proceduto alla indizione della gara che è stata aggiudicata all'ATI (oggi impresa Melita Group Parte_3
srl) e i lavori sono stati consegnati con verbale del 29.5.2015;
- che nel corso dei lavori è stata disposta da parte dell'Amministrazione una perizia di variante, resasi necessaria al fine di adeguare il progetto alla sopravvenuta normativa
Enel DG 2092 dell'1.7.2011, che è stata regolarmente predisposta dalla Parte_1
anche secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione e dal RU e trasmessa all'Ufficio il 13.8.2015, integrando la documentazione con nota del 21.1.2016 giusta richiesta della Soprintendenza con nota prot. n. 488 del 18.1.2016; - che con provvedimento prot. n. 57102 del 24.3.2016 l di Siracusa ha Controparte_5
approvato la variante migliorativa adottata in corso d'opera predisposta dalla Parte_1
giusta autorizzazione prot. n. 85808 del 22.5.2015 – Isola Tecnologica, di cui all'istanza del 3.12.2015 prot. n. 110055 integrata in data 25.2.2016 prot. n. 34805.
Secondo la allegazione attorea, dunque, la fattura n. 5A/15 del 21.12.2015 di €
69.222,35 è relativa alle competenze per la redazione della perizia di variante n. 1 impianti e per la redazione del progetto strutturale.
L'Assessorato ha contestato l'esistenza di detto credito, in primo luogo eccependo il ritardo nella richiesta di variante (la ha risposto con nota n. 085-15 del Parte_1
22.10.2015 (doc.7), emerge con chiarezza che, sebbene la norma ENEL DG2092 – da cui è sorta l'esigenza di apportare una variante in corso d'opera ex art. 132, comma 1, lett. a) , D.lgs. 163/06 – sia entrata in vigore il 01/07/2011, la richiesta in merito alla necessità di redigere una perizia di variante è stata avanzata dal direttore dei lavori per pagina 3 di 17 l'impiantistica della solo in data 12/06/2015), che ha causato la Parte_1
sospensione dei lavori per l'impiantistica, che avrebbe potuto essere evitata mediante una tempestiva redazione della perizia di variante;
l'esigenza della variante in corso d'opera va dunque considerata ad un “errore o omissione del progetto esecutivo” di cui all'art. 132, comma 1, lett. e) D.lgs. 163/06, il cui comma 6 precisa: “ Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali”.
L'Assessorato ha inoltre eccepito la erroneità dei costi indicati nella perizia di variante redatta dalla che, in assenza delle correzioni apportate d'ufficio dalla Parte_1
Stazione appaltante, avrebbe comportato all'Amministrazione un danno economico pari a € 97.771,21 e, infine, la omessa presentazione, da parte della del rinnovo Parte_1
della polizza di garanzia prevista dall'art. 111 del D.L.gs 163/2006. con conseguente esonero per la PA dal pagamento della parcella professionale.
La causa è stata istruita attraverso acquisizione documentale e CTU.
§§§
Dalla relazione tecnica d'ufficio è risultato infondato il primo motivo di contestazione sollevato da parte convenuta.
Premesso che il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 16/07/2013, la necessità di redigere una perizia di variante per la parte impiantistica si è concretizzata nel momento in cui, a seguito degli adempimenti effettuati dall'Impresa esecutrice Melita Group s.r.l. per la fornitura elettrica del cantiere e la realizzazione della cabina elettrica MT-BT prevista in progetto, l'impresa ha comunicato al RU, con nota del 15/03/2014 la
“specifica tecnica” prescritta da secondo la quale il Controparte_6
pagina 4 di 17 manufatto cabina MT/BT, diversamente da quanto previsto nel progetto originario, doveva essere realizzato secondo quanto stabilito nel par.
8.5.9 della norma CEI 0-16 e in conformità alle indicazioni del capitolo E.3 della “Guida per le connessioni alla rete di ”, ovvero doveva essere realizzata una strada di accesso alla Controparte_6
cabina, pubblica, priva di cancelli e similari e di larghezza non inferiore a 4,00 m, come da allegata planimetria alla specifica tecnica, che non era, invece, prevista nel progetto originario delle opere edili.
Con nota del 05/06/2015 Prot. 8479, il RU ha richiesto alla D.L. di “… valutare la compatibilità progettuale di quanto rappresentato dall'impresa, nonché verificare i costi e l'opportunità economica e funzionale delle modifiche da apportare e di … verificare la possibilità di realizzazione progettuale della strada di accesso alla cabina
ENEL, come da allegata planimetria, o eventualmente valutare altre soluzioni progettuali considerato che il progetto approvato non ha previsto tale possibilità “.
Con nota del 12/06/2015 Prot. 044/15 , il Direttore dei lavori per l'impiantistica ha risposto al RU in merito alla ammissibilità o meno della perizia di variante richiesta dall'impresa esecutrice, fornendogli le dovute motivazioni tecniche << […] il Codice dei Contratti all'art. 132 comma 1 lettera b) contempla l'ammissibilità di varianti in corso d'opera “per cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi previsti dal regolamento (=D.P.R. 207/10) “ . Nella fattispecie il Regolamento all'art. 161 comma 8
(richiamando espressamente l'art. 132 comma 1 lett. B) del Codice) dispone che la non prevedibilità della circostanza è riferita “al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori” e che la causa per cui è necessaria la variante rispetto alle originarie previsioni di progetto deve essere riconducibile ad “atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità” (che nel nostro caso è l'ENEL). […]
Quindi è evidente che con i modi stabiliti dal regolamento la causa che impone la variante alla cabina elettrica era imprevedibile e dovuta alle disposizioni di un'autorità,
pagina 5 di 17 con oneri a carico della Stazione Appaltante. […] Pertanto si esprime parere favorevole alla redazione della Perizia di Variante e Suppletiva >>.
Inoltre, il Direttore dei lavori ha prospettato al RU due soluzioni tecniche ma ne ha consigliato chiaramente una << […] La scrivente D.L. è favorevole alla soluzione 1 >> ovvero mantenimento del concept design del progetto con il posizionamento della cabina elettrica nel lato dell'isola tecnica in cui era previsto in progetto e strada di accesso alla cabina, pubblica, come richiesto, da ENEL, con percorso come quello prospettato dall'impresa esecutrice, lasciando al RU la decisione finale << […] tutto quanto sopra esposto per le decisioni che il RU riterrà di adottare, riferendone alla
Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 161 comma 8 del D.P.R. 207/2010 >>.
Tale valutazione rientra perfettamente nelle competenze del direttore dei lavori, quale organo preposto alla costante vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere e nella condizione, perciò, di percepire se, in che misura e con quale tipologia sia necessario introdurre varianti.
Con la nota del 03/07/2015 Prot. N. 9954, il RU (che ha piena ed esclusiva competenza circa l'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che, in base all'art. 132 comma 1 del Codice, consentono l'introduzione di varianti in corso d'opera al progetto appaltato;
inoltre vi provvede con apposita relazione motivata, fondata su una scrupolosa e approfondita istruttoria circa la sussistenza dei presupposti tecnici e giuridici alla base della redigenda perizia ai sensi dell'art. 161, comma 7 del
Regolamento D.P.R. 207/10. Nel caso di istruttoria favorevole, il responsabile del procedimento autorizza, dunque, il direttore dei lavori a promuovere la redazione della perizia), ha condiviso la proposta del D.L. ed ha autorizzato la variazione della cabina
Enel prevista in progetto, riconoscendone la validità tecnica, nonché le ragioni di fatto e di diritto che hanno reso necessario l'introduzione della modifica progettuale, approvandola con dispositivo di approvazione del 29/09/2016.
pagina 6 di 17 Nella relazione del 01/03/2016, propedeutica all'approvazione della perizia di variante
(cfr. Allegato 16), effettivamente il RU ha sottolineato che la normativa ENEL è entrata in vigore il 01/07/2011, mentre il direttore dei lavori per la parte impiantistica aveva dichiarato, nella nota Prot. N. 96/13 del 25/06/2013, “l'assenza di impedimenti sopravvenuti” senza far cenno alle nuove disposizioni ENEL e che, quindi, la necessità di una perizia di variante non era emersa nemmeno in sede di consegna dei lavori
(08/09/2014) ma soltanto un anno dopo (concreto inizio dei lavori impianti). Pertanto il
RU ha concluso affermando che “pur non contestando nel merito la sussistenza di una nuova normativa ENEL che può avere determinato nuove e diverse esigenze rispetto alla fase progettuale, la Scrivente contesta le modalità ed i tempi con cui la richiesta della suddetta perizia di variante è stata avanzata dall'Ing. . Per_1
A parere del CTU, tuttavia, non si può affermare che la necessità della perizia di variante sia stata determinata da un errore progettuale della in Parte_1
relazione alla normativa ENEL del 01/07/2011 e alla problematica sorta sulla strada di accesso alla cabina ENEL, ma da una “esigenza sopravvenuta” derivante da una disposizione legislativa e regolamentare che non era prevedibile, con
l'ordinaria diligenza, in sede di progettazione.
Infatti, la disciplina dell'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/06 comma 6 dello stesso art. 132 (mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione) prevede che l'errore progettuale, da imputare al progettista incaricato e da sanare con una eventuale perizia di variante in corso
d'opera, deve essere stato compiuto durante la fase di progettazione, sicché la sua esecuzione si tradurrebbe in vizi dell'opera, ma nella fattispecie non è stato così: il progetto esecutivo redatto dalla in data 05/12/2005, approvato dal Parte_1
RU con verbale del 28/12/2005 (cfr. Allegato 6) e in Conferenza dei servizi il
02/02/2006 (cfr. Allegato 7) era conforme alla normativa allora vigente e la
pagina 7 di 17 variazione agli elaborati tecnici originari è stata determinata dalla necessità di applicare le specifiche costruttive della norma ENEL DG 2092 che era entrata in vigore il successivo 01/07/2011 e che, dunque, non poteva certamente essere
“identificata” nel 2005.
Tale conclusione è stata affermata anche nella nota Prot. 26185 del 19/05/2016 (cfr.
Allegato 17) in cui l'Unità Operativa di staff del Dirigente Generale dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, su richiesta della di Siracusa, CP_1
ritiene che << […] da tutto quanto sopra riassunto, risulta chiaramente che la necessità di redigere la perizia di variante del progetto originario non è dovuta ad errori ed omissioni del progettista nel progetto originario bensì a norme sopravvenute, pertanto
l'eventuale applicazione della sanzione di cui all'ultimo comma dell'art. 10 del disciplinare d'incarico, come proposta da codesta Soprintendenza, risulterebbe immotivata”.
§§§
Con riferimento all'erroneo calcolo dei costi della perizia di variante, si premette che oggetto della perizia di variante redatta dalla è stato l'adeguamento alla Parte_1
Normativa ENEL DG2092 rev. 2 entrata in vigore il 01/07/2011 ovvero la sostituzione della cabina di trasformazione MT/BT prevista in progetto, di tipo prefabbricata, composta da un Locale Utente di dimensioni 6,40x3,90xh2,60 m e da un Locale ENEL ed un di dimensioni 4,90x3,90xh2,60, con una cabina di dimensioni CP_7
maggiori, composta da un Locale Utente di dimensioni 6,80x2,50xh2,60 e da un Locale
ENEL (DG2092) e Misure di dimensioni 6,70x2,50xh2,60, nonché la realizzazione di una strada di accesso alla cabina, non prevista nel progetto edile originario, che secondo le prescrizioni ENEL deve essere di tipo pubblica, priva di cancelli e di larghezza non inferiore a 4,00 m e che ha comportato una variazione del layout dell'isola tecnologica.
pagina 8 di 17 Le prescrizioni ENEL DG 2092 Rev.2 del 01/07/2011 (cfr. Allegato 32 – Norma ENEL
DG 2092 rev.2 del 01/07/2011) definiscono le caratteristiche costruttive delle cabine secondarie MT/BT per apparecchiature elettriche.
Il CTU ha concluso che, tenendo conto dell'esame della documentazione in atti e di quella successivamente richiesta dalla scrivente a seguito del verbale del 12/10/2020
(cfr. Allegato 3) il calcolo dei costi della perizia di variante effettuato dalla Pt_1
in relazione alla voce di prezzo NP.IE.01 e, in particolar modo, ai costi elementari
[...]
delle forniture a piè d'opera (ovvero senza la posa in opera) delle cabine elettriche
ENEL ed e delle relative vasche di fondazione, è da ritenere non corretto: i Pt_4
preventivi pervenuti all'Amministrazione (ditta EMMEPI € 17.300,00 - ditta FG
RA GI € 26.290,00 - DELTA TECHNOLOGY € 35.000,00 - ditta
EDILTEVERE € 23.400,00 - ditta COSTRUZIONI PREFABBRICATE SRL €
23.280,00) sono, a parere della scrivente CTU, ragionevolmente attendibili e coerenti con il mercato di riferimento, considerato che si tratta, per la maggior parte, di offerte per forniture a piè d'opera con scarico incluso mentre quelli forniti dalla Parte_1
appaiono “anormalmente” elevati rispetto alle consuetudini commerciali, visto che due offerte su tre, quella di (€ 138.618,00) e LA ED (131.600,00), Persona_2
non includono nemmeno l'onere dello scarico. Inoltre, nessuno dei 3 preventivi presentati dalla rappresenta il “giustificativo” della voce di prezzo Parte_1
NP.IE.01, ovvero il documento di corrispondenza commerciale, normalmente prodotto per supportare la congruità tecnico-economica di un prezzo, dal momento che gli importi di € 94.150,00 per la fornitura a piè d'opera delle due cabine elettriche e di €
32.335,42 per la fornitura a piè d'opera delle due vasche di fondazione, non compaiono in nessuna delle 3 offerte commerciali prodotte dalla Parte_1
La CTU fa, inoltre, osservare che l'importo del costo elementare N.MAT.E.01 (cfr.
Allegato 35 – Analisi Nuovi prezzi progetto di variante), introdotto dalla Parte_1
pagina 9 di 17 nella perizia di variante e pari a € 94.150,00 è da reputarsi non congruo anche in riferimento al confronto con il valore di progetto della voce M.E.719 (cfr. Allegato 34 –
Analisi prezzi progetto originario) stimato in € 20.000,00 perché, tenendo conto che il peso economico del trasporto e scarico dei manufatti, certamente valutato dalla in fase di progettazione in funzione delle caratteristiche particolari del Parte_1
sito di installazione ovvero il baglio della ex di sia Pt_2 Parte_2
ragionevolmente similare in entrambe le voci di costo, non è plausibile, a parere della sottoscritta, l'aumento di oltre € 60.000 per la sostituzione delle cabine di progetto, concepite secondo la norma ENEL DK 5600, con quelle di variante secondo la norma
DG 2092 rev.2 perché la variazione dimensionale (le cabine introdotte nella perizia di variante sono più grandi rispetto a quelle di progetto) nonché il cambiamento di equipaggiamento delle cabine non comporta un aumento dei costi così considerevole, ma un accrescimento che, in genere, si stima in circa il 30% del costo.
L'eccezione di parte convenuta è quindi fondata sotto questo profilo, ma non può certamente dirsi così grave da escludere il diritto al compenso.
Infatti, il Direttore dei Lavori ai sensi art.161 c.3 del D.P.R. 207/10 propone la Perizia sulla quale il RU deve esprimere il proprio parere ed i prezzi devono essere "approvati dal Responsabile del Procedimento" (art.163 c.3 D.P.R. 207/10). Quindi, il RU, nell'approvare la Perizia può apportare tutte le modifiche che ritiene, ferma restando l'utilizzabilità del progetto.
§§§
Anche l'eccezione relativa alla mancata presentazione da parte della del Parte_1
rinnovo della polizza di garanzia è infondata.
Infatti, tale polizza:
pagina 10 di 17 • è stata rilasciata dalla a far data dall'approvazione del Parte_5
Progetto Esecutivo e precisamente in data 22.03.2006 e scadenza al 22.09.2007, con codice 875 - ramo 03 e n. di Polizza 5430, (Allegato 7);
• in base alla nota della di Siracusa Prot. 2581 del 10.03.2008 (Allegato CP_1
8) in cui "si rappresenta che i lavori di che trattasi non sono stati ancora appaltati", la ne ha sospeso l'effetto, con atto di Variazione n.1 Parte_5
(Allegato9), in cui viene posta la condizione che "il Contraente si impegna a dare comunicazione della consegna dei lavori alla nostra Agenzia";
• successivamente, sulla base della nota Prot.12987 del 16.09.2014 della Soprintendenza di Siracusa (Allegato 10) con cui, a seguito della consegna dei lavori (08.09.2014) "si invita la a rinnovare la Polizza Assicurativa N.5430 della Parte_1 [...]
precedentemente sospesa con Vs. nota N.0907 del 21.02.2008 e ns. Nota Parte_5
n.2581/am del 10.03.2008", e della nota della di Siracusa Prot. 13613 CP_1
del 29.09.2014 (Allegato 11) con cui si rappresenta l'ammontare dei lavori impiantistici in € 3.702.937,08, la Società Reale Mutua Assicurazioni ha rilasciato la Variazione N°2 alla Polizza 875- ramo 03 n. di polizza 5430 con decorrenza dal 08.09.2014 e scadenza al 08.03.2016, per 18 mesi. Tale variazione alla Polizza Assicurativa è stata trasmessa dalla alla Soprintendenza di Siracusa con PEC e Raccomandata A.R. Prot. Parte_1
n. 148/14 del 09.10.2014 (Allegato12); la fattura N.5A del 21.12.2015, per l'importo lordo di € 69.222,35, è stata trasmessa alla
Soprintendenza di Siracusa quando la Polizza era ancora attiva (Allegato 13).
§§§
Con riferimento alla correttezza del compenso, con disciplinare di incarico del
16/05/2005, l'Assessorato Regionale ai Beni Culturali e Ambientali e P.I. ha affidato alla società d l'incarico di progettazione e direzione lavori, Controparte_8
misura e contabilità, assistenza al collaudo per l'impiantistica a servizio del progetto di pagina 11 di 17 restauro e sistemazione museale della a Siracusa da adibire a Parte_2
e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. CP_3
Con l'art.10 del suddetto contratto d'opera intellettuale le parti hanno concordato: “Per la compilazione di perizie di variante e suppletive che prevedono nuove opere o lavori spetta al professionista il pagamento degli onorari e spese valutati con aliquote della tabella B della tariffa per le prestazioni effettivamente eseguite, applicate sulla somma degli importi delle nuove opere e lavori di variante e suppletivi, con la riduzione del
25% “, senza specificare entro quanto tempo deve essere espletata questa attività, che è oltretutto è “eventuale”.
Nel disciplinare d'incarico non viene disciplinata la modalità di corresponsione del compenso per il ricorso a prestazioni extracontrattuali proprio perché, nel caso in cui, durante l'esecuzione dell'appalto, si manifestasse l'esigenza di effettuare prestazioni extracontrattuali, si dovrebbe procedere alla stipula di un nuovo contratto.
In materia di appalto di opere pubbliche, è ampiamente riconosciuto in dottrina che si definiscono contrattuali non soltanto i lavori previsti in contratto, bensì anche i lavori non previsti in contratto ma divenuti, per circostanze sopravvenute, indispensabili per una completa e migliore esecuzione dell'opera ovvero per la realizzazione a “regola d'arte” della stessa così come originariamente concepita;
costituiscono, invece, lavori extracontrattuali quelli non indispensabili alla realizzazione dell'opera nella sua impostazione originaria, ma che hanno ad oggetto interventi nuovi i quali, seppure legati all'appalto iniziale da una qualche connessione, hanno una propria individualità, distinta da quella dell'opera originaria.
I maggiori lavori extracontrattuali non possono formare oggetto di perizia di variante ed essere affidati sotto questa forma all'appaltatore originario perché in tal caso si configurerebbe l'affidamento di una nuova opera a trattativa privata dissimulato da un provvedimento amministrativo qualificato perizia di variante;
situazione, questa, con pagina 12 di 17 indubbi profili di illegittimità, visto che l'affidamento a trattativa privata è possibile soltanto in alcuni limitatissimi casi legislativamente previsti e richiede che, nel relativo provvedimento, sia indicata la norma e le motivazioni di fatto e di diritto per le quali il ricorso alla trattativa privata risulti possibile e legittimo.
Pertanto, considerando che il disciplinare d'incarico non prevede una tempistica per la redazione delle perizie di variante e suppletive, non può disciplinare l'eventualità della prestazione extracontrattuale perché sarebbe oggetto di un nuovo contratto e stabilisce, inoltre, con l'art. 13, l'ulteriore pattuizione tra le parti : “Oltre all'onorario di cui agli artt. 9 e 10 ed al rimborso spese di cui al precedente art. 12, null'altro spetta al professionista a qualsiasi titolo per l'incarico di cui all'art. 1 della presente convenzione. Tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico dello stesso “.
Visto che il progetto di variante trasmesso dalla e inviato alla Parte_1
Soprintendenza con nota Prot. N. 065/15 del 13/08/2015 è stato redatto ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. a) e del comma 3 del Codice dei Contratti, il CTU ha ritenuto che il compenso per l'attività espletata dalla debba essere soggetto alla riduzione Parte_1
del 25% prevista dall'art. 10 del disciplinare d'incarico.
Le competenze per la “Redazione della perizia di variante N. 1 Impianti”, sono state calcolate dalla utilizzando le tariffe del DM. 04/04/2001 ovvero Parte_1
assumendo a base di calcolo 1) per l'importo suppletivo la differenza tra l'importo della perizia (€ 3.702.937,08) e l'importo di progetto (€ 3.624.000,00) calcolato in classe III c del Tariffario e 2) per l'importo di variante i singoli importi variati (in valore assoluto) determinati in funzione delle singole classi o categorie in base agli importi delle opere ad essi relativi.
pagina 13 di 17 Per la determinazione dell'onorario relativo all' importo suppletivo la ha Parte_1
fatto riferimento alle voci a, b, c, d, e, f, g, h ed i della Tabella B, mentre per l'importo di variante alle voci c, d, e, f, g, h ed i della Tabella B.
A parere del CTU il compenso come calcolato dalla non è corretto. Parte_1
Nel paragrafo 3 della dell'elaborato PV.D.1 “Relazione Tecnica e Quadro economico”
(cfr. Allegato 39), si desume che la differenza tra il Progetto originario rielaborato e il
Progetto di Variante è pari a zero, pertanto, a parere del CTU è logico dedurre che l'importo suppletivo, dato dalla differenza tra l'importo di progetto (€ 3.702.937,08) e l'importo di variante (€ 3.702.937,08) non può essere pari ad € 10.887,35 ma è pari a zero.
Inoltre, nel calcolo del compenso relativo agli importi variati, c'è un errore per cui, in definitiva, le competenze ammontano ad € 34.136,25 ridotte del 25% secondo quanto previsto dall'art. 10 del disciplinare d'incarico.
L'ultimo comma dell'art.2 della Tariffa (Legge 143/1949) (cfr. Allegato 41) stabilisce la maggiorazione del 15% per speciale urgenza di tutti gli onorari indicati, “salvo diversa pattuizione tra le parti” di detta percentuale. E' ragionevole desumere che questa maggiorazione deve risultare dal documento contrattuale che ne attesti l'accettazione da entrambe le parti, indicando, oltretutto, quali sono le prestazioni da svolgere con carattere di urgenza.
Il compenso per le prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 Codice Civile pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima,
e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice.
pagina 14 di 17 Nel disciplinare di incarico del 16/05/2005 (cfr. Allegato 5 – Disciplinare d'incarico del
16/05/2005) sottoscritto dall'Assessorato Regionale ai Beni Culturali e Ambientali e P.I.
e dalla società d'ingegneria non è disciplinata la “speciale urgenza” e, in Parte_1
particolare, nell'art. 10, in riferimento alla eventuale redazione di perizie di variante in corso d'opera, non è pattuita una tempistica per la presentazione degli elaborati progettuali di variante né tantomeno, nel caso di ritardi, è prevista l'applicazione di una penale pecuniaria sul compenso.
L'Amministrazione, e nella fattispecie il RU, ha il diritto di stabilire l'esecuzione di una determinata attività entro un congruo tempo perentorio, senza che ciò rappresenti l'autorizzazione alla richiesta di speciali compensi.
Pertanto, a parere del CTU, l'attività espletata dalla ovvero la redazione Parte_1
del Progetto di Variante “entro 25 giorni a far data dalla presente” e cioè entro il
17/08/2015, non è conforme all'applicazione della tariffa che stabilisce un aumento per speciale urgenza del 15% dell'onorario di Perizia dal momento che non c'è un documento scritto dal quale risulti, in maniera chiara ed esplicita, che la prestazione da svolgere è richiesta con speciale urgenza e che le parti riconoscono e, quindi, accettano entrambe, che in conseguenza di ciò l'onorario sarà soggetto all'applicazione dell'aumento del 15% ai sensi dell'Art. 2 della Tariffa.
Infine, a parere del CTU, è ragionevole dedurre che l'attività espletata dalla Pt_1
ovvero il “progetto strutturale” della struttura di supporto dei pannelli fotovoltaici,
[...]
non può definirsi “extracontrattuale”, dal momento che anche in fase di progettazione esecutiva era stata eseguita tale prestazione, e questo proprio perché l'attività è di tipo
“contrattuale”, tant'è vero che nell'art. 1 del disciplinare di incarico, sottoscritto in data
16/05/2005 (cfr. Allegato 5 – Disciplinare d'incarico del 16/05/2005) è stabilito che
“Sono inclusi gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio
pagina 15 di 17 e i succitati costi riguardanti prove, sondaggi, analisi e quant'altro occorra, come previsto dalla Legge n. 109/94, per rendere l'opera immediatamente cantierabile”.
Pertanto, il compenso per “competenze redazione Progetto strutturale” richiesto dalla con la fattura n. 5A/2015 del 21/12/2015 è conforme all'attività espletata Parte_1
dalla società, ovvero è dovuto in ragione della produzione di elaborati per la nuova struttura di supporto dei pannelli fotovoltaici, ma non è conforme alle tariffe da applicare.
Tale compenso ammonta ad euro 1.168,00 da diminuire del 25%, in accordo a quanto stabilito all'art. 10 del disciplinare d'incarico, dal momento che la prestazione professionale si è resa necessaria in conseguenza della redazione della perizia di variante, ovvero in euro 876,00.
Complessivamente, quindi, il compenso dovuto alla ammonta ad euro Parte_1
37.012,25 ed in tale misura va accolta la domanda di parte attrice.
Tutte le argomentazioni tecniche della consulenza appaiono condivisibili, essendo dettagliate, tecnicamente supportate e adeguatamente motivate.
Stante le ragioni della decisione ed il ridimensionamento della pretesa creditoria, le spese tra le parti vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna parte convenuta a pagare alla la somma di euro 37.012,25, a titolo di compensi Parte_1
professionali, oltre accessori ed interessi dalla data della presente domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
pagina 16 di 17 - spese compensate.
Così deciso in Catania, il 12 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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