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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/05/2025, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1552/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 4.8.2022, promossa con atto di citazione in appello da
con l'avv. Filippo Cazzagon Parte_1
appellante
contro
con l'avv. Gianni Solinas Controparte_1 Controparte_2
nonché contro
, con l'avv. Controparte_3
Giuliano Pavan
appellate
Oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”;
1 appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 99/2022 Reg. Sent., emessa all'esito del giudizio n. 4468/2018 R.G. e pubblicata in data 25 gennaio 2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 99/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Vicenza.
Si sono costituite nel giudizio di appello le convenute Controparte_1 Controparte_2
e .
[...] Controparte_3
Con provvedimento del 27 dicembre 2022 la Corte d'Appello ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 marzo 2024, a fronte della richiesta delle parti giustificata dalla pendenza di trattative via via rinviata fino al 15 maggio 2025.
Nelle more ha rinunciato all'appello proposto nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
e le appellate hanno dichiarato di accettare la rinuncia;
infine ha Controparte_2 Parte_1
altresì rinunciato all'appello proposto nei confronti di che ha dichiarato Parte_2
di accettare la rinuncia.
L'art. 306 del codice di procedura civile così testualmente dispone: “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.
Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
Nel caso di specie i difensori delle parti, muniti dei relativi poteri, si sono scambiati rispettivamente le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione con atti sottoscritti e notificati alle controparti e poi depositati in causa.
2 Risultando la regolarità delle dichiarazioni di rinuncia e accettazione possono dirsi integrati tutti i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Va pertanto dichiarata l'estinzione del processo, dovendo all'uopo provvedersi, trattandosi di procedimento introdotto prima della c.d. riforma Cartabia, con sentenza in quanto atto tipico con il quale il Collegio definisce il giudizio di appello, con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione.
Va dichiarata la integrale compensazione delle spese del giudizio, come da accordo espresso da tutte le parti.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia dichiara estinto il giudizio di appello aventi R.G. n. 1552/2022
avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 99/2022 Reg. Sent., emessa all'esito del giudizio n. 4468/2018 R.G. e pubblicata in data 25 gennaio 2022.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
3
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1552/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 4.8.2022, promossa con atto di citazione in appello da
con l'avv. Filippo Cazzagon Parte_1
appellante
contro
con l'avv. Gianni Solinas Controparte_1 Controparte_2
nonché contro
, con l'avv. Controparte_3
Giuliano Pavan
appellate
Oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”;
1 appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 99/2022 Reg. Sent., emessa all'esito del giudizio n. 4468/2018 R.G. e pubblicata in data 25 gennaio 2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 99/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Vicenza.
Si sono costituite nel giudizio di appello le convenute Controparte_1 Controparte_2
e .
[...] Controparte_3
Con provvedimento del 27 dicembre 2022 la Corte d'Appello ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 marzo 2024, a fronte della richiesta delle parti giustificata dalla pendenza di trattative via via rinviata fino al 15 maggio 2025.
Nelle more ha rinunciato all'appello proposto nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
e le appellate hanno dichiarato di accettare la rinuncia;
infine ha Controparte_2 Parte_1
altresì rinunciato all'appello proposto nei confronti di che ha dichiarato Parte_2
di accettare la rinuncia.
L'art. 306 del codice di procedura civile così testualmente dispone: “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.
Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
Nel caso di specie i difensori delle parti, muniti dei relativi poteri, si sono scambiati rispettivamente le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione con atti sottoscritti e notificati alle controparti e poi depositati in causa.
2 Risultando la regolarità delle dichiarazioni di rinuncia e accettazione possono dirsi integrati tutti i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Va pertanto dichiarata l'estinzione del processo, dovendo all'uopo provvedersi, trattandosi di procedimento introdotto prima della c.d. riforma Cartabia, con sentenza in quanto atto tipico con il quale il Collegio definisce il giudizio di appello, con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione.
Va dichiarata la integrale compensazione delle spese del giudizio, come da accordo espresso da tutte le parti.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia dichiara estinto il giudizio di appello aventi R.G. n. 1552/2022
avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 99/2022 Reg. Sent., emessa all'esito del giudizio n. 4468/2018 R.G. e pubblicata in data 25 gennaio 2022.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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