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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 31/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa MA AN - Presidente
Dott. Fabio Luongo - Giudice
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 10606/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 03/10/2024
da
(Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1
e da
(Cod. Fisc. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il proc. e dom. avv. CECINELLI ANDREA, per mandato in calce al ricorso, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
divorzio
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; congiunto
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. 03/05/2018 –
decr. om. dd. 05/06/2018 e depositato il 08/06/2018);
1
- rilevato che dal matrimonio sono nati il figlio (il 04/01/2003), Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente, e la figlia (il Per_2
30/10/2004), maggiorenne non economicamente indipendente;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in CAVAION VERONESE
(VR) il 30/08/2002 tra , nata a [...] Parte_1
(BL) il 01/06/1974, e , nata a [...] il Parte_2
02/07/1967, alle seguenti condizioni:
1. prende atto che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
2. Considerate le rispettive capacità economiche delle parti, dispone che il sig.
continuerà a versare alla sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1
concorso al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente , entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno mensile di € Per_2
200,00 (duecento/00) mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra ben noto al sig. . Detto importo sarà soggetto a successivo Parte_1 Pt_2
adeguamento automatico annuale secondo le variazioni degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati.
3. Dispone che le spese straordinarie per la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente , considerare le rispettive capacità Per_2
economiche dei genitori, saranno a carico di entrambi nella misura del 50%
ciascuno. Dà atto che le parti convengono che il carattere di straordinarietà debba essere riconosciuto alle voci di spesa individuate secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Udine, ritenuto integralmente riportato nel ricorso.
2
4. Prende atto che i sig.ri e dichiarano, a Parte_1 Parte_2
titolo di definizione dei rapporti patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dall'altro e viceversa.
5. Prende atto che i sig.ri e dichiarano, Parte_1 Parte_2
altresì, di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAVAION VERONESE (VR)
di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 8, parte I, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2002.
Udine, li 23/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa MA AN
3
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa MA AN - Presidente
Dott. Fabio Luongo - Giudice
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 10606/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 03/10/2024
da
(Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1
e da
(Cod. Fisc. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il proc. e dom. avv. CECINELLI ANDREA, per mandato in calce al ricorso, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
divorzio
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; congiunto
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. 03/05/2018 –
decr. om. dd. 05/06/2018 e depositato il 08/06/2018);
1
- rilevato che dal matrimonio sono nati il figlio (il 04/01/2003), Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente, e la figlia (il Per_2
30/10/2004), maggiorenne non economicamente indipendente;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in CAVAION VERONESE
(VR) il 30/08/2002 tra , nata a [...] Parte_1
(BL) il 01/06/1974, e , nata a [...] il Parte_2
02/07/1967, alle seguenti condizioni:
1. prende atto che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
2. Considerate le rispettive capacità economiche delle parti, dispone che il sig.
continuerà a versare alla sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1
concorso al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente , entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno mensile di € Per_2
200,00 (duecento/00) mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra ben noto al sig. . Detto importo sarà soggetto a successivo Parte_1 Pt_2
adeguamento automatico annuale secondo le variazioni degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati.
3. Dispone che le spese straordinarie per la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente , considerare le rispettive capacità Per_2
economiche dei genitori, saranno a carico di entrambi nella misura del 50%
ciascuno. Dà atto che le parti convengono che il carattere di straordinarietà debba essere riconosciuto alle voci di spesa individuate secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Udine, ritenuto integralmente riportato nel ricorso.
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4. Prende atto che i sig.ri e dichiarano, a Parte_1 Parte_2
titolo di definizione dei rapporti patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dall'altro e viceversa.
5. Prende atto che i sig.ri e dichiarano, Parte_1 Parte_2
altresì, di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAVAION VERONESE (VR)
di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 8, parte I, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2002.
Udine, li 23/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa MA AN
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