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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 5865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5865 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
All'esito di consiglio e composta da
LA NO Presidente
Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2495 del Ruolo
Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 – ter c.p.c. del 3.03.2025
TRA
(C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
, (C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_2 Pt_3
, (C.F. ),
[...] CodiceFiscale_3 Parte_4
, (C.F. ),
[...] CodiceFiscale_4 Parte_5
(C.F. ), (C.F. CodiceFiscale_5 Parte_6
), (C.F. CodiceFiscale_6 Parte_7 [...]
), (C.F. C.F._7 Parte_8 C.F._8
), (C.F.
[...] Parte_9 C.F._9
), (C.F. ,
[...] Parte_10 CodiceFiscale_10
, (C.F. ), Parte_11 CodiceFiscale_11
(C.F. ), Parte_12 CodiceFiscale_12 Parte_13
(C.F. ), (C.F.
[...] CodiceFiscale_13 Parte_14
1 ), (C.F. CodiceFiscale_14 Parte_15 [...]
), (C.F. C.F._15 Parte_16 C.F._16
rappresentati e difesidagli Avv.ti Giacomo Quarneti e Giorgia
[...]
BA
APPELLANTI
E
in persona del Controparte_1
pro tempore, C.F. e Controparte_2 P.IVA_1
, in persona del Controparte_3
Ministro pro tempore, C.F. , rappresentati e difesi ex lege P.IVA_2
dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATI
, Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE
avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 14368/20 del
Tribunale di Roma pubblicata il 19.10.2020, non notificata
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti:
“In via principale: 1) accertare e dichiarare che, per le ragioni tutte indicate nella parte in diritto sub § 1, 2, 3, 4, 5, e 6, gli odierni appellanti hanno diritto a ricevere dalle Amministrazioni appellate in solido tra loro,
o da chi per esse sia ritenuta obbligata, le somme di seguito indicate, o le diverse somme anche maggiori che verranno ritenute di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi maturati e maturandi come per legge dal dovuto al saldo:
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_1
2 - a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_2
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_3
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_4
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_5
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_6
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_7
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_8
- a l'importo lordo di € 84.254,76; Parte_9
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_10
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_11
- a l'importo lordo di € 216.846,20; Parte_12
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_13
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_14
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_15
- a l'importo lordo di 68.355,84. Parte_16
In via subordinata: 2) in via subordinata e gradata rispetto alla precedente domanda n. 1), ove codesta Ecc.ma Corte d'Appello ritenga che agli odierni appellanti non possa essere corrisposta alcuna indennità e/o rimborso per la carica di Consigliere, di Presidente e di Vice Presidente del – in forza delle ragioni esposte nella parte in diritto sub § 1, 2, CP_4
3, 4, 5, e 6 – , dichiarare rilevante e non manifestamente infondata
l'eccepita questione di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 289 e
290 della l. n. 190 del 2014, per contrasto con gli articoli 3, 97 e 99, della
Costituzione (come indicato nella parte in diritto sub § 1, 2, 3, 4, 5, e 6) e, conseguentemente, sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale, affinché si pronunci sulla legittimità costituzionale delle norme citate;
In ogni caso 3) per effetto di ciascuno degli accertamenti e delle declaratorie riassunti nelle domande n. 1) e 2) che precedono, condannarsi
3 le Amministrazioni appellate, in solido tra loro o chi per esse sia ritenuta obbligata, a corrispondere agli odierni appellanti le somme di seguito indicate, o diverse somme anche maggiori che verranno ritenute di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi maturati e maturandi come per legge dal dovuto al saldo:
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_1
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_2
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_3
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_4
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_5
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_6
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_7
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_8
- a l'importo lordo di € 84.254,76; Parte_9
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_10
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_11
- a l'importo lordo di € 216.846,20; Parte_12
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_13
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_14
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_15
- a l'importo lordo di 68.355,84. Parte_16
Con condanna delle Amministrazioni appellate al rimborso delle spese di giudizio, diritti ed onorari di causa integralmente rifusi.”
Per la e il Controparte_1 [...]
Controparte_3
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Roma rigettare l'appello siccome infondato, con vittoria di diritti ed onorari di giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di appello tempestivamente notificato i soggetti indicati in
4 epigrafe hanno impugnato la sentenza n. 14368/20 del Tribunale di Roma che così ha statuito:
“a) rigetta la domanda di tutti gli attori;
b) compensa le spese tra le parti.”
Nel giudizio di primo grado, gli attori avevano dedotto:
- di essere Consiglieri del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (d'ora - innanzi “ ) nominati con i D.P.R. del 20 gennaio CP_4
2012, del 27 maggio 2013, del 4 giugno 2013 e del 6 febbraio 2014;
- che, alla scadenza del mandato, nel 27 luglio 2015, non era stata attivata la procedura di rinnovo di cui agli artt. 3 e 4 della l. n. 936/1986;
- che l'art. 1, commi 289 e 290, della l. n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) aveva stabilito che non fosse più erogata alcuna indennità ai Consiglieri (anche nella forma del semplice rimborso spese). Nonostante tale norma non prevedesse, nel suo tenore testuale, l'immediata applicabilità anche alla Consiliatura di appartenenza dei ricorrenti, nominata con D.P.R. del 20 gennaio 2012, tale interpretazione era stata adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal , con la conseguenza Controparte_3 che il MEF non aveva più corrisposto alcuna indennità ai suddetti Consiglieri. In base a tali premesse, gli attori hanno agito per ottenere le indennità soppresse dalla legge, in quanto, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata dei commi 289 e 290 dell'art. 1 della I. n. 190 del 2014, era preclusa la loro applicazione con effetto retroattivo, ma unicamente a partire dalla consiliatura successiva alla loro entrata in vigore, con esclusione, quindi, della Consiliatura in corso. In via subordinata, qualora il Tribunale non avesse aderito a tale interpretazione costituzionalmente orientata, gli attori hanno chiesto rilevasti la incostituzionalità dell'art. 1, commi 289 e 290, della I. n. 190 del 2014 per violazione degli art. 3, 97 e 99 della Costituzione e la rimessione gli atti alla Corte Costituzionale previa sospensione del giudizio. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha respinto la domanda, ritenendo che la legge applicabile non fosse affetta da profili di incostituzionalità; la norma - peraltro successivamente abrogata con l'art. 1 comma 707 lett. a) della l. 27.12.2017 n. 205 all'esito del referendum nazionale che non aveva approvato la soppressione del CNEL - era, infatti, perfettamente in linea il principio “di maggiore rilevanza costituzionale” della parità di bilancio ex art. 1 Cost. che implicava la necessità di assicurare il contenimento della finanza
5 pubblica;
la norma aveva effettuato un transitorio taglio verso funzionari “onorari” solo per il futuro e, correttamente, l'Amministrazione con l'entrata in vigore della disposizione cogente, aveva applicato il dettato normativo alla consiliatura in corso. A fondamento della decisione, il Tribunale ha così testualmente motivato:
“La legge 23 dicembre 2014, n. 190, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) all'art. 1 comma 289 prevede che: L'espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nonche' di qualsiasi attivita' istruttoria finalizzata alle deliberazioni del Consiglio, non puo' comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo. In primo luogo questo giudice non ravvisa nelle norme poste a fondamento della causa alcuna questione di illegittimità costituzionale. Esse, piuttosto, si inseriscono perfettamente nel quadro dei principi ancor di maggiore rilevanza costituzionale di quelli invocati, quali – tra le molte - il principio di parità del bilancio cui all'art. 81 Cost. Esse costituiscono il necessario tentativo di porre misura ed argine alle spese della PA e, in questo senso, rientrano perfettamente nella discrezionalità del legislatore il quale può (e deve) regolare il funzionamento dell'Organo di rilevanza costituzionale. Non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni atte a modificare in senso sfavorevole la disciplina dei rapporti di durata, purchè esse non trasmodino in un regolamento irrazionale (Corte costituzionale, sentenza n. 446 del 2002; ordinanza n. 327 del 2001; sentenze n. 282 e n. 264 del 2005, n. 393 del 2000, n. 416 del 1999). La novazione oggettiva ed unilaterale del rapporto onorario realizzata dalla legge non effettuò uno scardinamento del principio costituzionale di proporzionalità e adeguatezza. La legge e le Amministrazioni non operarono alcuna interpretazione ed applicazione della disciplina con effetto retroattivo: in assenza di un'espressa disciplina transitoria. la L. n. 190/2014 non dispose l'azzeramento delle indennità maturate precedentemente alla sua entrata in vigore, ma iniziò a produrre i suoi effetti a partire dal 1° gennaio 2015, data della sua entrata in vigore. L'applicazione dei commi 289 e 290 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 alla Consiliatura in corso appare corretta (doverosa) poiché fu applicato il taglio con la medesima entrata in vigore della legge. La Corte Costituzionale (Sentenza 193|2012, che qui si condivide) ha più volte affermato la non incompatibilità con la Costituzione delle misure di contenimento della spesa sul presupposto – richiesto dalla propria costante giurisprudenza – che possono essere ritenute principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica le norme che «si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenza n. 148 del 2012; conformi, ex plurimis, sentenze n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010). Trattasi, infatti, di organo di rilevanza costituzionale il CNEL;
gli attori avevano un rapporto onorario, per nomina consensuale, il cui prestigio di essere al servizio del
6 Paese e della collettività appare oggettivamente rilevante. Si è oggettivamente delineata nel recente passato una disciplina normativa relativamente alle misure di riduzione degli emolumenti corrisposti verso le funzioni onorarie che i componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati. L'esclusione di qualsiasi connotato di sinallagmaticità (Cassazione – Sentenza 31 maggio 2017, n. 13721) tra esercizio delle funzioni onorarie e il trattamento economico per tale esercizio e la consequenziale natura indennitaria dell'erogazione erariale per l'esercizio di una funzione pubblica portano il rapporto al di fuori dal rapporto di lavoro e, dunque, al di fuori del perimetro assistenziale e previdenziale approntato dall'art. 38 Cost.. Le disposizioni dettate dal legislatore statale, in vista del contenimento della spesa corrente, non appaiono incostituzionali, né illegittime in quanto «il contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto agli anni precedenti costituisce pur sempre uno degli strumenti principali per la realizzazione degli obiettivi di riequilibrio finanziario», essendo «indicato fin dall'inizio fra le azioni attraverso le quali deve perseguirsi la riduzione del disavanzo annuo» (Corte Costituzionale, sentenza n. 36 del 2004). In conclusioni quello che sostanzialmente si chiede a questo giudice è un (sindacato) sul contenuto di una legge ordinaria la quale è priva di caratteristiche di incostituzionalità; la novella si pose perfettamente in linea con gli approdi di una finanza pubblica sempre più doverosamente attenta alle esigenze del contenimento dei costi. La norma effettuò un taglio verso funzionari “onorari” solo per il futuro e, correttamente, l'Amministrazione con l'entrata in vigore della disposizione cogente, applicò il dettato normativo”.
Con appello tempestivo, gli impugnanti, dopo un articolato riepilogo della vicenda processuale e del contenuto dei propri atti difensivi, hanno svolto vari motivi di gravame (pagg. 23-38 atto di appello, punti da 4 a 6 dell'atto di appello).
Con un primo motivo, articolato in varie censure (punto 4), gli appellanti criticano la sentenza per non avere il primo giudice preso in considerazione quanto indicato nell'atto di citazione in ordine
“all'impossibilità di funzionamento del a seguito delle CP_4 disposizioni di cui all'art. 1 L. 190/2014 per cui si era verificata una grave difficoltà del ad espletare le proprie funzioni, circostanza CP_4 quest'ultima mai contestata in primo grado dall'Avvocatura dello Stato;
inoltre, il Tribunale non aveva motivato in ordine alla aspettativa qualificata dei Consiglieri all'indennità e a un rimborso spese pe rle attività svolte nell'espletamento del proprio incarico;
per avere il Tribunale respinto in modo apodittico e generico la questione di legittimità costituzionale prospettata da parte attrice limitandosi ad affermare che la disciplina di cui ai commi 289 e 290 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2014 rientrava “perfettamente nel quadro dei principi ancor
7 di maggiore rilevanza costituzionale di quelli invocati, quali – tra le molte - il principio di parità del bilancio” senza neanche enucleare i
“principi di ancor maggiore rilevanza costituzionale” invocati;
per avere il Giudice di prime cure fondato il proprio convincimento richiamando l'affermarsi nell'ordinamento di “una disciplina normativa relativamente alle misure di riduzione degli emolumenti corrisposti verso le funzioni onorarie che i componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati”, senza premurarsi di indicare quale fosse la disciplina a cui faceva riferimento. Con un secondo motivo (punto 5), gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha applicato ritenuto di applicare la normativa di cui ai commi 289 e 290 dell'art. 1 della L. 190/2014 alla consiliatura in corso. Tale interpretazione, secondo gli appellanti, lede la legittima aspettativa alla indennità maturata dai Consiglieri al momento della nomina, del violazione del divieto di reformatio in pejus nonché dei principi di legittimo affidamento e buon andamento della p.a; era erronea la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva deciso che “Non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni atte a modificare in senso sfavorevole la disciplina dei rapporti di durata, purchè esse non trasmodino in un regolamento irrazionale (Corte costituzionale, sentenza n. 446 del 2002; ordinanza n. ordinanza n. 327 del 2001; sentenze n. 282 e n. 264 del 2005, n. 393 del 2000, n. 416 del 1999).”; viceversa, sostiene la parte, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la legge n. 190/2014 avrebbe introdotto un “regolamento irrazionale” in quanto palesemente violativo dei principi costituzionali suindicati;
tantomeno, appariva pertinente il richiamo, operato in sentenza, agli arresti 393/2000 e 416/99 della Corte Costituzionale. Sotto ulteriore profilo, gli appellanti censurano la sentenza per avere il Tribunale ritenuto che, trattandosi di funzioni onorarie e, quindi, estranee ad un rapporto di lavoro, i Consiglieri dovessero svolgerle a titolo gratuito, trascurando, invece, che il principio della gratuità delle cariche pubbliche era stato generalmente affermato, anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza 151/2012, solo in caso di compresenza della gratuità con un altro emolumento pubblico, non ricorrente nel caso di specie;
e che, nel caso di specie, ricorresse il “carattere indennitario” del rapporto, conseguente alla gratuità delle prestazioni rese;
la eliminazione delle indennità, oltre ad essere in contrasto con la dignità delle funzioni assegnate, aveva determinato la “paralisi” nel funzionamento dell'organo a seguito della entrata in vigore della normativa in questione. Infine, con il terzo motivo, gli appellanti assumono che il Tribunale, invocando il principio costituzionale della parità di bilancio di cui
8 all'art. 81 Cost., aveva erroneamente ritenuto che la normativa in questione fosse stata introdotta dal legislatore nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, mentre era stata introdotta in prospettiva della abolizione dell'art. 99 Cost.. D'altronde, la stessa Avvocatura dello Stato aveva ammesso che le disposizioni in questione erano state introdotte al fine di addivenire alla soppressione anticipata del CNEL. Né era corretta, secondo gli appellanti, l'affermazione secondo cui il principio di cui all'art. 81 Cost. sarebbe di preminente rilievo costituzionale rispetto agli altri principi di affidamento, ragionevolezza, di eguaglianza formale e sostanziale, di ragionevolezza e di proporzionalità di cui all'art. 3 Cost nonché di buon andamento di cui agli artt. 97 e 99 Cost. invocati dalle parti.
Si sono costituiti in giudizio, con un'unica comparsa, la Controparte_1
e il chiedendo il
[...] Controparte_3 rigetto dell'appello. Non si è costituito il cui l'atto di citazione in appello è stato CP_4 regolarmente notificato, dovendosi in questa sede dichiararne la contumacia. L'appello non è fondato. Si controverte qui della applicazione dell'1 della L. n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) che, ai commi 289 e 290, testualmente disponeva che: “L'espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nonché di qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del Consiglio, non può comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo. Sebbene la contestata normativa risulti oggi abrogata per effetto dell'art. 1, comma 707, lett. a), della L. 27 dicembre 2017, n. 205, che ha abrogato il comma 289 dell'art. 1, L. n. 190/2014, qui contestato, ripristinando il diritto dei componenti del CNEL a percepire un rimborso spese la domanda va comunque esaminata per valutare la astratta fondatezza della pretesa al momento della sua proposizione. Ad ogni modo, l'intervenuta abrogazione a breve distanza dalla sua adozione confortano il giudizio in ordine al carattere transitorio della stessa misura, ispirata da ragioni prettamente erariali. Sul piano della efficacia della disciplina, posto che il mandato degli odierni attori è, pacificamente, scaduto il 27.07.2015 senza successivo rinnovo, ma proseguito per effetto di prorogatio, non è revocabile in dubbio come la disciplina che ha disposto il “taglio” delle indennità e dei rimborsi spettanti ai consiglieri del di cui al comma 289, art. CP_4
1, L. n. 190/2014, operi solo per gli emolumenti che maturati dal 1° gennaio 2015, ovvero soltanto a decorrere dall'entrata in vigore della
9 richiamata disposizione di legge. La disposizione non ha, dunque, operato retroattivamente ma solo per il futuro, sebbene, secondo l'interpretazione propugnata dagli attori, essa avrebbe dovuto avere efficacia solo a decorrere dalla consiliatura successiva alla entrata in vigore delle disposizioni anziché a quella di loro appartenenza, nominata con DPR 20.01.2012, diversamente verificandosi una illegittima reformatio in pejus. Stabilita che la legge ha portata ultrattiva ed ha operato unicamente per quel segmento del mandato successivo alla sua entrata in vigore, occorre dunque confrontarsi sul secondo tema introdotto con il gravame, verificando cioè se, per i profili evidenziati, la norma presenti i profili contrarietà alla Costituzione segnalati dagli appellanti e, partitamente, riferiti alla violazione degli artt. 3, 97 e 99 della Costituzione. A tale riguardo la parte ( punto 6.4 dell'appello) ha in sintesi dedotto che: 1) con riferimento all'art. 3 Cost: l'applicazione “sostanzialmente retroattiva” delle suddette disposizioni ha determinato la violazione dell'art. 3 della Costituzione sia sotto il profilo del divieto di reformatio in peius sia sotto il profilo della lesione del legittimo affidamento (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 160 del 2013). Le stesse norme, se interpretate nella accezione fatta propria dal primo giudice, violerebbero l'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo dell'eguaglianza formale (art. 3, I comma) che di quella sostanziale (art. 3, II comma) in quanto: 1) sotto il profilo dell'uguaglianza formale escludono ogni indennità per i Consiglieri del CNEL – sui quali permane la responsabilità derivante dall'assunzione della carica – mentre mantengono in vigore le disposizioni che prevedono un compenso per i componenti del collegio sindacale (art. 5, comma 3, del Regolamento degli Organi del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, approvato a norma dell'art. 20, primo comma, della l.n. 936/1986) e per i componenti dell'OIV; 2) sotto il profilo dell'eguaglianza sostanziale, la gratuità della carica discrimina l'accesso alle persone che non dispongono di mezzi economici tali da potersi permettere di svolgere un incarico a titolo gratuito, in violazione quindi del precetto costituzionale che invece pone come compito della Repubblica quello di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”, inoltre, la disciplina in argomento violerebbe l'art. 3 Cost., sotto altro profilo, per irragionevolezza e difetto di proporzionalità, dal momento che: i) non è consentito al legislatore normare in armonia
10 con paradigmi non ancora adottati dal legislatore costituzionale (e per definizione diversi da quelli vigenti) e ii) in ogni caso, a seguito della mancata promulgazione della legge costituzionale recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione», la ratio della predetta disciplina è venuta completamente meno, determinando l'illegittimità dello scopo perseguito dal legislatore (cfr. Corte cost., sent. n. 10 del 2015) e l'intrinseca irragionevolezza della menzionata disciplina (cfr., ex multis, Corte cost., sentt. n. 1 del 1989; n. 55 del 1968).
2) con riferimento all'art. 97 Cost. il Tribunale ha totalmente ignorato quanto dedotto in citazione con riferimento alla circostanza che l'impossibilità di retribuire la carica di consigliere, limitando gravemente la possibilità di ottenerla, pregiudica l'efficiente organizzazione del non solo a causa della lesione della CP_4 possibilità di ottenere la prestazione necessaria a ricoprire la funzione e che quest'ultima venga svolta in termini di impegno adeguato, ma anche in considerazione del fatto che l'attribuzione di una remunerazione pecuniaria per l'attività posta in essere pone i titolari della carica al riparo da dipendenze e condizionamenti economici, che avrebbero potuto minarne l'indipendenza. Allo stesso modo il Giudice di prime cure ha omesso di compiere alcun riferimento alla dedotta violazione del principio di buon andamento della Pubblica amministrazione, il quale risulta compromesso anche per il motivo che continuano in ogni caso a rimanere a carico del bilancio statale le spese relative alla dotazione organica del CP_4 senza però che l'organo, anche per il venir meno di ogni possibilità di spesa per l'attività istruttoria del Consiglio, sia in grado di svolgere appieno e con la massima competenza tecnica le funzioni assegnate dall'ordinamento.
3) con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 99 della Costituzione, la parte insiste nella censura, assumendo la violazione della norma in quanto, sia i) per effetto della soppressione di ogni indennità e rimborso spese ai Consiglieri, sia ii) per il divieto di conferire incarichi esterni funzionali a svolgere l'attività che gli artt. 10, 10-bis, 11 e 16 della l. n. 936 del 1986 impongono al Consiglio, si è determinata, nel lungo periodo, una sostanziale impossibilità di funzionamento di un organo a rilevanza costituzionale quale è il CNEL. Non ha tenuto inoltre in considerazione il Giudice di prime cure che, nel predetto contesto, forse ben più che in quello originario in cui l'art. 99 Cost. venne concepito, il ruolo del CNEL avrebbe potuto risultare funzionale a dare voce a categorie della
11 società civile che stentano, nell'attuale sistema politico, a trovare adeguata capacità di indirizzo e possibilità di rappresentanza, considerato anche che una tale possibile rivalutazione del ruolo del CNEL era stato ben presente alla , che si era fatta Parte_17 promotrice, di propria iniziativa, anche della presentazione di un disegno di legge alle Camere, approvato con decisione unanime, nella seduta del 21 febbraio 2017 per l'autoriforma del CNEL attraverso modifiche alla legge 30 dicembre 1986, n. 936.
I rilievi sono infondati. Occorre sgomberare il campo da ogni sospetto di incostituzionalità della disposizione in questione, dovendosi condividere la conclusione del primo giudice circa la piena conformità della normativa in questione - contenente misure di contenimento della finanza pubblica - a disposizioni costituzionali di rango prevalente, quali, primo fra tutti, il principio della parità del bilancio ex art. 81 Cost. I parametri costituzionali ex artt. 3, 97 e 99, indicati dalla parte come, in tesi, violati dalla normativa, recedono dinanzi al rilievo delle complessive peculiarità fattuali proprie dell'incarico di cui si discute. Un aspetto cruciale - bene evidenziato dal Tribunale - risiede nel carattere esclusivamente onorario dell'incarico di consigliere CP_4 che esclude qualsiasi rapporto di sinallagmaticità tra l'esercizio della funzione e la corresponsione della indennità. (Cass. 31.05.2017 n. 13721). Nel consegue come il venir meno della indennità non pare in contrasto, sotto alcun profilo, con l'art. 36 Cost. La rilevanza di tale dato stride, all'evidenza, non solo con la insorgenza di qualsiasi “aspettativa” alla percezione dell'emolumento - come prospettato dagli attori ma anche con la eventualità che, con la soppressione della indennità, si verifichi la paventata “impossibilità di funzionamento” dell'organo (con conseguente violazione degli artt. 97 e 99 Cost., valutati congiuntamente), a meno di non ipotizzare una deliberata sottrazione dei consiglieri all'esercizio del munus publicum ricoperto a seguito del venir meno della indennità . Né è ravvisabile una disparità di trattamento sostanziale con il componenti del collegio sindacale che percepiscono unicamente un rimborso delle spese sostenute e documentate, senza alcuna corresponsione di indennità in misura fissa. La recessività dei profili evidenziati nell'appello induce alla conferma della prima sentenza. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base del valore indeterminato della causa.
12 Dichiara la ricorrenza, a carico degli appellanti soccombenti, delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14360/20, pubblicata il 19.10.2020, così provvede: rigetta l'appello confermando la sentenza impugnata;
condanna gli appellanti in solido alla rifusione, in favore degli appellati costituiti, delle spese del grado che liquida in complessivi € 11.000 oltre Iva e Cpa se dovuti e spese generali al 15%.
Dichiara la ricorrenza, a carico degli appellanti soccombenti, delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.10.2025 Il consigliere est. Giovanna Gianì Il Presidente
LA NO
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
All'esito di consiglio e composta da
LA NO Presidente
Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2495 del Ruolo
Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 – ter c.p.c. del 3.03.2025
TRA
(C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
, (C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_2 Pt_3
, (C.F. ),
[...] CodiceFiscale_3 Parte_4
, (C.F. ),
[...] CodiceFiscale_4 Parte_5
(C.F. ), (C.F. CodiceFiscale_5 Parte_6
), (C.F. CodiceFiscale_6 Parte_7 [...]
), (C.F. C.F._7 Parte_8 C.F._8
), (C.F.
[...] Parte_9 C.F._9
), (C.F. ,
[...] Parte_10 CodiceFiscale_10
, (C.F. ), Parte_11 CodiceFiscale_11
(C.F. ), Parte_12 CodiceFiscale_12 Parte_13
(C.F. ), (C.F.
[...] CodiceFiscale_13 Parte_14
1 ), (C.F. CodiceFiscale_14 Parte_15 [...]
), (C.F. C.F._15 Parte_16 C.F._16
rappresentati e difesidagli Avv.ti Giacomo Quarneti e Giorgia
[...]
BA
APPELLANTI
E
in persona del Controparte_1
pro tempore, C.F. e Controparte_2 P.IVA_1
, in persona del Controparte_3
Ministro pro tempore, C.F. , rappresentati e difesi ex lege P.IVA_2
dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATI
, Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE
avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 14368/20 del
Tribunale di Roma pubblicata il 19.10.2020, non notificata
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti:
“In via principale: 1) accertare e dichiarare che, per le ragioni tutte indicate nella parte in diritto sub § 1, 2, 3, 4, 5, e 6, gli odierni appellanti hanno diritto a ricevere dalle Amministrazioni appellate in solido tra loro,
o da chi per esse sia ritenuta obbligata, le somme di seguito indicate, o le diverse somme anche maggiori che verranno ritenute di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi maturati e maturandi come per legge dal dovuto al saldo:
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_1
2 - a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_2
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_3
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_4
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_5
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_6
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_7
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_8
- a l'importo lordo di € 84.254,76; Parte_9
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_10
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_11
- a l'importo lordo di € 216.846,20; Parte_12
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_13
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_14
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_15
- a l'importo lordo di 68.355,84. Parte_16
In via subordinata: 2) in via subordinata e gradata rispetto alla precedente domanda n. 1), ove codesta Ecc.ma Corte d'Appello ritenga che agli odierni appellanti non possa essere corrisposta alcuna indennità e/o rimborso per la carica di Consigliere, di Presidente e di Vice Presidente del – in forza delle ragioni esposte nella parte in diritto sub § 1, 2, CP_4
3, 4, 5, e 6 – , dichiarare rilevante e non manifestamente infondata
l'eccepita questione di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 289 e
290 della l. n. 190 del 2014, per contrasto con gli articoli 3, 97 e 99, della
Costituzione (come indicato nella parte in diritto sub § 1, 2, 3, 4, 5, e 6) e, conseguentemente, sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale, affinché si pronunci sulla legittimità costituzionale delle norme citate;
In ogni caso 3) per effetto di ciascuno degli accertamenti e delle declaratorie riassunti nelle domande n. 1) e 2) che precedono, condannarsi
3 le Amministrazioni appellate, in solido tra loro o chi per esse sia ritenuta obbligata, a corrispondere agli odierni appellanti le somme di seguito indicate, o diverse somme anche maggiori che verranno ritenute di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi maturati e maturandi come per legge dal dovuto al saldo:
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_1
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_2
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_3
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_4
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_5
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_6
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_7
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_8
- a l'importo lordo di € 84.254,76; Parte_9
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_10
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_11
- a l'importo lordo di € 216.846,20; Parte_12
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_13
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_14
- a l'importo lordo di € 68.355,84; Parte_15
- a l'importo lordo di 68.355,84. Parte_16
Con condanna delle Amministrazioni appellate al rimborso delle spese di giudizio, diritti ed onorari di causa integralmente rifusi.”
Per la e il Controparte_1 [...]
Controparte_3
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Roma rigettare l'appello siccome infondato, con vittoria di diritti ed onorari di giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di appello tempestivamente notificato i soggetti indicati in
4 epigrafe hanno impugnato la sentenza n. 14368/20 del Tribunale di Roma che così ha statuito:
“a) rigetta la domanda di tutti gli attori;
b) compensa le spese tra le parti.”
Nel giudizio di primo grado, gli attori avevano dedotto:
- di essere Consiglieri del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (d'ora - innanzi “ ) nominati con i D.P.R. del 20 gennaio CP_4
2012, del 27 maggio 2013, del 4 giugno 2013 e del 6 febbraio 2014;
- che, alla scadenza del mandato, nel 27 luglio 2015, non era stata attivata la procedura di rinnovo di cui agli artt. 3 e 4 della l. n. 936/1986;
- che l'art. 1, commi 289 e 290, della l. n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) aveva stabilito che non fosse più erogata alcuna indennità ai Consiglieri (anche nella forma del semplice rimborso spese). Nonostante tale norma non prevedesse, nel suo tenore testuale, l'immediata applicabilità anche alla Consiliatura di appartenenza dei ricorrenti, nominata con D.P.R. del 20 gennaio 2012, tale interpretazione era stata adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal , con la conseguenza Controparte_3 che il MEF non aveva più corrisposto alcuna indennità ai suddetti Consiglieri. In base a tali premesse, gli attori hanno agito per ottenere le indennità soppresse dalla legge, in quanto, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata dei commi 289 e 290 dell'art. 1 della I. n. 190 del 2014, era preclusa la loro applicazione con effetto retroattivo, ma unicamente a partire dalla consiliatura successiva alla loro entrata in vigore, con esclusione, quindi, della Consiliatura in corso. In via subordinata, qualora il Tribunale non avesse aderito a tale interpretazione costituzionalmente orientata, gli attori hanno chiesto rilevasti la incostituzionalità dell'art. 1, commi 289 e 290, della I. n. 190 del 2014 per violazione degli art. 3, 97 e 99 della Costituzione e la rimessione gli atti alla Corte Costituzionale previa sospensione del giudizio. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha respinto la domanda, ritenendo che la legge applicabile non fosse affetta da profili di incostituzionalità; la norma - peraltro successivamente abrogata con l'art. 1 comma 707 lett. a) della l. 27.12.2017 n. 205 all'esito del referendum nazionale che non aveva approvato la soppressione del CNEL - era, infatti, perfettamente in linea il principio “di maggiore rilevanza costituzionale” della parità di bilancio ex art. 1 Cost. che implicava la necessità di assicurare il contenimento della finanza
5 pubblica;
la norma aveva effettuato un transitorio taglio verso funzionari “onorari” solo per il futuro e, correttamente, l'Amministrazione con l'entrata in vigore della disposizione cogente, aveva applicato il dettato normativo alla consiliatura in corso. A fondamento della decisione, il Tribunale ha così testualmente motivato:
“La legge 23 dicembre 2014, n. 190, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) all'art. 1 comma 289 prevede che: L'espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nonche' di qualsiasi attivita' istruttoria finalizzata alle deliberazioni del Consiglio, non puo' comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo. In primo luogo questo giudice non ravvisa nelle norme poste a fondamento della causa alcuna questione di illegittimità costituzionale. Esse, piuttosto, si inseriscono perfettamente nel quadro dei principi ancor di maggiore rilevanza costituzionale di quelli invocati, quali – tra le molte - il principio di parità del bilancio cui all'art. 81 Cost. Esse costituiscono il necessario tentativo di porre misura ed argine alle spese della PA e, in questo senso, rientrano perfettamente nella discrezionalità del legislatore il quale può (e deve) regolare il funzionamento dell'Organo di rilevanza costituzionale. Non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni atte a modificare in senso sfavorevole la disciplina dei rapporti di durata, purchè esse non trasmodino in un regolamento irrazionale (Corte costituzionale, sentenza n. 446 del 2002; ordinanza n. 327 del 2001; sentenze n. 282 e n. 264 del 2005, n. 393 del 2000, n. 416 del 1999). La novazione oggettiva ed unilaterale del rapporto onorario realizzata dalla legge non effettuò uno scardinamento del principio costituzionale di proporzionalità e adeguatezza. La legge e le Amministrazioni non operarono alcuna interpretazione ed applicazione della disciplina con effetto retroattivo: in assenza di un'espressa disciplina transitoria. la L. n. 190/2014 non dispose l'azzeramento delle indennità maturate precedentemente alla sua entrata in vigore, ma iniziò a produrre i suoi effetti a partire dal 1° gennaio 2015, data della sua entrata in vigore. L'applicazione dei commi 289 e 290 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 alla Consiliatura in corso appare corretta (doverosa) poiché fu applicato il taglio con la medesima entrata in vigore della legge. La Corte Costituzionale (Sentenza 193|2012, che qui si condivide) ha più volte affermato la non incompatibilità con la Costituzione delle misure di contenimento della spesa sul presupposto – richiesto dalla propria costante giurisprudenza – che possono essere ritenute principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica le norme che «si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenza n. 148 del 2012; conformi, ex plurimis, sentenze n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010). Trattasi, infatti, di organo di rilevanza costituzionale il CNEL;
gli attori avevano un rapporto onorario, per nomina consensuale, il cui prestigio di essere al servizio del
6 Paese e della collettività appare oggettivamente rilevante. Si è oggettivamente delineata nel recente passato una disciplina normativa relativamente alle misure di riduzione degli emolumenti corrisposti verso le funzioni onorarie che i componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati. L'esclusione di qualsiasi connotato di sinallagmaticità (Cassazione – Sentenza 31 maggio 2017, n. 13721) tra esercizio delle funzioni onorarie e il trattamento economico per tale esercizio e la consequenziale natura indennitaria dell'erogazione erariale per l'esercizio di una funzione pubblica portano il rapporto al di fuori dal rapporto di lavoro e, dunque, al di fuori del perimetro assistenziale e previdenziale approntato dall'art. 38 Cost.. Le disposizioni dettate dal legislatore statale, in vista del contenimento della spesa corrente, non appaiono incostituzionali, né illegittime in quanto «il contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto agli anni precedenti costituisce pur sempre uno degli strumenti principali per la realizzazione degli obiettivi di riequilibrio finanziario», essendo «indicato fin dall'inizio fra le azioni attraverso le quali deve perseguirsi la riduzione del disavanzo annuo» (Corte Costituzionale, sentenza n. 36 del 2004). In conclusioni quello che sostanzialmente si chiede a questo giudice è un (sindacato) sul contenuto di una legge ordinaria la quale è priva di caratteristiche di incostituzionalità; la novella si pose perfettamente in linea con gli approdi di una finanza pubblica sempre più doverosamente attenta alle esigenze del contenimento dei costi. La norma effettuò un taglio verso funzionari “onorari” solo per il futuro e, correttamente, l'Amministrazione con l'entrata in vigore della disposizione cogente, applicò il dettato normativo”.
Con appello tempestivo, gli impugnanti, dopo un articolato riepilogo della vicenda processuale e del contenuto dei propri atti difensivi, hanno svolto vari motivi di gravame (pagg. 23-38 atto di appello, punti da 4 a 6 dell'atto di appello).
Con un primo motivo, articolato in varie censure (punto 4), gli appellanti criticano la sentenza per non avere il primo giudice preso in considerazione quanto indicato nell'atto di citazione in ordine
“all'impossibilità di funzionamento del a seguito delle CP_4 disposizioni di cui all'art. 1 L. 190/2014 per cui si era verificata una grave difficoltà del ad espletare le proprie funzioni, circostanza CP_4 quest'ultima mai contestata in primo grado dall'Avvocatura dello Stato;
inoltre, il Tribunale non aveva motivato in ordine alla aspettativa qualificata dei Consiglieri all'indennità e a un rimborso spese pe rle attività svolte nell'espletamento del proprio incarico;
per avere il Tribunale respinto in modo apodittico e generico la questione di legittimità costituzionale prospettata da parte attrice limitandosi ad affermare che la disciplina di cui ai commi 289 e 290 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2014 rientrava “perfettamente nel quadro dei principi ancor
7 di maggiore rilevanza costituzionale di quelli invocati, quali – tra le molte - il principio di parità del bilancio” senza neanche enucleare i
“principi di ancor maggiore rilevanza costituzionale” invocati;
per avere il Giudice di prime cure fondato il proprio convincimento richiamando l'affermarsi nell'ordinamento di “una disciplina normativa relativamente alle misure di riduzione degli emolumenti corrisposti verso le funzioni onorarie che i componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati”, senza premurarsi di indicare quale fosse la disciplina a cui faceva riferimento. Con un secondo motivo (punto 5), gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha applicato ritenuto di applicare la normativa di cui ai commi 289 e 290 dell'art. 1 della L. 190/2014 alla consiliatura in corso. Tale interpretazione, secondo gli appellanti, lede la legittima aspettativa alla indennità maturata dai Consiglieri al momento della nomina, del violazione del divieto di reformatio in pejus nonché dei principi di legittimo affidamento e buon andamento della p.a; era erronea la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva deciso che “Non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni atte a modificare in senso sfavorevole la disciplina dei rapporti di durata, purchè esse non trasmodino in un regolamento irrazionale (Corte costituzionale, sentenza n. 446 del 2002; ordinanza n. ordinanza n. 327 del 2001; sentenze n. 282 e n. 264 del 2005, n. 393 del 2000, n. 416 del 1999).”; viceversa, sostiene la parte, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la legge n. 190/2014 avrebbe introdotto un “regolamento irrazionale” in quanto palesemente violativo dei principi costituzionali suindicati;
tantomeno, appariva pertinente il richiamo, operato in sentenza, agli arresti 393/2000 e 416/99 della Corte Costituzionale. Sotto ulteriore profilo, gli appellanti censurano la sentenza per avere il Tribunale ritenuto che, trattandosi di funzioni onorarie e, quindi, estranee ad un rapporto di lavoro, i Consiglieri dovessero svolgerle a titolo gratuito, trascurando, invece, che il principio della gratuità delle cariche pubbliche era stato generalmente affermato, anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza 151/2012, solo in caso di compresenza della gratuità con un altro emolumento pubblico, non ricorrente nel caso di specie;
e che, nel caso di specie, ricorresse il “carattere indennitario” del rapporto, conseguente alla gratuità delle prestazioni rese;
la eliminazione delle indennità, oltre ad essere in contrasto con la dignità delle funzioni assegnate, aveva determinato la “paralisi” nel funzionamento dell'organo a seguito della entrata in vigore della normativa in questione. Infine, con il terzo motivo, gli appellanti assumono che il Tribunale, invocando il principio costituzionale della parità di bilancio di cui
8 all'art. 81 Cost., aveva erroneamente ritenuto che la normativa in questione fosse stata introdotta dal legislatore nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, mentre era stata introdotta in prospettiva della abolizione dell'art. 99 Cost.. D'altronde, la stessa Avvocatura dello Stato aveva ammesso che le disposizioni in questione erano state introdotte al fine di addivenire alla soppressione anticipata del CNEL. Né era corretta, secondo gli appellanti, l'affermazione secondo cui il principio di cui all'art. 81 Cost. sarebbe di preminente rilievo costituzionale rispetto agli altri principi di affidamento, ragionevolezza, di eguaglianza formale e sostanziale, di ragionevolezza e di proporzionalità di cui all'art. 3 Cost nonché di buon andamento di cui agli artt. 97 e 99 Cost. invocati dalle parti.
Si sono costituiti in giudizio, con un'unica comparsa, la Controparte_1
e il chiedendo il
[...] Controparte_3 rigetto dell'appello. Non si è costituito il cui l'atto di citazione in appello è stato CP_4 regolarmente notificato, dovendosi in questa sede dichiararne la contumacia. L'appello non è fondato. Si controverte qui della applicazione dell'1 della L. n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) che, ai commi 289 e 290, testualmente disponeva che: “L'espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nonché di qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del Consiglio, non può comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo. Sebbene la contestata normativa risulti oggi abrogata per effetto dell'art. 1, comma 707, lett. a), della L. 27 dicembre 2017, n. 205, che ha abrogato il comma 289 dell'art. 1, L. n. 190/2014, qui contestato, ripristinando il diritto dei componenti del CNEL a percepire un rimborso spese la domanda va comunque esaminata per valutare la astratta fondatezza della pretesa al momento della sua proposizione. Ad ogni modo, l'intervenuta abrogazione a breve distanza dalla sua adozione confortano il giudizio in ordine al carattere transitorio della stessa misura, ispirata da ragioni prettamente erariali. Sul piano della efficacia della disciplina, posto che il mandato degli odierni attori è, pacificamente, scaduto il 27.07.2015 senza successivo rinnovo, ma proseguito per effetto di prorogatio, non è revocabile in dubbio come la disciplina che ha disposto il “taglio” delle indennità e dei rimborsi spettanti ai consiglieri del di cui al comma 289, art. CP_4
1, L. n. 190/2014, operi solo per gli emolumenti che maturati dal 1° gennaio 2015, ovvero soltanto a decorrere dall'entrata in vigore della
9 richiamata disposizione di legge. La disposizione non ha, dunque, operato retroattivamente ma solo per il futuro, sebbene, secondo l'interpretazione propugnata dagli attori, essa avrebbe dovuto avere efficacia solo a decorrere dalla consiliatura successiva alla entrata in vigore delle disposizioni anziché a quella di loro appartenenza, nominata con DPR 20.01.2012, diversamente verificandosi una illegittima reformatio in pejus. Stabilita che la legge ha portata ultrattiva ed ha operato unicamente per quel segmento del mandato successivo alla sua entrata in vigore, occorre dunque confrontarsi sul secondo tema introdotto con il gravame, verificando cioè se, per i profili evidenziati, la norma presenti i profili contrarietà alla Costituzione segnalati dagli appellanti e, partitamente, riferiti alla violazione degli artt. 3, 97 e 99 della Costituzione. A tale riguardo la parte ( punto 6.4 dell'appello) ha in sintesi dedotto che: 1) con riferimento all'art. 3 Cost: l'applicazione “sostanzialmente retroattiva” delle suddette disposizioni ha determinato la violazione dell'art. 3 della Costituzione sia sotto il profilo del divieto di reformatio in peius sia sotto il profilo della lesione del legittimo affidamento (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 160 del 2013). Le stesse norme, se interpretate nella accezione fatta propria dal primo giudice, violerebbero l'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo dell'eguaglianza formale (art. 3, I comma) che di quella sostanziale (art. 3, II comma) in quanto: 1) sotto il profilo dell'uguaglianza formale escludono ogni indennità per i Consiglieri del CNEL – sui quali permane la responsabilità derivante dall'assunzione della carica – mentre mantengono in vigore le disposizioni che prevedono un compenso per i componenti del collegio sindacale (art. 5, comma 3, del Regolamento degli Organi del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, approvato a norma dell'art. 20, primo comma, della l.n. 936/1986) e per i componenti dell'OIV; 2) sotto il profilo dell'eguaglianza sostanziale, la gratuità della carica discrimina l'accesso alle persone che non dispongono di mezzi economici tali da potersi permettere di svolgere un incarico a titolo gratuito, in violazione quindi del precetto costituzionale che invece pone come compito della Repubblica quello di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”, inoltre, la disciplina in argomento violerebbe l'art. 3 Cost., sotto altro profilo, per irragionevolezza e difetto di proporzionalità, dal momento che: i) non è consentito al legislatore normare in armonia
10 con paradigmi non ancora adottati dal legislatore costituzionale (e per definizione diversi da quelli vigenti) e ii) in ogni caso, a seguito della mancata promulgazione della legge costituzionale recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione», la ratio della predetta disciplina è venuta completamente meno, determinando l'illegittimità dello scopo perseguito dal legislatore (cfr. Corte cost., sent. n. 10 del 2015) e l'intrinseca irragionevolezza della menzionata disciplina (cfr., ex multis, Corte cost., sentt. n. 1 del 1989; n. 55 del 1968).
2) con riferimento all'art. 97 Cost. il Tribunale ha totalmente ignorato quanto dedotto in citazione con riferimento alla circostanza che l'impossibilità di retribuire la carica di consigliere, limitando gravemente la possibilità di ottenerla, pregiudica l'efficiente organizzazione del non solo a causa della lesione della CP_4 possibilità di ottenere la prestazione necessaria a ricoprire la funzione e che quest'ultima venga svolta in termini di impegno adeguato, ma anche in considerazione del fatto che l'attribuzione di una remunerazione pecuniaria per l'attività posta in essere pone i titolari della carica al riparo da dipendenze e condizionamenti economici, che avrebbero potuto minarne l'indipendenza. Allo stesso modo il Giudice di prime cure ha omesso di compiere alcun riferimento alla dedotta violazione del principio di buon andamento della Pubblica amministrazione, il quale risulta compromesso anche per il motivo che continuano in ogni caso a rimanere a carico del bilancio statale le spese relative alla dotazione organica del CP_4 senza però che l'organo, anche per il venir meno di ogni possibilità di spesa per l'attività istruttoria del Consiglio, sia in grado di svolgere appieno e con la massima competenza tecnica le funzioni assegnate dall'ordinamento.
3) con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 99 della Costituzione, la parte insiste nella censura, assumendo la violazione della norma in quanto, sia i) per effetto della soppressione di ogni indennità e rimborso spese ai Consiglieri, sia ii) per il divieto di conferire incarichi esterni funzionali a svolgere l'attività che gli artt. 10, 10-bis, 11 e 16 della l. n. 936 del 1986 impongono al Consiglio, si è determinata, nel lungo periodo, una sostanziale impossibilità di funzionamento di un organo a rilevanza costituzionale quale è il CNEL. Non ha tenuto inoltre in considerazione il Giudice di prime cure che, nel predetto contesto, forse ben più che in quello originario in cui l'art. 99 Cost. venne concepito, il ruolo del CNEL avrebbe potuto risultare funzionale a dare voce a categorie della
11 società civile che stentano, nell'attuale sistema politico, a trovare adeguata capacità di indirizzo e possibilità di rappresentanza, considerato anche che una tale possibile rivalutazione del ruolo del CNEL era stato ben presente alla , che si era fatta Parte_17 promotrice, di propria iniziativa, anche della presentazione di un disegno di legge alle Camere, approvato con decisione unanime, nella seduta del 21 febbraio 2017 per l'autoriforma del CNEL attraverso modifiche alla legge 30 dicembre 1986, n. 936.
I rilievi sono infondati. Occorre sgomberare il campo da ogni sospetto di incostituzionalità della disposizione in questione, dovendosi condividere la conclusione del primo giudice circa la piena conformità della normativa in questione - contenente misure di contenimento della finanza pubblica - a disposizioni costituzionali di rango prevalente, quali, primo fra tutti, il principio della parità del bilancio ex art. 81 Cost. I parametri costituzionali ex artt. 3, 97 e 99, indicati dalla parte come, in tesi, violati dalla normativa, recedono dinanzi al rilievo delle complessive peculiarità fattuali proprie dell'incarico di cui si discute. Un aspetto cruciale - bene evidenziato dal Tribunale - risiede nel carattere esclusivamente onorario dell'incarico di consigliere CP_4 che esclude qualsiasi rapporto di sinallagmaticità tra l'esercizio della funzione e la corresponsione della indennità. (Cass. 31.05.2017 n. 13721). Nel consegue come il venir meno della indennità non pare in contrasto, sotto alcun profilo, con l'art. 36 Cost. La rilevanza di tale dato stride, all'evidenza, non solo con la insorgenza di qualsiasi “aspettativa” alla percezione dell'emolumento - come prospettato dagli attori ma anche con la eventualità che, con la soppressione della indennità, si verifichi la paventata “impossibilità di funzionamento” dell'organo (con conseguente violazione degli artt. 97 e 99 Cost., valutati congiuntamente), a meno di non ipotizzare una deliberata sottrazione dei consiglieri all'esercizio del munus publicum ricoperto a seguito del venir meno della indennità . Né è ravvisabile una disparità di trattamento sostanziale con il componenti del collegio sindacale che percepiscono unicamente un rimborso delle spese sostenute e documentate, senza alcuna corresponsione di indennità in misura fissa. La recessività dei profili evidenziati nell'appello induce alla conferma della prima sentenza. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base del valore indeterminato della causa.
12 Dichiara la ricorrenza, a carico degli appellanti soccombenti, delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14360/20, pubblicata il 19.10.2020, così provvede: rigetta l'appello confermando la sentenza impugnata;
condanna gli appellanti in solido alla rifusione, in favore degli appellati costituiti, delle spese del grado che liquida in complessivi € 11.000 oltre Iva e Cpa se dovuti e spese generali al 15%.
Dichiara la ricorrenza, a carico degli appellanti soccombenti, delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.10.2025 Il consigliere est. Giovanna Gianì Il Presidente
LA NO
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