Art. 3. ((Procedura di nomina dei componenti)) 1. I membri del CNEL di cui al comma 1, lettera a), del precedente articolo 2 sono nominati con, decreto del Presidente della Repubblica.
2. I membri di cui al comma 1, ((lettere b) e c) )) , del precedente articolo 2 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. I membri di cui al comma 1, ((lettere b) e c) )) , del precedente articolo 2 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.