Articolo 3 della Legge 30 dicembre 1986, n. 936
Articolo 2Articolo 4
Versione
20 gennaio 1987
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Versione
28 dicembre 2011
Art. 3. ((Procedura di nomina dei componenti)) 1. I membri del CNEL di cui al comma 1, lettera a), del precedente articolo 2 sono nominati con, decreto del Presidente della Repubblica.
2. I membri di cui al comma 1, ((lettere b) e c) )) , del precedente articolo 2 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Entrata in vigore il 28 dicembre 2011
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