Articolo 20 della Legge 30 dicembre 1986, n. 936
Articolo 19Articolo 19
Versione
20 gennaio 1987
Art. 20. Regolamenti 1. L'attivita' del CNEL e' disciplinata con regolamento approvato dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei componenti in carica.
La stessa maggioranza e' richiesta per ogni modifica da apportare al regolamento.
2. Limitatamente alle materie contemplate dagli articoli 9, 13 e dal comma 2 dell'articolo 21 della presente legge, i relativi regolamenti, adottati con le modalita' di cui al precedente comma 1, sono approvati, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1987
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