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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/08/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
n. 775/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa di lavoro iscritta al n. 775/2022 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. OLIVA Parte_1 C.F._1 ANDREA e dell'avv. GASPARINI MARIAGRAZIA RICORRENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANSIDERI FABIO CP_1 P.IVA_1 RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2/8/2022, - dipendente di con contratto a Parte_1 CP_1 tempo indeterminato, mansione di impiegata, orario a tempo pieno, livello 5 CCNL Terziario e
Commercio – rivendicava l'inquadramento nel superiore livello 1 CCNL applicato per aver svolto di fatto, mansioni di Product Manager, al cui riconoscimento non aveva rinunciato con l'accordo in sede sindacale del 2.7.2019, con cui aveva soltanto accettato la decurtazione del superminimo individuale nella misura mensile lorda di € 325,86, con decorrenza gennaio 2019.
Lamentava inoltre, che nel 2020 a seguito dell'emergenza Covid-19, la società aveva messo in Cassa
Integrazione lei stessa e l'altra dipendente del settore Style, ma non anche Per_1 Per_2
che, dopo essere andata in pensione, aveva proseguito a lavorare con un contratto di lavoro
[...] autonomo. In particolare, mentre nel periodo maggio/luglio 2020 era stata posta in cassa integrazione al
50% alternata con dal luglio 2020 fino alla cessazione del rapporto di lavoro, soltanto lei Per_1 era rimasta in cassa interazione, mentre aveva sempre lavorato, con evidente violazione del Per_1
c.d. criterio di rotazione.
Per tale ragione, nel 2021 aveva percepito un reddito inferiore alla RAL dovuta, che le aveva impedito pagina 1 di 9 di poter beneficare integralmente delle deduzioni fiscali maturate nell'anno, per € 855,00.
Deduceva infine, che nell'ottobre 2022, il legale rappresentante della società le aveva anticipato l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro e sebbene si fosse resa subito disponibile a riprendere il lavoro, con lettera 15/2/2022 le era stato comunicato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per riduzione del personale.
Impugnava pertanto il licenziamento, per mancata prova della sua inevitabilità per risolvere le difficoltà aziendali, per la violazione dei criteri di scelta del soggetto da licenziare, essendoci molteplici lavoratori assunti dopo di lei e con minore carico familiare, e per violazione dell'obbligo di repechage
Si costituiva e negava che la ricorrente avesse mai svolto il ruolo di responsabile di stile, CP_1 ricoperto dal precedente amministratore unico e poi da quello in carica, in quanto Parte_2 era sempre stata una disegnatrice di tessuti al computer, per cui aveva le medesime mansioni delle altre colleghe, con le quali era intercambiabile e sulle quali non aveva alcun potere di coordinamento o direzione, né era mai stata investita di un controllo di gestione o assistenza stilistica. Contestava in ogni caso che la rivendicazione di un diverso inquadramento contrattuale contrastava con il verbale sottoscritto in sede sindacale il 2/7/2019, con cui la ricorrente, oltre ad accettare una decurtazione del superminimo, si era implicitamente dichiarata soddisfatta del proprio livello retributivo, concordando con il datore di lavoro di non avere null'altro da pretendere per qualsiasi altro titolo, causa o ragione.
Sulla rotazione nel periodo Covid-19, deduceva che per poter eseguire rapidamente il disegno richiesto dal cliente, era necessario che fosse la stessa disegnatrice, che aveva preparato la bozza iniziale, a realizzare poi le ulteriori indicazioni dettate dalle scelte stilistiche del cliente e successivamente, a eseguire le varianti richieste, per cui verificata l'incompatibilità di tale esigenza con l'alternanza al lavoro delle due disegnatrici, dal luglio 2021, aveva deciso, per evitare ulteriori ritardi, di privilegiare la continuità lavorativa;
la scelta era caduta su con una maggiore anzianità di servizio Per_1 essendo stata assunta nel 2002, con il medesimo carico familiare e un orario di lavoro più contenuto.
Quanto al licenziamento, osservava che per fronteggiare la crisi che aveva investito l'azienda fin dal
2018, era stato deciso di ridurre i costi del personale (ridotti a 9 unità, di cui due part-time) e privilegiare il settore dell'abbigliamento rispetto a quello dell'accessorio, misure che non avevano però impedito un calo del fatturato negli anni 2020 e 2021, solo in parte mitigato dai contributi statali.
Negava la violazione dei criteri di scelta, in quanto alla ricorrente era stata preferita l'altra disegnatrice, con maggiore anzianità di servizio e dell'obbligo di repechage, perchè la ricorrente non avrebbe potuto svolgere le mansioni degli altri dipendenti con minore anzianità di servizio, essendo priva delle competenze richieste.
Terminata l'istruttoria, all'udienza del 15/3/2025 la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo in atti. pagina 2 di 9 Le mansioni superiori
La ricorrente, inquadrata al livello 5 ccnl Terziario e Commercio, ha rivendicato il diritto all'inquadramento nel superiore livello 1, per aver svolto mansioni di Product Manager.
Al riguardo ha prodotto un bigliettino da visita consegnatole dalla resistente, dove veniva specificatamente indicato il suo ruolo di “Design and Product Manager” .
L'attribuzione di tale qualifica, in un biglietto da visita, non può avere valore di confessione, perché non si tratta del riconoscimento di semplici fatti (art 2730 cc), ma di una valutazione di natura giuridica, che implica un giudizio sulla corrispondenza delle mansioni effettivamente svolte con una determinata qualifica, prevista per uno specifico livello d'inquadramento in base al ccnl di riferimento.
Sempre in via preliminare dev'essere respinta l'eccezione della società sulla precedente rinuncia della ricorrente alla rivendicazione di un superiore livello d'inquadramento, contenuta nel verbale sottoscritto il 2/7/2019 davanti alla commissione di conciliazione dell'ITL Como-Lecco.
L'accordo ha come specifico oggetto l'adesione della ricorrente alla decurtazione del superminimo individuale, nella misura mensile lorda di € 325,86, con decorrenza dal gennaio 2019.
Al successivo punto 4) viene precisato che “le parti accettano i termini tutti del presente accordo, dichiarano di non avere null'altro a pretendere per alcun titolo, ragione o causa, rinunciando espressamente a far valere reciprocamente ogni ulteriore eventuale diritto pretesa od azione in qualsiasi sede rispetto agli intercorsi accordi, anche a titolo di risarcimento del danno”.
Si tratta di una rinuncia che tuttalpiù, può essere riferita allo specifico oggetto dell'accordo, cioè il superminimo, e non anche a tutti gli altri diritti relativi al rapporto di lavoro in corso tra le parti.
La rinuncia infatti, deve necessariamente avere come oggetto dei diritti determinati od obiettivamente determinabili, per dimostrare la chiara e piena consapevolezza del titolare di abdicare o transigere su di essi, per cui non è ammissibile la rinuncia generica “a ogni altro diritto”, neppure genericamente indicato, che si risolve, in sostanza, in un clausola di stile, priva di un effettivo valore dispositivo, in quanto non consente di stabilire l'effettivo contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nel merito la domanda risulta comunque infondata.
Come già detto con inquadramento nel livello 5 ccnl Terziario e Commercio che spetta a Pt_1 coloro che “eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite” sostiene di essere stata invece, la responsabile di stile (ricerca stilistica, definizione delle tendenze, analisi e interfaccia con settore commerciale, definizione del campionario), di essersi occupata di creazione disegni, modelli e controllo di gestione della relativa realizzazione, di creazione stilistica di collezioni firmate, sia interne, sia esterne, gestione di fornitori stampa, tessiture e confezionamento prodotti, assistenza stilistica per clienti del mercato italiano ed estero. pagina 3 di 9 Ha quindi chiesto il riconoscimento del livello 1, previsto per i lavoratori che “…con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, . . . sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate”.
Dall'istruttoria è emerso che all'inizio, nel reparto Stile, lavoravano quattro disegnatrici, che svolgevano sostanzialmente la stessa attività, dovendo realizzare il disegno seguendo le richieste dei clienti;
di queste due, la ricorrente e erano assegnate al settore Accessori (disegni per Per_1 sciarpe e foulards) e le altre due a quello Abbigliamento (disegni per tessuti), mentre la responsabile era , il precedente amministratore unico (teste ). Pt_2 Tes_1
ha confermato di aver avuto il ruolo di responsabile del reparto Stile, fino a quando era stata Pt_2
l'amministratore unico della società, cioè fino al 2018, precisando che
come le altre disegnatrici, realizzava i disegni;
non aveva un suo ruolo particolare, diverso Pt_1 dalle altre” e che “era una brava disegnatrice, ma non aveva un ruolo da responsabile”. dopo aver confermato che fino al 2018, la responsabile del reparto era stata , ha detto Per_1 Pt_2 che in seguito era venuta meno la figura del responsabile o coordinatore, “per cui le disegnatrici trattavano direttamente con i venditori del Commerciale, che portavano le richieste dei clienti”, e
“tutte . . . svolgevano la stessa attività” per cui la ricorrente non aveva il ruolo di Product Manager.
responsabile di magazzino e di produzione, ha pure lui confermato che “le mansioni di Tes_2 responsabile di stile nella sono sempre state svolte dall'amministratore unico in carica, CP_1 prima la signora e poi il ragionier e ha poi rivendicato di essere lui Parte_2 CP_2 stesso “a occupar[s]i del controllo sulla produzione e dei rapporti con i fornitori”, come peraltro confermato dalle testi , e Tes_1 Pt_2 Per_1
Di tutti i testi, solo addetta all'ufficio commerciale, ha confermato che era la Tes_3 Pt_1 responsabile del settore Stile, precisando che “la ricorrente proponeva alle altre i disegni e modelli. In definitiva creava anche a mano, dei nuovi disegni, cosa che le altre non facevano perché Pt_1 utilizzavano i disegni dell'archivio o dei clienti oppure scaricati da siti internet.
OM lavorava per “ ed era a proporre i disegni da realizzare per tale Persona_3 Pt_1 marchio.
Era a disegnare i modelli di tutte le collezioni;
prima della sua assunzione si seguiva un Pt_1 metodo diverso. seguiva poi la fase della realizzazione del tessuto per la campionatura da mostrare ai clienti, Pt_1 parlava infatti, con le stamperie e i tessitori.”.
In definitiva il ruolo di responsabile della ricorrente è dedotto dalla teste dal fatto che era Tes_3
a proporre alle altre i disegni e i modelli (sempre di disegni, perché non realizza capi di Pt_1 CP_1 pagina 4 di 9 abbigliamento – teste , cosa non vera perché erano i clienti a chiedere direttamente alla Tes_2 disegnatrice di riferimento, il tipo di disegno da realizzare per le proprie creazioni.
Né ha trovato conferma la dichiarazione che fosse a occuparsi anche della fase successiva, della Pt_1 realizzazione dei tessuti per il campionario, di cui si occupava invece Tes_2
In ogni caso, trattandosi dell'unica deposizione favorevole alla ricorrente, smentita da tutte le altre, concordi nel riferire che la disegnatrici svolgevano tutte la stessa attività, anche perché i disegni creati a mano solo da dovevano essere poi definiti al computer (teste , deve escludersi che la Pt_1 Per_1 ricorrente abbia fornito la prova di aver svolto mansioni riconducibili al livello 1, che richiede l'esecuzione di un'attività di alto contenuto professionale, anche con responsabilità di direzione esecutiva e con poteri di iniziativa e autonomia operativa, che comunque non aveva, non Pt_1 essendo chiamata a coordinare né controllare le altre disegnatrici, di cui negli ultimi anni ne era rimasta un'altra soltanto, né risulta che avesse margini per operare in autonomia, diversi dalla realizzazione dei disegni.
La domanda di riconoscimento del livello 1 dev'essere pertanto respinta e pur essendo il livello 5 a lei attribuito non corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, non avendo indicato, in alternativa, a quale altro livello queste corrispondessero, non può essere rimessa completamente al giudice l'individuazione, tra i vari livelli del ccnl, di quello effettivamente corrispondente alla sua attività lavorativa.
La
[...] lamenta che dopo il periodo iniziale di cassa integrazione per l'emergenza Covid-19, CP_3 maggio/luglio 202, in cui la sospensione dal lavoro aveva coinvolto anche l'altra disegnatrice, Per_1 in misura uguale, nel periodo successivo e fino alla conclusione del rapporto di lavoro, solo lei
[...] era rimasta in cassa integrazione, mentre la collega aveva ripreso il lavoro, in violazione del principio di rotazione.
OM ha giustificato la propria scelta con il fatto che aveva maggiore anzianità lavorativa, un Per_1 orario lavorativo ridotto e quindi, un minore costo per l'azienda e comunque, posto che ogni disegno veniva poi sviluppato e modificato dalla disegnatrice che l'aveva inizialmente ideato, aveva inteso privilegiare la continuità lavorativa evitando l'alternanza tra le due disegnatrici, che comportava inutili ritardi, perché una era costretta a proseguire il disegno iniziato dall'altra.
La decisione della società non pare corretta.
La disciplina della cassa integrazione ordinaria, contenuta nel D. Lgs. 148/2015, in parte derogata per l'emergenza epidemiologica Covid-19, non prevede (a differenza di quella della cassa integrazione straordinaria, vd art. 24 co. 3 D. Lgs. cit.) l'obbligo della rotazione, anche se il datore di lavoro è pur sempre tenuto al rispetto dei principi generali di non discriminazione, correttezza e buona fede nella pagina 5 di 9 scelta dei lavoratori da sospendere.
La giurisprudenza ritiene però, che anche nel caso di cassa integrazione ordinaria, il datore di lavoro debba comunque garantire la rotazione tra i lavoratori, proprio perchè deve agire nel rispetto dei principi di non discriminazione, correttezza e buona fede, evitando che vengano penalizzati sempre i medesimi lavoratori, a meno che non vi ostino compravate ragioni produttive od organizzative.
Nello specifico i testi hanno concordemente riferito che di prassi, i modelli dei disegni venivano sviluppati o modificati dalla medesima disegnatrice che li aveva iniziati, soprattutto se erano richiesti da specifici clienti, tuttavia, poteva anche capitare che della loro variazione si occupasse una disegnatrice diversa.
Che lo sviluppo del disegno da parte della disegnatrice che l'aveva ideato non fosse la regola assoluta è dimostrato dalla stessa condotta di che, almeno nel periodo iniziale di cassa integrazione, aveva CP_1 rispettato il principio della rotazione delle due disegnatrici.
Pertanto, non avendo provato quali particolari problemi o ritardi nell'ultimazione dei disegni potessero essere causati dalla rotazione delle due disegnatrici, peraltro in un periodo si scarsa attività, la successiva collocazione in cassa integrazione della sola ricorrente risulta illegittima, non essendo sufficiente a giustificarla il minore orario di lavoro di non avendo proposto un'analoga Per_1 CP_1 riduzione dell'orario di lavoro a che, verosimilmente, l'avrebbe accettata, pur di evitare di Pt_1 rimanere sempre in cassa integrazione.
Il licenziamento
Con lettera 15/2/2022 è stata licenziata, senza preavviso, per giustificato motivo oggettivo per Pt_1 riduzione del personale, avendo “a fronte della crisi del mercato tessile aggravata CP_1 ulteriormente dal periodo di pandemia COVID-19 . . . la necessità di procedere ad una riorganizzazione aziendale, con conseguente riduzione dell'organico per far fronte al calo consistente di fatturato che perdura ormai da un biennio”, con la conseguente ridistribuzione delle sue mansioni all'interno dell'organico aziendale.
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, previsto dall'art 3 l. 604/1966, il datore di lavoro deve provare: “a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività;
c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello pagina 6 di 9 normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore” (Cass 24882/2017).
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che “ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa;
ove, però, il recesso sia motivato dall'esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese di carattere straordinario, ed in giudizio se ne accerti, in concreto, l'inesistenza, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità e la pretestuosità della causale addotta” (Cass 25201/2016).
Di conseguenza, avendo la società giustificato, nella lettera di licenziamento, la “riduzione dell'organico per far fronte al calo consistente di fatturato che perdura ormai da un biennio”, occorre accertare la sussistenza della ragione economica che aveva reso necessaria la soppressione del posto di lavoro della ricorrente.
Dai bilanci prodotti da risulta che mentre l'esercizio 2019 si era chiuso in sostanziale pareggio, CP_1 in quello successivo, 2020, il fatturato si era quasi dimezzato ed era stata registrata una perdita di ben €
187.945,00, nonostante i contributi Covid-19 concessi a fondo perduto e all'utilizzo della CIGO
Nel 2021 il fatturato era leggermente migliorato, pur restando inferiore a quello del 2019 di oltre un terzo, solo grazie ai contributi statali (pari a circa € 113.000,00) e al rinnovo della CIGO, che avevano consentito di raggiungere un utile di € 74.925,00.
Tali dati confermano la giustificazione economica della riduzione del personale, mediante la soppressione di un posto di lavoro, costituita dal “calo consistente di fatturato che perdura ormai da un biennio”.
Posto che neppure la ricorrente ha dubitato dell'effettiva soppressione del suo posto di lavoro, deve ritenersi provata la ragione addotta da come giustificato motivo del licenziamento. CP_1
La società non ha però pienamente assolto all'onere di provare la necessità, per il contenimento dei costi, di sopprimere proprio la posizione di lavoro della ricorrente e non invece, un'altra, eventualmente più onerosa.
Inoltre, il progressivo calo di fatturato del settore Accessorio, dove lavorava rispetto al settore Pt_1
Abbigliamento (vd tabella pag.
8 - OM), oltre non essere stato adeguatamente provato, non dimostrerebbe di per sé l'inutilità di una seconda disegnatrice, in quanto, stando alle deposizione della pagina 7 di 9 teste , anche per tale settore era necessario preparare i disegni per i tessuti. Tes_1 non ha neppure dimostrato l'impossibilità del repechage. CP_1
L'impossibilità di un'eventuale ricollocazione di all'interno dell'azienda è stata esclusa dalla Pt_1 società per l'infungibilità delle mansioni svolte (essendo sempre stata una disegnatrice, che non si era mai occupata di altro), che impedivano una sua comparazione con gli altri dipendenti in organico.
In mancanza della produzione del LUL, pur richiesto, non è tuttavia possibile escludere nuove assunzioni, per un congruo periodo di tempo, dopo il licenziamento della ricorrente, di lavoratori con la sua stessa qualifica o un'altra, ad essa fungibile.
Anzi, nelle note conclusive, si è soffermata sulla posizione dei lavoratori di cui ha collocato CP_1
l'assunzione – di alcuni ( , con contratto di collaborazione, e per CP_2 Per_2 Per_4 Per_5 errore, vd, memoria di costituzione - a data successiva al licenziamento, riconoscendo così di aver assunto come magazziniere, in sostituzione di impiegata part- Persona_6 CP_2 Parte_3 time e con contratto a chiamata, per le pulizie. Persona_7
Tuttavia delle mansioni realmente assegnate a ciascuno di essi non è stata fornita alcuna prova, per cui non è stato adeguatamente provato che fossero incompatibili con quelle di Pt_1
Il licenziamento dev'essere pertanto annullato per mancata dimostrazione dell'inevitabilità della scelta della ricorrente quale lavoratrice da licenziare e dell'impossibilità di una sua ricollocazione in azienda.
Dovendosi escludere che sia stata fornita la dimostrazione dell'insussistenza materiale del fatto, addotto come giustificato motivo oggettivo (vd C Cost 128/2024), dall'annullamento del licenziamento del 15/2/2022 per mancanza del giustificato motivo oggettivo, consegue la dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e la condanna di al pagamento CP_1 dell'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di 10 mensilità (in considerazione dell'anzianità lavorativa della ricorrente) dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del tfr, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal licenziamento al saldo.
Il preavviso
Con la memoria integrativa dep. il 21/11/2022 e quindi tardivamente, essendosi l'udienza ex art 420 cpc tenuta il 30 seguente, ha negato di essere tenuta al pagamento dell'indennità per il mancato CP_1 preavviso, per aver, come concordato con il sindacato, pagato alla ricorrente i giorni non lavorati quale permesso retribuito, come indicato nelle buste paghe di gennaio e febbraio 2022.
A parte la tardività della contestazione, occorre osservare che non vi è prova dell'accordo raggiunto con il sindacato che tutelava la ricorrente e che, essendo il licenziamento del 15/2/2002, è inverosimile che l'indennità del mancato preavviso lavorato sia stata pagata, in anticipo, addirittura prima dell'intimazione del licenziamento.
Alla ricorrente spetta pertanto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso. pagina 8 di 9 Poiché i conteggi delle somme richieste dalla ricorrente sono stati elaborati in considerazione del superiore livello d'inquadramento, non spettante, dovranno essere corretti in base a quello assegnatole, il 5 livello, per cui la causa dev'essere rimessa sul ruolo per accertare le somme a lei effettivamente dovute.
Spese di giudizio alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
1. respinge la domanda di riconoscimento del superiore livello di inquadramento;
2. annulla il licenziamento del 15/2/2022 per mancanza del giustificato motivo oggettivo e conseguentemente, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna al pagamento dell'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di 10 CP_1 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del tfr, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal licenziamento al saldo;
3. dichiara l'illegittimità della mancata rotazione della ricorrente con l'altra dipendente nel periodo di CIGO da luglio 2020 fino al licenziamento, e conseguentemente, condanna al CP_1 pagamento delle relative differenze retributive e delle eventuali deduzioni fiscali non godute, per incapienza del reddito;
4. dispone la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Como, 04/06/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa di lavoro iscritta al n. 775/2022 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. OLIVA Parte_1 C.F._1 ANDREA e dell'avv. GASPARINI MARIAGRAZIA RICORRENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANSIDERI FABIO CP_1 P.IVA_1 RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2/8/2022, - dipendente di con contratto a Parte_1 CP_1 tempo indeterminato, mansione di impiegata, orario a tempo pieno, livello 5 CCNL Terziario e
Commercio – rivendicava l'inquadramento nel superiore livello 1 CCNL applicato per aver svolto di fatto, mansioni di Product Manager, al cui riconoscimento non aveva rinunciato con l'accordo in sede sindacale del 2.7.2019, con cui aveva soltanto accettato la decurtazione del superminimo individuale nella misura mensile lorda di € 325,86, con decorrenza gennaio 2019.
Lamentava inoltre, che nel 2020 a seguito dell'emergenza Covid-19, la società aveva messo in Cassa
Integrazione lei stessa e l'altra dipendente del settore Style, ma non anche Per_1 Per_2
che, dopo essere andata in pensione, aveva proseguito a lavorare con un contratto di lavoro
[...] autonomo. In particolare, mentre nel periodo maggio/luglio 2020 era stata posta in cassa integrazione al
50% alternata con dal luglio 2020 fino alla cessazione del rapporto di lavoro, soltanto lei Per_1 era rimasta in cassa interazione, mentre aveva sempre lavorato, con evidente violazione del Per_1
c.d. criterio di rotazione.
Per tale ragione, nel 2021 aveva percepito un reddito inferiore alla RAL dovuta, che le aveva impedito pagina 1 di 9 di poter beneficare integralmente delle deduzioni fiscali maturate nell'anno, per € 855,00.
Deduceva infine, che nell'ottobre 2022, il legale rappresentante della società le aveva anticipato l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro e sebbene si fosse resa subito disponibile a riprendere il lavoro, con lettera 15/2/2022 le era stato comunicato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per riduzione del personale.
Impugnava pertanto il licenziamento, per mancata prova della sua inevitabilità per risolvere le difficoltà aziendali, per la violazione dei criteri di scelta del soggetto da licenziare, essendoci molteplici lavoratori assunti dopo di lei e con minore carico familiare, e per violazione dell'obbligo di repechage
Si costituiva e negava che la ricorrente avesse mai svolto il ruolo di responsabile di stile, CP_1 ricoperto dal precedente amministratore unico e poi da quello in carica, in quanto Parte_2 era sempre stata una disegnatrice di tessuti al computer, per cui aveva le medesime mansioni delle altre colleghe, con le quali era intercambiabile e sulle quali non aveva alcun potere di coordinamento o direzione, né era mai stata investita di un controllo di gestione o assistenza stilistica. Contestava in ogni caso che la rivendicazione di un diverso inquadramento contrattuale contrastava con il verbale sottoscritto in sede sindacale il 2/7/2019, con cui la ricorrente, oltre ad accettare una decurtazione del superminimo, si era implicitamente dichiarata soddisfatta del proprio livello retributivo, concordando con il datore di lavoro di non avere null'altro da pretendere per qualsiasi altro titolo, causa o ragione.
Sulla rotazione nel periodo Covid-19, deduceva che per poter eseguire rapidamente il disegno richiesto dal cliente, era necessario che fosse la stessa disegnatrice, che aveva preparato la bozza iniziale, a realizzare poi le ulteriori indicazioni dettate dalle scelte stilistiche del cliente e successivamente, a eseguire le varianti richieste, per cui verificata l'incompatibilità di tale esigenza con l'alternanza al lavoro delle due disegnatrici, dal luglio 2021, aveva deciso, per evitare ulteriori ritardi, di privilegiare la continuità lavorativa;
la scelta era caduta su con una maggiore anzianità di servizio Per_1 essendo stata assunta nel 2002, con il medesimo carico familiare e un orario di lavoro più contenuto.
Quanto al licenziamento, osservava che per fronteggiare la crisi che aveva investito l'azienda fin dal
2018, era stato deciso di ridurre i costi del personale (ridotti a 9 unità, di cui due part-time) e privilegiare il settore dell'abbigliamento rispetto a quello dell'accessorio, misure che non avevano però impedito un calo del fatturato negli anni 2020 e 2021, solo in parte mitigato dai contributi statali.
Negava la violazione dei criteri di scelta, in quanto alla ricorrente era stata preferita l'altra disegnatrice, con maggiore anzianità di servizio e dell'obbligo di repechage, perchè la ricorrente non avrebbe potuto svolgere le mansioni degli altri dipendenti con minore anzianità di servizio, essendo priva delle competenze richieste.
Terminata l'istruttoria, all'udienza del 15/3/2025 la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo in atti. pagina 2 di 9 Le mansioni superiori
La ricorrente, inquadrata al livello 5 ccnl Terziario e Commercio, ha rivendicato il diritto all'inquadramento nel superiore livello 1, per aver svolto mansioni di Product Manager.
Al riguardo ha prodotto un bigliettino da visita consegnatole dalla resistente, dove veniva specificatamente indicato il suo ruolo di “Design and Product Manager” .
L'attribuzione di tale qualifica, in un biglietto da visita, non può avere valore di confessione, perché non si tratta del riconoscimento di semplici fatti (art 2730 cc), ma di una valutazione di natura giuridica, che implica un giudizio sulla corrispondenza delle mansioni effettivamente svolte con una determinata qualifica, prevista per uno specifico livello d'inquadramento in base al ccnl di riferimento.
Sempre in via preliminare dev'essere respinta l'eccezione della società sulla precedente rinuncia della ricorrente alla rivendicazione di un superiore livello d'inquadramento, contenuta nel verbale sottoscritto il 2/7/2019 davanti alla commissione di conciliazione dell'ITL Como-Lecco.
L'accordo ha come specifico oggetto l'adesione della ricorrente alla decurtazione del superminimo individuale, nella misura mensile lorda di € 325,86, con decorrenza dal gennaio 2019.
Al successivo punto 4) viene precisato che “le parti accettano i termini tutti del presente accordo, dichiarano di non avere null'altro a pretendere per alcun titolo, ragione o causa, rinunciando espressamente a far valere reciprocamente ogni ulteriore eventuale diritto pretesa od azione in qualsiasi sede rispetto agli intercorsi accordi, anche a titolo di risarcimento del danno”.
Si tratta di una rinuncia che tuttalpiù, può essere riferita allo specifico oggetto dell'accordo, cioè il superminimo, e non anche a tutti gli altri diritti relativi al rapporto di lavoro in corso tra le parti.
La rinuncia infatti, deve necessariamente avere come oggetto dei diritti determinati od obiettivamente determinabili, per dimostrare la chiara e piena consapevolezza del titolare di abdicare o transigere su di essi, per cui non è ammissibile la rinuncia generica “a ogni altro diritto”, neppure genericamente indicato, che si risolve, in sostanza, in un clausola di stile, priva di un effettivo valore dispositivo, in quanto non consente di stabilire l'effettivo contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nel merito la domanda risulta comunque infondata.
Come già detto con inquadramento nel livello 5 ccnl Terziario e Commercio che spetta a Pt_1 coloro che “eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite” sostiene di essere stata invece, la responsabile di stile (ricerca stilistica, definizione delle tendenze, analisi e interfaccia con settore commerciale, definizione del campionario), di essersi occupata di creazione disegni, modelli e controllo di gestione della relativa realizzazione, di creazione stilistica di collezioni firmate, sia interne, sia esterne, gestione di fornitori stampa, tessiture e confezionamento prodotti, assistenza stilistica per clienti del mercato italiano ed estero. pagina 3 di 9 Ha quindi chiesto il riconoscimento del livello 1, previsto per i lavoratori che “…con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, . . . sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate”.
Dall'istruttoria è emerso che all'inizio, nel reparto Stile, lavoravano quattro disegnatrici, che svolgevano sostanzialmente la stessa attività, dovendo realizzare il disegno seguendo le richieste dei clienti;
di queste due, la ricorrente e erano assegnate al settore Accessori (disegni per Per_1 sciarpe e foulards) e le altre due a quello Abbigliamento (disegni per tessuti), mentre la responsabile era , il precedente amministratore unico (teste ). Pt_2 Tes_1
ha confermato di aver avuto il ruolo di responsabile del reparto Stile, fino a quando era stata Pt_2
l'amministratore unico della società, cioè fino al 2018, precisando che
come le altre disegnatrici, realizzava i disegni;
non aveva un suo ruolo particolare, diverso Pt_1 dalle altre” e che “era una brava disegnatrice, ma non aveva un ruolo da responsabile”. dopo aver confermato che fino al 2018, la responsabile del reparto era stata , ha detto Per_1 Pt_2 che in seguito era venuta meno la figura del responsabile o coordinatore, “per cui le disegnatrici trattavano direttamente con i venditori del Commerciale, che portavano le richieste dei clienti”, e
“tutte . . . svolgevano la stessa attività” per cui la ricorrente non aveva il ruolo di Product Manager.
responsabile di magazzino e di produzione, ha pure lui confermato che “le mansioni di Tes_2 responsabile di stile nella sono sempre state svolte dall'amministratore unico in carica, CP_1 prima la signora e poi il ragionier e ha poi rivendicato di essere lui Parte_2 CP_2 stesso “a occupar[s]i del controllo sulla produzione e dei rapporti con i fornitori”, come peraltro confermato dalle testi , e Tes_1 Pt_2 Per_1
Di tutti i testi, solo addetta all'ufficio commerciale, ha confermato che era la Tes_3 Pt_1 responsabile del settore Stile, precisando che “la ricorrente proponeva alle altre i disegni e modelli. In definitiva creava anche a mano, dei nuovi disegni, cosa che le altre non facevano perché Pt_1 utilizzavano i disegni dell'archivio o dei clienti oppure scaricati da siti internet.
OM lavorava per “ ed era a proporre i disegni da realizzare per tale Persona_3 Pt_1 marchio.
Era a disegnare i modelli di tutte le collezioni;
prima della sua assunzione si seguiva un Pt_1 metodo diverso. seguiva poi la fase della realizzazione del tessuto per la campionatura da mostrare ai clienti, Pt_1 parlava infatti, con le stamperie e i tessitori.”.
In definitiva il ruolo di responsabile della ricorrente è dedotto dalla teste dal fatto che era Tes_3
a proporre alle altre i disegni e i modelli (sempre di disegni, perché non realizza capi di Pt_1 CP_1 pagina 4 di 9 abbigliamento – teste , cosa non vera perché erano i clienti a chiedere direttamente alla Tes_2 disegnatrice di riferimento, il tipo di disegno da realizzare per le proprie creazioni.
Né ha trovato conferma la dichiarazione che fosse a occuparsi anche della fase successiva, della Pt_1 realizzazione dei tessuti per il campionario, di cui si occupava invece Tes_2
In ogni caso, trattandosi dell'unica deposizione favorevole alla ricorrente, smentita da tutte le altre, concordi nel riferire che la disegnatrici svolgevano tutte la stessa attività, anche perché i disegni creati a mano solo da dovevano essere poi definiti al computer (teste , deve escludersi che la Pt_1 Per_1 ricorrente abbia fornito la prova di aver svolto mansioni riconducibili al livello 1, che richiede l'esecuzione di un'attività di alto contenuto professionale, anche con responsabilità di direzione esecutiva e con poteri di iniziativa e autonomia operativa, che comunque non aveva, non Pt_1 essendo chiamata a coordinare né controllare le altre disegnatrici, di cui negli ultimi anni ne era rimasta un'altra soltanto, né risulta che avesse margini per operare in autonomia, diversi dalla realizzazione dei disegni.
La domanda di riconoscimento del livello 1 dev'essere pertanto respinta e pur essendo il livello 5 a lei attribuito non corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, non avendo indicato, in alternativa, a quale altro livello queste corrispondessero, non può essere rimessa completamente al giudice l'individuazione, tra i vari livelli del ccnl, di quello effettivamente corrispondente alla sua attività lavorativa.
La
[...] lamenta che dopo il periodo iniziale di cassa integrazione per l'emergenza Covid-19, CP_3 maggio/luglio 202, in cui la sospensione dal lavoro aveva coinvolto anche l'altra disegnatrice, Per_1 in misura uguale, nel periodo successivo e fino alla conclusione del rapporto di lavoro, solo lei
[...] era rimasta in cassa integrazione, mentre la collega aveva ripreso il lavoro, in violazione del principio di rotazione.
OM ha giustificato la propria scelta con il fatto che aveva maggiore anzianità lavorativa, un Per_1 orario lavorativo ridotto e quindi, un minore costo per l'azienda e comunque, posto che ogni disegno veniva poi sviluppato e modificato dalla disegnatrice che l'aveva inizialmente ideato, aveva inteso privilegiare la continuità lavorativa evitando l'alternanza tra le due disegnatrici, che comportava inutili ritardi, perché una era costretta a proseguire il disegno iniziato dall'altra.
La decisione della società non pare corretta.
La disciplina della cassa integrazione ordinaria, contenuta nel D. Lgs. 148/2015, in parte derogata per l'emergenza epidemiologica Covid-19, non prevede (a differenza di quella della cassa integrazione straordinaria, vd art. 24 co. 3 D. Lgs. cit.) l'obbligo della rotazione, anche se il datore di lavoro è pur sempre tenuto al rispetto dei principi generali di non discriminazione, correttezza e buona fede nella pagina 5 di 9 scelta dei lavoratori da sospendere.
La giurisprudenza ritiene però, che anche nel caso di cassa integrazione ordinaria, il datore di lavoro debba comunque garantire la rotazione tra i lavoratori, proprio perchè deve agire nel rispetto dei principi di non discriminazione, correttezza e buona fede, evitando che vengano penalizzati sempre i medesimi lavoratori, a meno che non vi ostino compravate ragioni produttive od organizzative.
Nello specifico i testi hanno concordemente riferito che di prassi, i modelli dei disegni venivano sviluppati o modificati dalla medesima disegnatrice che li aveva iniziati, soprattutto se erano richiesti da specifici clienti, tuttavia, poteva anche capitare che della loro variazione si occupasse una disegnatrice diversa.
Che lo sviluppo del disegno da parte della disegnatrice che l'aveva ideato non fosse la regola assoluta è dimostrato dalla stessa condotta di che, almeno nel periodo iniziale di cassa integrazione, aveva CP_1 rispettato il principio della rotazione delle due disegnatrici.
Pertanto, non avendo provato quali particolari problemi o ritardi nell'ultimazione dei disegni potessero essere causati dalla rotazione delle due disegnatrici, peraltro in un periodo si scarsa attività, la successiva collocazione in cassa integrazione della sola ricorrente risulta illegittima, non essendo sufficiente a giustificarla il minore orario di lavoro di non avendo proposto un'analoga Per_1 CP_1 riduzione dell'orario di lavoro a che, verosimilmente, l'avrebbe accettata, pur di evitare di Pt_1 rimanere sempre in cassa integrazione.
Il licenziamento
Con lettera 15/2/2022 è stata licenziata, senza preavviso, per giustificato motivo oggettivo per Pt_1 riduzione del personale, avendo “a fronte della crisi del mercato tessile aggravata CP_1 ulteriormente dal periodo di pandemia COVID-19 . . . la necessità di procedere ad una riorganizzazione aziendale, con conseguente riduzione dell'organico per far fronte al calo consistente di fatturato che perdura ormai da un biennio”, con la conseguente ridistribuzione delle sue mansioni all'interno dell'organico aziendale.
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, previsto dall'art 3 l. 604/1966, il datore di lavoro deve provare: “a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività;
c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello pagina 6 di 9 normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore” (Cass 24882/2017).
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che “ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa;
ove, però, il recesso sia motivato dall'esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese di carattere straordinario, ed in giudizio se ne accerti, in concreto, l'inesistenza, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità e la pretestuosità della causale addotta” (Cass 25201/2016).
Di conseguenza, avendo la società giustificato, nella lettera di licenziamento, la “riduzione dell'organico per far fronte al calo consistente di fatturato che perdura ormai da un biennio”, occorre accertare la sussistenza della ragione economica che aveva reso necessaria la soppressione del posto di lavoro della ricorrente.
Dai bilanci prodotti da risulta che mentre l'esercizio 2019 si era chiuso in sostanziale pareggio, CP_1 in quello successivo, 2020, il fatturato si era quasi dimezzato ed era stata registrata una perdita di ben €
187.945,00, nonostante i contributi Covid-19 concessi a fondo perduto e all'utilizzo della CIGO
Nel 2021 il fatturato era leggermente migliorato, pur restando inferiore a quello del 2019 di oltre un terzo, solo grazie ai contributi statali (pari a circa € 113.000,00) e al rinnovo della CIGO, che avevano consentito di raggiungere un utile di € 74.925,00.
Tali dati confermano la giustificazione economica della riduzione del personale, mediante la soppressione di un posto di lavoro, costituita dal “calo consistente di fatturato che perdura ormai da un biennio”.
Posto che neppure la ricorrente ha dubitato dell'effettiva soppressione del suo posto di lavoro, deve ritenersi provata la ragione addotta da come giustificato motivo del licenziamento. CP_1
La società non ha però pienamente assolto all'onere di provare la necessità, per il contenimento dei costi, di sopprimere proprio la posizione di lavoro della ricorrente e non invece, un'altra, eventualmente più onerosa.
Inoltre, il progressivo calo di fatturato del settore Accessorio, dove lavorava rispetto al settore Pt_1
Abbigliamento (vd tabella pag.
8 - OM), oltre non essere stato adeguatamente provato, non dimostrerebbe di per sé l'inutilità di una seconda disegnatrice, in quanto, stando alle deposizione della pagina 7 di 9 teste , anche per tale settore era necessario preparare i disegni per i tessuti. Tes_1 non ha neppure dimostrato l'impossibilità del repechage. CP_1
L'impossibilità di un'eventuale ricollocazione di all'interno dell'azienda è stata esclusa dalla Pt_1 società per l'infungibilità delle mansioni svolte (essendo sempre stata una disegnatrice, che non si era mai occupata di altro), che impedivano una sua comparazione con gli altri dipendenti in organico.
In mancanza della produzione del LUL, pur richiesto, non è tuttavia possibile escludere nuove assunzioni, per un congruo periodo di tempo, dopo il licenziamento della ricorrente, di lavoratori con la sua stessa qualifica o un'altra, ad essa fungibile.
Anzi, nelle note conclusive, si è soffermata sulla posizione dei lavoratori di cui ha collocato CP_1
l'assunzione – di alcuni ( , con contratto di collaborazione, e per CP_2 Per_2 Per_4 Per_5 errore, vd, memoria di costituzione - a data successiva al licenziamento, riconoscendo così di aver assunto come magazziniere, in sostituzione di impiegata part- Persona_6 CP_2 Parte_3 time e con contratto a chiamata, per le pulizie. Persona_7
Tuttavia delle mansioni realmente assegnate a ciascuno di essi non è stata fornita alcuna prova, per cui non è stato adeguatamente provato che fossero incompatibili con quelle di Pt_1
Il licenziamento dev'essere pertanto annullato per mancata dimostrazione dell'inevitabilità della scelta della ricorrente quale lavoratrice da licenziare e dell'impossibilità di una sua ricollocazione in azienda.
Dovendosi escludere che sia stata fornita la dimostrazione dell'insussistenza materiale del fatto, addotto come giustificato motivo oggettivo (vd C Cost 128/2024), dall'annullamento del licenziamento del 15/2/2022 per mancanza del giustificato motivo oggettivo, consegue la dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e la condanna di al pagamento CP_1 dell'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di 10 mensilità (in considerazione dell'anzianità lavorativa della ricorrente) dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del tfr, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal licenziamento al saldo.
Il preavviso
Con la memoria integrativa dep. il 21/11/2022 e quindi tardivamente, essendosi l'udienza ex art 420 cpc tenuta il 30 seguente, ha negato di essere tenuta al pagamento dell'indennità per il mancato CP_1 preavviso, per aver, come concordato con il sindacato, pagato alla ricorrente i giorni non lavorati quale permesso retribuito, come indicato nelle buste paghe di gennaio e febbraio 2022.
A parte la tardività della contestazione, occorre osservare che non vi è prova dell'accordo raggiunto con il sindacato che tutelava la ricorrente e che, essendo il licenziamento del 15/2/2002, è inverosimile che l'indennità del mancato preavviso lavorato sia stata pagata, in anticipo, addirittura prima dell'intimazione del licenziamento.
Alla ricorrente spetta pertanto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso. pagina 8 di 9 Poiché i conteggi delle somme richieste dalla ricorrente sono stati elaborati in considerazione del superiore livello d'inquadramento, non spettante, dovranno essere corretti in base a quello assegnatole, il 5 livello, per cui la causa dev'essere rimessa sul ruolo per accertare le somme a lei effettivamente dovute.
Spese di giudizio alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
1. respinge la domanda di riconoscimento del superiore livello di inquadramento;
2. annulla il licenziamento del 15/2/2022 per mancanza del giustificato motivo oggettivo e conseguentemente, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna al pagamento dell'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di 10 CP_1 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del tfr, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal licenziamento al saldo;
3. dichiara l'illegittimità della mancata rotazione della ricorrente con l'altra dipendente nel periodo di CIGO da luglio 2020 fino al licenziamento, e conseguentemente, condanna al CP_1 pagamento delle relative differenze retributive e delle eventuali deduzioni fiscali non godute, per incapienza del reddito;
4. dispone la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Como, 04/06/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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