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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 13/02/2026, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1312/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FAZZI LIBORIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5580/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009916091 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170006745218 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 promuoveva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso l'intimazione di pagamento meglio indicata in epigrafe, notificata in data 29/04/2024, nonché avverso la sottostante cartella di pagamento n. 29320170006745218/000, avente ad oggetto l'iva relativa all'anno d'imposta 2013, con relativi sanzioni ed interessi, per complessive € 2.611,88.
La ricorrente fondava la pretesa di annullamento dell'atto impugnato deducendo l'omessa notifica della cartella di pagamento, l'estinzione della pretesa tributaria per decorso dei termini di prescrizione e decadenza;
in via subordinata eccepiva l'estinzione delle sanzioni e degli interessi per decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Seguivano memorie di replica di parte ricorrente, con le quali si contestava la memoria di costituzione di controparte e la documentazione dalla stessa depositata.
All'udienza del 6 febbraio 2026 questo giudice assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione.
Parte resistente ha documentato la notifica della cartella di pagamento n. 29320170006745218/000 in data
21/07/2017 (mediante raccomandata consegnata a mani del destinatario).
Il ricorrente ha contestato la documentazione prodotta rilevando l'illegittimità della notifica a mezzo di un agente postale privato.
Invero, la notifica della cartella di pagamento è stata curata dall'agenzia privata Consorzio_1. È un dato di comune conoscenza che nel 2017 tale agenzia fosse titolare di una licenza individuale.
Ciò è sufficiente, ad avviso di questa Corte, per ritenere legittima la notificazione.
Deve osservarsi al riguardo che la possibilità di notifica di atti amministrativi e tributari tramite operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo era già ammessa nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla l. n. 124 del 2017 (cfr. sul punto
Cass. n.25521/2020); con l'introduzione della legge n. 124 del 2017 è stato definitivamente abrogato l'art. 4 del d.lgs. 261 del 1999 (come novellato dal d.lgs. 58/2011), con conseguente esclusione dell'affidamento del servizio postale universale a Banca_1 anche per la notifica degli atti processuali. La nuova normativa, quindi, non ha escluso la possibilità di notifica da parte di un operatore privato abilitato degli atti amministrativi e tributari (già ammessa nel regime precedente), ma ha esteso tale possibilità anche agli atti giudiziari.
Deve, pertanto, concludersi che la notificazione ad opera della Consorzio_1 è legittima.
La regolare notifica della cartella di pagamento e la mancata impugnazione della stessa nei termini di legge implica il consolidamento della pretesa tributaria, con la conseguenza che in questa sede non possono essere proposte questioni attinenti all'an (nella specie l'eccezione di decadenza) ed al quantum della pretesa.
L'unica eccezione ammissibile in questa sede è quella avente ad oggetto la prescrizione. Al riguardo vale premettere quanto segue.
La prescrizione ordinaria è di dieci anni (art. 2946 Cod. civ.); mentre la prescrizione del diritto al pagamento degli interessi e, più in generale, di tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi,
è di cinque anni (art. 2948, comma 4, Cod. civ.).
Orbene, contrariamente a quanto assunto da parte ricorrente, i tributi erariali (IRPEF, IRAP, IVA) si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al contribuente. I crediti erariali, infatti, non possono considerarsi “prestazioni periodiche”, in quanto derivano anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi. In altre parole, i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi e manca dunque la “causa debendi continuativa”, che caratterizza le prestazioni periodiche. Vale, quindi, il termine ordinario di dieci anni, in mancanza di altra disposizione speciale.
I tributi locali, di contro, (TARSU, TOSAP, ICI, Contributi bonifica) si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2948 comma 4 del Codice civile ).
I tributi locali, infatti, sono caratterizzati da una 'causa debendi' di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore, o dal beneficio dallo stesso concesso. In quanto, dunque, obbligazioni di durata o periodiche, esse sono soggette a prescrizione breve.
Norme specifiche sono previste per il termine di prescrizione della tassa automobilistica e delle sanzioni.
La tassa automobilistica, prevista dall'art. 5 del D.L. n. 953 del 30.12.1982 convertito in L. n. 53 del 28/02/1983, si prescrive ex lege entro il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento.
Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive, invece, nel termine di cinque anni.
Tracciato il quadro generale del regime della prescrizione in materia tributaria, vale osservare che i termini di prescrizione dei crediti oggetto della presente controversia (IVA) decorrono nuovamente dalla data di notifica della relativa cartella esattoriale.
Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'eventuale atto interruttivo (nella specie la notifica della cartella di pagamento) determina l'avvio di un nuovo termine prescrizionale che sarà breve o ordinario a seconda della natura del credito, secondo le distinzioni sopra illustrate.
Non convince, al riguardo, la tesi contraria secondo cui in caso di interruzione dell'originario termine di prescrizione breve comincia a decorrere un nuovo termine di prescrizione ordinario (decennale). L'atto interruttivo, infatti, in mancanza di una specifica previsione normativa non può ritenersi idoneo a mutare la natura giuridica del credito, cui è legato il termine di prescrizione breve.
Né può ritenersi che la mancata impugnazione dell'atto interruttivo abbia consolidato il credito negli stessi termini dell'actio iudicati, e pertanto la prescrizione è decennale ai sensi dell'art.2953 c.c.
La tesi, infatti, non è condivisibile: da un lato è palese l'eccezionalità della disposizione dell'art. 2953 cc.; dall'altro non si può confondere la definitività della pretesa per la mancata impugnazione di un atto amministrativo e la durata della prescrizione, che non può essere modificata. Vale al riguardo richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui
“l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della pubblica amministrazione, ha natura di atto amministrativo che cumula in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, in quanto la decorrenza del termine per l 'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cc. ai fini della prescrizione" (cfr.
Cass. 25. 5.2007 n. 12263, dejure.giuffrè.it; e Cass. 26.5.2003 n. 9335, ibid.).
Deve, quindi, concludersi che nella fattispecie in esame dalla notifica della cartella di pagamento (21/07/2017)
è cominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione decennale per il credito tributario (nella specie
IVA) e quinquennale per le sanzioni e gli interessi.
È evidente, quindi, che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio
(29/04/2024) non si era ancora maturata la prescrizione del credito tributario, il cui termine finale è previsto in data 21/07/2027.
A diverse conclusioni deve giungere in merito alle sanzioni ed agli interessi.
La notifica della cartella di pagamento in data 21/07/2017 ha determinato l'interruzione del termine di prescrizione per le sanzioni e gli interessi. Il nuovo termine di prescrizione sarebbe, quindi, spirato in data
21/07/2022.
Nell'ambito della ordinaria disciplina in materia di prescrizione si è, peraltro, frapposta quella emergenziale per il contrasto alla pandemia da Covid-19.
In particolare, per ciò che qui interessa,
L'art.68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18 (emesso per far fronte all'emergenza COVID) ha previsto la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”.
L'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 statuisce che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi … a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori”.
È, quindi, evidente che dal combinato disposto dell'art.12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 e dell'art.68 comma
1 del D.L. 17/03/2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), il termine di prescrizione per la riscossione delle imposte deve intendersi sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Inoltre, ai sensi dell'art. 68 comma 4 bis del D.L. 17/03/2020 n. 18, i termini di prescrizione e di decadenza sono prorogati di ventiquattro mesi con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del
31 dicembre 2021.
Nel caso di specie il carico tributario non risulta affidato durante il periodo di emergenza sanitaria, atteso che si tratta di cartella esattoriale risalente all'anno 2017; ne consegue che non è applicabile la proroga del termine di prescrizione di cui all'art.68 comma 4 bis suindicato pari a 24 mesi.
Rimane invece applicabile la disciplina di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 e dell'art.68 comma
1 del D.L. 17/03/2020 n. 18, con la conseguenza che il termine di prescrizione risulta sospeso dall'08/03/2020 al 31/08/2021, riprendendo a decorrere a far data dall'01/09/2021 per spirare nel gennaio del 2024. Alla luce della suindicata normativa emergenziale, pertanto, la notifica in data 29/04/2024 dell'intimazione di pagamento impugnata deve essere considerata intempestiva ai fini del termine di prescrizione, essendosi prescritte le sanzioni e gli interessi nel gennaio del 2024.
In definitiva, in parziale accoglimento del ricorso, l'intimazione di pagamento va annullata limitatamente alle pretese aventi ad oggetto le sanzioni e gli interessi e confermata per il resto.
Il parziale accoglimento del ricorso legittima l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Catania, in persona del giudice monocratico dott. RI AZ, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Ricorrente_1, annulla l'intimazione di pagamento limitatamente alle somme pretese a titolo di sanzioni ed interessi.
Conferma per il resto.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Catania lì 6 febbraio 2026
Il giudice monocratico
RI AZ
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FAZZI LIBORIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5580/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009916091 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170006745218 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 promuoveva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso l'intimazione di pagamento meglio indicata in epigrafe, notificata in data 29/04/2024, nonché avverso la sottostante cartella di pagamento n. 29320170006745218/000, avente ad oggetto l'iva relativa all'anno d'imposta 2013, con relativi sanzioni ed interessi, per complessive € 2.611,88.
La ricorrente fondava la pretesa di annullamento dell'atto impugnato deducendo l'omessa notifica della cartella di pagamento, l'estinzione della pretesa tributaria per decorso dei termini di prescrizione e decadenza;
in via subordinata eccepiva l'estinzione delle sanzioni e degli interessi per decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Seguivano memorie di replica di parte ricorrente, con le quali si contestava la memoria di costituzione di controparte e la documentazione dalla stessa depositata.
All'udienza del 6 febbraio 2026 questo giudice assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione.
Parte resistente ha documentato la notifica della cartella di pagamento n. 29320170006745218/000 in data
21/07/2017 (mediante raccomandata consegnata a mani del destinatario).
Il ricorrente ha contestato la documentazione prodotta rilevando l'illegittimità della notifica a mezzo di un agente postale privato.
Invero, la notifica della cartella di pagamento è stata curata dall'agenzia privata Consorzio_1. È un dato di comune conoscenza che nel 2017 tale agenzia fosse titolare di una licenza individuale.
Ciò è sufficiente, ad avviso di questa Corte, per ritenere legittima la notificazione.
Deve osservarsi al riguardo che la possibilità di notifica di atti amministrativi e tributari tramite operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo era già ammessa nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla l. n. 124 del 2017 (cfr. sul punto
Cass. n.25521/2020); con l'introduzione della legge n. 124 del 2017 è stato definitivamente abrogato l'art. 4 del d.lgs. 261 del 1999 (come novellato dal d.lgs. 58/2011), con conseguente esclusione dell'affidamento del servizio postale universale a Banca_1 anche per la notifica degli atti processuali. La nuova normativa, quindi, non ha escluso la possibilità di notifica da parte di un operatore privato abilitato degli atti amministrativi e tributari (già ammessa nel regime precedente), ma ha esteso tale possibilità anche agli atti giudiziari.
Deve, pertanto, concludersi che la notificazione ad opera della Consorzio_1 è legittima.
La regolare notifica della cartella di pagamento e la mancata impugnazione della stessa nei termini di legge implica il consolidamento della pretesa tributaria, con la conseguenza che in questa sede non possono essere proposte questioni attinenti all'an (nella specie l'eccezione di decadenza) ed al quantum della pretesa.
L'unica eccezione ammissibile in questa sede è quella avente ad oggetto la prescrizione. Al riguardo vale premettere quanto segue.
La prescrizione ordinaria è di dieci anni (art. 2946 Cod. civ.); mentre la prescrizione del diritto al pagamento degli interessi e, più in generale, di tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi,
è di cinque anni (art. 2948, comma 4, Cod. civ.).
Orbene, contrariamente a quanto assunto da parte ricorrente, i tributi erariali (IRPEF, IRAP, IVA) si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al contribuente. I crediti erariali, infatti, non possono considerarsi “prestazioni periodiche”, in quanto derivano anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi. In altre parole, i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi e manca dunque la “causa debendi continuativa”, che caratterizza le prestazioni periodiche. Vale, quindi, il termine ordinario di dieci anni, in mancanza di altra disposizione speciale.
I tributi locali, di contro, (TARSU, TOSAP, ICI, Contributi bonifica) si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2948 comma 4 del Codice civile ).
I tributi locali, infatti, sono caratterizzati da una 'causa debendi' di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore, o dal beneficio dallo stesso concesso. In quanto, dunque, obbligazioni di durata o periodiche, esse sono soggette a prescrizione breve.
Norme specifiche sono previste per il termine di prescrizione della tassa automobilistica e delle sanzioni.
La tassa automobilistica, prevista dall'art. 5 del D.L. n. 953 del 30.12.1982 convertito in L. n. 53 del 28/02/1983, si prescrive ex lege entro il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento.
Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive, invece, nel termine di cinque anni.
Tracciato il quadro generale del regime della prescrizione in materia tributaria, vale osservare che i termini di prescrizione dei crediti oggetto della presente controversia (IVA) decorrono nuovamente dalla data di notifica della relativa cartella esattoriale.
Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'eventuale atto interruttivo (nella specie la notifica della cartella di pagamento) determina l'avvio di un nuovo termine prescrizionale che sarà breve o ordinario a seconda della natura del credito, secondo le distinzioni sopra illustrate.
Non convince, al riguardo, la tesi contraria secondo cui in caso di interruzione dell'originario termine di prescrizione breve comincia a decorrere un nuovo termine di prescrizione ordinario (decennale). L'atto interruttivo, infatti, in mancanza di una specifica previsione normativa non può ritenersi idoneo a mutare la natura giuridica del credito, cui è legato il termine di prescrizione breve.
Né può ritenersi che la mancata impugnazione dell'atto interruttivo abbia consolidato il credito negli stessi termini dell'actio iudicati, e pertanto la prescrizione è decennale ai sensi dell'art.2953 c.c.
La tesi, infatti, non è condivisibile: da un lato è palese l'eccezionalità della disposizione dell'art. 2953 cc.; dall'altro non si può confondere la definitività della pretesa per la mancata impugnazione di un atto amministrativo e la durata della prescrizione, che non può essere modificata. Vale al riguardo richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui
“l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della pubblica amministrazione, ha natura di atto amministrativo che cumula in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, in quanto la decorrenza del termine per l 'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cc. ai fini della prescrizione" (cfr.
Cass. 25. 5.2007 n. 12263, dejure.giuffrè.it; e Cass. 26.5.2003 n. 9335, ibid.).
Deve, quindi, concludersi che nella fattispecie in esame dalla notifica della cartella di pagamento (21/07/2017)
è cominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione decennale per il credito tributario (nella specie
IVA) e quinquennale per le sanzioni e gli interessi.
È evidente, quindi, che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio
(29/04/2024) non si era ancora maturata la prescrizione del credito tributario, il cui termine finale è previsto in data 21/07/2027.
A diverse conclusioni deve giungere in merito alle sanzioni ed agli interessi.
La notifica della cartella di pagamento in data 21/07/2017 ha determinato l'interruzione del termine di prescrizione per le sanzioni e gli interessi. Il nuovo termine di prescrizione sarebbe, quindi, spirato in data
21/07/2022.
Nell'ambito della ordinaria disciplina in materia di prescrizione si è, peraltro, frapposta quella emergenziale per il contrasto alla pandemia da Covid-19.
In particolare, per ciò che qui interessa,
L'art.68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18 (emesso per far fronte all'emergenza COVID) ha previsto la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”.
L'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 statuisce che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi … a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori”.
È, quindi, evidente che dal combinato disposto dell'art.12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 e dell'art.68 comma
1 del D.L. 17/03/2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), il termine di prescrizione per la riscossione delle imposte deve intendersi sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Inoltre, ai sensi dell'art. 68 comma 4 bis del D.L. 17/03/2020 n. 18, i termini di prescrizione e di decadenza sono prorogati di ventiquattro mesi con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del
31 dicembre 2021.
Nel caso di specie il carico tributario non risulta affidato durante il periodo di emergenza sanitaria, atteso che si tratta di cartella esattoriale risalente all'anno 2017; ne consegue che non è applicabile la proroga del termine di prescrizione di cui all'art.68 comma 4 bis suindicato pari a 24 mesi.
Rimane invece applicabile la disciplina di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 e dell'art.68 comma
1 del D.L. 17/03/2020 n. 18, con la conseguenza che il termine di prescrizione risulta sospeso dall'08/03/2020 al 31/08/2021, riprendendo a decorrere a far data dall'01/09/2021 per spirare nel gennaio del 2024. Alla luce della suindicata normativa emergenziale, pertanto, la notifica in data 29/04/2024 dell'intimazione di pagamento impugnata deve essere considerata intempestiva ai fini del termine di prescrizione, essendosi prescritte le sanzioni e gli interessi nel gennaio del 2024.
In definitiva, in parziale accoglimento del ricorso, l'intimazione di pagamento va annullata limitatamente alle pretese aventi ad oggetto le sanzioni e gli interessi e confermata per il resto.
Il parziale accoglimento del ricorso legittima l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Catania, in persona del giudice monocratico dott. RI AZ, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Ricorrente_1, annulla l'intimazione di pagamento limitatamente alle somme pretese a titolo di sanzioni ed interessi.
Conferma per il resto.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Catania lì 6 febbraio 2026
Il giudice monocratico
RI AZ