Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 20 gennaio 1987 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 giugno 2026 |
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Audizione della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio nell'ambito delle audizioni preliminari all'esame del DL recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” Commissioni congiunte 5a del Senato della Repubblica (Bilancio) e V della Camera dei deputati (Bilancio) - 6 novembre 2025 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Documento programmatico di finanza pubblica - 2025 Allegato - Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente 2025 - Appendice - ottobre 2025 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Documento programmatico di finanza pubblica - 2025 …
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Giurisprudenza • 125
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- responsabilità erariale·
- principio di esclusività·
- art. 10 DPR 917/1986·
- atto politico·
- annullamento decreto rettorale·
- incarico CNEL·
- compensazione spese·
- art. 53 d.lgs. 165/2001·
- art. 98 Cost.·
- art. 150 D.L. 34/2020·
- recupero compenso extraistituzionale·
- soccombenza reciproca·
- ritenute fiscali·
- art. 6 L. 240/2010·
- art. 13 DPR 382/1980
Versioni del testo
- Art. 1. 1. La presente legge disciplina la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), previsto dall'articolo 99 della Costituzione.
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell' art. 99 della Costituzione della Repubblica italiana e' il seguente:
"Art. 99. - Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e puo' contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge". - Titolo I : Composizione del cnel
- Art. 2. (( (Composizione del Consiglio). )) (( 1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in numero di sessantaquattro, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:
a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive, dei quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciassette rappresentanti delle imprese;
c) sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, tre designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e tre designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.
2. L'assemblea elegge in unica votazione due vicepresidenti ))