TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 09/07/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati
1) dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est.
2) dott. Maria Pasqua Rita Vena Giudice
3) dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa R.G. n. 2114/2024 promossa con ricorso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Guerrazzi ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como, Via Perego n. 21
nei confronti di
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Simone Milioli e Enrica CP_1
Giurdanella ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Parma, Viale Fratti
n. 7
con intervento del
Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione personale dei coniugi
1 Conclusioni congiunte delle parti:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, pronunciare la separazione personale tra i sig.ri e alle seguenti condizioni: CP_1 Parte_1
1) La figlia è affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 presso la madre, presso cui avrà la residenza.
2) I coniugi mantengono, ognuno nei confronti dell'altro, un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro.
3) La casa coniugale di via Einstein, 4, condotta in locazione, rimane nella disponibilità della sig.ra e dei figli, che vi abiteranno fino al 30/09/2025, CP_1 come da accordi intrapresi tra la sig.ra e la proprietaria dell'immobile. CP_1
Successivamente, la sig.ra e i figli si trasferiranno in una nuova abitazione - CP_1 ad oggi ancora da individuare secondo le modalità di cui ai successivi punti nn. 9 e
10 - che dovrà essere confacente all'interesse della sig.ra e dei figli, nonché CP_1 economicamente sostenibile, tenuto conto delle disponibilità economiche del nucleo familiare separato.
Il sig. si impegna a versare, fino alla data del 30/09/2025, l'importo pari ad Pt_1 euro 700,00 a titolo di canone di locazione per l'immobile di via Einstein 4.
4) Il sig. , come da decisione dello stesso, si trasferirà a Cerignola (FG), dove Pt_1 sta già sostenendo dei colloqui di lavoro.
5) Il padre, tuttora residente in Parma, ma che ha in corso il trasferimento della propria residenza presso altra abitazione, sita a Cerignola (FG), potrà recarsi a trovare la figlia secondo le proprie possibilità e quindi si stabilisce che lo stesso potrà fare visita alla figlia ogni qualvolta lo vorrà previo congruo avviso (almeno di
48 ore) anche solamente per via breve.
Analogo discorso, quindi, è a farsi per le vacanze estive e per le festività natalizie e pasquali.
6) Il sig. dovrà versare alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 600,00, €300,00 per e Per_1
€300,00 per ormai maggiorenne, (oltre rivalutazione ISTAT), a mezzo Per_2 bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese (e con pari valuta) su un conto
2 corrente intestato alla sig.ra stessa fino al raggiungimento dell'autosufficienza CP_1 economica degli stessi.
7) Il sig. permetterà alla sig.ra di trattenere l'importo versato a titolo Pt_1 CP_1 di cauzione al momento di sottoscrizione del contratto di locazione relativo all'immobile di via Einstein 4, affinché la stessa lo possa utilizzare a titolo di cauzione per il futuro immobile ad oggi da individuare.
8) La sig.ra si impegna nella ricerca del nuovo immobile con la fattiva CP_1 collaborazione del sig. che, a tal fine, si impegna a comunicare alla prima, Pt_1 anche a mezzo mail se fuori Parma, gli immobili dallo stesso individuati come idonei alla sig.ra e ai figli.
9) Una volta reperito il nuovo immobile, il sig. si impegna ad aiutare Pt_1 materialmente la sig.ra e i figli con le operazioni di trasloco, salvo impegni CP_1 lavorativi e la presenza in Parma dello stesso.
10) Saranno a carico di entrambi i genitori, rispettivamente in misura del 50%
ciascuno le spese straordinarie relative ai figli, disciplinate secondo il protocollo del
Tribunale di Parma del 20/12/2023, che di seguito si riporta:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal
SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
3 • cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché
l'iscrizione alla medesi-ma sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento
(DSA) del figlio, purché di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione.
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
• ricarica cellulare
4 SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali
(omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo del-la mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
5 • attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, e - mail, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esigenze di spesa dei figli.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
6 I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere in-testati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento. Le visite mediche dovranno essere concordemente decise, tranne in caso di emergenza (nel qual caso il genitore coinvolto dovrà avvisare tempestivamente l'altro genitore).
11) Spese e compensi legali integralmente compensati tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La verificazione delle condizioni di intollerabilità della convivenza, che legittimano la separazione, può dirsi incontestata tra le parti e provata dal fallimento del tentativo di conciliazione e dalla natura delle doglianze esposte dalle parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni in ordine alla prole, stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti di cui alle conclusioni congiunte apparendo le stesse rispondenti all'interesse della figlia minore (il cui ascolto Per_1
è perciò manifestamente superfluo) avuto riguardo all'affido, al collocamento e ai diritti di visita del genitore non collocatario, e ritenendosi congrua ed adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della figlia minore così come del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2 autosufficiente.
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra i coniugi medesimi, si rileva che trattasi di materia sostanzialmente rimessa alla libera disponibilità delle parti medesime e non si ravvedono in ogni caso profili di contrarietà a norme imperative, con la precisazione che, per quanto attiene agli accordi inter partes che esulano dal contenuto tipico e vincolato del giudizio separativo, il Tribunale si limita a prenderne atto.
7 Vista la contestuale domanda di divorzio, la causa viene rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la fissazione dell'udienza per l'esame della stessa, decorsi i termini di legge.
P.Q.M.
dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
25.4.1968, e , nata a [...] il [...]; CP_1 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio;
omologa gli accordi intervenuti tra le parti, come riportati in epigrafe;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 7.7.2025.
IL PRESIDENTE REL. e EST. dott. Paola Belvedere
8