Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 11/04/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00277/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00557/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 557 del 2024, proposto da
DA IG, rappresentata e difesa dall'avvocato Leo Condemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 266/2024 emessa dal Tribunale di REGGIO CALABRIA - Sezione Lavoro - pubblicata il 20.02.2024, nell’ambito del procedimento R.G. n. 2338/2023, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 la dott.ssa Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria, sez. Lavoro, ha accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 (c.d. “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”) per le annualità ivi indicate e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, sia pure non diretto, ma mediante messa a disposizione di una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio).
La sentenza è stata notificata ed è passata in giudicato.
Non avendo il Ministero provveduto a darvi esecuzione, con ricorso notificato e depositato il 6 ottobre 2024 la docente ha agito per la sua integrale ottemperanza, chiedendo anche la corresponsione degli interessi corrispettivi ai sensi dell’art. 1282 c.c., nella misura legale, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza in epigrafe e sino al giorno di effettivo pagamento e la condanna dell’amministrazione al pagamento, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., di una somma di denaro per il ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, resistendo al ricorso con atto di mera forma, cui faceva seguito, in data 27 marzo 2025, una memoria difensiva.
Alla camera di consiglio del 2 aprile 2025, nessuno era presente per la parte ricorrente e la causa è stata trattenuta in decisione.
Non si terrà conto della memoria dell’amministrazione resistente depositata il 27 marzo 2025, in quanto tardiva rispetto ai termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a., pur dimidiati ai sensi dell’art. 87 c.p.a., come rilevato d’ufficio a verbale.
Ciò premesso, il Tribunale osserva come rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente il 22 febbraio 2024 - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Non risulta dagli atti di causa che medio tempore l’amministrazione abbia dato esecuzione alla sentenza di condanna. Tra l’altro, dopo il deposito del ricorso parte ricorrente non ha provveduto a fornire ulteriori dati.
Il ricorso va, dunque, accolto e, per l’effetto, deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero resistente, cui si assegna il termine di sessanta giorni, dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, per dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe menzionata.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Dipartimento, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente, si insedierà per compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Si delega fin d’ora il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga del termine come sopra concesso.
Una volta espletate tutte le operazioni, il Commissario ad acta invierà a questa Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Vanno, invece, rigettate sia la domanda di pagamento degli interessi corrispettivi, trattandosi di una condanna ad un facere funzionalizzato come precisato nel titolo da eseguire, che la domanda al pagamento di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. in quanto il ritardo maturato dal Ministero non è tale, anche per la peculiare tipologia di contenzioso, da giustificare l’invocata condanna.
In ragione dell’andamento complessivo della controversia, le spese possono essere compensate, eccezion fatta per il contributo unificato che va posto a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, accoglie il ricorso e per l’effetto:
- ordina all’amministrazione, ex art. 112 e ss. c.p.a., di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe menzionata mediante la messa a disposizione, in favore della parte ricorrente, dell'importo dovuto entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale, provvederà secondo le modalità indicate in motivazione.
Dichiara compensate le spese della lite, ad eccezione del contributo unificato, ove versato, che va posto a carico della parte soccombente, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza alle parti nonché al Commissario ad acta , Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri all’indirizzo pec protocollo.dagl@mailbox.governo.it.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Giuseppe Nicastro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO