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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 18/06/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 233/2023
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 233/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 18 giugno 2025 ad ore 09.30 innanzi al dott. Caterina Romiti, sono comparsi: per parte attrice l'avv. VIGANO' ANNA;
per parte convenuta nessuno è comparso ad ore 10.15.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
L'avv. Viganò evidenzia che la dazione di € 40.000,00 in denaro contante corrisponde in realtà all'importo dell'I.V.A. e dalle intercettazioni emerge che l'I.V.A. è stata regolarmente versata. Dalle intercettazioni, peraltro, non si coglie una somma specifica data in nero, ma si capisce che si tratta di una trattativa con prezzo in evoluzione e non c'è mai il riferimento a una cifra precisa. Infine, le intercettazioni sono di mesi antecedenti al rogito. Insiste, quindi, per l'accoglimento del ricorso.
Parte ricorrente dichiara di rinunciare alla presenza alla lettura del dispositivo.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio ad ore 10.20.
Il Giudice pronuncia, poi, sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 233/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. VIGANO' ANNA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA XX SETTEMBRE 36 22100 COMO
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio del funzionario delegato dott. (C.F. CP_2
), elettivamente domiciliato in VIA TARCHETTI, 6 24122 C.F._3
MILANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 6 d.lgs. 150/2011 depositato il 08.03.2023, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto n. 808272 del 01.02.2023 (notificato il
17.02.2023), emesso nei suoi confronti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Con tale provvedimento era stata irrogata pagina 2 di 7 all'opponente, in solido con la sanzione amministrativa pecuniaria di € CP_3
3.020,00 per violazione dell'art. 49 co. 1 d.lgs. 231/2007, per aver acquisito in trasferimento la somma di € 40.000,00 in contanti senza il tramite di intermediari abilitati, recante rinvio per per relationem al verbale elevato in data 26.03.2021 dalla
Guardia di Finanza – Tenenza Bormio, . CodiceFiscale_4
1.1 Parte ricorrente evidenziava, in primo luogo, la carenza indiziaria degli elementi di prova posti alla base del provvedimento sanzionatorio, con onere della prova gravante sulla resistente in quanto attore in senso sostanziale. Osservava, sul punto, che gli unici elementi di prova erano tratti dal procedimento penale sub R.G.N.R. 714/2016 e pertanto dovevano ritenersi assunti in violazione del contraddittorio (trattandosi di intercettazioni telefoniche, peraltro di mesi antecedenti rispetto alla condotta contestata) e comunque privi di riscontro. Sottolineava, peraltro, come fosse smentita documentalmente la circostanza che la compravendita datata 30.01.2020 fosse avvenuta al minor prezzo di €
414.000,00 invece di € 454.000,00, con corresponsione della differenza di € 40.000,00 in contanti, giacché dall'atto risultava il prezzo di € 455.400,00, pari ad € 414.000,00 oltre I.V.A., regolarmente fatturato con nota n. 2/2020 del 30.01.2020.
Rilevava, poi, la pregiudizialità del procedimento penale in corso.
Infine, lamentava che Agenzia delle Entrate, sulla base del medesimo compendio probatorio, avesse altresì emesso l'atto impositivo n. T9B032202031/2022.
1.2 Pertanto, il ricorrente chiedeva l'annullamento del decreto impugnato, previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto, e in via subordinata, previa sospensione del processo sino alla definizione del procedimento penale R.G.N.R. n.
714/2016 pendente avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, di contenere le sanzioni nei minimi edittali di legge.
2. Con comparsa depositata in data 29.05.2023, si costituiva in giudizio il
[...]
contestando quanto ex adverso dedotto e domandando il Controparte_1
rigetto delle istanze avverse.
2.1 In ordine alla contestazione circa la carenza di prova, evidenziava come il processo pagina 3 di 7 verbale di contestazione della Guardia di Finanza sia atto pubblico assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. e quindi fidefacente fino a querela di falso;
inoltre, richiamava l'ampia attività investigativa svolta nell'ambito del procedimento penale n.
714/2016 R.G.N.R. e sottolineava come il ricorrente non avesse in alcun modo allegato fatti modificativi o estintivi della pretesa sanzionatoria.
Rilevata l'insussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra indagini preliminari e la presente causa e l'irrilevanza della contemporanea pendenza di contenzioso con Agenzia delle Entrate, l'amministrazione osservava che “La disciplina in materia di antiriciclaggio ha finalità di controllo dei movimenti di denaro in contanti al di sopra di un determinato importo, che viene perseguita con una normativa di natura preventiva, rilevata la probabile natura elusiva dei passaggi di contanti, che si prestano ad una vasta congerie di finalità illecite, senza che rilevi la circostanza che, in concreto, il fine perseguito non sia risultato illecito (ordinanza n. 10147 della Corte di Cassazione,
Sezione Civile VI-2 del 18/01/2018)” (comparsa p. 13) e che il ricorrente aveva scelto di non avvalersi della possibilità di dedurre e produrre rispetto al P.V.C. della Guardia di
Finanza.
Da ultimo, rappresentava di aver già comminato la sanzione nel minimo edittale (€
3.000,00 oltre spese).
3. All'esito della prima udienza del 13.06.2023, con ordinanza 05.07.2023, il Giudice dott. Daniela Bosio, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., in assenza di istanze istruttorie, rinviava la causa per discussione. Disposto rinvio, all'udienza odierna le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa.
4. In via preliminare, merita conferma l'ordinanza 05.07.2023 laddove è stata rigettata l'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., alla luce del principio per cui “La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art.
295 c.p.c., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio
pagina 4 di 7 civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari” (Cass. n. 11688/2018). Non risulta, infatti, che il procedimento penale sub R.G.N.R. n. 714/2016 sia sfociato nell'esercizio dell'azione penale, né emerge dagli atti quali siano gli addebiti penali ipotizzati a carico dell'indagato.
5. Venendo al merito, parte opponente ha eccepito la mancata prova del fatto contestatogli, atteso che le intercettazione telefoniche in riferimento sono atti di un procedimento penale ancora in fase di indagine e dunque non idonee a costituire elemento di prova, essendo state assunte al di fuori del contraddittorio tra le parti.
5.1 In diritto, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (Cass. n. 2947/2023). Orbene, nel caso di specie, Parte_1
si è limitato a una formale contestazione del compendio di indagine, senza mai
[...]
negare che le conversazioni ivi riportate siano avvenute e senza contestarne il contenuto.
Il materiale deve, pertanto, ritenersi utilizzabile ai fini della decisione.
5.2 Il fatto contestato all'odierno ricorrente (consistente, come già detto, nell'aver ricevuto denaro contante per un importo pari ad € 40.000,00 nella compravendita del
30.01.2020 tra – di cui è legale rappresentante – e i CP_3 Pt_1 Parte_1
pagina 5 di 7 coniugi e con l'intermediazione di Persona_1 Persona_2 Persona_3
risulta ampiamente documentato nelle indagini di Polizia Giudiziaria eseguite in relazione al procedimento penale n. 714/2016 R.G.N.R., incardinato presso la Procura della Repubblica di Sondrio: in particolare, si fa riferimento alle conversazioni intercettate del 12.04.2019 e del 30.05.2019 (riportate nel P.V.C. e allo stesso allegate), da cui emerge che le parti si erano accordate per corresponsione di somme in contanti senza fattura per l'esecuzione di alcuni lavori sull'immobile compravenduto, per complessivi € 40.000,00.
5.3 A nulla giova la difesa di parte ricorrente per cui il prezzo pattuito di € 414.000,00 oltre I.V.A. sarebbe da conteggiarsi in € 455.400,00, così da far ritenere inglobate le somme contestate. Difatti, dalle conversazioni intercettate è pacifico che l'importo discusso sia sempre oltre I.V.A. e che il denaro contante venga contabilizzato a parte.
6. Atteso che la sanzione risulta già irrogata nel minimo edittale, non può che conseguirne il rigetto della domanda di rideterminazione del quantum della sanzione.
7. Infine, ritenuta l'inapplicabilità dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. al caso di specie (non trattandosi di controversie di lavoro), nulla deve essere disposto sulle spese di lite, tenuto conto che il resistente ha partecipato al giudizio a mezzo di proprio CP_1
funzionario. Si richiama sul punto il consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (Cass. n.
23825/2023, cfr. Cass. n. 30597/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
pagina 6 di 7 dispone: rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
conferma l'ordinanza ingiunzione n. 808272 del 01.02.2023 (notificata il 17.02.2023), emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano nei confronti di Parte_1
nulla sulle spese di lite.
18/06/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina 7 di 7
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 233/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 18 giugno 2025 ad ore 09.30 innanzi al dott. Caterina Romiti, sono comparsi: per parte attrice l'avv. VIGANO' ANNA;
per parte convenuta nessuno è comparso ad ore 10.15.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
L'avv. Viganò evidenzia che la dazione di € 40.000,00 in denaro contante corrisponde in realtà all'importo dell'I.V.A. e dalle intercettazioni emerge che l'I.V.A. è stata regolarmente versata. Dalle intercettazioni, peraltro, non si coglie una somma specifica data in nero, ma si capisce che si tratta di una trattativa con prezzo in evoluzione e non c'è mai il riferimento a una cifra precisa. Infine, le intercettazioni sono di mesi antecedenti al rogito. Insiste, quindi, per l'accoglimento del ricorso.
Parte ricorrente dichiara di rinunciare alla presenza alla lettura del dispositivo.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio ad ore 10.20.
Il Giudice pronuncia, poi, sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 233/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. VIGANO' ANNA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA XX SETTEMBRE 36 22100 COMO
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio del funzionario delegato dott. (C.F. CP_2
), elettivamente domiciliato in VIA TARCHETTI, 6 24122 C.F._3
MILANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 6 d.lgs. 150/2011 depositato il 08.03.2023, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto n. 808272 del 01.02.2023 (notificato il
17.02.2023), emesso nei suoi confronti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Con tale provvedimento era stata irrogata pagina 2 di 7 all'opponente, in solido con la sanzione amministrativa pecuniaria di € CP_3
3.020,00 per violazione dell'art. 49 co. 1 d.lgs. 231/2007, per aver acquisito in trasferimento la somma di € 40.000,00 in contanti senza il tramite di intermediari abilitati, recante rinvio per per relationem al verbale elevato in data 26.03.2021 dalla
Guardia di Finanza – Tenenza Bormio, . CodiceFiscale_4
1.1 Parte ricorrente evidenziava, in primo luogo, la carenza indiziaria degli elementi di prova posti alla base del provvedimento sanzionatorio, con onere della prova gravante sulla resistente in quanto attore in senso sostanziale. Osservava, sul punto, che gli unici elementi di prova erano tratti dal procedimento penale sub R.G.N.R. 714/2016 e pertanto dovevano ritenersi assunti in violazione del contraddittorio (trattandosi di intercettazioni telefoniche, peraltro di mesi antecedenti rispetto alla condotta contestata) e comunque privi di riscontro. Sottolineava, peraltro, come fosse smentita documentalmente la circostanza che la compravendita datata 30.01.2020 fosse avvenuta al minor prezzo di €
414.000,00 invece di € 454.000,00, con corresponsione della differenza di € 40.000,00 in contanti, giacché dall'atto risultava il prezzo di € 455.400,00, pari ad € 414.000,00 oltre I.V.A., regolarmente fatturato con nota n. 2/2020 del 30.01.2020.
Rilevava, poi, la pregiudizialità del procedimento penale in corso.
Infine, lamentava che Agenzia delle Entrate, sulla base del medesimo compendio probatorio, avesse altresì emesso l'atto impositivo n. T9B032202031/2022.
1.2 Pertanto, il ricorrente chiedeva l'annullamento del decreto impugnato, previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto, e in via subordinata, previa sospensione del processo sino alla definizione del procedimento penale R.G.N.R. n.
714/2016 pendente avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, di contenere le sanzioni nei minimi edittali di legge.
2. Con comparsa depositata in data 29.05.2023, si costituiva in giudizio il
[...]
contestando quanto ex adverso dedotto e domandando il Controparte_1
rigetto delle istanze avverse.
2.1 In ordine alla contestazione circa la carenza di prova, evidenziava come il processo pagina 3 di 7 verbale di contestazione della Guardia di Finanza sia atto pubblico assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. e quindi fidefacente fino a querela di falso;
inoltre, richiamava l'ampia attività investigativa svolta nell'ambito del procedimento penale n.
714/2016 R.G.N.R. e sottolineava come il ricorrente non avesse in alcun modo allegato fatti modificativi o estintivi della pretesa sanzionatoria.
Rilevata l'insussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra indagini preliminari e la presente causa e l'irrilevanza della contemporanea pendenza di contenzioso con Agenzia delle Entrate, l'amministrazione osservava che “La disciplina in materia di antiriciclaggio ha finalità di controllo dei movimenti di denaro in contanti al di sopra di un determinato importo, che viene perseguita con una normativa di natura preventiva, rilevata la probabile natura elusiva dei passaggi di contanti, che si prestano ad una vasta congerie di finalità illecite, senza che rilevi la circostanza che, in concreto, il fine perseguito non sia risultato illecito (ordinanza n. 10147 della Corte di Cassazione,
Sezione Civile VI-2 del 18/01/2018)” (comparsa p. 13) e che il ricorrente aveva scelto di non avvalersi della possibilità di dedurre e produrre rispetto al P.V.C. della Guardia di
Finanza.
Da ultimo, rappresentava di aver già comminato la sanzione nel minimo edittale (€
3.000,00 oltre spese).
3. All'esito della prima udienza del 13.06.2023, con ordinanza 05.07.2023, il Giudice dott. Daniela Bosio, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., in assenza di istanze istruttorie, rinviava la causa per discussione. Disposto rinvio, all'udienza odierna le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa.
4. In via preliminare, merita conferma l'ordinanza 05.07.2023 laddove è stata rigettata l'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., alla luce del principio per cui “La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art.
295 c.p.c., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio
pagina 4 di 7 civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari” (Cass. n. 11688/2018). Non risulta, infatti, che il procedimento penale sub R.G.N.R. n. 714/2016 sia sfociato nell'esercizio dell'azione penale, né emerge dagli atti quali siano gli addebiti penali ipotizzati a carico dell'indagato.
5. Venendo al merito, parte opponente ha eccepito la mancata prova del fatto contestatogli, atteso che le intercettazione telefoniche in riferimento sono atti di un procedimento penale ancora in fase di indagine e dunque non idonee a costituire elemento di prova, essendo state assunte al di fuori del contraddittorio tra le parti.
5.1 In diritto, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (Cass. n. 2947/2023). Orbene, nel caso di specie, Parte_1
si è limitato a una formale contestazione del compendio di indagine, senza mai
[...]
negare che le conversazioni ivi riportate siano avvenute e senza contestarne il contenuto.
Il materiale deve, pertanto, ritenersi utilizzabile ai fini della decisione.
5.2 Il fatto contestato all'odierno ricorrente (consistente, come già detto, nell'aver ricevuto denaro contante per un importo pari ad € 40.000,00 nella compravendita del
30.01.2020 tra – di cui è legale rappresentante – e i CP_3 Pt_1 Parte_1
pagina 5 di 7 coniugi e con l'intermediazione di Persona_1 Persona_2 Persona_3
risulta ampiamente documentato nelle indagini di Polizia Giudiziaria eseguite in relazione al procedimento penale n. 714/2016 R.G.N.R., incardinato presso la Procura della Repubblica di Sondrio: in particolare, si fa riferimento alle conversazioni intercettate del 12.04.2019 e del 30.05.2019 (riportate nel P.V.C. e allo stesso allegate), da cui emerge che le parti si erano accordate per corresponsione di somme in contanti senza fattura per l'esecuzione di alcuni lavori sull'immobile compravenduto, per complessivi € 40.000,00.
5.3 A nulla giova la difesa di parte ricorrente per cui il prezzo pattuito di € 414.000,00 oltre I.V.A. sarebbe da conteggiarsi in € 455.400,00, così da far ritenere inglobate le somme contestate. Difatti, dalle conversazioni intercettate è pacifico che l'importo discusso sia sempre oltre I.V.A. e che il denaro contante venga contabilizzato a parte.
6. Atteso che la sanzione risulta già irrogata nel minimo edittale, non può che conseguirne il rigetto della domanda di rideterminazione del quantum della sanzione.
7. Infine, ritenuta l'inapplicabilità dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. al caso di specie (non trattandosi di controversie di lavoro), nulla deve essere disposto sulle spese di lite, tenuto conto che il resistente ha partecipato al giudizio a mezzo di proprio CP_1
funzionario. Si richiama sul punto il consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (Cass. n.
23825/2023, cfr. Cass. n. 30597/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
pagina 6 di 7 dispone: rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
conferma l'ordinanza ingiunzione n. 808272 del 01.02.2023 (notificata il 17.02.2023), emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano nei confronti di Parte_1
nulla sulle spese di lite.
18/06/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
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