Art. 3.
La garanzia assicurativa, nel caso di lavori all'estero, puo' essere concessa all'impresa italiana anche se il contratto per l'esecuzione dei lavori all'estero sia stato stipulato da imprese aventi sede nel Paese in cui si eseguono i lavori nelle quali, qualunque sia la loro forma giuridica, vi sia partecipazione diretta o indiretta di capitale dell'impresa italiana. In tal caso, la copertura assicurativa sara' commisurata all'entita' della partecipazione italiana alle imprese aventi sede all'estero, salvo che si accerti una maggiore effettiva partecipazione dell'impresa italiana all'esecuzione dei lavori, degli studi e delle progettazioni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
La garanzia assicurativa, nel caso di lavori all'estero, puo' essere concessa all'impresa italiana anche se il contratto per l'esecuzione dei lavori all'estero sia stato stipulato da imprese aventi sede nel Paese in cui si eseguono i lavori nelle quali, qualunque sia la loro forma giuridica, vi sia partecipazione diretta o indiretta di capitale dell'impresa italiana. In tal caso, la copertura assicurativa sara' commisurata all'entita' della partecipazione italiana alle imprese aventi sede all'estero, salvo che si accerti una maggiore effettiva partecipazione dell'impresa italiana all'esecuzione dei lavori, degli studi e delle progettazioni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.