Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 19/02/2026, n. 3198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3198 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03198/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12041/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12041 del 2025, proposto da AB FI, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Pistilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e dall’avv.to Massimo Pistilli, in proprio, quale difensore antistatario nel giudizio presupposto, per le spese, competenze e onorari di quel giudizio;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza della sentenza
n° 3431/2025 pronunciata in data 20 Marzo 2025 dalla sezione lavoro del Tribunale di Roma, Giudice monocratico dott.ssa M. Emili sezione lavoro, nel giudizio RG n. 22353/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “ACCERTA e DICHIARA il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2018/2019, 2020-2021, e 2021/2022, e, per l'effetto, CONDANNA Il Ministero resistente a provvedere a mettere a disposizione della ricorrente SA FI tramite consegna della carta elettronica del docente, la somma complessiva di euro 1500,00;
- e per ordinare il pagamento delle spese di lite di cui alla sentenza da ottemperare in favore dell'avv. Massimo Pistilli la somma di euro € 600,00, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.a
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. RO NI RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza definitiva indicata in epigrafe, con cui è stato accertato il “ il diritto della ricorrente ad usufruire per gli anni scolastici 2018/2019, 2020-2021, e 2021/2022 della Carta elettronica del docente di cui all’art.1, comma 121, L. 107/2015 ” e per l’effetto, è stato condannato il Ministero dell’Istruzione a:
- attribuirle il beneficio economico tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente nella misura di €1.500,00;
- al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro € 600,00, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.a., come per legge, da distrarre (doc. 1).
2. Con il ricorso in ottemperanza odierno, parte ricorrente lamenta, dunque, la mancata esecuzione del giudicato, che si è protratta anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva (cfr. docc. 2-3).
3. L’Amministrazione resistente si è costituita con atto di stile depositato dalla difesa erariale.
4. Alla camera di consiglio del giorno 1.4.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
5. A fronte del giudicato promanante dalla sentenza del giudice del lavoro di cui si chiede esecuzione, l’Amministrazione non ha eccepito in giudizio l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale, né ha fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata.
6. Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
7. Si nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza de qua nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente.
8. Va invece respinta la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento delle c.d. astreintes non ritenendosi equa l’applicazione di detta misura nel caso di specie, anche tenuto conto del tempo trascorso dal definitivo passaggio in giudicato della sentenza.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo, tenendo conto della natura essenzialmente esecutiva del presente giudizio e del concreto impegno difensionale, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per l'esecuzione mobiliare (cfr. Cons. St., VII, n. 4029/2025 e n. 1247/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l’effetto:
1) ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
2) nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza in parola nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL TI, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
RO NI RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO NI RO | AL TI |
IL SEGRETARIO