TAR Milano, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 96
TAR
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà e perplessità

    Il Collegio ha ritenuto che il provvedimento di non ammissione fosse motivato in base al par. 8.1 del decreto n. 11097/2022, che prevedeva specifiche cause di inammissibilità, e che i ricorrenti non avessero osservato tali prescrizioni.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di legittimo presupposto; violazione lex specialis della procedura

    Il Collegio ha ritenuto che la delega conferita al Dr. AI non fosse valida ai fini della sottoscrizione della domanda, poiché egli non era un responsabile di servizio dell'ente e la delega era intesa come mero incarico materiale di trasmissione.

  • Rigettato
    Violazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma; violazione del principio di larga partecipazione

    Il Collegio ha ritenuto infondate le censure, poiché la questione non riguardava la mancata sottoscrizione, ma la sottoscrizione da parte di un soggetto non legittimato.

  • Rigettato
    Violazione del dovere di soccorso istruttorio, del principio di buon andamento e di leale collaborazione

    Il Collegio ha affermato che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sanare irregolarità non sanabili o per ovviare a negligente inosservanza di prescrizioni tassative, specialmente in procedure con tempi celeri.

  • Rigettato
    Violazione del dovere di soccorso istruttorio, del principio di buon andamento e di leale collaborazione

    Il Collegio ha ribadito che la delega a soggetto terzo non era valida per la sottoscrizione della domanda e che il soccorso istruttorio non era dovuto in questo caso.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e contraddittorietà; violazione del principio di proporzionalità e buon andamento; cinismo amministrativo; illegittimità derivata

    Il Collegio ha ritenuto che le previsioni di esclusione dovessero essere impugnate tempestivamente e che non si trattasse di finanziamenti automatici, ma di una valutazione comparativa nel rispetto della par condicio.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per erroneità dei presupposti; violazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma

    Il Collegio ha respinto tale asserzione, richiamando la giurisprudenza che mantiene la separazione giuridico-formale tra ente pubblico e società partecipata, anche in caso di controllo analogo.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà e perplessità

    Il Collegio ha ritenuto che il provvedimento di non ammissione fosse motivato in base al par. 8.1 del decreto n. 11097/2022, che prevedeva specifiche cause di inammissibilità, e che i ricorrenti non avessero osservato tali prescrizioni.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di legittimo presupposto; violazione lex specialis della procedura

    Il Collegio ha ritenuto che la delega conferita al Dr. AI non fosse valida ai fini della sottoscrizione della domanda, poiché egli non era un responsabile di servizio dell'ente e la delega era intesa come mero incarico materiale di trasmissione.

  • Rigettato
    Violazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma; violazione del principio di larga partecipazione

    Il Collegio ha ritenuto infondate le censure, poiché la questione non riguardava la mancata sottoscrizione, ma la sottoscrizione da parte di un soggetto non legittimato.

  • Rigettato
    Violazione del dovere di soccorso istruttorio, del principio di buon andamento e di leale collaborazione

    Il Collegio ha affermato che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sanare irregolarità non sanabili o per ovviare a negligente inosservanza di prescrizioni tassative, specialmente in procedure con tempi celeri.

  • Rigettato
    Violazione del dovere di soccorso istruttorio, del principio di buon andamento e di leale collaborazione

    Il Collegio ha ribadito che la delega a soggetto terzo non era valida per la sottoscrizione della domanda e che il soccorso istruttorio non era dovuto in questo caso.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e contraddittorietà; violazione del principio di proporzionalità e buon andamento; cinismo amministrativo; illegittimità derivata

    Il Collegio ha ritenuto che le previsioni di esclusione dovessero essere impugnate tempestivamente e che non si trattasse di finanziamenti automatici, ma di una valutazione comparativa nel rispetto della par condicio.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per erroneità dei presupposti; violazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma

    Il Collegio ha respinto tale asserzione, richiamando la giurisprudenza che mantiene la separazione giuridico-formale tra ente pubblico e società partecipata, anche in caso di controllo analogo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 96
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 96
    Data del deposito : 8 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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