Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00096/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00241/2024 REG.RIC.
N. 00242/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 241 del 2024, proposto dal Comune di Acquafredda, Comune di Castiglione delle Stiviere, Comune di Guidizzolo, Comune di Isorella, Comune di Roccafranca, Comune di Verolavecchia, Comune di Visano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Bellocchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaela Antonietta Maria Schiena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Brione, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2024, proposto dal Comune di Bedizzole, Comune di Calcinato, Comune di Desenzano del Garda, Comune di Calvagese della Riviera, Comune di Carpenedolo, Comune di Dello, Comune di Gardone Riviera, Comune di Gargnano, Comune di Leno, Comune di Limone Sul Garda, Comune di Lonato del Garda, Comune di Magasa, Comune di Manerba del Garda, Comune di Manerbio, Comune di Moniga del Garda, Comune di Muscoline, Comune di Offlaga, Comune di Padenghe Sul Garda, Comune Polpenazze del Garda, Comune di Pontevico, Comune di Pozzolengo, Comune di Prevalle, Comune di Provaglio d'Iseo, Comune di Puegnago del Garda, Comune di Roè Volciano, Comune di Salò, Comune di San Felice del Benaco, Comune di Sirmione, Comune di Soiano del Lago, Comune di Tignale, Comune di Toscolano Maderno, Comune di Tremosine Sul Garda, Comune di Valvestino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Bellocchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaela Antonietta Maria Schiena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Brione, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 241 del 2024:
del decreto D.d.u.o. 16.11.2023 n. 18074 della D.G. Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica - pubblicato sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 47 del 22.11.2023 - recante approvazione dell'elenco delle proposte progettuali ritenute meritevoli di accedere alla fase 2 in adesione alla Manifestazione d'Interesse di cui alla d.g.r. 6270/2022 e al relativo decreto attuativo n. 11097 del 27 luglio 2022, e di tutti gli atti ad esso presupposti, consequenziali e connessi;
quanto al ricorso n. 242 del 2024:
decreto D.d.u.o. 16.11.2023 n. 18074 della D.G. Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica pubblicato sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 47 del 22.11.2023 - recante approvazione dell'elenco delle proposte progettuali ritenute meritevoli di accedere alla fase 2 in adesione alla Manifestazione d'Interesse di cui alla d.g.r. 6270/2022 e al relativo decreto attuativo n. 11097 del 27 luglio 2022, e di tutti gli atti ad esso presupposti, consequenziali e connessi;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa MA Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con i ricorsi collettivi in epigrafe, i Comuni ricorrenti hanno impugnato, domandandone l’annullamento, il decreto del Dirigente dell’unità organizzativa delle risorse energetiche del 16 novembre 2023 n. 18074, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il 22 novembre 2023, con il quale è stato approvato l’<< Elenco delle proposte progettuali ritenute meritevoli di accedere alla Fase 2 in adesione alla Manifestazione d’interesse di cui alla d.g.r. 6270/2022 e al relativo decreto attuativo n. 11097 del 27 luglio 2022 >> nella parte in cui non contiene le proposte dei Comini ricorrenti, nonché gli atti con i quali la Regione Lombardia ha ritenuto inammissibili le domande di partecipazione degli stessi e il punto 8.1. del decreto della Direzione Generale enti locali, montagna e piccoli comuni n. 11097 del 27 luglio 2022.
2. Gli odierni ricorsi hanno per oggetto le Comunità Energetiche Rinnovabili (c.d. C.E.R.) istituite dalla Legge Regionale Lombardia n. 2 del 23 febbraio 2022, che ha previsto sostegni tecnici, economici e finanziari per la loro realizzazione, al fine di perseguire la transizione energetica, favorendo la produzione di energia da fonti rinnovabili e la decarbonizzazione.
3. Con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. XI/6270 dell’11 aprile 2022, è stata prevista la procedura partecipativa aperta a tutti i Comuni (soggetti aggregatori) interessati all’istituzione delle comunità energetiche.
4. La procedura risultava suddivisa in due fasi: I) fase di raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei singoli Comuni tramite la presentazione da parte degli stessi enti locali di una “p roposta di comunità energetica ” e di valutazione delle proposte meritevoli di sostegno da inserire in un apposito elenco; II) fase di attivazione delle specifiche misure di supporto finanziario degli interventi.
5. In dichiarata attuazione della citata L.R. e della d.G.R., con decreto n. 11097 del 27 luglio 2022, Allegato A, la Direzione Generale enti locali, montagna e piccoli Comuni ha disciplinato nel dettaglio le modalità e le tempistiche di presentazione delle singole manifestazioni di interesse, nonché i criteri di valutazione delle relative proposte istitutive delle comunità energetiche.
6. In particolare, per quanto rileva negli odierni contenziosi, l’art. 8 (Fasi e tempi del procedimento) del citato Allegato A indica, al p. 8.1, le modalità di presentazione della proposta progettuale, prescrivendo “ La domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta, pena di inammissibilità della stessa, dal legale rappresentante del Comune o da un soggetto formalmente delegato dallo stesso scelto fra i responsabili di servizio dell’ente, esclusivamente online sulla piattaforma informatica Bandi online all’indirizzo… ”.
7. I Comuni ricorrenti, interessati alla istituzione delle comunità energetiche, espongono in fatto:
- di aver ciascuno adottato l’atto di indirizzo relativo all’istituzione della C.E.R.;
- di aver ciascuno approvato con delibera di Giunta comunale la relativa relazione tecnica illustrativa preliminare;
- di aver delegato la società pubblica in house Garda Uno a operare, per conto delle istituende comunità, nel sistema informativo bandi online della Regione Lombardia;
- di aver ogni Sindaco, sulla scorta di tali delibere, conferito al dr. AI, dirigente della società Garda Uno, formale delega “ ad operare per conto dell’ente nel sistema informativo bandi online ”;
- che il dr. AI, in forza della delega, ha puntualmente provveduto a tutti gli adempimenti previsti per la presentazione delle manifestazioni di interesse (creazione sulla piattaforma del Profilo di ciascun Ente, Registrazione , Profilazione e Validazione previsti al p. 8.1. dell’Allegato A al citato decreto);
- che l’elenco pubblicato sul BURL del 22 novembre 2023 ha escluso i Comuni ricorrenti;
- che il decreto non indica le ragioni del mancato inserimento dei Comuni ricorrenti nell’elenco;
- che solo successivamente è stato pubblicato sul portale telematico della Regione Lombardia il “ Motivo inammissibilità ”, identico per tutti i Comuni ricorrenti;
- con nota del 23 novembre 2023, Garda Uno ha chiesto chiarimenti alla D.G. Enti locali, riscontrata in data 24 novembre 2023 dalla Dirigente dell’u.o. Risorse energetiche.
8. Con i ricorsi in epigrafe sono stati dedotti i seguenti motivi di illegittimità:
I) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE; CONTRADDITTORIETA’ E PERPLESSITA’ ; in sintesi, i Comuni ricorrenti lamentano la carenza di motivazione del decreto in ordine alla mancata ammissione alla fase 2; aggiungono che, solo successivamente, accedendo al portale sarebbe stato pubblicato il motivo di inammissibilità, dal quale si evincerebbe unicamente una pretesa non conformità di ciascuna domanda alle prescrizioni del par. 8.1 che, però, quest’ultimo recherebbe molteplici prescrizioni, quindi, la motivazione sarebbe generica e insufficiente. Inoltre, non sarebbero idonee a sanare il vizio motivazionale le considerazioni svolte successivamente dal dirigente in data 24 novembre u.s. (doc. 13), sia perché posteriori al decreto di esclusione, sia perché comunque, ermetiche, contraddittorie e perplesse (secondo i ricorrenti, da un lato si negherebbe l’ammissibilità di deleghe da parte del Sindaco o dei dirigenti a soggetti terzi, mentre dall’altro si ammetterebbe tale ipotesi in astratto, contestando unicamente l’ampiezza delle deleghe nella specie rilasciate);
II) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI LEGITTIMO PRESUPPOSTO; VIOLAZIONE LEX SPECIALIS DELLA PROCEDURA: con tale motivo, i Comuni ricorrenti contestano l’interpretazione restrittiva che sarebbe stata data al punto 8.1. del citato Allegato A; a dire dei Comuni, in base al principio applicabile in materia di pubbliche procedure, secondo cui le cause di esclusione debbono essere inequivoche e, nel dubbio, interpretarsi restrittivamente, la comminatoria di inammissibilità contenuta nella citata disposizione sarebbe riferita, unicamente, alla presentazione di una domanda non sottoscritta (dal Sindaco o da suo delegato); mentre, nel caso di specie, sarebbe pacifico che la domanda di ammissione di tutti i Comuni ricorrenti sarebbe stata sottoscritta dal Dr. AI, in nome e per conto di ciascun Comune (“ in qualità di delegato dal rappresentante legale del Comune di …”), quale delegato sulla base di specifiche delibere Consiliari e di Giunta di ciascun Comune “ ad operare per conto dell’ente ”, quindi, la mancata ammissione dei Comuni sarebbe priva di legittimo presupposto e disposta in violazione della stessa lex specialis della procedura;
III) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LARGA PARTECIPAZIONE : con tale motivo i Comuni richiamano il principio di matrice comunitaria della prevalenza della sostanza sulla forma per sostenere la tesi secondo cui la riferibilità delle domande ai Comuni ricorrenti risultava assicurata da plurimi elementi, tant’è che, addirittura con riferimento al caso di mancata sottoscrizione dell’offerta in una gara d’appalto per pubbliche forniture, il Consiglio di Stato avrebbe ritenuto l’irregolarità irrilevante, nonostante la presenza di clausola di gara sanzionante l’omessa firma con l’esclusione;
IV) VIOLAZIONE DEL DOVERE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO, DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA ENTI PUBBLICI ILLEGITTIMITA’ DERIVATA DALL’APPLICAZIONE DI ATTO ILLEGITTIMO : i Comuni ricorrenti sostengono che nel caso di specie sarebbe stato doveroso il ricorso al soccorso istruttorio da parte della Regione Lombardia, ne deriva – a loro dire - che il provvedimento impugnato risulterebbe illegittimo anche per contrasto con il principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, con il dovere di leale collaborazione tra Enti pubblici e per violazione del principio di larga partecipazione;
V) VIOLAZIONE SOTTO ULTERIORE PROFILO DEL DOVERE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO, DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA ENTI PUBBLICI: i Comuni sostengono che non sarebbe assistito da specifica comminatoria di esclusione il caso di rilascio di delega ad altro soggetto, tant’è che la stessa dirigente non avrebbe negato la possibilità in astratto di delega a soggetto terzo; sicché, la mancata ammissione delle domande sarebbe illegittima per mancata attivazione del soccorso istruttorio e per violazione dei principi di leale collaborazione tra Enti pubblici;
VI) ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA E CONTRADDITTORIETA’; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA ENTI PUBBLICI; CINISMO AMMINISTRATIVO; ILLEGITTIMITA’ DERIVATA; ILLEGITTIMITA’ DELL’ATTO PRESUPPOSTO : infine, i Comuni ricorrenti, dopo aver ripetuto le censure del quinto motivo di ricorso, aggiungono che la presentazione di domande di contributi pubblici non sarebbe ricompresa tra gli atti riservati ex lege ai dirigenti, ammettendo che le stesse siano sottoscritte dai Sindaci; quindi, sarebbe contraddittorio e manifestamente illogico vietare il conferimento della delega alla sottoscrizione della domanda proprio al professionista incaricato dai Comuni ricorrenti. In ogni caso, la comminatoria d’esclusione per questo aspetto sarebbe del tutto ingiustificata e sproporzionata, oltre che palesemente contraria allo stesso interesse pubblico perseguito dalla Regione Lombardia con la D.G.R. n. XI/6270 in data 11 aprile 2022, avendo negato la regolarizzazione successiva della domanda sottoscritta da delegato terzo. Inoltre, sarebbe violato il principio di proporzionalità, atteso che per i finanziamenti riservati a Enti pubblici, per il perseguimento di interessi pubblici comuni a tutte le collettività lombarde, non verrebbe neppure in rilievo l’esigenza di salvaguardare la par condicio tra soggetti privati, mentre sarebbe in re ipsa la sussistenza dell’interesse pubblico perseguito dalla stessa Regione Lombardia ad ammettere al sovvenzionamento la costituzione di tutte le domande di costituzione di comunità energetiche rinnovabili, indistintamente, senza frapporre ostacoli burocratici formalistici, mediante la previsione di comminatorie d’esclusione sproporzionate, illogiche e pretestuose, disancorate dalla tutela dei bisogni dei cittadini sottesi alla legislazione regionale incentivante;
VII) ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA SOTTO ULTERIORE PROFILO (ultimo motivo dedotto nel ricorso R.G. 242/2024): i Comuni ricorrenti sostengono che dal momento che la società Garda Uno sarebbe una società in house da essi partecipata, gli amministratori di tale società e quindi il dr. AI sarebbe assimilabile ai responsabili dei servizi degli enti locali titolari.
9. Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia resistente, depositando documenti, memorie e repliche.
9.1. In particolare, con le memorie depositate il 14 novembre 2025, la Regione Lombardia ha ribadito la legittimità degli atti adottati insistendo per il rigetto dei ricorsi.
9.2. Con le successive memorie di replica depositate il 26 novembre 2025, la Regione Lombardia ha evidenziato che dalle pagine web istituzionali risulterebbe che alcuni dei Comuni ricorrenti avrebbero costituito le C.E.R. e ottenuto fondi PNRR.
9.3. Con le memorie di replica depositate il 26 novembre 2025, i Comuni ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento del ricorso manifestando la persistenza dell’interesse alla decisione.
10. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025, dopo la discussione, la causa è passata in decisione.
11. Nel merito i gravami sono infondati, potendo conseguentemente prescindersi, ex art. 49, comma 2, c.p.a., dall’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni le cui proposte progettuali sono state ammesse alla fase 2 e inserite nel relativo elenco qui impugnato.
12. Con il primo e secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, i Comuni ricorrenti deducono, in sostanza, l’illegittimità per difetto di motivazione sia del decreto di approvazione dell’elenco delle proposte progettuali meritevoli, non contenente le proposte presentate dai comuni ricorrenti, sia della comunicazione di non ammissione delle domande di partecipazione.
12.1. Occorre premettere che il decreto di approvazione dell’elenco delle proposte progettuali ritenute meritevoli di accedere alla fase 2 è l’atto finale della fase 1 dell’iniziativa di sostegno tecnico e finanziario alla costituzione delle comunità energetiche rinnovabili, correttamente impugnato dai Comuni ricorrenti, atteso che la circostanza che detto atto possa essere affetto in via derivata dai vizi del provvedimento di non ammissione non esclude che tale invalidità derivata debba essere fatta valere con i rimedi tipici del procedimento impugnatorio, per cui, in mancanza, l'atto finale (l’elenco) si consoliderebbe e non sarebbe più impugnabile.
12.2. Secondo la consolidata giurisprudenza, la mancata e/o invalida impugnazione della graduatoria finale di una selezione pubblica si traduce in una causa di improcedibilità del ricorso avverso il bando o l’atto di esclusione poiché, dal richiesto annullamento dello stesso, non deriverebbe in capo all'interessato alcun concreto vantaggio, ormai versando l'atto conclusivo della procedura in una irreversibile condizione di inoppugnabilità (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione III, 10 luglio 2019, n. 4858; Consiglio di Stato, Sezione VI, 18 ottobre 2017, n. 4814).
12.3. Tutto ciò premesso, nel caso di specie il provvedimento di non ammissione della domanda di partecipazione è l’atto immediatamente lesivo, presupposto del decreto di approvazione dell’elenco delle proposte progettuali ammesse alla fase 2, quest’ultimo motivato per relationem , rinviando esso agli esiti dell’analisi delle proposte progettuali presentate.
12.4. Quanto all’asserito difetto di motivazione del provvedimento di non ammissione, il Collegio osserva che i Comuni ricorrenti non sono stati ammessi alla fase 2 in ragione dell’espresso motivo di inammissibilità così formulato: “ Con riferimento alla domanda di adesione, si richiamano i contenuti della Manifestazione di Interesse per la presentazione di progetti di comunità energetiche rinnovabili, in particolare il paragrafo 8.1 “Presentazione delle proposte progettuali: la domanda di partecipazione è risultata non conforme a quanto esplicitato, pertanto, non è stata inserita nell’elenco delle proposte meritevoli ” (doc. 11 e segg.).
12.5. Ai sensi del citato par. 8.1 “ La domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta, pena l’inammissibilità della stessa, dal legale rappresentante del Comune o da un soggetto formalmente delegato dallo stesso scelto fra i responsabili di servizio dell’ente, esclusivamente online sulla piattaforma informatica Bandi online ……..Al termine della compilazione online il sistema informatico genera automaticamente il modulo di domanda di partecipazione (il cui facsimile è riportato in Allegato 1) che deve essere scaricato dal sistema e successivamente ricaricato solo dopo la sua sottoscrizione, con firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, da parte del legale rappresentante o dal suo delegato. Le domande pervenute ma presentate con modalità difformi rispetto alla procedura descritta nella presente sezione oppure incomplete sono inammissibili. Il firmatario della domanda di partecipazione si assume ogni responsabilità di verificare che il modulo ricaricato sia quello generato automaticamente dal sistema, garantendone integrità e contenuti. Saranno dichiarate inammissibili le domande incomplete o difformi dal modulo generato dal sistema Bandi online ”.
12.6. Il richiamato paragrafo prevede, inequivocabilmente, quali cause di inammissibilità della domanda di partecipazione: a) la mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante del Comune (Sindaco) o di un soggetto formalmente delegato dallo stesso e scelto tra i responsabili di servizio dell’ente (dirigente); b) la trasmissione della domanda con modalità diversa da quella online sulla piattaforma informatica, c) le domande incomplete.
12.7. Contrariamente a quanto affermato dai Comuni ricorrenti, il chiaro tenore letterale della disposizione non lascia spazio a dubbi interpretativi sulle cause di inammissibilità delle domande di partecipazione e, quindi, la motivazione dell’esclusione dall’elenco non è generica e insufficiente, dal momento che il par. 8.1 reca, specifiche, e non molteplici, prescrizioni in ordine alle modalità e alle tempistiche di presentazione delle domande, che i Comuni ricorrenti non hanno osservato in quanto le domande di partecipazione – trasmesse correttamente mediante piattaforma online - non erano state evidentemente firmate dal Sindaco né dai responsabili dei servizi degli enti locali.
12.8. Va poi detto che, ove i Comuni ricorrenti avessero ritenuto di portata escludente le chiare prescrizioni contenute nel par. 8.1, avrebbero dovuto e potuto impugnare immediatamente tale paragrafo del decreto n. 11097 del 2022 (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 4 del 2018).
12.9. Non merita pregio, inoltre, l’assunto dei Comuni ricorrenti secondo cui la comminatoria di inammissibilità contenuta nella disposizione sarebbe riferita, unicamente, alla presentazione di una domanda non sottoscritta dal Sindaco o da un suo delegato, mentre tutte le loro domande di partecipazione sarebbero state sottoscritte dal dr. AI, in nome e per conto di ciascun Comune (“ in qualità di delegato dal rappresentante legale del Comune di …).
12.10. L’infondatezza di tale assunto si ricava dagli atti versati in causa, dai quali emerge che: a) il dr. AI è un soggetto esterno ai Comuni ricorrenti, in quanto dirigente della società Garda Uno e che non ricopre la qualità di responsabile di servizio in alcun Comune ricorrente; b) i Sindaci dei Comuni ricorrenti hanno delegato il dr. AI “ ad operare per conto (e non in nome ) dell’ente nel sistema informativo Bandi online per tutti i servizi attuali e futuri, assumendosi ogni responsabilità per la delega conferita ” e ciò è pacificamente riconosciuto dagli stessi Comuni ricorrenti.
13. Per l’esame della censura occorre brevemente ricostruire il quadro normativo ed interpretativo dell’istituto della delega amministrativa, qui in contestazione.
13.1. Come noto, la delega è un atto di natura organizzatoria, con il quale, nei casi previsti dalla legge, stante il principio di inderogabilità della competenza amministrativa, è possibile trasferire (non già la titolarità, bensì) l’esercizio della competenza. Dalla delega discende una forma indiretta di decentramento, la quale si traduce in un rapporto giuridico caratterizzato da una figura soggettiva (ente o organo delegante) - titolare di un determinato potere o di un complesso di poteri finalizzati alla cura di determinati interessi pubblici (funzione) - che attribuisce ad altra figura soggettiva (delegato) con proprio atto (atto di delegazione o più semplicemente delega) l'esercizio del potere stesso, definendone eventualmente la durata, le modalità e gli obiettivi (Consiglio di Stato, sez. I, n. 561/2024).
13.2. La delegazione è interorganica, se riguarda organi della medesima amministrazione, mentre è intersoggettiva se concerne organi di differenti amministrazioni. La delegazione si distingue, inoltre, in delega di funzioni e delega di firma. Solo la prima conferisce il legittimo esercizio delegato di una competenza amministrativa, mentre la seconda realizza un mero decentramento burocratico, atteso che il delegato agisce come longa manus del delegante, senza esercitare in maniera autonoma e con assunzione di responsabilità poteri che rientrano nelle competenze amministrative riservate al delegante (Consiglio di Stato sez. I, 24 giugno 2024, n.814). Ne consegue che, con la delega di firma, la responsabilità dell’atto adottato resta in capo al delegante, essendo il delegato un mero sostituto per l’adempimento della sottoscrizione e, se del caso, per la gestione della strumentale attività istruttoria (Consiglio di Stato, sez. consultiva, 15 ottobre 2024, n. 1282).
13.3. Con specifico riguardo al tema oggetto del presente ricorso (sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del dr. AI), al di là del nomen iuris , la delega conferita dai Sindaci dei Comuni ricorrenti al dr. AI si qualifica al più come mero incarico per lo svolgimento di un’attività di carattere materiale di trasmissione delle domande di partecipazione mediante la piattaforma informatica a ciò predisposta dalla Regione Lombardia.
13.4. Con ogni evidenza, ai sensi del più volte citato par. 8.1 del decreto n. 11097 del 27 luglio 2022 la domanda di partecipazione è atto che rientra - per espressa disposizione normativa resa necessaria dal generale canone di legalità organizzativa - nella esclusiva attribuzione del Sindaco, che ne assume la responsabilità anzitutto politica e che non può delegarne l’esercizio se non, appunto, nei limiti della espressa delega di firma ad un soggetto scelto tra i responsabili di servizio dell’ente (delega interorganica).
13.5. Nella fattispecie in esame, si osserva che con comunicazione mail del 24 novembre 2023, la Dirigente dell’u.o. risorse energetiche, dopo aver chiarito che la previsione del par. 8.1 “ non lascia alcun dubbio sul soggetto titolato alla sottoscrizione della domanda di adesione ” (Sindaco o delegato, cioè il dirigente individuato ai sensi dell’art. 107 del d. lgs. 267/2000), non aveva ammesso la possibilità di una delega anche ad un soggetto terzo, limitandosi la Dirigente a prendere atto che i Comuni avevano delegato la società Garda Uno s.p.a. ad operare per conto delle C.E.R. nel sistema informativo Bandi online e che “ nulla si rileva invece riguardo alla espressione manifesta di una delega relativamente alla sottoscrizione della domanda, delega che, se anche espressa, avrebbe richiesto il giusto approfondimento giuridico per ratificarne la validità ”, approfondimento cioè sia sui rapporti, tra delegante e delegato, sia sulla previsione normativa, poiché la delega – come ricordato – implica sempre una deroga della competenza prevista dalla legge.
13.6. Da quanto sopra esposto, il Collegio non ravvisa la sussistenza dei dedotti vizi di illegittimità, avendo l’Amministrazione fatto corretta applicazione dei principi di diritto espressi dalla giurisprudenza e dalle norme citate.
14. Con il terzo e settimo motivo, che si possono esaminare congiuntamente in quanto connessi, si lamenta la violazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, ciò sul rilievo che il Consiglio di Stato avrebbe ritenuto irrilevante l’omessa firma dell’offerta ai fini dell’esclusione.
14.1. Le censure sono palesemente infondate e inconferente il richiamo alla pronuncia del Consiglio di Stato, riguardando quest’ultima un caso diverso.
14.2. Nella fattispecie non è in contestazione la mancata sottoscrizione delle domande di partecipazione, né i provvedimenti di inammissibilità sono motivati in tal senso.
14.3. Ciò che qui rileva, come detto nei paragrafi che precedono, è la sottoscrizione delle domande di partecipazione da parte del dr. AI, cioè di un soggetto non legittimato alla sottoscrizione delle stesse in quanto egli non è né rappresentante legale di uno dei Comuni ricorrenti né responsabile dei servizi dell’ente locale, formalmente delegato dal sindaco.
14.4. Con il settimo motivo i Comuni ricorrenti sostengono che, per effetto del controllo analogo asseritamente esercitato dai Comuni sulla società in house Garda Uno, i dirigenti di tale società sarebbero assimilabili ai responsabili dei servizi degli Enti locali titolari; per ciò “ le domande di partecipazione dei Comuni ricorrenti risultano sottoscritte da persona fisica qualificabile come responsabile di servizio degli Enti ricorrenti ”.
14.5. Come condivisibilmente affermato dalla Regione Lombardia resistente, che ha richiamato pertinente giurisprudenza, “… il cd. Controllo analogo esercitato dall'Amministrazione sulla società partecipata serve a consentire all'azionista pubblico di svolgere un'influenza dominante sulla società, se del caso attraverso strumenti derogatori rispetto agli ordinari meccanismi di funzionamento, così da rendere il legame partecipativo assimilabile a una relazione interorganica; e tuttavia questa relazione interorganica non incide affatto sull'alterità soggettiva dell'ente societario nei confronti dell'amministrazione pubblica, dovendosi mantenere infine pur sempre separati i due enti - quello pubblico e quello privato societario - sul piano giuridico-formale, in quanto la società in house rappresenta pur sempre un centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante (cfr. ancora la motivazione di Cass. n. 5346 del 2019, cit.)” (Cass. civ., Sez. V, Sent. del 29/07/2021, n. 21658) ”.
15. Con il quarto e quinto motivo di ricorso, i Comuni ricorrenti lamentano la violazione del dovere di soccorso istruttorio e del principio di larga partecipazione da parte della Regione Lombardia: a dire dei ricorrenti, la Regione Lombardia, ritenute inammissibili le domande, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura.
15.1. Il Collegio rileva che con riferimento all’ampiezza del soccorso istruttorio, la giurisprudenza ha chiarito che " le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale non possono tradursi in occasione di aggiustamento postumo, cioè in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando o per ovviare alle irregolarità non sanabili conseguenti alla negligente inosservanza di prescrizioni tassative imposte a tutti i concorrenti, pena la violazione del principio della par condicio " (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 4 ottobre 2018, n. 5698). Ed ha, ulteriormente, evidenziato che " in sede di gara pubblica il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso), l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando " (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148).
15.2. In relazione alle procedure di finanziamento pubblico, la recente giurisprudenza ha poi affermato che “ l'applicazione dell'istituto (soccorso istruttorio) non possa essere generalizzata ma vada gradata (o, come si vedrà, persino esclusa) in procedimenti selettivi, caratterizzati non soltanto da esigenze di celerità ma anche dalla necessità di preservare gli altri partecipanti sia da possibili ritardi che deriverebbero dall'attivazione del soccorso istruttorio sia dall'alterazione della competizione che potrebbe ingenerarsi con l'ammissione postuma di domande non completate con la medesima cura ed acribia che è ragionevole attendersi da soggetti che partecipano a procedure di assegnazione di fondi pubblici.
[...] Procedimenti come quelli all'attenzione del Collegio sono, infatti, caratterizzati da peculiari esigenze di speditezza. E ciò vale, a fortiori, nelle procedure relativi a finanziamenti del P.N.R.R. che, come ricordato dall'Amministrazione, risulta caratterizzato da termini particolarmente celeri il cui rispetto è necessario per la copertura finanziaria dei progetti da parte dell'Unione europea. Pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio per ogni domanda incompleta terminerebbe per determinare un rallentamento evidente del procedimento con il rischio di non poter accedere ai fondi europei e, quindi, di far gravare, in ultima istanza, sulla collettività (nel caso, in cui il progetto sia mantenuto pur in caso di perdita della copertura euro-unitaria) i costi per il finanziamento di progetti la cui procedura di assegnazione sia rallentata dalla scarsa attenzione di alcuni dei partecipanti " (Consiglio di Stato, sez. VI, 6 febbraio 2023, n. 1232; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 22 aprile 2025, n. 7847).
16. Infine, con il sesto motivo si lamenta l’illogicità del divieto di conferimento della delega al professionista incaricato dai Comuni, atteso che la presentazione di domande di contributi pubblici non rientrerebbe tra gli atti riservati ex lege ai dirigenti, quindi, la comminatoria d’esclusione per questo aspetto sarebbe del tutto ingiustificata e sproporzionata, oltre che palesemente contraria allo stesso interesse pubblico perseguito dalla Regione Lombardia con la D.G.R. n. XI/6270 in data 11 aprile 2022. Inoltre, trattandosi di finanziamenti riservati a Enti pubblici, per il perseguimento di interessi pubblici comuni a tutte le collettività lombarde, non verrebbe neppure in rilievo l’esigenza di salvaguardare la par condicio tra soggetti privati.
16.1. Il motivo, articolato in più censure, è in parte ripetitivo di profili di illegittimità sui quali si è già ampiamente dedotto.
16.2. Sulla dedotta previsione di comminatorie d’esclusione sproporzionate, illogiche e pretestuose, basti osservare che si tratta di previsioni contenute nel decreto n. 11097/202 che i Comuni ricorrenti avrebbero dovuto e potuto impugnare tempestivamente, stante il carattere immediatamente lesivo delle stesse (cit. Ad. Plenaria n. 4/2018).
16.3. Quanto invece ai finanziamenti, il Collegio osserva che nell’impugnato decreto del Dirigente dell’u.o. risorse energetiche si dà atto che “ la finanziabilità e la relativa entità dell’eventuale finanziamento degli interventi previsti in ciascuna delle proposte progettuali….sono esclusivamente subordinati all’adozione, da parte del competente Ministero…., del decreto di cui all’art. 8 comma 1 del decreto legislativo n. 199 del 2021 ” e, inoltre, si precisa che la produzione documentale (proposte progettuali) “ non determina automaticamente la finanziabilità degli interventi ”, quindi, non si tratta di finanziamenti riconosciuti tout court a tutte le comunità lombarde ma solo a quelle ritenute meritevoli dopo una valutazione comparativa nel rispetto dell’imprescindibile principio della par condicio .
17. Concludendo, i ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, respinti.
18. La peculiarità delle questioni esaminate giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), previa riunione dei ricorsi come in epigrafe proposti ai sensi dell’art. 70 c.p.a., definitivamente pronunciando sugli stessi, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON VI, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
MA Di OL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA Di OL | ON VI |
IL SEGRETARIO