Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 161
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Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Accolto
    Non impugnabilità dell'estratto di ruolo

    La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Sez. VI, Ordinanza n. 22507/2019) e la normativa (D.L. n. 146/2021, art. 12, comma 4-bis, DPR 602/1973) che stabiliscono la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, salvo che il contribuente provi un pregiudizio specifico (es. partecipazione a procedure di appalto, riscossione somme dovute da soggetti pubblici, perdita di benefici). Il contribuente non ha provato alcuna di queste condizioni. Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 26283/2022) hanno chiarito che tale principio si applica anche ai processi pendenti. Inoltre, la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata e l'impugnazione ha sanato eventuali vizi di notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 161
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 161
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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