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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 161/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4067/2023 depositato il 06/09/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1111/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 17/04/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180002577205 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180002577205 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180002577205 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180002577205 IRAP 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate riscossione di Siracusa ha impugnato la sentenza n. 111 del 2023 pronunciata dalla sezione VI della locale Commissione tributaria provinciale.
Il primo Giudice ha accolto il ricorso proposto dalla Contribuente Resistente_1 avverso la Cartella di pagamento n. 29820180002577205000 annullandola e compensando le spese di lite (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia ha dedotto la “non impugnabilità dell'estratto di ruolo” ed ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
La Contribuente appellata si è costituita, ha contro dedotto, ha difeso la legittimità della prima sentenza ed ha concluso per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello è fondato.
1.- La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Sez. VI, Ordinanza 09/09/2019, n. 22507) ha ritenuto che
“La inidoneità dell'estratto di ruolo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo, peraltro, l'esattore carente del relativo potere) comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse (ex art. 100 c.
p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo infatti alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato …”.
Ed infatti, l'estratto di ruolo costituisce (Consiglio di Stato, IV, n. 4209 del 2014) un “ …elaborato informatico formato dell'esattore … sostanzialmente contenente gli … elementi della cartella …”.
2.- Il Legislatore con il D.L. n. 146/2021 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, in legge n. 215 del 202 ha ribadito, in seno al nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, la “non impugnabilità dell'estratto di ruolo” ad eccezione delle ipotesi in cui il Contribuente provi di subirne un pregiudizio “ … per la partecipazione a una procedura di appalto, … oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 - bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione ..”.
Il contribuente non ha provato la sussistenza di alcuna delle sopra citate condizioni.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 26283 del 2022, hanno chiarito che la “non impugnabilità” si applica anche ai processi pendenti.
3.- In disparte quanto precede la cartella di pagamento di che trattasi – contrariamente a quanto dedotto dalla Contribuente - è stata regolarmente notificata a mezzo pec in data 16 aprile 2028 e tempestivamente impugnata dalla stessa (cfr. documentazione afferente la notifica in atti).
La rituale impugnazione ha (comunque) “sanato” eventuali vizi di notifica ex art. 156 cpc (Cassazione,
Sez. VI – 5, Ord., 27-09-2021, n. 26099).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
Va riformata la sentenza impugnata: va dichiarato inammissibile (oltre che infondato nel merito) il ricorso introduttivo della Contribuente.
La sopravvenienza normativa e giurisprudenziale sopra richiamata giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.
Spese compensate.
Palermo, 18 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ NA
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4067/2023 depositato il 06/09/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1111/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 17/04/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180002577205 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180002577205 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180002577205 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180002577205 IRAP 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate riscossione di Siracusa ha impugnato la sentenza n. 111 del 2023 pronunciata dalla sezione VI della locale Commissione tributaria provinciale.
Il primo Giudice ha accolto il ricorso proposto dalla Contribuente Resistente_1 avverso la Cartella di pagamento n. 29820180002577205000 annullandola e compensando le spese di lite (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia ha dedotto la “non impugnabilità dell'estratto di ruolo” ed ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
La Contribuente appellata si è costituita, ha contro dedotto, ha difeso la legittimità della prima sentenza ed ha concluso per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello è fondato.
1.- La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Sez. VI, Ordinanza 09/09/2019, n. 22507) ha ritenuto che
“La inidoneità dell'estratto di ruolo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo, peraltro, l'esattore carente del relativo potere) comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse (ex art. 100 c.
p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo infatti alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato …”.
Ed infatti, l'estratto di ruolo costituisce (Consiglio di Stato, IV, n. 4209 del 2014) un “ …elaborato informatico formato dell'esattore … sostanzialmente contenente gli … elementi della cartella …”.
2.- Il Legislatore con il D.L. n. 146/2021 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, in legge n. 215 del 202 ha ribadito, in seno al nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, la “non impugnabilità dell'estratto di ruolo” ad eccezione delle ipotesi in cui il Contribuente provi di subirne un pregiudizio “ … per la partecipazione a una procedura di appalto, … oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 - bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione ..”.
Il contribuente non ha provato la sussistenza di alcuna delle sopra citate condizioni.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 26283 del 2022, hanno chiarito che la “non impugnabilità” si applica anche ai processi pendenti.
3.- In disparte quanto precede la cartella di pagamento di che trattasi – contrariamente a quanto dedotto dalla Contribuente - è stata regolarmente notificata a mezzo pec in data 16 aprile 2028 e tempestivamente impugnata dalla stessa (cfr. documentazione afferente la notifica in atti).
La rituale impugnazione ha (comunque) “sanato” eventuali vizi di notifica ex art. 156 cpc (Cassazione,
Sez. VI – 5, Ord., 27-09-2021, n. 26099).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
Va riformata la sentenza impugnata: va dichiarato inammissibile (oltre che infondato nel merito) il ricorso introduttivo della Contribuente.
La sopravvenienza normativa e giurisprudenziale sopra richiamata giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.
Spese compensate.
Palermo, 18 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ NA