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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 10/06/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1948/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 1948/2021 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 29.5.2024, e vertente TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. APOLLONI DAVID GIUSEPPE presso il cui studio in Roma, Via Conca d'Oro n. 285 è elettivamente domiciliata, giusta procura da intendersi in calce all'atto di citazione;
opponente E rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCO CIPRIANO presso il Controparte_1 cui in Terni, Via XX Settembre 15, è elettivamente domiciliata, giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore depositata il 23.1.2024; opposta OGGETTO: opposizione a precetto CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 10.3.2025 qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione in opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., notificato in data 16.9.2021,
[...] evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di per sentir Parte_1 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE 1) Concedere, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 615, comma 1, c.p.c., per la sussistenza dei gravi motivi esposti in narrativa;
2) Sospendere altresì l'atto di precetto, sussistendo i gravi motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa: ✔ accertare e dichiarare l'insanabile irregolarità formale del titolo esecutivo e la sua conseguente inefficacia esecutiva;
✔ accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto e/o l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o invalidità e/o irregolarità e/o inefficacia dello stesso;
✔ accertare e dichiarare, altresì, l'insussistenza del diritto della signora ad agire Controparte_1 in forza dell'atto di precetto per cui è causa nonchè a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per i motivi tutti esposti in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese, compenso
1 professionale, IVA e CAP del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara sin d'ora antistatario”. A sostegno delle rassegnate conclusioni, l'opponente deduceva che: - il 6.9.2021 Controparte_1 le aveva notificato un atto di precetto sul presupposto che con atto pubblico del 28.11.2020 a rogito del Notaio (rep. 3501 e racc. n. 2755) avesse donato alla la Persona_1 Persona_2 CP_1 quota pari ad ½ del denaro investito in titoli (conto n. 5117430 e NDG 006995071), in essere presso la filiale di Terni della - si trattava di una donazione modale sottoposta all'onere Parte_1 di prestare assistenza, morale e materiale, al donante, anche in caso di malattia;
- il precetto era stato preceduto dalla spedizione del titolo in forma esecutiva in data 31.8.2021; - il dossier titoli in questione era cointestato tra e la moglie deceduta il 9.11.2020 e Persona_2 Persona_3 alla quale erano succeduti il marito superstite ed il figlio soggetto ad interdizione Persona_4 sin dal 6.10.2008 (r.g. 973/2008 davanti al Tribunale di Terni); - immediatamente dopo, in data 28.11.2020 era stata stipulata la donazione modale posta a fondamento del precetto opposto;
- tra l'8 ed il 19 gennaio 2021 aveva chiesto alla Banca il trasferimento della quota di sua Persona_2 proprietà dei suddetti titoli dal deposito cointestato con la defunta al proprio deposito titoli Per_3 personale (n. 1453095), per cui nel deposito n. 5117430 residuavano solo i titoli caduti in successione;
- il 9.2.2021 il tutore legale di aveva accettato, con beneficio di inventario, l'eredità Persona_4 della defunta - il 30.3.2021 il donante era stato sottoposto ad amministrazione di sostegno, Per_3 curata dall'avv. Sandra Latini. Quali motivi di opposizione, l'istituto di credito segnalava che: (1) il titolo esecutivo era affetto da un'irregolarità formale insanabile, poiché la formula esecutiva apposta sulla donazione era stata emessa in favore dell'avv. erroneamente identificata quale creditrice e beneficiaria Controparte_3 dell'obbligazione di pagamento, e non, invece, della precettante (2) il credito non era certo, CP_1 liquido ed esigibile;
(3) la non poteva eseguire la prestazione per causa ad essa non imputabile, Pt_1 poiché il solo legittimato allo smobilizzo dei titoli oggetto del deposito n. 5117430 era l'amministratore di sostegno del donante, che avrebbe potuto decidere di disinvestire la quota disponibile, il tutto previa autorizzazione del giudice tutelare. Con riferimento al terzo motivo di opposizione, segnalava che la donazione aveva ad oggetto il controvalore in denaro del 50% dei titoli oggetto del deposito n. 5117430, ma che il donante non aveva mai dato mandato alla Banca di procedere allo smobilizzo dei suddetti titoli. Sosteneva, allora, che, in virtù dell'amministrazione di sostegno cui era sottoposto il donante, di non poter procedere alla vendita dei titoli senza la previa autorizzazione del giudice tutelare, considerata la natura straordinaria dell'atto. E, comunque, non poteva assicurarsi alla precettante che il prezzo incamerato dalla vendita dei titoli corrispondesse a quanto donatole. Pertanto, non potendo la procedere Pt_1 allo smobilizzo, rappresentava che non aveva depositato presso la il denaro Persona_2 Pt_1 necessario per adempiere l'obbligazione di pagamento intimata dalla CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.11.2021 si costituiva in giudizio CP_1
chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva
[...] del titolo e, nel merito, dell'opposizione avversaria. Il tutto con vittoria delle spese di lite. A tal fine, esponeva che: - la opponente era detentrice di somme appartenenti al donante Pt_1
e, come tale, soggetto terzo, privo di legittimazione a proporre l'opposizione; - Persona_2
l'istanza di sospensione era inammissibile sia per l'eccepita carenza di legittimazione, sia perché con essa l'opponente aveva chiesto di sospendere l'efficacia esecutiva di un titolo negoziale valido ed efficace, sia per insussistenza del periculum in mora; - dagli estratti del conto titoli emergeva la
2 presenza di una provvista idonea ad adempiere l'obbligazione nascente dal contratto di donazione;
- il donante aveva chiesto alla sin dal gennaio 2021, di smobilizzare i propri titoli, ma l'istituto Pt_1 di credito non aveva ottemperato all'ordine del correntista;
- l'unico soggetto legittimato a chiedere lo smobilizzo dei titoli era la creditrice precettante;
- all'art. 4 del contratto il donante aveva autorizzato la ad eseguire l'ordine di trasferimento impartito con l'atto pubblico a semplice Pt_1 richiesta della - la formula esecutiva era stata regolarmente apposta e solo l'identificazione CP_1 del soggetto richiedente conteneva un errore materiale, nella parte in cui individuava quale beneficiario il difensore della donataria. Con ordinanza del 28.12.2021 veniva accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo nei confronti della opponente. Pt_1
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 10.3.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Va anzitutto osservato che nelle more del giudizio è deceduto il donatario Persona_2 istituendo quale sua erede proprio la precettante, . Oltre che donataria ella, perciò, Controparte_1 risulta anche erede universale del donante. Le parti hanno concordemente dedotto che, una volta preso atto della volontà testamentaria del donante, l'istituto di credito ha smobilizzato i titoli presenti nel deposito amministrato n. 5117430 e spontaneamente corrisposto il controvalore liquidato alla
CP_1
Ne consegue la cessazione della materia del contendere. Può, infatti, affermarsi che ad oggi residui tra le parti soltanto un contrasto in ordine alle spese legali origin. Difatti, la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e presuppone che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (cfr. Cass. n. 30251/2023).
3. Vanno, allora, regolate le spese processuali applicando il criterio della soccombenza virtuale, che impone di esaminare, in chiave prognostica, alla luce delle risultanze in atti, la fondatezza delle domande, difese ed eccezioni svolte dalle parti (cfr. Cass. n. 3426 del 24.11.1971). 3.1. Anzitutto, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla Pt_1
L'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. era stata promossa dalla depositaria dei titoli di proprietà Pt_1 del donante in quanto destinataria del precetto opposto. Si ricorda, infatti, che Persona_2
l'opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c. introduce un giudizio che vede come legittimato attivo il soggetto contro cui l'esecuzione viene minacciata (cfr. Cass. n. 24047/2009; conf. Cass. n. 3695/1984), ossia l'istituto di credito. Analogamente può affermarsi la legittimazione attiva della Banca anche in relazione all'opposizione ex art. 617 c.p.c. per vizi inerenti la notifica del titolo esecutivo e del precetto quando il titolare della pretesa esecutiva, seppur cristallizzata in un titolo
3 formatosi nei confronti di altro soggetto, agisca direttamente nei suoi confronti sul presupposto che sia soggetto all'efficacia del titolo esecutivo (cfr. Cass. del 8.3.2017 n. 5785). L'eccezione sollevata dall'opposta era, quindi, priva di pregio. 3.2. Il primo motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c. non coglieva, comunque, nel segno. Nella formula esecutiva si legge “Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, dimettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti. Copia conforme all'originale esistente nei miei atti e munito delle prescritte firme che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'avvocato Forio di Perugia, a cui favore è stata stipulata Controparte_3 la obbligazione. Consta di fogli n. 3 (tre). Perugia, lì 31 Agosto 2021” (cfr. all. 2 citazione). La Cassazione ha condivisibilmente affermato che in tema di spedizione in forma esecutiva della copia del titolo rilasciata al creditore, il debitore che proponga opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. non può limitarsi, in base ai principi di economia processuale, ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata del titolo medesimo perché lo stesso conterrebbe l'erronea, ma facilmente riconoscibile, indicazione del difensore richiedente, dovendo egli allegare il concreto pregiudizio cagionato da tale irregolarità ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (cfr. Cass. n. 29804/2019). Nel caso di specie, l'errore materiale appare facilmente riconoscibile, non essendo l'avv. beneficiaria della Controparte_3 donazione, da individuarsi inequivocabilmente in;
pertanto, in applicazione del Controparte_1 principio giurisprudenziale richiamato, va rilevata la mancata allegazione del pregiudizio concretamente cagionato dalla Banca in conseguenza dell'irregolarità denunciata. 3.3. Con riferimento al motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c., va osservato che l'atto di precetto notificato il 6.9.2021 alla opponente si fondava sull'atto pubblico del 28.11.2020 (rep. 3501 e Pt_1 racc. n. 2755) con cui aveva donato a “la quota di sua proprietà Persona_2 Controparte_1 pari ad ½ (un mezzo) del danaro investito in titoli e valori costituenti il deposito amministrato n. 5117430, NDG 006995071, in essere presso la filiale n. 00562 della […] quota del Parte_1 valore di euro 210.845,45 […] alla data del 26 novembre 2020” (cfr. art. 1 all. 2 citazione). Tale donazione risulta sottoposta all'onere per la donataria di prestare, per tutta la vita e in caso di bisogno o malattia, assistenza morale e materiale al donante, con la precisazione che qualora quest'ultima non avesse adempiuto all'onere assunto, il donante o i suoi eredi avrebbero potuto chiedere la risoluzione della donazione (cfr. art. 2 all. 2 citazione). In base all'art. 4 “la parte donante autorizza[va] sin d'ora la banca depositaria a dare esecuzione all'ordine di trasferimento impartito con il presente atto, a semplice richiesta della parte donataria e previa esibizione di copia autentica del […] titolo”. Chiarito ciò, va osservato che l'atto di precetto presuppone che l'atto pubblico del 28.11.2020 costituisca titolo esecutivo – in relazione ad un'obbligazione di facere (smobilizzare i titoli di
- anche nei confronti dell'istituto di credito che, tuttavia, non è stato parte del Persona_2 negozio donativo redatto con la forma dell'atto pubblico ai sensi dell'art. 474 c.p.c.. Richiamando un principio più volte espresso dalla Suprema Corte, va osservato che la presente donazione, avente ad oggetto il controvalore monetario dei titoli intestati al donante e in deposito presso la opponente, si poteva e può realizzare solo attraverso un'intermediazione gestoria Pt_1 dell'ente creditizio. Se la Suprema Corte ha precisato che l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso, ha evidenziato anche che “il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non
4 acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante” (cfr. Cass. n. 982/2024; conf. Cass. S.U. n. 18725 del 27.7.2017). Il principio di diritto ben può applicarsi anche al caso di specie, nel senso che in forza del contratto di donazione del 28.11.2020 con cui ha donato a una somma di Persona_2 Controparte_1 denaro corrispondente ai suoi titoli in deposito presso , pur prevedendo all'art. 4 Pt_1 un'autorizzazione in favore della a smobilizzare detti titoli, ma con detto negozio non è stato Pt_1 attribuito all'opposta un diritto di credito azionabile anche coattivamente nei confronti della . Pt_1
Non può affermarsi che il contratto di donazione stipulato tra l'opposta e costituisca Persona_2 titolo stragiudiziale spendibile esecutivamente nei confronti di , rimasta ad esso estranea. Pt_1
L'opposizione ex art. 615 c.p.c. era, pertanto, fondata, non sussistendo in capo a Controparte_1 il diritto di agire esecutivamente nei confronti di per l'esecuzione Parte_1 dell'obbligazione di pagamento - mediante il previo smobilizzo dei titoli oggetto del deposito n. 5117430 - assunta da Al più, sulla scorta di tale negozio la avrebbe potuto Persona_2 CP_1 diffidare la depositaria a dare esecuzione al contratto donativo. Pt_1
Senza soffermarci ora sulla questione relativa alla necessità del provvedimento autorizzativo del giudice tutelare, va osservato che la avrebbe anche potuto avviare un'azione esecutiva nei CP_1 confronti della ma solo sulla scorta di un titolo esecutivo spendibile direttamente nei confronti Pt_1 dell'istituto di credito, come un provvedimento giudiziale di condanna della all'esecuzione del Pt_1 contratto donativo stipulato con sottoponendo proprio al vaglio del giudice di Persona_2 cognizione la questione relativa alla ridetta autorizzazione. In conclusione, l'opposizione meritava accoglimento non potendosi riconoscere alla il CP_1 diritto di agire in executivis nei confronti della per difetto di un titolo esecutivo spendibile nei Pt_1 confronti dell'opponente.
4. Non merita accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata da nei confronti Controparte_1 della Banca opponente stante la virtuale fondatezza di uno dei motivi sottesi all'opposizione.
5. La (virtuale) parziale soccombenza dell'istituto di credito in relazione all'opposizione ex art. 617 c.p.c. giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in data 10/06/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 1948/2021 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 29.5.2024, e vertente TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. APOLLONI DAVID GIUSEPPE presso il cui studio in Roma, Via Conca d'Oro n. 285 è elettivamente domiciliata, giusta procura da intendersi in calce all'atto di citazione;
opponente E rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCO CIPRIANO presso il Controparte_1 cui in Terni, Via XX Settembre 15, è elettivamente domiciliata, giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore depositata il 23.1.2024; opposta OGGETTO: opposizione a precetto CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 10.3.2025 qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione in opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., notificato in data 16.9.2021,
[...] evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di per sentir Parte_1 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE 1) Concedere, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 615, comma 1, c.p.c., per la sussistenza dei gravi motivi esposti in narrativa;
2) Sospendere altresì l'atto di precetto, sussistendo i gravi motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa: ✔ accertare e dichiarare l'insanabile irregolarità formale del titolo esecutivo e la sua conseguente inefficacia esecutiva;
✔ accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto e/o l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o invalidità e/o irregolarità e/o inefficacia dello stesso;
✔ accertare e dichiarare, altresì, l'insussistenza del diritto della signora ad agire Controparte_1 in forza dell'atto di precetto per cui è causa nonchè a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per i motivi tutti esposti in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese, compenso
1 professionale, IVA e CAP del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara sin d'ora antistatario”. A sostegno delle rassegnate conclusioni, l'opponente deduceva che: - il 6.9.2021 Controparte_1 le aveva notificato un atto di precetto sul presupposto che con atto pubblico del 28.11.2020 a rogito del Notaio (rep. 3501 e racc. n. 2755) avesse donato alla la Persona_1 Persona_2 CP_1 quota pari ad ½ del denaro investito in titoli (conto n. 5117430 e NDG 006995071), in essere presso la filiale di Terni della - si trattava di una donazione modale sottoposta all'onere Parte_1 di prestare assistenza, morale e materiale, al donante, anche in caso di malattia;
- il precetto era stato preceduto dalla spedizione del titolo in forma esecutiva in data 31.8.2021; - il dossier titoli in questione era cointestato tra e la moglie deceduta il 9.11.2020 e Persona_2 Persona_3 alla quale erano succeduti il marito superstite ed il figlio soggetto ad interdizione Persona_4 sin dal 6.10.2008 (r.g. 973/2008 davanti al Tribunale di Terni); - immediatamente dopo, in data 28.11.2020 era stata stipulata la donazione modale posta a fondamento del precetto opposto;
- tra l'8 ed il 19 gennaio 2021 aveva chiesto alla Banca il trasferimento della quota di sua Persona_2 proprietà dei suddetti titoli dal deposito cointestato con la defunta al proprio deposito titoli Per_3 personale (n. 1453095), per cui nel deposito n. 5117430 residuavano solo i titoli caduti in successione;
- il 9.2.2021 il tutore legale di aveva accettato, con beneficio di inventario, l'eredità Persona_4 della defunta - il 30.3.2021 il donante era stato sottoposto ad amministrazione di sostegno, Per_3 curata dall'avv. Sandra Latini. Quali motivi di opposizione, l'istituto di credito segnalava che: (1) il titolo esecutivo era affetto da un'irregolarità formale insanabile, poiché la formula esecutiva apposta sulla donazione era stata emessa in favore dell'avv. erroneamente identificata quale creditrice e beneficiaria Controparte_3 dell'obbligazione di pagamento, e non, invece, della precettante (2) il credito non era certo, CP_1 liquido ed esigibile;
(3) la non poteva eseguire la prestazione per causa ad essa non imputabile, Pt_1 poiché il solo legittimato allo smobilizzo dei titoli oggetto del deposito n. 5117430 era l'amministratore di sostegno del donante, che avrebbe potuto decidere di disinvestire la quota disponibile, il tutto previa autorizzazione del giudice tutelare. Con riferimento al terzo motivo di opposizione, segnalava che la donazione aveva ad oggetto il controvalore in denaro del 50% dei titoli oggetto del deposito n. 5117430, ma che il donante non aveva mai dato mandato alla Banca di procedere allo smobilizzo dei suddetti titoli. Sosteneva, allora, che, in virtù dell'amministrazione di sostegno cui era sottoposto il donante, di non poter procedere alla vendita dei titoli senza la previa autorizzazione del giudice tutelare, considerata la natura straordinaria dell'atto. E, comunque, non poteva assicurarsi alla precettante che il prezzo incamerato dalla vendita dei titoli corrispondesse a quanto donatole. Pertanto, non potendo la procedere Pt_1 allo smobilizzo, rappresentava che non aveva depositato presso la il denaro Persona_2 Pt_1 necessario per adempiere l'obbligazione di pagamento intimata dalla CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.11.2021 si costituiva in giudizio CP_1
chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva
[...] del titolo e, nel merito, dell'opposizione avversaria. Il tutto con vittoria delle spese di lite. A tal fine, esponeva che: - la opponente era detentrice di somme appartenenti al donante Pt_1
e, come tale, soggetto terzo, privo di legittimazione a proporre l'opposizione; - Persona_2
l'istanza di sospensione era inammissibile sia per l'eccepita carenza di legittimazione, sia perché con essa l'opponente aveva chiesto di sospendere l'efficacia esecutiva di un titolo negoziale valido ed efficace, sia per insussistenza del periculum in mora; - dagli estratti del conto titoli emergeva la
2 presenza di una provvista idonea ad adempiere l'obbligazione nascente dal contratto di donazione;
- il donante aveva chiesto alla sin dal gennaio 2021, di smobilizzare i propri titoli, ma l'istituto Pt_1 di credito non aveva ottemperato all'ordine del correntista;
- l'unico soggetto legittimato a chiedere lo smobilizzo dei titoli era la creditrice precettante;
- all'art. 4 del contratto il donante aveva autorizzato la ad eseguire l'ordine di trasferimento impartito con l'atto pubblico a semplice Pt_1 richiesta della - la formula esecutiva era stata regolarmente apposta e solo l'identificazione CP_1 del soggetto richiedente conteneva un errore materiale, nella parte in cui individuava quale beneficiario il difensore della donataria. Con ordinanza del 28.12.2021 veniva accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo nei confronti della opponente. Pt_1
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 10.3.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Va anzitutto osservato che nelle more del giudizio è deceduto il donatario Persona_2 istituendo quale sua erede proprio la precettante, . Oltre che donataria ella, perciò, Controparte_1 risulta anche erede universale del donante. Le parti hanno concordemente dedotto che, una volta preso atto della volontà testamentaria del donante, l'istituto di credito ha smobilizzato i titoli presenti nel deposito amministrato n. 5117430 e spontaneamente corrisposto il controvalore liquidato alla
CP_1
Ne consegue la cessazione della materia del contendere. Può, infatti, affermarsi che ad oggi residui tra le parti soltanto un contrasto in ordine alle spese legali origin. Difatti, la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e presuppone che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (cfr. Cass. n. 30251/2023).
3. Vanno, allora, regolate le spese processuali applicando il criterio della soccombenza virtuale, che impone di esaminare, in chiave prognostica, alla luce delle risultanze in atti, la fondatezza delle domande, difese ed eccezioni svolte dalle parti (cfr. Cass. n. 3426 del 24.11.1971). 3.1. Anzitutto, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla Pt_1
L'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. era stata promossa dalla depositaria dei titoli di proprietà Pt_1 del donante in quanto destinataria del precetto opposto. Si ricorda, infatti, che Persona_2
l'opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c. introduce un giudizio che vede come legittimato attivo il soggetto contro cui l'esecuzione viene minacciata (cfr. Cass. n. 24047/2009; conf. Cass. n. 3695/1984), ossia l'istituto di credito. Analogamente può affermarsi la legittimazione attiva della Banca anche in relazione all'opposizione ex art. 617 c.p.c. per vizi inerenti la notifica del titolo esecutivo e del precetto quando il titolare della pretesa esecutiva, seppur cristallizzata in un titolo
3 formatosi nei confronti di altro soggetto, agisca direttamente nei suoi confronti sul presupposto che sia soggetto all'efficacia del titolo esecutivo (cfr. Cass. del 8.3.2017 n. 5785). L'eccezione sollevata dall'opposta era, quindi, priva di pregio. 3.2. Il primo motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c. non coglieva, comunque, nel segno. Nella formula esecutiva si legge “Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, dimettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti. Copia conforme all'originale esistente nei miei atti e munito delle prescritte firme che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'avvocato Forio di Perugia, a cui favore è stata stipulata Controparte_3 la obbligazione. Consta di fogli n. 3 (tre). Perugia, lì 31 Agosto 2021” (cfr. all. 2 citazione). La Cassazione ha condivisibilmente affermato che in tema di spedizione in forma esecutiva della copia del titolo rilasciata al creditore, il debitore che proponga opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. non può limitarsi, in base ai principi di economia processuale, ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata del titolo medesimo perché lo stesso conterrebbe l'erronea, ma facilmente riconoscibile, indicazione del difensore richiedente, dovendo egli allegare il concreto pregiudizio cagionato da tale irregolarità ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (cfr. Cass. n. 29804/2019). Nel caso di specie, l'errore materiale appare facilmente riconoscibile, non essendo l'avv. beneficiaria della Controparte_3 donazione, da individuarsi inequivocabilmente in;
pertanto, in applicazione del Controparte_1 principio giurisprudenziale richiamato, va rilevata la mancata allegazione del pregiudizio concretamente cagionato dalla Banca in conseguenza dell'irregolarità denunciata. 3.3. Con riferimento al motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c., va osservato che l'atto di precetto notificato il 6.9.2021 alla opponente si fondava sull'atto pubblico del 28.11.2020 (rep. 3501 e Pt_1 racc. n. 2755) con cui aveva donato a “la quota di sua proprietà Persona_2 Controparte_1 pari ad ½ (un mezzo) del danaro investito in titoli e valori costituenti il deposito amministrato n. 5117430, NDG 006995071, in essere presso la filiale n. 00562 della […] quota del Parte_1 valore di euro 210.845,45 […] alla data del 26 novembre 2020” (cfr. art. 1 all. 2 citazione). Tale donazione risulta sottoposta all'onere per la donataria di prestare, per tutta la vita e in caso di bisogno o malattia, assistenza morale e materiale al donante, con la precisazione che qualora quest'ultima non avesse adempiuto all'onere assunto, il donante o i suoi eredi avrebbero potuto chiedere la risoluzione della donazione (cfr. art. 2 all. 2 citazione). In base all'art. 4 “la parte donante autorizza[va] sin d'ora la banca depositaria a dare esecuzione all'ordine di trasferimento impartito con il presente atto, a semplice richiesta della parte donataria e previa esibizione di copia autentica del […] titolo”. Chiarito ciò, va osservato che l'atto di precetto presuppone che l'atto pubblico del 28.11.2020 costituisca titolo esecutivo – in relazione ad un'obbligazione di facere (smobilizzare i titoli di
- anche nei confronti dell'istituto di credito che, tuttavia, non è stato parte del Persona_2 negozio donativo redatto con la forma dell'atto pubblico ai sensi dell'art. 474 c.p.c.. Richiamando un principio più volte espresso dalla Suprema Corte, va osservato che la presente donazione, avente ad oggetto il controvalore monetario dei titoli intestati al donante e in deposito presso la opponente, si poteva e può realizzare solo attraverso un'intermediazione gestoria Pt_1 dell'ente creditizio. Se la Suprema Corte ha precisato che l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso, ha evidenziato anche che “il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non
4 acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante” (cfr. Cass. n. 982/2024; conf. Cass. S.U. n. 18725 del 27.7.2017). Il principio di diritto ben può applicarsi anche al caso di specie, nel senso che in forza del contratto di donazione del 28.11.2020 con cui ha donato a una somma di Persona_2 Controparte_1 denaro corrispondente ai suoi titoli in deposito presso , pur prevedendo all'art. 4 Pt_1 un'autorizzazione in favore della a smobilizzare detti titoli, ma con detto negozio non è stato Pt_1 attribuito all'opposta un diritto di credito azionabile anche coattivamente nei confronti della . Pt_1
Non può affermarsi che il contratto di donazione stipulato tra l'opposta e costituisca Persona_2 titolo stragiudiziale spendibile esecutivamente nei confronti di , rimasta ad esso estranea. Pt_1
L'opposizione ex art. 615 c.p.c. era, pertanto, fondata, non sussistendo in capo a Controparte_1 il diritto di agire esecutivamente nei confronti di per l'esecuzione Parte_1 dell'obbligazione di pagamento - mediante il previo smobilizzo dei titoli oggetto del deposito n. 5117430 - assunta da Al più, sulla scorta di tale negozio la avrebbe potuto Persona_2 CP_1 diffidare la depositaria a dare esecuzione al contratto donativo. Pt_1
Senza soffermarci ora sulla questione relativa alla necessità del provvedimento autorizzativo del giudice tutelare, va osservato che la avrebbe anche potuto avviare un'azione esecutiva nei CP_1 confronti della ma solo sulla scorta di un titolo esecutivo spendibile direttamente nei confronti Pt_1 dell'istituto di credito, come un provvedimento giudiziale di condanna della all'esecuzione del Pt_1 contratto donativo stipulato con sottoponendo proprio al vaglio del giudice di Persona_2 cognizione la questione relativa alla ridetta autorizzazione. In conclusione, l'opposizione meritava accoglimento non potendosi riconoscere alla il CP_1 diritto di agire in executivis nei confronti della per difetto di un titolo esecutivo spendibile nei Pt_1 confronti dell'opponente.
4. Non merita accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata da nei confronti Controparte_1 della Banca opponente stante la virtuale fondatezza di uno dei motivi sottesi all'opposizione.
5. La (virtuale) parziale soccombenza dell'istituto di credito in relazione all'opposizione ex art. 617 c.p.c. giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in data 10/06/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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