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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 2741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2741 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3679/2024
Verbale di udienza del 29 maggio 2025, innanzi alla Corte di appello di
Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere
Sono presenti gli avvocati Riccio e Ferrante che si riportano ai rispettivi atti.
L'avvocato Ferrante deduce l'irrilevanza della pregressa sospensione dall'esercizio della professione forense, perché disposta non per ragioni disciplinari ma per il solo mancato pagamento della tassa d'iscrizione all'ordine.
Si procede alla relazione della causa e, a seguire, alla discussione, nel corso della quale gli avvocati si riportano alle conclusioni rassegnate nei loro rispettivi atti e ne illustrano le ragioni.
All'esito, il collegio si ritira in camera di consiglio per deliberare la decisione.
Quindi, ritornato in udienza e preso atto che i difensori delle parti si sono allontanati, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura – ai sensi dell'articolo 436-bis c.p.c. – del dispositivo e della motivazione.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3679/2024, di appello contro la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 3326/2024 del 25 marzo 2024
1 tra
( ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Riccio ( , con C.F._2
studio in San Giorgio a Cremano alla Via Rosa Luxemburg, 22, e domicilio digitale Email_1
e
( ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Ferrante
), con studio in Pagani, alla Via Malet, 2 , e domicilio C.F._4
digitale Email_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. , premesso di avere condotto in locazione (dal 27 settembre Parte_1
2006) un'unità immobiliare in Napoli, Via Aldo Cocchia, 27, in virtù di un contratto stipulato con alla quale erano succeduti mortis Parte_2
causa, nel 2008, , , e Persona_1 Persona_2 Persona_3
, e che dell'immobile era divenuto amministratore Persona_4 CP_1
(nominato nell'ambito di un contratto preliminare di compravendita),
[...]
esponeva che nel mese di marzo del 2020 da parte di quest'ultimo le era stato notificato (nelle forme previste dall'articolo 140 c.p.c.) un'intimazione di sfratto per morosità (per il mancato pagamento dei canoni di novembre e dicembre del 2019) e che, per le restrizioni imposte a causa dell'emergenza pandemica da Covid-19, non era riuscita ad accedere agli uffici pubblici presso i quali l'atto era stato depositato, cosicché nel mese di ottobre del 2020
il giudice designato del Tribunale di Napoli aveva convalidato lo sfratto,
nonostante l'insussistenza della morosità. Sosteneva, pertanto, che la notificazione non era stata regolarmente effettuata e che, per di più, il patrocinatore della controparte, avvocato Gaetano Ferrante era stato sospeso dall'albo degli avvocati di Nocera Inferiore fin dal 15 aprile 2016.
2 Ciò premesso, con citazione notificata il 16 settembre 2021 Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo che fosse CP_1
dichiarata la nullità dello sfratto convalidato con ordinanza del 5 ottobre 2020,
per l'inesistenza della morosità, con la condanna del convenuto al risarcimento del danno.
§ II. , nel costituirsi in giudizio, riferiva che all'udienza del 4 CP_1
marzo 2020, fissata per la convalida, il giudice aveva disposto il rinnovo della notificazione, sul rilievo che la conduttrice non aveva ritirato l'atto notificato
ex art. 140 c.p.c., fissando la nuova udienza del 15 aprile 2020, ulteriormente rinviata al 5 ottobre 2020, e che la conduttrice aveva continuato a non pagare il canone dovuto, ragione per la quale il giudice adito aveva convalidato lo sfratto per morosità. Aggiungeva, inoltre, che nell'ambito di un altro procedimento la conduttrice aveva provveduto al rilascio dell'immobile con consegna delle chiavi.
§ III. Disposto il mutamento del rito, con la fissazione dell'udienza di discussione del 23 gennaio 2023, il giudice unico designato, con sentenza del
25 marzo 2024, rigettava l'opposizione (così qualificata ex art. 668 c.p.c.) e la domanda risarcitoria e condannava l'attrice al pagamento in Parte_1
favore di delle spese del giudizio, liquidate in € 7.616,00 per CP_1
compensi oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella
misura del 15% sui compensi.
Decisione motivata sul rilievo che, esclusa l'invalidità della notificazione,
regolarmente perfezionatasi nelle forme previste dall'articolo 140 c.p.c.,
l'impossibilità della destinataria di recarsi all'ufficio postale per il ritiro dell'atto (in busta chiusa), sarebbe irrilevante e, comunque, superata dalla successiva notificazione per l'udienza del 5 ottobre 2020, perfezionatasi mediante consegna a mani proprie in data 7 luglio 2020: la mancata comparizione all'udienza anzidetta avrebbe prodotto l'effetto legale tipico di
3 ammissione dei fatti dedotti dall'intimante e strumentali alla pronuncia
dell'ordinanza di convalida.
§ IV. Con ricorso depositato il 31 luglio 2024 proponeva appello, Parte_1
sostenendo:
1) che il primo giudice aveva errato nel qualificare la domanda come opposizione tardiva, trattandosi, invece, di revocazione di sfratto per morosità per
inesistenza di alcun presupposto, atteso che i canoni dovevano essere versati agli eredi e titolari del contratto di locazione, e che, invece, il Pt_2 Per_3
, col patrocinio dell'avvocato Gaetano Ferrante (già allora sospeso CP_1
dall'albo di Nocera Inferiore), le aveva intimato il pagamento di essi presso un conto corrente intestato a tale , pagamento da lei Controparte_2
regolarmente eseguito, onde non si comprenderebbe come il Giudice di prime
cure abbia potuto ritenere che la morosità decorresse dall'ottobre 2019 all'ottobre
2020.
2) che lo sfratto era stato intimato con l'indicazione di una data in piena pandemia e aveva portato a una sentenza fondata su fatti e circostanze
inammissibili, inconferenti e falsi, perché contrari a documentazione non
disconosciuta da parte avversa che attestano un pagamento;
3) che, riguardo al procedimento possessorio, la sentenza conclusiva non aveva affermato nulla sulla “presunta bontà” delle richieste di parte appellate, né
si comprenderebbe come il giudice l'abbia posta a fondamento della propria decisione, benché non agli atti del giudizio;
4) che, inoltre, non vi era alcun atto formale, spiegato da parte avversa, che avesse disconosciuto i pagamenti effettuati che, pertanto, dovevano essere
considerati elementi acclarati, sì da doversi negare, in riforma della sentenza di primo grado, la morosità;
5) che sull'inesistenza della morosità, comprovata dal deposito di attestazioni di
pagamento per il periodo contestato dall'intimante e sulla sospensione dall'Albo del
patrono della parte avversa (dalla data del 15 aprile 2016), con grave violazione
4 del Codice deontologico, non vi era stata alcuna valutazione da parte del primo giudice, il quale, aggrappandosi alla sua ricostruzione di opposizione tardiva,
si era allontanato dalla causa petendi della vertenza (le attestazioni di pagamento,
che neutralizzerebbero l'ordinanza di convalida di sfratto) e dal suo petitum (il
procedimento per convalida di sfratto in assenza di presupposti), sì da incorrere nel vizio di omessa pronuncia;
6) che la sentenza impugnata, inoltre, era viziata in due capi, per avere ritenuto incontroversa la permanenza della morosità per la durata di un anno,
arrivando a negare i pagamenti offerti in comunicazione (le cui attestazioni non erano state disconosciute dalla controparte), e per avere omesso di precisare che la citazione di sfratto per morosità era stata notificata durante la pandemia (9 marzo 2020 - 31 dicembre 2020) e di prendere in esame l'attestazione della sospensione dall'albo del patrono intimante, così negando la violazione deontologica da parte di quest'ultimo;
7) che, in definitiva, il primo giudice non si era pronunciato su nessuna delle sue richieste.
Ciò premesso, l'appellante chiedeva che, previa sospensione Parte_1
dell'esecutività della sentenza impugnata, fossero accolte le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare che il Giudice di prime cure ha errato riqualificando della
domanda giudiziale;
- accertare e dichiarare che l'appellante fosse morosa per un periodo di un anno
e che non ci fosse alcuna violazione deontologica da parte del patrono avverso,
essendo sospeso dall'Albo professionale;
- accertare e dichiarare che il Giudice di prime cure ha sbagliato in parte motiva
nella omessa motivazione sulle domande giudiziali dell'appellante;
- accertare e dichiarare che lo sfratto andava revocato per inesistenza dei
presupposti della domanda giudiziale;
5 - accertare e dichiarare che parte avversa sapeva di essere nel torto giacché
avvertita con pec dell'appellante di essere in possesso dei pagamenti dei canoni
dichiarati morosi.
Vinte le spese di lite del doppio grado ed onorari con attribuzione.
§ V. , nel costituirsi in giudizio, eccepiva la nullità, CP_1
inammissibilità e improcedibilità dell'appello, perché proposto con ricorso invece che con citazione, sebbene il giudizio di primo grado fosse iniziato con atto di citazione, forma da seguire anche in grado di appello. Nel merito,
deduceva la sussistenza della morosità, la regolare notificazione dell'intimazione di sfratto, la propria regolare costituzione in giudizio nel procedimento di convalida, con il patrocinio anche dell'avvocato Davide
Nitto (del foro di Nocera Inferiore), la mancata opposizione nei termini previsti dalla legge e il mancato ricorso dell'appellante, nel termine perentorio concesso dal giudice di primo grado, alla mediazione obbligatoria. Segnalava,
poi, l'incongruenza delle conclusioni dell'atto di appello, contenenti la richiesta di accertare situazioni sfavorevoli all'appellante (la sua morosità per il periodo di un anno, l'insussistenza di violazioni deontologiche da parte del patrono avverso), e, in definitiva, l'inammissibilità dell'appello (ex art. 342
c.p.c.).
Nel merito, deduceva la fondatezza delle ragioni della sentenza di primo grado.
§ VI. Fin qui riassunte le vicende processuali, va superata, in primo luogo,
l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dal . CP_1
Introdotta la causa dall'attrice nelle forme del rito ordinario, il giudice di primo grado ha disposto ex art. 426 c.p.c. il passaggio al rito speciale e, di conseguenza, ha pronunciato la sentenza a norma dell'articolo 429 c.p.c.:
correttamente, quindi, l'appello è stato proposto con ricorso ai sensi dell'articolo 434 c.p.c.
6 Nel merito, va osservato che l'ordinanza di convalida di sfratto di cui si duole la conduttrice è stata emessa all'udienza del 5 ottobre 2020, su Parte_1
richiesta, per , dell'avvocato Gaetano Ferrante, il quale ha CP_1
dichiarato la persistenza della morosità, e che l'atto di citazione contenente l'intimazione dello sfratto è stato notificato mediante consegna a mani della destinataria in data 7 luglio 2020.
Il giudice designato, preso atto della mancata comparizione della parte intimata, letti gli articoli 663 c.p.c. e 56 della legge 392/1978, ha appunto convalidato lo sfratto per morosità fissando la data del 5 novembre 2020 per l'esecuzione e ha condannato la parte intimata al pagamento, in favore dell'intimante, delle spese di lite.
Intervenuta la convalida dello sfratto, il codice di rito riserva all'intimato il rimedio dell'opposizione innanzi al tribunale, nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto d'ingiunzione, in quanto applicabili, ove dimostri di non avere avuto tempestiva conoscenza dell'intimazione per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (art. 668 c.p.c.).
L'ammissibilità dell'opposizione presuppone, quindi, l'esistenza di un legittimo impedimento che non abbia consentito all'intimato di comparire in udienza, dovuto alla mancata conoscenza dell'intimazione (per l'irregolarità
della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore) o all'ipotesi che, pur avendo egli avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o per forza maggiore.
Oltre al rimedio tipico dell'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c., l'ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto è ritenuta appellabile se emanata nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge, costituiti dalla presenza del locatore all'udienza fissata in citazione e dalla mancanza di eccezioni o difese del conduttore ovvero dalla sua assenza, e, quindi, al di fuori dello schema processuale ad essa relativo: in tal caso, infatti, l'ordinanza di convalida è
equiparabile, nella sostanza, a una sentenza anche ai fini dell'impugnazione,
7 escluso, invece, che l'appellabilità possa derivare dal mancato esame, da parte del giudice, di questioni di merito rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. 15230/2014).
Se, pertanto, l'ordinanza di convalida dello sfratto è erroneamente emessa malgrado l'opposizione dell'intimato (o, comunque, in mancanza dei presupposti di cui agli articoli 662 e 663 c.p.c.), il provvedimento assume natura decisoria e contenuto sostanziale di sentenza, sì da essere impugnabile con l'appello, mediante il quale l'intimato può chiedere la rimessione in termini per espletare l'attività difensiva impeditagli in primo grado (cfr. Cass.
14625/2017; Cass. 17582/2015).
Nella specie, nel contestare i presupposti dello sfratto per Parte_1
morosità, ha sostenuto in citazione che la notifica dell'atto di citazione è
avvenuta durante il Lockdown e che l'intimante avrebbe approfittato di tale stato
di cose per intimare uno sfratto, per giunta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in maniera
quantomeno poco ortodossa e totalmente irrispettosa del suo diritto di difesa: si tratterebbe di un'ipotesi di scuola del caso fortuito, essendo il lockdown misura
emergenziale mai adottata a livello mondiale e, dunque, 'vis cui resisti non potest', e,
pertanto, la notificazione non sarebbe stata eseguita regolarmente, atteso che lo
sfratto è stato intimato durante la vigenza di una misura emergenziale ed è stata
convalidata in ottobre, quando il Governo Centrale ha riaperto buona parte delle
attività, comprese le P.A. solo nel mese di Giugno 2020.
In sostanza, la conduttrice, non comparsa all'udienza del 5 ottobre 2020 fissata per la convalida, ha giustificato la propria assenza per l'irregolarità della notificazione o, comunque, per l'esistenza di un impedimento costituente causa di forza maggiore.
Risulta evidente, pertanto, che, come correttamente affermato dal giudice di primo grado, l'iniziativa della conduttrice rientra nella figura dell'opposizione dopo la convalida, disciplinata dall'articolo 668 citato, di cui sono state sopra richiamate le ragioni di ammissibilità.
8 Ebbene, non è vero che la convalida sia stata disposta sulla base della notificazione ex articolo 140 c.p.c. (le cui formalità risalgono al 6 novembre
2019), perché, anzi, il giudice adito, all'udienza del 4 marzo 2020 ha disposto la rinnovazione della notificazione e la fissazione di una nuova udienza, per cui l'intimazione di sfratto è stata nuovamente notificata, in uno al verbale di udienza e al rinvio d'ufficio al 5 ottobre 2020, mediante consegna a mani della destinataria, in data 7 luglio 2020.
Ne consegue che la mancata comparizione della conduttrice all'udienza non
è stata determinata né dall'irregolarità della notificazione né da altra causa dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, onde l'opposizione alla convalida deve reputarsi inammissibile, restando precluso ogni accertamento in ordine all'eventuale insussistenza della morosità o alla mancanza dei presupposti che legittimavano la convalida (compreso quello derivante dall'irregolare presenza in giudizio, per l'intimante, di un procuratore sospeso dall'albo).
Inoltre, pur considerato che la comparizione all'udienza fissata per la convalida del solo avvocato Gaetano Ferrante, all'epoca privo di ius postulandi
perché, come documentato dall'odierna appellante, sospeso dall'albo, non consentiva di ritenere che il locatore fosse presente in udienza (con la conseguente cessazione degli effetti dell'intimazione, ex art. 662 c.p.c.), e ipotizzato che la convalida sia stata emessa in mancanza del presupposto di cui all'articolo 662 c.p.c. (la comparizione del locatore all'udienza fissata nell'atto di citazione), neppure potrebbe ipotizzarsi che la conduttrice abbia efficacemente impugnato l'ordinanza di convalida (sebbene innanzi a un giudice – il tribunale – diverso da quello competente ex art. 341 c.p.c., tenuto a consentire la translatio iudicii): l'ordinanza risale al 5 ottobre 2020 e, pertanto,
l'atto di citazione è stato notificato (con spedizione postale del 13 settembre
2021) ben oltre la scadenza (il 5 aprile 2021, ex art. 155 c.p.c.) del termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c. (anche a prescindere dall'eventuale decorrenza del termine di trenta giorni ex art. 327 c.p.c. dalla notificazione dell'ordinanza).
9 Né, tantomeno, può condividersi la tesi dell' secondo cui la domanda Pt_1
da lei proposta sarebbe di revocazione dell'ordinanza, mezzo d'impugnazione ammesso nei soli casi previsti dall'articolo 395 c.p.c. e consentito, rispetto alle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello,
nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell'articolo precedente purché la scoperta del dolo o
della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6
siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto (art. 396 c.p.c.).
Nella specie, l'odierna appellante non ha allegato né provato alcuna delle circostanze previste ai numeri indicati dell'articolo 395 c.p.c., e tanto meno ha dedotto e dimostrato alcuno degli eventi cui l'articolo 396 c.p.c. subordina la revocazione della sentenza passata in giudicato (cui va equiparata l'ordinanza di convalida, una volta spirato il termine per il possibile appello).
Ogni questione relativa al merito del rapporto di locazione, ai presupposti dello sfratto e al regolare svolgimento del procedimento di convalida è, di conseguenza, in questa sede preclusa. Non è, pertanto, predicabile alcuna omissione di pronuncia da parte del primo giudice, ferma restando la necessità di segnalare all'autorità competente l'esercizio dell'attività difensiva svolta dall'avvocato Gaetano Ferrante in periodo di sospensione dall'albo professionale.
§ VII. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto della durata residua del contratto di locazione (ove non fosse stato ordinato lo sfratto di cui l'appellante assume la nullità), si liquidano in base allo scaglione da € 5.200,01
a € 26.000,00, con adeguata riduzione rispetto ai parametri medi (ex art. 4,
comma 1, del D.M. n. 55 del 2014) per la modesta complessità delle questioni trattate.
La parte appellante è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello: v.
art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.
P. Q. M.
10 La Corte di appello di Napoli così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 CP_1
spese di appello, liquidate in € 3.565,00 (di cui € 3.100,00 per compensi ed € 465,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA)
dovuti per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.
Così deciso il 29 maggio 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore
11
Verbale di udienza del 29 maggio 2025, innanzi alla Corte di appello di
Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere
Sono presenti gli avvocati Riccio e Ferrante che si riportano ai rispettivi atti.
L'avvocato Ferrante deduce l'irrilevanza della pregressa sospensione dall'esercizio della professione forense, perché disposta non per ragioni disciplinari ma per il solo mancato pagamento della tassa d'iscrizione all'ordine.
Si procede alla relazione della causa e, a seguire, alla discussione, nel corso della quale gli avvocati si riportano alle conclusioni rassegnate nei loro rispettivi atti e ne illustrano le ragioni.
All'esito, il collegio si ritira in camera di consiglio per deliberare la decisione.
Quindi, ritornato in udienza e preso atto che i difensori delle parti si sono allontanati, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura – ai sensi dell'articolo 436-bis c.p.c. – del dispositivo e della motivazione.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3679/2024, di appello contro la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 3326/2024 del 25 marzo 2024
1 tra
( ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Riccio ( , con C.F._2
studio in San Giorgio a Cremano alla Via Rosa Luxemburg, 22, e domicilio digitale Email_1
e
( ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Ferrante
), con studio in Pagani, alla Via Malet, 2 , e domicilio C.F._4
digitale Email_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. , premesso di avere condotto in locazione (dal 27 settembre Parte_1
2006) un'unità immobiliare in Napoli, Via Aldo Cocchia, 27, in virtù di un contratto stipulato con alla quale erano succeduti mortis Parte_2
causa, nel 2008, , , e Persona_1 Persona_2 Persona_3
, e che dell'immobile era divenuto amministratore Persona_4 CP_1
(nominato nell'ambito di un contratto preliminare di compravendita),
[...]
esponeva che nel mese di marzo del 2020 da parte di quest'ultimo le era stato notificato (nelle forme previste dall'articolo 140 c.p.c.) un'intimazione di sfratto per morosità (per il mancato pagamento dei canoni di novembre e dicembre del 2019) e che, per le restrizioni imposte a causa dell'emergenza pandemica da Covid-19, non era riuscita ad accedere agli uffici pubblici presso i quali l'atto era stato depositato, cosicché nel mese di ottobre del 2020
il giudice designato del Tribunale di Napoli aveva convalidato lo sfratto,
nonostante l'insussistenza della morosità. Sosteneva, pertanto, che la notificazione non era stata regolarmente effettuata e che, per di più, il patrocinatore della controparte, avvocato Gaetano Ferrante era stato sospeso dall'albo degli avvocati di Nocera Inferiore fin dal 15 aprile 2016.
2 Ciò premesso, con citazione notificata il 16 settembre 2021 Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo che fosse CP_1
dichiarata la nullità dello sfratto convalidato con ordinanza del 5 ottobre 2020,
per l'inesistenza della morosità, con la condanna del convenuto al risarcimento del danno.
§ II. , nel costituirsi in giudizio, riferiva che all'udienza del 4 CP_1
marzo 2020, fissata per la convalida, il giudice aveva disposto il rinnovo della notificazione, sul rilievo che la conduttrice non aveva ritirato l'atto notificato
ex art. 140 c.p.c., fissando la nuova udienza del 15 aprile 2020, ulteriormente rinviata al 5 ottobre 2020, e che la conduttrice aveva continuato a non pagare il canone dovuto, ragione per la quale il giudice adito aveva convalidato lo sfratto per morosità. Aggiungeva, inoltre, che nell'ambito di un altro procedimento la conduttrice aveva provveduto al rilascio dell'immobile con consegna delle chiavi.
§ III. Disposto il mutamento del rito, con la fissazione dell'udienza di discussione del 23 gennaio 2023, il giudice unico designato, con sentenza del
25 marzo 2024, rigettava l'opposizione (così qualificata ex art. 668 c.p.c.) e la domanda risarcitoria e condannava l'attrice al pagamento in Parte_1
favore di delle spese del giudizio, liquidate in € 7.616,00 per CP_1
compensi oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella
misura del 15% sui compensi.
Decisione motivata sul rilievo che, esclusa l'invalidità della notificazione,
regolarmente perfezionatasi nelle forme previste dall'articolo 140 c.p.c.,
l'impossibilità della destinataria di recarsi all'ufficio postale per il ritiro dell'atto (in busta chiusa), sarebbe irrilevante e, comunque, superata dalla successiva notificazione per l'udienza del 5 ottobre 2020, perfezionatasi mediante consegna a mani proprie in data 7 luglio 2020: la mancata comparizione all'udienza anzidetta avrebbe prodotto l'effetto legale tipico di
3 ammissione dei fatti dedotti dall'intimante e strumentali alla pronuncia
dell'ordinanza di convalida.
§ IV. Con ricorso depositato il 31 luglio 2024 proponeva appello, Parte_1
sostenendo:
1) che il primo giudice aveva errato nel qualificare la domanda come opposizione tardiva, trattandosi, invece, di revocazione di sfratto per morosità per
inesistenza di alcun presupposto, atteso che i canoni dovevano essere versati agli eredi e titolari del contratto di locazione, e che, invece, il Pt_2 Per_3
, col patrocinio dell'avvocato Gaetano Ferrante (già allora sospeso CP_1
dall'albo di Nocera Inferiore), le aveva intimato il pagamento di essi presso un conto corrente intestato a tale , pagamento da lei Controparte_2
regolarmente eseguito, onde non si comprenderebbe come il Giudice di prime
cure abbia potuto ritenere che la morosità decorresse dall'ottobre 2019 all'ottobre
2020.
2) che lo sfratto era stato intimato con l'indicazione di una data in piena pandemia e aveva portato a una sentenza fondata su fatti e circostanze
inammissibili, inconferenti e falsi, perché contrari a documentazione non
disconosciuta da parte avversa che attestano un pagamento;
3) che, riguardo al procedimento possessorio, la sentenza conclusiva non aveva affermato nulla sulla “presunta bontà” delle richieste di parte appellate, né
si comprenderebbe come il giudice l'abbia posta a fondamento della propria decisione, benché non agli atti del giudizio;
4) che, inoltre, non vi era alcun atto formale, spiegato da parte avversa, che avesse disconosciuto i pagamenti effettuati che, pertanto, dovevano essere
considerati elementi acclarati, sì da doversi negare, in riforma della sentenza di primo grado, la morosità;
5) che sull'inesistenza della morosità, comprovata dal deposito di attestazioni di
pagamento per il periodo contestato dall'intimante e sulla sospensione dall'Albo del
patrono della parte avversa (dalla data del 15 aprile 2016), con grave violazione
4 del Codice deontologico, non vi era stata alcuna valutazione da parte del primo giudice, il quale, aggrappandosi alla sua ricostruzione di opposizione tardiva,
si era allontanato dalla causa petendi della vertenza (le attestazioni di pagamento,
che neutralizzerebbero l'ordinanza di convalida di sfratto) e dal suo petitum (il
procedimento per convalida di sfratto in assenza di presupposti), sì da incorrere nel vizio di omessa pronuncia;
6) che la sentenza impugnata, inoltre, era viziata in due capi, per avere ritenuto incontroversa la permanenza della morosità per la durata di un anno,
arrivando a negare i pagamenti offerti in comunicazione (le cui attestazioni non erano state disconosciute dalla controparte), e per avere omesso di precisare che la citazione di sfratto per morosità era stata notificata durante la pandemia (9 marzo 2020 - 31 dicembre 2020) e di prendere in esame l'attestazione della sospensione dall'albo del patrono intimante, così negando la violazione deontologica da parte di quest'ultimo;
7) che, in definitiva, il primo giudice non si era pronunciato su nessuna delle sue richieste.
Ciò premesso, l'appellante chiedeva che, previa sospensione Parte_1
dell'esecutività della sentenza impugnata, fossero accolte le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare che il Giudice di prime cure ha errato riqualificando della
domanda giudiziale;
- accertare e dichiarare che l'appellante fosse morosa per un periodo di un anno
e che non ci fosse alcuna violazione deontologica da parte del patrono avverso,
essendo sospeso dall'Albo professionale;
- accertare e dichiarare che il Giudice di prime cure ha sbagliato in parte motiva
nella omessa motivazione sulle domande giudiziali dell'appellante;
- accertare e dichiarare che lo sfratto andava revocato per inesistenza dei
presupposti della domanda giudiziale;
5 - accertare e dichiarare che parte avversa sapeva di essere nel torto giacché
avvertita con pec dell'appellante di essere in possesso dei pagamenti dei canoni
dichiarati morosi.
Vinte le spese di lite del doppio grado ed onorari con attribuzione.
§ V. , nel costituirsi in giudizio, eccepiva la nullità, CP_1
inammissibilità e improcedibilità dell'appello, perché proposto con ricorso invece che con citazione, sebbene il giudizio di primo grado fosse iniziato con atto di citazione, forma da seguire anche in grado di appello. Nel merito,
deduceva la sussistenza della morosità, la regolare notificazione dell'intimazione di sfratto, la propria regolare costituzione in giudizio nel procedimento di convalida, con il patrocinio anche dell'avvocato Davide
Nitto (del foro di Nocera Inferiore), la mancata opposizione nei termini previsti dalla legge e il mancato ricorso dell'appellante, nel termine perentorio concesso dal giudice di primo grado, alla mediazione obbligatoria. Segnalava,
poi, l'incongruenza delle conclusioni dell'atto di appello, contenenti la richiesta di accertare situazioni sfavorevoli all'appellante (la sua morosità per il periodo di un anno, l'insussistenza di violazioni deontologiche da parte del patrono avverso), e, in definitiva, l'inammissibilità dell'appello (ex art. 342
c.p.c.).
Nel merito, deduceva la fondatezza delle ragioni della sentenza di primo grado.
§ VI. Fin qui riassunte le vicende processuali, va superata, in primo luogo,
l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dal . CP_1
Introdotta la causa dall'attrice nelle forme del rito ordinario, il giudice di primo grado ha disposto ex art. 426 c.p.c. il passaggio al rito speciale e, di conseguenza, ha pronunciato la sentenza a norma dell'articolo 429 c.p.c.:
correttamente, quindi, l'appello è stato proposto con ricorso ai sensi dell'articolo 434 c.p.c.
6 Nel merito, va osservato che l'ordinanza di convalida di sfratto di cui si duole la conduttrice è stata emessa all'udienza del 5 ottobre 2020, su Parte_1
richiesta, per , dell'avvocato Gaetano Ferrante, il quale ha CP_1
dichiarato la persistenza della morosità, e che l'atto di citazione contenente l'intimazione dello sfratto è stato notificato mediante consegna a mani della destinataria in data 7 luglio 2020.
Il giudice designato, preso atto della mancata comparizione della parte intimata, letti gli articoli 663 c.p.c. e 56 della legge 392/1978, ha appunto convalidato lo sfratto per morosità fissando la data del 5 novembre 2020 per l'esecuzione e ha condannato la parte intimata al pagamento, in favore dell'intimante, delle spese di lite.
Intervenuta la convalida dello sfratto, il codice di rito riserva all'intimato il rimedio dell'opposizione innanzi al tribunale, nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto d'ingiunzione, in quanto applicabili, ove dimostri di non avere avuto tempestiva conoscenza dell'intimazione per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (art. 668 c.p.c.).
L'ammissibilità dell'opposizione presuppone, quindi, l'esistenza di un legittimo impedimento che non abbia consentito all'intimato di comparire in udienza, dovuto alla mancata conoscenza dell'intimazione (per l'irregolarità
della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore) o all'ipotesi che, pur avendo egli avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o per forza maggiore.
Oltre al rimedio tipico dell'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c., l'ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto è ritenuta appellabile se emanata nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge, costituiti dalla presenza del locatore all'udienza fissata in citazione e dalla mancanza di eccezioni o difese del conduttore ovvero dalla sua assenza, e, quindi, al di fuori dello schema processuale ad essa relativo: in tal caso, infatti, l'ordinanza di convalida è
equiparabile, nella sostanza, a una sentenza anche ai fini dell'impugnazione,
7 escluso, invece, che l'appellabilità possa derivare dal mancato esame, da parte del giudice, di questioni di merito rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. 15230/2014).
Se, pertanto, l'ordinanza di convalida dello sfratto è erroneamente emessa malgrado l'opposizione dell'intimato (o, comunque, in mancanza dei presupposti di cui agli articoli 662 e 663 c.p.c.), il provvedimento assume natura decisoria e contenuto sostanziale di sentenza, sì da essere impugnabile con l'appello, mediante il quale l'intimato può chiedere la rimessione in termini per espletare l'attività difensiva impeditagli in primo grado (cfr. Cass.
14625/2017; Cass. 17582/2015).
Nella specie, nel contestare i presupposti dello sfratto per Parte_1
morosità, ha sostenuto in citazione che la notifica dell'atto di citazione è
avvenuta durante il Lockdown e che l'intimante avrebbe approfittato di tale stato
di cose per intimare uno sfratto, per giunta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in maniera
quantomeno poco ortodossa e totalmente irrispettosa del suo diritto di difesa: si tratterebbe di un'ipotesi di scuola del caso fortuito, essendo il lockdown misura
emergenziale mai adottata a livello mondiale e, dunque, 'vis cui resisti non potest', e,
pertanto, la notificazione non sarebbe stata eseguita regolarmente, atteso che lo
sfratto è stato intimato durante la vigenza di una misura emergenziale ed è stata
convalidata in ottobre, quando il Governo Centrale ha riaperto buona parte delle
attività, comprese le P.A. solo nel mese di Giugno 2020.
In sostanza, la conduttrice, non comparsa all'udienza del 5 ottobre 2020 fissata per la convalida, ha giustificato la propria assenza per l'irregolarità della notificazione o, comunque, per l'esistenza di un impedimento costituente causa di forza maggiore.
Risulta evidente, pertanto, che, come correttamente affermato dal giudice di primo grado, l'iniziativa della conduttrice rientra nella figura dell'opposizione dopo la convalida, disciplinata dall'articolo 668 citato, di cui sono state sopra richiamate le ragioni di ammissibilità.
8 Ebbene, non è vero che la convalida sia stata disposta sulla base della notificazione ex articolo 140 c.p.c. (le cui formalità risalgono al 6 novembre
2019), perché, anzi, il giudice adito, all'udienza del 4 marzo 2020 ha disposto la rinnovazione della notificazione e la fissazione di una nuova udienza, per cui l'intimazione di sfratto è stata nuovamente notificata, in uno al verbale di udienza e al rinvio d'ufficio al 5 ottobre 2020, mediante consegna a mani della destinataria, in data 7 luglio 2020.
Ne consegue che la mancata comparizione della conduttrice all'udienza non
è stata determinata né dall'irregolarità della notificazione né da altra causa dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, onde l'opposizione alla convalida deve reputarsi inammissibile, restando precluso ogni accertamento in ordine all'eventuale insussistenza della morosità o alla mancanza dei presupposti che legittimavano la convalida (compreso quello derivante dall'irregolare presenza in giudizio, per l'intimante, di un procuratore sospeso dall'albo).
Inoltre, pur considerato che la comparizione all'udienza fissata per la convalida del solo avvocato Gaetano Ferrante, all'epoca privo di ius postulandi
perché, come documentato dall'odierna appellante, sospeso dall'albo, non consentiva di ritenere che il locatore fosse presente in udienza (con la conseguente cessazione degli effetti dell'intimazione, ex art. 662 c.p.c.), e ipotizzato che la convalida sia stata emessa in mancanza del presupposto di cui all'articolo 662 c.p.c. (la comparizione del locatore all'udienza fissata nell'atto di citazione), neppure potrebbe ipotizzarsi che la conduttrice abbia efficacemente impugnato l'ordinanza di convalida (sebbene innanzi a un giudice – il tribunale – diverso da quello competente ex art. 341 c.p.c., tenuto a consentire la translatio iudicii): l'ordinanza risale al 5 ottobre 2020 e, pertanto,
l'atto di citazione è stato notificato (con spedizione postale del 13 settembre
2021) ben oltre la scadenza (il 5 aprile 2021, ex art. 155 c.p.c.) del termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c. (anche a prescindere dall'eventuale decorrenza del termine di trenta giorni ex art. 327 c.p.c. dalla notificazione dell'ordinanza).
9 Né, tantomeno, può condividersi la tesi dell' secondo cui la domanda Pt_1
da lei proposta sarebbe di revocazione dell'ordinanza, mezzo d'impugnazione ammesso nei soli casi previsti dall'articolo 395 c.p.c. e consentito, rispetto alle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello,
nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell'articolo precedente purché la scoperta del dolo o
della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6
siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto (art. 396 c.p.c.).
Nella specie, l'odierna appellante non ha allegato né provato alcuna delle circostanze previste ai numeri indicati dell'articolo 395 c.p.c., e tanto meno ha dedotto e dimostrato alcuno degli eventi cui l'articolo 396 c.p.c. subordina la revocazione della sentenza passata in giudicato (cui va equiparata l'ordinanza di convalida, una volta spirato il termine per il possibile appello).
Ogni questione relativa al merito del rapporto di locazione, ai presupposti dello sfratto e al regolare svolgimento del procedimento di convalida è, di conseguenza, in questa sede preclusa. Non è, pertanto, predicabile alcuna omissione di pronuncia da parte del primo giudice, ferma restando la necessità di segnalare all'autorità competente l'esercizio dell'attività difensiva svolta dall'avvocato Gaetano Ferrante in periodo di sospensione dall'albo professionale.
§ VII. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto della durata residua del contratto di locazione (ove non fosse stato ordinato lo sfratto di cui l'appellante assume la nullità), si liquidano in base allo scaglione da € 5.200,01
a € 26.000,00, con adeguata riduzione rispetto ai parametri medi (ex art. 4,
comma 1, del D.M. n. 55 del 2014) per la modesta complessità delle questioni trattate.
La parte appellante è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello: v.
art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.
P. Q. M.
10 La Corte di appello di Napoli così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 CP_1
spese di appello, liquidate in € 3.565,00 (di cui € 3.100,00 per compensi ed € 465,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA)
dovuti per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.
Così deciso il 29 maggio 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore
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