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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/11/2025, n. 5478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5478 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4127/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, lette le note scritte depositate da parte ricorrente per l'udienza del 12.11.2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa pendente tra 1. , nato il [...] in [...], ivi residente in [...]
Augusto Montenegro, numero 3975, città di Belém, Pará, CAP 66820-000; 2. , nato il [...] in [...], ivi residente in [...]
Macapá, numero 185, città di Joinville, Santa Catarina, CAP 89211-170; 3. , nato il [...] in [...], iv residente in [...]
Macapá, numero 185, città di Joinville, Santa Catarina, CAP 89211-170; rappresentati e difesi dall'Avv. Sara Brazzini
ricorrenti e
Controparte_4
contumace con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Venezia Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis per discendenza paterna Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti hanno convenuto il Controparte_4 per chiedere all'intestato Tribunale che venisse accertata e dichiarata la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano, esponendo che gli ascendenti non avevano mai perduto la cittadinanza italiana ed avevano potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
1 I ricorrenti hanno esposto di essere discendenti diretti di , nato in Persona_1
Italia nel Comune di Canale D'Agordo (già Forno di Canale) (BL), il 14.11.1884, emigrato in Brasile ed ivi sposatosi in data 21.09.1907 con la signora Persona_2 senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana, riportando nel ricorso la
[...] sequenza genealogica dal capostipite fino agli attuali ricorrenti, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dalla loro unione matrimoniale nasceva in Brasile, il 09.01.1911 Persona_3 che si univa in matrimonio con il 14.02.1931, dando seguito alla Persona_4 discendenza genealogica fino agli odierni ricorrenti. All'udienza del 12.11.2025, svolta in forma cartolare, il legale dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, mentre nessuno è comparso per il
, neppure costituito. CP_4
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati comunicati gli atti trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, è intervenuto nel Giudizio.
***** In via preliminare Si dichiara la contumacia del , accertata la regolarità della notifica. Controparte_4
Nel merito Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna o materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano, senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
2 Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né il ricorrente né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere, come hanno fatto, ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno 10 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_1
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R Parte_2
362/1994, che fissa in due anni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Queste lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, dichiarerà la cittadinanza italiana dei richiedenti. Conseguentemente, la domanda dei ricorrenti deve essere accolta. La particolare natura del giudizio e soprattutto la considerazione che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_4
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti: 1. , nato il [...] in [...], ivi residente in [...]
Augusto Montenegro, numero 3975, città di Belém, Pará, CAP 66820-000; 2. , nato il [...] in [...], ivi residente in [...]
Macapá, numero 185, città di Joinville, Santa Catarina, CAP 89211-170;
3 3. , nato il [...] in [...], iv residente in [...]
Macapá, numero 185, città di Joinville, Santa Catarina, CAP 89211-170; sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite interamente compensate. Si comunichi. Venezia, 12.11.2025
Il Giudice onorario dott. ssa Giuseppina Zito
Provvedimento redatto con la collaborazione della Funzionaria AUPP dott.ssa Rosalinda Cecere
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, lette le note scritte depositate da parte ricorrente per l'udienza del 12.11.2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa pendente tra 1. , nato il [...] in [...], ivi residente in [...]
Augusto Montenegro, numero 3975, città di Belém, Pará, CAP 66820-000; 2. , nato il [...] in [...], ivi residente in [...]
Macapá, numero 185, città di Joinville, Santa Catarina, CAP 89211-170; 3. , nato il [...] in [...], iv residente in [...]
Macapá, numero 185, città di Joinville, Santa Catarina, CAP 89211-170; rappresentati e difesi dall'Avv. Sara Brazzini
ricorrenti e
Controparte_4
contumace con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Venezia Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis per discendenza paterna Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti hanno convenuto il Controparte_4 per chiedere all'intestato Tribunale che venisse accertata e dichiarata la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano, esponendo che gli ascendenti non avevano mai perduto la cittadinanza italiana ed avevano potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
1 I ricorrenti hanno esposto di essere discendenti diretti di , nato in Persona_1
Italia nel Comune di Canale D'Agordo (già Forno di Canale) (BL), il 14.11.1884, emigrato in Brasile ed ivi sposatosi in data 21.09.1907 con la signora Persona_2 senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana, riportando nel ricorso la
[...] sequenza genealogica dal capostipite fino agli attuali ricorrenti, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dalla loro unione matrimoniale nasceva in Brasile, il 09.01.1911 Persona_3 che si univa in matrimonio con il 14.02.1931, dando seguito alla Persona_4 discendenza genealogica fino agli odierni ricorrenti. All'udienza del 12.11.2025, svolta in forma cartolare, il legale dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, mentre nessuno è comparso per il
, neppure costituito. CP_4
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati comunicati gli atti trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, è intervenuto nel Giudizio.
***** In via preliminare Si dichiara la contumacia del , accertata la regolarità della notifica. Controparte_4
Nel merito Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna o materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano, senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
2 Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né il ricorrente né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere, come hanno fatto, ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno 10 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_1
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R Parte_2
362/1994, che fissa in due anni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Queste lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, dichiarerà la cittadinanza italiana dei richiedenti. Conseguentemente, la domanda dei ricorrenti deve essere accolta. La particolare natura del giudizio e soprattutto la considerazione che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_4
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti: 1. , nato il [...] in [...], ivi residente in [...]
Augusto Montenegro, numero 3975, città di Belém, Pará, CAP 66820-000; 2. , nato il [...] in [...], ivi residente in [...]
Macapá, numero 185, città di Joinville, Santa Catarina, CAP 89211-170;
3 3. , nato il [...] in [...], iv residente in [...]
Macapá, numero 185, città di Joinville, Santa Catarina, CAP 89211-170; sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite interamente compensate. Si comunichi. Venezia, 12.11.2025
Il Giudice onorario dott. ssa Giuseppina Zito
Provvedimento redatto con la collaborazione della Funzionaria AUPP dott.ssa Rosalinda Cecere
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