Trib. Bolzano, sentenza 15/10/2025, n. 908
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Sentenza 15 ottobre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Bolzano, in funzione di giudice d'appello, ha esaminato il ricorso proposto da una società concessionaria della riscossione delle entrate, appellante, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Brunico che aveva annullato un avviso di accertamento emesso nei confronti di un'altra società, appellata, per il pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP) relativo all'occupazione di suolo pubblico. L'avviso di accertamento, notificato per la somma di euro 1.753,45, comprendeva il canone per occupazione di suolo pubblico, interessi, oneri di riscossione e sanzione per omesso versamento, a fronte di presunte occupazioni di suolo pubblico mediante cavi e condutture. La società appellata, in primo grado, aveva eccepito la nullità dell'avviso per indeterminatezza dei presupposti di fatto e giuridici, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente e dell'art. 1, comma 162, della L. n. 296/2006. Nel merito, aveva sostenuto l'assenza dei presupposti per l'applicazione del CUP, deducendo di non occupare suolo pubblico né direttamente né in via mediata, poiché utilizzava la tecnologia WLR che non implica installazione di cavi o condutture, ma una mera gestione del traffico dati tramite sistemi informatici. Il Giudice di Pace aveva accolto l'opposizione, annullando l'avviso, ritenendo che la tecnologia WLR non comportasse occupazione materiale del suolo pubblico, nemmeno in via mediata, e richiamando una recente modifica normativa che esclude la mera gestione del traffico dalla nozione di accesso fisico alla rete. L'appellante ha riproposto in appello due motivi: la violazione dell'art. 1, commi 162 e 179, della L. n. 296/2006 circa l'indeterminatezza dell'avviso e la normativa di riferimento del comma 848 della L. n. 178/2021 in tema di soggettività passiva in via mediata.

Il Tribunale di Bolzano, riformando la sentenza impugnata, ha accolto l'appello e rigettato l'opposizione di primo grado. In primo luogo, ha qualificato il primo motivo di appello come una mera riproposizione delle difese di primo grado, trattabile solo dopo l'esame del secondo motivo. Quanto al secondo motivo, relativo alla soggettività passiva in via mediata, il Tribunale ha preso atto del contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione dell'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019, come interpretato autenticamente dall'art. 5, comma 14-quinquies, del D.L. n. 146/2021. Pur riconoscendo che una parte della giurisprudenza esclude la soggettività passiva del venditore di servizi di telecomunicazione in caso di separazione tra titolarità dell'infrastruttura e contratto di vendita, il Tribunale ha ritenuto non condivisibile tale indirizzo nel settore delle telecomunicazioni, dove la liberalizzazione ha incentivato la condivisione delle reti. Ha quindi aderito all'orientamento giurisprudenziale che individua come soggetti passivi tutti gli utilizzatori, anche in via mediata (tramite collegamenti VULA, NGA e SLU), della rete dell'ex monopolista, sulla base del numero delle utenze utilizzate in virtù di accordi privati. Ha altresì ritenuto inconferente il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 8628/2020, attinente a un diverso quadro normativo. In relazione al primo motivo, il Tribunale ha ritenuto l'avviso di accertamento sufficientemente motivato, anche per relationem, dato che indicava la normativa istitutiva del CUP, faceva riferimento a una tabella che specificava "INFRASTRUTTURE - SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ" con indicazione del "tipo G" (occupazioni permanenti con manufatti di aziende di erogazione pubblici servizi), e richiamava il regolamento comunale. La capacità della società appellata di opporsi nel merito è stata considerata indice di adeguata comprensione dell'atto. Pertanto, l'appello è stato accolto, l'opposizione rigettata e l'avviso di accertamento confermato. Le spese di lite sono state compensate integralmente per entrambi i gradi di giudizio, data la novità della questione e il contrasto giurisprudenziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bolzano, sentenza 15/10/2025, n. 908
    Giurisdizione : Trib. Bolzano
    Numero : 908
    Data del deposito : 15 ottobre 2025

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