TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 15/10/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3640/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
La giudice RG CH ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, pendente sub R.G. n. 3640/2024, introdotta da: (C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 assistita e difesa, come da procura in atti, dall'avv. D'AURIA MATTEO, con studio in 19121 La
Spezia, con elezione di domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto procuratore, in atti;
appellante nei confronti di:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., assistita e Controparte_2 P.IVA_2 difesa, come da procura in atti, dall'avv. PROTO MASSIMO, dall'avv. SILVIO
UC e dall'avv. MARTINO CARLO MARIA, con elezione di domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei predetti procuratori, in atti;
appellata
(c.f.: ; p. i.v.a.: ), con Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 sede in San Lorenzo di Sebato (BZ), Piazza Franz Hellweger n. 2 (39030), in persona del legale rappresentante p.t., appellata/controinteressata contumace in punto: appello avverso la sentenza n. 49/2024 d.d. 27.05.2024 del Giudice di Pace di Brunico nel procedimento sub RG 699/2023, non notificata;
trattenuta in decisione a seguito di concessione di un termine ex artt. 127 ter e 352 cpc sino al
9.10.2025, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI: per parte appellante: “che il Tribunale adìto in totale riforma della sentenza n. 49/2024 del
27.05.2024 del Giudice di Pace di Brunico impugnata – RG 699/2023 – accerti e dichiari la legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento n. 3 del 19.07.2023 emesso da a CP_1
pagina 1 di 8 carico di con ogni conseguenziale statuizione di legge. In ogni caso con vittoria nelle CP_2 spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”; per parte appellata costituita: “affinché il Giudice adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione, allegazione e conclusione, e previe le opportune declaratorie, rigetti
l'appello proposto da e, per l'effetto, confermi la sentenza n. 49/2024 emessa dal CP_1
Giudice di Pace di Brunico il 28 maggio 2024. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese forfetario (ex art. 2, secondo comma, D.M. 10 marzo 2014 n. 55) nella misura del 15% e accessori di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. L'appellante risulta essere concessionaria della riscossione delle entrate per conto del
Z) e ha notificato, in tale qualità, alla Controparte_3 Controparte_2
l'avviso di accertamento n. 3 del 19.07.2023 (cfr. doc. 2 della appellante) per il pagamento della complessiva somma di euro 1.753,45, a titolo di Canone Unico Patrimoniale (per € 830,40), oltre interessi, oneri di riscossione e sanzione per omesso versamento (quest'ultima per l'importo di €
830,00), per le occupazioni di suolo pubblico.
1.2.Tale avviso è stato opposto, con ricorso in opposizione dalla dinnanzi al Giudice CP_2 di Pace di Brunico, con richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento.
1.3. nel proprio ricorso, in linea preliminare, ha eccepito la nullità dell'avviso di CP_2 accertamento impugnato, siccome – in violazione di quanto prescritto dall'art. 7, L. 212/2000
(c.d. Statuto del Contribuente) e dall'art. 1, comma 162, L. 296/2006 – privo di indicazione circa i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa avanzata dal CP_3
Nel merito, in linea principale, per l'ipotesi in cui l'atto impugnato avesse riguardo al canone unico patrimoniale dovuto nei casi di occupazione permanente di suolo pubblico mediante cavi e condutture (art. 1, comma 831, L. 160/2019), la ricorrente ha dedotto l'assenza dei presupposti di legge per l'applicazione di tale canone, in quanto l'avviso di accertamento impugnato sarebbe stato irrogato nonostante nel Comune non occupi suolo pubblico né direttamente (con CP_2 installazione di cavi e condutture nel suolo comunale) né in via mediata (quindi, con “utilizzo materiale” di cavi e condutture degli 'operatori wholesale' cioè proprietari della infrastruttura di rete fissa nel territorio italiano che, come FiberCop e Open Fiber, in determinate aree geografiche vendono i propri servizi di trasporto dati agli operatori che siano privi di infrastruttura proprietaria).
pagina 2 di 8 1.4. Si costituiva ritualmente contestando gli assunti della ricorrente, anche in ordine CP_1 all'asserita indeterminatezza dell'avviso di accertamento oggetto dell'opposizione.
1.6. Con sentenza n. 49/2024 datata 27.5.2024, il Giudice di Pace di Brunico accoglieva la domanda di , annullando l'avviso di accertamento impugnato, argomentando come CP_2 segue: “Dall'analisi della documentazione dimessa da parte ricorrente è emersa la carenza dei presupposti applicativi del CUP Cavi e Condutture, in quanto nel Controparte_4 adopera la tecnologia WLR e non VULA, NGA e SLU. Come si legge nella
[...] stessa offerta di TIM, il servizio WLR “è disponibile su tutto il territorio nazionale in tutti (e soli)
i casi in cui per gli Operatori non sia tecnicamente disponibile il servizio di accesso disaggregato alle reti e sottoreti metalliche di TIM (ULL). Questo consente agli Operatori di poter accedere, in tali casi, ad un servizio di rete alternativo che, seppure in modo virtuale, realizza l'acquisizione e la gestione completa del cliente” permettendo così “agli Operatori di virtualizzare il collegamento del cliente alla propria rete” e venendo attivato “mediante uno scambio di dati tra i sistemi informatici dell'Operatore e quelli di TIM”.
Risulta quindi pacifico che la tecnologia cui fa ricorso nel Comune di CP_2 Controparte_3
non prevede alcuna installazione di cavi o condutture da parte di il servizio
[...] CP_2 telefonico è materialmente erogato da TIM tramite le proprie infrastrutture agli utenti di CP_2 residenti nel predetto Comune.
[...]
Nel Comune di si limita ad una attività di “mera gestione del Controparte_3 CP_2 traffico” e non eroga alcun tipo di servizio che implichi l'occupazione materiale del suolo pubblico anche in via mediata (quindi l'utilizzo di cavi e/o infrastrutture di TIM) per effetto del quale il CUP è dovuto. La predetta linea interpretativa è stata infatti confermata dallo schema di decreto legislativo per la modifica del Codice delle telecomunicazioni elettroniche (d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259) trasmesso dal Governo il 22 dicembre 2023, che introduce, all'art. 54, la disposizione secondo cui “Ai fini dell'applicazione del canone [unico patrimoniale] la mera gestione del traffico non costituisce accesso fisico alla rete”. Alle stesse conclusioni sono pervenute le decisioni del Giudice di Pace di Teramo del 22 gennaio 2024 e del Giudice di Pace di Ascoli Piceno del 4 marzo 2024. Un tanto detto il ricorso viene accolto e il provvedimento opposto annullato.”
1.7. Tale sentenza è oggetto del presente giudizio di appello, introdotto con atto di citazione d.d.
16.12.2024, ritualmente notificato alle controparti, con il quale l'appellante fa CP_1
pagina 3 di 8 valere due motivi di appello, così rubricati:
1. asserita violazione dell'art. 1 commi 162 e 179 della L. 296/2006 circa l'indeterminatezza dell'avviso di accertamento impugnato.
2. normativa di riferimento comma 848 della Legge 178/2021 - soggettività passiva in via mediata.
1.8. Si è costituita l'appellata opponendosi all'accoglimento dell'appello, CP_2 argomentando per l'inammissibilità ovvero infondatezza dei motivi di appello rassegnati, chiedendo la conferma della sentenza appellata.
2. In diritto.
2.1. Il primo motivo di appello non costituisce vero e proprio motivo di appello, non attaccando la ratio decidendi della sentenza impugnata, riproponendo semplicemente le difese della parte odierna appellante in ordine alla— in primo grado da parte ricorrente— lamentata indeterminatezza dell'avviso di accertamento oggetto di causa, questione comunque riproposta ex art. 346 c.p.c. dalla appellata costituita, per cui la relativa trattazione non può che essere logicamente successiva all'esame del secondo motivo di appello.
2.2. In ordine al secondo motivo di appello deve preliminarmente prendersi atto del contrasto— ad oggi non ancora risolto dall'intervento della Suprema Corte— nella giurisprudenza di merito, sull'interpretazione dell'art. 1, comma 831 legge n. 160/2019, come sostituito dall'art. 1, comma
848, della Legge n. 178/2020), il quale prevede quanto segue: “Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di con-cessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupa-no il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materia-le delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria … In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun en-te non può essere inferiore a euro 800…”, norma peraltro interpretata in modo autentico dall' art. 5, comma 14-quinquies, del D.L. n. 146/2021, inserito dalla Legge di conversione n. 215/2021: “Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun
pagina 4 di 8 utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita…”.
Infatti, una parte della giurisprudenza ritiene che il riferimento della norma di interpretazione autentica alle ipotesi di separazione tra titolarità dell'infrastruttura e del contratto di vendita consentirebbe di attrarre alla fattispecie considerata anche ciò che si verifica nella fornitura di servizi di telecomunicazione, per cui, chi non è il concessionario dell'infrastruttura non è legittimato passivo del canone oggetto di causa.
Ad avviso di questo giudice, però, tale indirizzo, seguito in sostanza dalla decisione qui appellata, non risulta meritevole di condivisione, in quanto, nel settore delle telecomunicazioni, il legislatore non appare aver imposto alcuna separazione, ma anzi, in attuazione delle direttive europee settoriali, ha incentivato la condivisione delle reti (cfr. nella giurisprudenza di questo
Tribunale di Bolzano le sentenze nn. 431 e 649/2024).
È, infatti, la natura stessa dell'infrastruttura ad esigere una compresenza di più operatori, che agiscono sulla stessa rete del concessionario, il quale, a sua volta, utilizza l'infrastruttura assieme ai propri competitor.
Quindi, per la particolarità della fattispecie, il concetto della “separazione” deve ritenersi applicabile a casistiche differenti rispetto a quella di cui è causa, come i settori del gas e dell'energia elettrica.
In tali settori, infatti, la normativa di riferimento (v. l'art. 21 d.lgs 23.05.2000, n. 164 concernente le disposizioni di attuazione della direttiva n. 98/30/CE inerente la distribuzione del gas naturale, oltre che l'art. 1 d.lgs. 18.06.2007 n. 73, convertita in legge n. 125, 03.08.2007) impone una netta separazione tra l'attività di distribuzione e quella di vendita, al fine di liberalizzare il mercato ed evitare la formazione di monopoli.
Tale separazione si concreta nel fatto che il gas o l'energia elettrica vengono distribuiti in rete da una determinata società ed una volta che i beni sono “transitati” nell'infrastruttura concessionata, di proprietà esclusiva di un unico soggetto, vengono commercializzate da altre società, per poi raggiungere l'utente finale.
In ipotesi del genere appare chiara la ratio di escludere nei relativi settori la possibilità di considerare il titolare del contratto di vendita quale soggetto obbligato al pagamento del CUP per occupazione del suolo pubblico.
pagina 5 di 8 Quest'ultimo, infatti, in tali casi, non occupa, neanche in via mediata, e nemmeno utilizza materialmente il suolo pubblico, dato che le società titolari dei contratti di vendita si limitano a commercializzare il prodotto nei confronti dell'utente finale, a causa della rigorosa divisione delle attività imposta.
La giurisprudenza citata dalla appellata non appare, pertanto, condivisibile, dal momento che appare partire da un'errata premessa, ossia quella della sussistenza di una “separazione” idonea ad escludere che vi sia un'occupazione in via mediata ed un utilizzo materiale dell'infrastruttura da parte delle società che pur ne usufruiscono in virtù di contratti privati con il titolare della concessione.
Merita, pertanto, ad avviso di questo giudicante, adesione quella (diversa) giurisprudenza di merito che, partendo dalla pacifica presa d'atto della condivisione delle reti infrastrutturali in seguito alla liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, individuano come “soggetti passivi tutti gli utilizzatori anche in via mediata (ossia mediante collegamenti VULA, NGA e
SLU) la rete dell'ex monopolista delle infrastrutture Telecom s.p.a., sulla base del numero delle utenze che di fatto utilizzano in virtù di accordi privati con il concessionario” (cfr. sentenze del
Giudice di Pace Treviso n. 1414/2023 e n. 168/2024; in modo analogo, oltre a questo Tribunale di Bolzano, hanno deciso altri Tribunali: cfr. sentenze n. 1381/2024 del Tribunale di Padova, n.
240/2025 del Tribunale di Treviso e n. 1509/2025 del Tribunale di Monza).
Inconferente risulta, poi, quella giurisprudenza secondo la quale “in tema di Tosap, la legittimazione passiva del rapporto tributario spetta esclusivamente al soggetto titolare di concessione o di autorizzazione” (cfr. Cass. civ, Sez. un., 07.05.2020, n. 8628).
Tale ultima sentenza, nello specifico, si è occupata, infatti, di un caso a cui, ratione temporis, si applicava l'art. 39, d.lgs. n. 507/1993, secondo cui la TOSAP era dovuta, in primo luogo, dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione e solo – come la norma sanciva espressamente
– “in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.”
Quest'ultimo arresto delle Sezioni Unite si riferisce pertanto ad un contesto normativo diverso da quello attualmente vigente.
Oggi, infatti, non è prevista più alcuna graduazione nell'obbligazione tra i soggetti passivi.
Proprio tale mutato quadro legislativo permette ora di aderire a quel filone giurisprudenziale che già sotto la vigenza della precedente normativa aveva ritenuto sussistente l'occupazione in via mediata da parte di quel soggetto che mediante l'utilizzo dell'area nel proprio esclusivo interesse pagina 6 di 8 economico, persegue un fine lucrativo, così sottraendola all'uso pubblico (cfr. ex multis
Cassazione civile sez. VI, 08.09.2017, n. 21018).
Alla luce del mutato quadro normativo non può quindi condividersi la tesi fatta propria dalla sentenza qui appellata, con dovuto accoglimento del secondo motivo di appello.
2.3. Neanche può ritenersi fondato il rilievo riproposto in questa sede dalla (cfr. CP_2 pagg. 5 ss. della comparsa di costituzione), secondo il quale l'avviso di accertamento opposto, pur indicando la normativa istitutiva del canone unico patrimoniale, non chiarirebbe a quale delle diverse ipotesi di canone previste dalla legge esso sia riferibile, per cui sarebbe nullo.
Infatti, l'avviso di accertamento oggetto di causa (cfr. doc. D n. 3 di parte appellata), riporta, sia pur sinteticamente e con richiamo ad una tabella, il titolo del credito fatto valere dal
[...]
attraverso il concessionario della riscossione. Controparte_3
Sarà pur vero che, come ribadito dalla parte appellata anche in questa sede, che il CUP si fonda su presupposti applicativi diversi fra di loro e il richiamo alla normativa contenuta nell'avviso di accertamento potrebbe risultare fuorviante, ma deve ritenersi dirimente che nella tabella allegata all'avviso viene indicato espressamente che il canone richiesto si riferisce a
“INFRASTRUTTURE - SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ” presenti sul territorio comunale con indicazione del “tipo G” (quindi: Occupazioni permanenti con manufatti di aziende di erogazione pubblici servizi”) e lo stesso avviso fa riferimento al regolamento comunale, depositato dalla stessa parte appellata al proprio doc. 4 (cfr. doc. D), n. 4 della appellata), che prevede al suo art. 22 che “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata…”.
Ne consegue che l'avviso appare sufficientemente motivato, anche per relationem, il che viene comprovato dal fatto che la ricorrente ed appellata è stata in grado di opporsi all'accertamento spiegando un'ampia difesa nel merito, circostanza valorizzata condivisibilmente dalla giurisprudenza di merito (cfr. sentenza n. 1381/2024 del Tribunale di Padova), quale indice della piena comprensione del contenuto dell'atto e dunque dell'adeguatezza della sua motivazione.
Deve ritenersi quindi infondato anche il relativo motivo di opposizione.
pagina 7 di 8 2.4. Consegue a tutto quanto precede, l'accoglimento dell'appello e il rigetto dell'opposizione di primo grado.
3. Spese di lite
3.1. A causa della novità della questione e della giurisprudenza di merito contrastante in materia, sussistono sufficienti ragioni ai sensi dell'art. 92 cpc, come integrato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/2018, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 49/2024 del 27.05.2024 del Giudice di Pace di Brunico,
1. accoglie l'appello e, per l'effetto,
2. rigetta l'opposizione della con conferma dell'avviso di accertamento opposto CP_2
n. 3 del 19.07.2023, emesso da CP_1
3. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Così deciso a Bolzano, in data 15/10/2025
La giudice
RG CH
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
La giudice RG CH ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, pendente sub R.G. n. 3640/2024, introdotta da: (C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 assistita e difesa, come da procura in atti, dall'avv. D'AURIA MATTEO, con studio in 19121 La
Spezia, con elezione di domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto procuratore, in atti;
appellante nei confronti di:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., assistita e Controparte_2 P.IVA_2 difesa, come da procura in atti, dall'avv. PROTO MASSIMO, dall'avv. SILVIO
UC e dall'avv. MARTINO CARLO MARIA, con elezione di domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei predetti procuratori, in atti;
appellata
(c.f.: ; p. i.v.a.: ), con Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 sede in San Lorenzo di Sebato (BZ), Piazza Franz Hellweger n. 2 (39030), in persona del legale rappresentante p.t., appellata/controinteressata contumace in punto: appello avverso la sentenza n. 49/2024 d.d. 27.05.2024 del Giudice di Pace di Brunico nel procedimento sub RG 699/2023, non notificata;
trattenuta in decisione a seguito di concessione di un termine ex artt. 127 ter e 352 cpc sino al
9.10.2025, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI: per parte appellante: “che il Tribunale adìto in totale riforma della sentenza n. 49/2024 del
27.05.2024 del Giudice di Pace di Brunico impugnata – RG 699/2023 – accerti e dichiari la legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento n. 3 del 19.07.2023 emesso da a CP_1
pagina 1 di 8 carico di con ogni conseguenziale statuizione di legge. In ogni caso con vittoria nelle CP_2 spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”; per parte appellata costituita: “affinché il Giudice adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione, allegazione e conclusione, e previe le opportune declaratorie, rigetti
l'appello proposto da e, per l'effetto, confermi la sentenza n. 49/2024 emessa dal CP_1
Giudice di Pace di Brunico il 28 maggio 2024. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese forfetario (ex art. 2, secondo comma, D.M. 10 marzo 2014 n. 55) nella misura del 15% e accessori di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. L'appellante risulta essere concessionaria della riscossione delle entrate per conto del
Z) e ha notificato, in tale qualità, alla Controparte_3 Controparte_2
l'avviso di accertamento n. 3 del 19.07.2023 (cfr. doc. 2 della appellante) per il pagamento della complessiva somma di euro 1.753,45, a titolo di Canone Unico Patrimoniale (per € 830,40), oltre interessi, oneri di riscossione e sanzione per omesso versamento (quest'ultima per l'importo di €
830,00), per le occupazioni di suolo pubblico.
1.2.Tale avviso è stato opposto, con ricorso in opposizione dalla dinnanzi al Giudice CP_2 di Pace di Brunico, con richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento.
1.3. nel proprio ricorso, in linea preliminare, ha eccepito la nullità dell'avviso di CP_2 accertamento impugnato, siccome – in violazione di quanto prescritto dall'art. 7, L. 212/2000
(c.d. Statuto del Contribuente) e dall'art. 1, comma 162, L. 296/2006 – privo di indicazione circa i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa avanzata dal CP_3
Nel merito, in linea principale, per l'ipotesi in cui l'atto impugnato avesse riguardo al canone unico patrimoniale dovuto nei casi di occupazione permanente di suolo pubblico mediante cavi e condutture (art. 1, comma 831, L. 160/2019), la ricorrente ha dedotto l'assenza dei presupposti di legge per l'applicazione di tale canone, in quanto l'avviso di accertamento impugnato sarebbe stato irrogato nonostante nel Comune non occupi suolo pubblico né direttamente (con CP_2 installazione di cavi e condutture nel suolo comunale) né in via mediata (quindi, con “utilizzo materiale” di cavi e condutture degli 'operatori wholesale' cioè proprietari della infrastruttura di rete fissa nel territorio italiano che, come FiberCop e Open Fiber, in determinate aree geografiche vendono i propri servizi di trasporto dati agli operatori che siano privi di infrastruttura proprietaria).
pagina 2 di 8 1.4. Si costituiva ritualmente contestando gli assunti della ricorrente, anche in ordine CP_1 all'asserita indeterminatezza dell'avviso di accertamento oggetto dell'opposizione.
1.6. Con sentenza n. 49/2024 datata 27.5.2024, il Giudice di Pace di Brunico accoglieva la domanda di , annullando l'avviso di accertamento impugnato, argomentando come CP_2 segue: “Dall'analisi della documentazione dimessa da parte ricorrente è emersa la carenza dei presupposti applicativi del CUP Cavi e Condutture, in quanto nel Controparte_4 adopera la tecnologia WLR e non VULA, NGA e SLU. Come si legge nella
[...] stessa offerta di TIM, il servizio WLR “è disponibile su tutto il territorio nazionale in tutti (e soli)
i casi in cui per gli Operatori non sia tecnicamente disponibile il servizio di accesso disaggregato alle reti e sottoreti metalliche di TIM (ULL). Questo consente agli Operatori di poter accedere, in tali casi, ad un servizio di rete alternativo che, seppure in modo virtuale, realizza l'acquisizione e la gestione completa del cliente” permettendo così “agli Operatori di virtualizzare il collegamento del cliente alla propria rete” e venendo attivato “mediante uno scambio di dati tra i sistemi informatici dell'Operatore e quelli di TIM”.
Risulta quindi pacifico che la tecnologia cui fa ricorso nel Comune di CP_2 Controparte_3
non prevede alcuna installazione di cavi o condutture da parte di il servizio
[...] CP_2 telefonico è materialmente erogato da TIM tramite le proprie infrastrutture agli utenti di CP_2 residenti nel predetto Comune.
[...]
Nel Comune di si limita ad una attività di “mera gestione del Controparte_3 CP_2 traffico” e non eroga alcun tipo di servizio che implichi l'occupazione materiale del suolo pubblico anche in via mediata (quindi l'utilizzo di cavi e/o infrastrutture di TIM) per effetto del quale il CUP è dovuto. La predetta linea interpretativa è stata infatti confermata dallo schema di decreto legislativo per la modifica del Codice delle telecomunicazioni elettroniche (d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259) trasmesso dal Governo il 22 dicembre 2023, che introduce, all'art. 54, la disposizione secondo cui “Ai fini dell'applicazione del canone [unico patrimoniale] la mera gestione del traffico non costituisce accesso fisico alla rete”. Alle stesse conclusioni sono pervenute le decisioni del Giudice di Pace di Teramo del 22 gennaio 2024 e del Giudice di Pace di Ascoli Piceno del 4 marzo 2024. Un tanto detto il ricorso viene accolto e il provvedimento opposto annullato.”
1.7. Tale sentenza è oggetto del presente giudizio di appello, introdotto con atto di citazione d.d.
16.12.2024, ritualmente notificato alle controparti, con il quale l'appellante fa CP_1
pagina 3 di 8 valere due motivi di appello, così rubricati:
1. asserita violazione dell'art. 1 commi 162 e 179 della L. 296/2006 circa l'indeterminatezza dell'avviso di accertamento impugnato.
2. normativa di riferimento comma 848 della Legge 178/2021 - soggettività passiva in via mediata.
1.8. Si è costituita l'appellata opponendosi all'accoglimento dell'appello, CP_2 argomentando per l'inammissibilità ovvero infondatezza dei motivi di appello rassegnati, chiedendo la conferma della sentenza appellata.
2. In diritto.
2.1. Il primo motivo di appello non costituisce vero e proprio motivo di appello, non attaccando la ratio decidendi della sentenza impugnata, riproponendo semplicemente le difese della parte odierna appellante in ordine alla— in primo grado da parte ricorrente— lamentata indeterminatezza dell'avviso di accertamento oggetto di causa, questione comunque riproposta ex art. 346 c.p.c. dalla appellata costituita, per cui la relativa trattazione non può che essere logicamente successiva all'esame del secondo motivo di appello.
2.2. In ordine al secondo motivo di appello deve preliminarmente prendersi atto del contrasto— ad oggi non ancora risolto dall'intervento della Suprema Corte— nella giurisprudenza di merito, sull'interpretazione dell'art. 1, comma 831 legge n. 160/2019, come sostituito dall'art. 1, comma
848, della Legge n. 178/2020), il quale prevede quanto segue: “Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di con-cessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupa-no il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materia-le delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria … In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun en-te non può essere inferiore a euro 800…”, norma peraltro interpretata in modo autentico dall' art. 5, comma 14-quinquies, del D.L. n. 146/2021, inserito dalla Legge di conversione n. 215/2021: “Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun
pagina 4 di 8 utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita…”.
Infatti, una parte della giurisprudenza ritiene che il riferimento della norma di interpretazione autentica alle ipotesi di separazione tra titolarità dell'infrastruttura e del contratto di vendita consentirebbe di attrarre alla fattispecie considerata anche ciò che si verifica nella fornitura di servizi di telecomunicazione, per cui, chi non è il concessionario dell'infrastruttura non è legittimato passivo del canone oggetto di causa.
Ad avviso di questo giudice, però, tale indirizzo, seguito in sostanza dalla decisione qui appellata, non risulta meritevole di condivisione, in quanto, nel settore delle telecomunicazioni, il legislatore non appare aver imposto alcuna separazione, ma anzi, in attuazione delle direttive europee settoriali, ha incentivato la condivisione delle reti (cfr. nella giurisprudenza di questo
Tribunale di Bolzano le sentenze nn. 431 e 649/2024).
È, infatti, la natura stessa dell'infrastruttura ad esigere una compresenza di più operatori, che agiscono sulla stessa rete del concessionario, il quale, a sua volta, utilizza l'infrastruttura assieme ai propri competitor.
Quindi, per la particolarità della fattispecie, il concetto della “separazione” deve ritenersi applicabile a casistiche differenti rispetto a quella di cui è causa, come i settori del gas e dell'energia elettrica.
In tali settori, infatti, la normativa di riferimento (v. l'art. 21 d.lgs 23.05.2000, n. 164 concernente le disposizioni di attuazione della direttiva n. 98/30/CE inerente la distribuzione del gas naturale, oltre che l'art. 1 d.lgs. 18.06.2007 n. 73, convertita in legge n. 125, 03.08.2007) impone una netta separazione tra l'attività di distribuzione e quella di vendita, al fine di liberalizzare il mercato ed evitare la formazione di monopoli.
Tale separazione si concreta nel fatto che il gas o l'energia elettrica vengono distribuiti in rete da una determinata società ed una volta che i beni sono “transitati” nell'infrastruttura concessionata, di proprietà esclusiva di un unico soggetto, vengono commercializzate da altre società, per poi raggiungere l'utente finale.
In ipotesi del genere appare chiara la ratio di escludere nei relativi settori la possibilità di considerare il titolare del contratto di vendita quale soggetto obbligato al pagamento del CUP per occupazione del suolo pubblico.
pagina 5 di 8 Quest'ultimo, infatti, in tali casi, non occupa, neanche in via mediata, e nemmeno utilizza materialmente il suolo pubblico, dato che le società titolari dei contratti di vendita si limitano a commercializzare il prodotto nei confronti dell'utente finale, a causa della rigorosa divisione delle attività imposta.
La giurisprudenza citata dalla appellata non appare, pertanto, condivisibile, dal momento che appare partire da un'errata premessa, ossia quella della sussistenza di una “separazione” idonea ad escludere che vi sia un'occupazione in via mediata ed un utilizzo materiale dell'infrastruttura da parte delle società che pur ne usufruiscono in virtù di contratti privati con il titolare della concessione.
Merita, pertanto, ad avviso di questo giudicante, adesione quella (diversa) giurisprudenza di merito che, partendo dalla pacifica presa d'atto della condivisione delle reti infrastrutturali in seguito alla liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, individuano come “soggetti passivi tutti gli utilizzatori anche in via mediata (ossia mediante collegamenti VULA, NGA e
SLU) la rete dell'ex monopolista delle infrastrutture Telecom s.p.a., sulla base del numero delle utenze che di fatto utilizzano in virtù di accordi privati con il concessionario” (cfr. sentenze del
Giudice di Pace Treviso n. 1414/2023 e n. 168/2024; in modo analogo, oltre a questo Tribunale di Bolzano, hanno deciso altri Tribunali: cfr. sentenze n. 1381/2024 del Tribunale di Padova, n.
240/2025 del Tribunale di Treviso e n. 1509/2025 del Tribunale di Monza).
Inconferente risulta, poi, quella giurisprudenza secondo la quale “in tema di Tosap, la legittimazione passiva del rapporto tributario spetta esclusivamente al soggetto titolare di concessione o di autorizzazione” (cfr. Cass. civ, Sez. un., 07.05.2020, n. 8628).
Tale ultima sentenza, nello specifico, si è occupata, infatti, di un caso a cui, ratione temporis, si applicava l'art. 39, d.lgs. n. 507/1993, secondo cui la TOSAP era dovuta, in primo luogo, dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione e solo – come la norma sanciva espressamente
– “in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.”
Quest'ultimo arresto delle Sezioni Unite si riferisce pertanto ad un contesto normativo diverso da quello attualmente vigente.
Oggi, infatti, non è prevista più alcuna graduazione nell'obbligazione tra i soggetti passivi.
Proprio tale mutato quadro legislativo permette ora di aderire a quel filone giurisprudenziale che già sotto la vigenza della precedente normativa aveva ritenuto sussistente l'occupazione in via mediata da parte di quel soggetto che mediante l'utilizzo dell'area nel proprio esclusivo interesse pagina 6 di 8 economico, persegue un fine lucrativo, così sottraendola all'uso pubblico (cfr. ex multis
Cassazione civile sez. VI, 08.09.2017, n. 21018).
Alla luce del mutato quadro normativo non può quindi condividersi la tesi fatta propria dalla sentenza qui appellata, con dovuto accoglimento del secondo motivo di appello.
2.3. Neanche può ritenersi fondato il rilievo riproposto in questa sede dalla (cfr. CP_2 pagg. 5 ss. della comparsa di costituzione), secondo il quale l'avviso di accertamento opposto, pur indicando la normativa istitutiva del canone unico patrimoniale, non chiarirebbe a quale delle diverse ipotesi di canone previste dalla legge esso sia riferibile, per cui sarebbe nullo.
Infatti, l'avviso di accertamento oggetto di causa (cfr. doc. D n. 3 di parte appellata), riporta, sia pur sinteticamente e con richiamo ad una tabella, il titolo del credito fatto valere dal
[...]
attraverso il concessionario della riscossione. Controparte_3
Sarà pur vero che, come ribadito dalla parte appellata anche in questa sede, che il CUP si fonda su presupposti applicativi diversi fra di loro e il richiamo alla normativa contenuta nell'avviso di accertamento potrebbe risultare fuorviante, ma deve ritenersi dirimente che nella tabella allegata all'avviso viene indicato espressamente che il canone richiesto si riferisce a
“INFRASTRUTTURE - SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ” presenti sul territorio comunale con indicazione del “tipo G” (quindi: Occupazioni permanenti con manufatti di aziende di erogazione pubblici servizi”) e lo stesso avviso fa riferimento al regolamento comunale, depositato dalla stessa parte appellata al proprio doc. 4 (cfr. doc. D), n. 4 della appellata), che prevede al suo art. 22 che “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata…”.
Ne consegue che l'avviso appare sufficientemente motivato, anche per relationem, il che viene comprovato dal fatto che la ricorrente ed appellata è stata in grado di opporsi all'accertamento spiegando un'ampia difesa nel merito, circostanza valorizzata condivisibilmente dalla giurisprudenza di merito (cfr. sentenza n. 1381/2024 del Tribunale di Padova), quale indice della piena comprensione del contenuto dell'atto e dunque dell'adeguatezza della sua motivazione.
Deve ritenersi quindi infondato anche il relativo motivo di opposizione.
pagina 7 di 8 2.4. Consegue a tutto quanto precede, l'accoglimento dell'appello e il rigetto dell'opposizione di primo grado.
3. Spese di lite
3.1. A causa della novità della questione e della giurisprudenza di merito contrastante in materia, sussistono sufficienti ragioni ai sensi dell'art. 92 cpc, come integrato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/2018, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 49/2024 del 27.05.2024 del Giudice di Pace di Brunico,
1. accoglie l'appello e, per l'effetto,
2. rigetta l'opposizione della con conferma dell'avviso di accertamento opposto CP_2
n. 3 del 19.07.2023, emesso da CP_1
3. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Così deciso a Bolzano, in data 15/10/2025
La giudice
RG CH
pagina 8 di 8