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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/05/2025, n. 2417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2417 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/8281
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana Vita De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 8281/2024 promossa da:
(1) nato in Argentina, il [...] in [...] ed unitamente a Persona_1 [...]
, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio (2) Controparte_1 Per_2
nato in [...] il [...]; (3) nata in [...] il
[...] Persona_3
05.05.1983 in proprio ed unitamente a in qualità di esercente la Controparte_2
responsabilità genitoriale sulla figlia (4) nata in [...] il Controparte_3
13.10.2015, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Campesi del foro di Cosenza con studio in Rende (CS), via Mosca n. 9, (C.F. ; pec: C.F._1
come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_4
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni delle parti ricorrenti: “accertare che al ricorrente, per le causali di cui in premessa, è stata trasmessa la cittadinanza italiana jure sanguinis;
per l'effetto, dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani per nascita;
conseguentemente, ordinare alle PP.AA. competenti di procedere alle annotazioni, alle registrazioni, alle iscrizioni ed alle comunicazioni presso le autorità ministeriali, gli uffici consolari ed i Comuni. Con condanna per l'amministrazione convenuta al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art.
93 c.p.c.”. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e di dichiarare il proprio status di cittadini italiani iure Controparte_4
sanguinis, deducendo di essere discendenti della SI. nato a [...] il Persona_4
14.10.1876 (cfr. doc. in atti n.1), il quale emigrava in Argentina senza mai naturalizzarsi e, senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana. Ciò è dimostrato dal Certificato rilasciato agli eredi dalla
Corte Nazionale Elettorale (Potere Giudiziario della Nazione Argentina), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri depositati – nei quali si legge quanto segue: “Si attesta che nel Registro Statale degli Elettori, in cui si trovano iscritti tutti i cittadini argentini, nativi o per opzioni maggiori di anni 16 ed i cittadini argentini naturalizzati, maggiori di anni 18, non risulta registrato fino al presente o nato il Persona_4 Persona_5
14/10/1876, in ITALIA – Torino – Carignano. Deceduto […].” (cfr. doc. in atti n. 4).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_4
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 9 maggio 2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, con riferimento ai minori ricorrenti nato in [...] il [...] Persona_2
e nata in Argentina il [...], ad [...] ancora minorenni, il Tribunale Controparte_3
ritiene che la rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione, perché mira a procurare un vantaggio al minore. Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- in data 14.10.1876 il SI. avo degli odierni ricorrenti, nasceva in Italia a Persona_4
Carignano (TO) (cfr. doc. in atti n.1). In data 22.04.1902 contraeva matrimonio con la SI.ra
[...]
(cfr. doc. in atti n.2). Egli, successivamente, emigrava in Argentina e non si naturalizzava Parte_1
cittadino argentino (cfr. doc. 4).
Dagli atti emerge che:
- in data 25.06.1912, dall'unione dei coniugi nasceva in Argentina il SI. Persona_6
(cfr. doc. in atti n.5); Persona_7
- in data 06.11.1947 il SI. si univa in matrimonio con la SI.ra Persona_7 [...]
(cfr. doc. in atti n.6). Dall'unione dei coniugi , nasceva in Argentina Parte_2 Parte_3
in data 24.01.1951 il SI. (cfr. doc. in atti n.8); Parte_4
- in data 24.04.1959 il SI. decedeva (cfr. doc. in atti n.3); Persona_4
- in data 24.09.1977 il SI. si univa in matrimonio con la SI.ra Parte_4 [...]
(cfr. doc. in atti n.9). Dall'unione dei coniugi nascevano in Parte_5 Parte_6
Argentina in data 12.06.1979 il SI. (cfr. doc. in atti n.14), in data Persona_1
05.05.1983 la SI.ra (cfr. doc. in atti n. 11), odierni ricorrenti;
Persona_8
- in data 23.04.2008 dall'unione del SI. con la SI.ra Persona_1 CP_1
nasceva in Argentina il minore (cfr. doc. in atti n.15), odierno
[...] Persona_2
ricorrente;
- in data 29.10.2011 la SI.ra si univa in matrimonio con il SI. Persona_8
(cfr. doc. in atti n.12). In data 13.10.2015, dall'unione dei coniugi Controparte_2
nasceva in Argentina la minore odierna Parte_7 Controparte_3
ricorrente (cfr. doc. in atti n. 13);
- in data 09.09.2020 il SI. decedeva (cfr. doc. in atti n. 10); Parte_4
- in data 13.10.2020 il SI. decedeva (cfr. doc, in atti n. 7). Persona_7
La linea di discendenza che conduce dall'avo agli attuali ricorrenti è Persona_4 compiutamente documentata. Tutti gli atti relativi alla ricostruzione dell'albero genealogico risultano debitamente tradotti e apostillati.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555/1912
e dall'attuale legge n. 91/1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cass., SS.UU., sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
Pertanto, ai sensi dell'art.1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini italiani. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Circa la procedibilità in sede giudiziale della domanda di parte ricorrente si rappresenta quanto segue: poiché, nella fattispecie, la discendenza dall'avo nato a Carignano (TO) in [...] Persona_4
14.10.1876, agli attuali ricorrenti risulta comprovata in linea maschile, la normativa vigente stabilisce che “la cittadinanza italiana può essere concessa […] allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita […].” (cfr. art. 9, comma 1, lett. a), L. 91/1992). Il procedimento di acquisto della cittadinanza italiana è disciplinato, nel nostro ordinamento, dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362. L'art. 1 del menzionato D.P.R. definisce le modalità di presentazione della richiesta e la relativa documentazione da allegare, statuendo, al primo comma, che “l'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di cui all'art.
7 ed all'art. 9 della L. 5 febbraio 1992, n. 91, si presenta al Prefetto competente per territorio, in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare”. L'art. 3, rubricato “Definizione del procedimento” statuisce che “Per quanto previsto dagli artt. 2 e 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda”.
Tale termine risulta nella prassi ampiamente superato poiché nei Consolati argentini le liste d'attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni. Queste circostanze, secondo i ricorrenti, sarebbero comprovate da attestazione notarile in cui si certificava di aver tentato per varie volte di fissare un appuntamento per l'ottenimento della cittadinanza italiana presso l'
Ambasciata d'Italia in Argentina territorialmente competente, a mezzo del canale informatico
“Prenot@mi” detenuto dal per il riconoscimento dello status civitatis Controparte_5
italiano iure sanguinis, quali discendenti in linea diretta da cittadino italiano senza Persona_4 averne avuto l'oggettiva possibilità, comparendo nel sistema la scritta “stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente”, come si evince dagli screenshot allegati all'atto notarile (cfr. in atti doc. 17). È dunque possibile adire l'autorità giudiziaria quando i tempi dei e delle Ambasciate risultino eccessivamente lunghi o sia impossibile accedere al Parte_8
sistema di prenotazione online del ovvero è impossibile prenotare Controparte_5
l'appuntamento per la presentazione della domanda di cittadinanza italiana.
Pertanto, la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Tenuto conto del numero rilevante delle domande che gravano sul consolato, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a (1) nato in Persona_1
Argentina, il 12.06.1979 in proprio ed unitamente a , in qualità di Controparte_1
esercente la responsabilità genitoriale sul figlio (2) nato in [...] il Persona_2
23.04.2008; (3) nata in Argentina il [...] in [...] ed unitamente a Persona_3
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia (4) Controparte_2
nata in [...] il [...] , il diritto alla cittadinanza Controparte_3
italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_4
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 16 maggio 2025.
Il giudice unico
Tiziana Vita De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana Vita De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 8281/2024 promossa da:
(1) nato in Argentina, il [...] in [...] ed unitamente a Persona_1 [...]
, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio (2) Controparte_1 Per_2
nato in [...] il [...]; (3) nata in [...] il
[...] Persona_3
05.05.1983 in proprio ed unitamente a in qualità di esercente la Controparte_2
responsabilità genitoriale sulla figlia (4) nata in [...] il Controparte_3
13.10.2015, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Campesi del foro di Cosenza con studio in Rende (CS), via Mosca n. 9, (C.F. ; pec: C.F._1
come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_4
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni delle parti ricorrenti: “accertare che al ricorrente, per le causali di cui in premessa, è stata trasmessa la cittadinanza italiana jure sanguinis;
per l'effetto, dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani per nascita;
conseguentemente, ordinare alle PP.AA. competenti di procedere alle annotazioni, alle registrazioni, alle iscrizioni ed alle comunicazioni presso le autorità ministeriali, gli uffici consolari ed i Comuni. Con condanna per l'amministrazione convenuta al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art.
93 c.p.c.”. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e di dichiarare il proprio status di cittadini italiani iure Controparte_4
sanguinis, deducendo di essere discendenti della SI. nato a [...] il Persona_4
14.10.1876 (cfr. doc. in atti n.1), il quale emigrava in Argentina senza mai naturalizzarsi e, senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana. Ciò è dimostrato dal Certificato rilasciato agli eredi dalla
Corte Nazionale Elettorale (Potere Giudiziario della Nazione Argentina), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri depositati – nei quali si legge quanto segue: “Si attesta che nel Registro Statale degli Elettori, in cui si trovano iscritti tutti i cittadini argentini, nativi o per opzioni maggiori di anni 16 ed i cittadini argentini naturalizzati, maggiori di anni 18, non risulta registrato fino al presente o nato il Persona_4 Persona_5
14/10/1876, in ITALIA – Torino – Carignano. Deceduto […].” (cfr. doc. in atti n. 4).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_4
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 9 maggio 2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, con riferimento ai minori ricorrenti nato in [...] il [...] Persona_2
e nata in Argentina il [...], ad [...] ancora minorenni, il Tribunale Controparte_3
ritiene che la rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione, perché mira a procurare un vantaggio al minore. Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- in data 14.10.1876 il SI. avo degli odierni ricorrenti, nasceva in Italia a Persona_4
Carignano (TO) (cfr. doc. in atti n.1). In data 22.04.1902 contraeva matrimonio con la SI.ra
[...]
(cfr. doc. in atti n.2). Egli, successivamente, emigrava in Argentina e non si naturalizzava Parte_1
cittadino argentino (cfr. doc. 4).
Dagli atti emerge che:
- in data 25.06.1912, dall'unione dei coniugi nasceva in Argentina il SI. Persona_6
(cfr. doc. in atti n.5); Persona_7
- in data 06.11.1947 il SI. si univa in matrimonio con la SI.ra Persona_7 [...]
(cfr. doc. in atti n.6). Dall'unione dei coniugi , nasceva in Argentina Parte_2 Parte_3
in data 24.01.1951 il SI. (cfr. doc. in atti n.8); Parte_4
- in data 24.04.1959 il SI. decedeva (cfr. doc. in atti n.3); Persona_4
- in data 24.09.1977 il SI. si univa in matrimonio con la SI.ra Parte_4 [...]
(cfr. doc. in atti n.9). Dall'unione dei coniugi nascevano in Parte_5 Parte_6
Argentina in data 12.06.1979 il SI. (cfr. doc. in atti n.14), in data Persona_1
05.05.1983 la SI.ra (cfr. doc. in atti n. 11), odierni ricorrenti;
Persona_8
- in data 23.04.2008 dall'unione del SI. con la SI.ra Persona_1 CP_1
nasceva in Argentina il minore (cfr. doc. in atti n.15), odierno
[...] Persona_2
ricorrente;
- in data 29.10.2011 la SI.ra si univa in matrimonio con il SI. Persona_8
(cfr. doc. in atti n.12). In data 13.10.2015, dall'unione dei coniugi Controparte_2
nasceva in Argentina la minore odierna Parte_7 Controparte_3
ricorrente (cfr. doc. in atti n. 13);
- in data 09.09.2020 il SI. decedeva (cfr. doc. in atti n. 10); Parte_4
- in data 13.10.2020 il SI. decedeva (cfr. doc, in atti n. 7). Persona_7
La linea di discendenza che conduce dall'avo agli attuali ricorrenti è Persona_4 compiutamente documentata. Tutti gli atti relativi alla ricostruzione dell'albero genealogico risultano debitamente tradotti e apostillati.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555/1912
e dall'attuale legge n. 91/1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cass., SS.UU., sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
Pertanto, ai sensi dell'art.1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini italiani. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Circa la procedibilità in sede giudiziale della domanda di parte ricorrente si rappresenta quanto segue: poiché, nella fattispecie, la discendenza dall'avo nato a Carignano (TO) in [...] Persona_4
14.10.1876, agli attuali ricorrenti risulta comprovata in linea maschile, la normativa vigente stabilisce che “la cittadinanza italiana può essere concessa […] allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita […].” (cfr. art. 9, comma 1, lett. a), L. 91/1992). Il procedimento di acquisto della cittadinanza italiana è disciplinato, nel nostro ordinamento, dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362. L'art. 1 del menzionato D.P.R. definisce le modalità di presentazione della richiesta e la relativa documentazione da allegare, statuendo, al primo comma, che “l'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di cui all'art.
7 ed all'art. 9 della L. 5 febbraio 1992, n. 91, si presenta al Prefetto competente per territorio, in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare”. L'art. 3, rubricato “Definizione del procedimento” statuisce che “Per quanto previsto dagli artt. 2 e 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda”.
Tale termine risulta nella prassi ampiamente superato poiché nei Consolati argentini le liste d'attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni. Queste circostanze, secondo i ricorrenti, sarebbero comprovate da attestazione notarile in cui si certificava di aver tentato per varie volte di fissare un appuntamento per l'ottenimento della cittadinanza italiana presso l'
Ambasciata d'Italia in Argentina territorialmente competente, a mezzo del canale informatico
“Prenot@mi” detenuto dal per il riconoscimento dello status civitatis Controparte_5
italiano iure sanguinis, quali discendenti in linea diretta da cittadino italiano senza Persona_4 averne avuto l'oggettiva possibilità, comparendo nel sistema la scritta “stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente”, come si evince dagli screenshot allegati all'atto notarile (cfr. in atti doc. 17). È dunque possibile adire l'autorità giudiziaria quando i tempi dei e delle Ambasciate risultino eccessivamente lunghi o sia impossibile accedere al Parte_8
sistema di prenotazione online del ovvero è impossibile prenotare Controparte_5
l'appuntamento per la presentazione della domanda di cittadinanza italiana.
Pertanto, la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Tenuto conto del numero rilevante delle domande che gravano sul consolato, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a (1) nato in Persona_1
Argentina, il 12.06.1979 in proprio ed unitamente a , in qualità di Controparte_1
esercente la responsabilità genitoriale sul figlio (2) nato in [...] il Persona_2
23.04.2008; (3) nata in Argentina il [...] in [...] ed unitamente a Persona_3
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia (4) Controparte_2
nata in [...] il [...] , il diritto alla cittadinanza Controparte_3
italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_4
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 16 maggio 2025.
Il giudice unico
Tiziana Vita De Fazio