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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11653 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in persona della dr.ssa Nunzia Tesone, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c nella causa civile iscritta al numero 24413/2023
r.g.a.c., avente ad oggetto: “Appello avverso sentenza del Giudice di Pace avente ad oggetto
risarcimento del danno per sinistro stradale” e vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'Avv. Lombardi Stefano presso lo studio del quale sito in Napoli alla via R.
Terracina n. 345, elettivamente domicilia
APPELLANTE
e
(P. Iva ), in persona dei legali rapp.ti p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti conferita con atto del notaio di Milano, rep. N. 59.239/27.889 Persona_1
del 05.07.2023, dall'avv. Giorgia Galli, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Napoli,
alla Via Carducci n.18
APPELLATA
nonché
CP_2
APPELLATO - CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di appello ritualmente notificato – alla compagnia assicuratrice a mezzo p.e.c. in data
16.11.2023 ed a a mezzo UNEP in data 16.11.2023 – ha CP_2 Parte_1
convenuto in giudizio i predetti innanzi al Tribunale di Napoli chiedendo la riforma della sentenza n.
19902/2023 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 17.04.2023 e non notificata con la quale la domanda azionata in primo grado era stata rigettata per difetto di legittimazione attiva e passiva.
1.1. , nel giudizio di primo grado, aveva citato unitamente alla Parte_1 CP_2
compagnia assicurativa chiedendone, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del CP_2
nella causa causazione dell'evento dannoso, la condanna in solido al risarcimento per danni a cose,
quantificati in euro 1.460,00 oltre iva o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 20.07.2018.
In particolare, deduceva che, in tale data, alle ore 06:25 circa, il veicolo Honda tg. DR21115, di sua proprietà, mentre percorreva via Consalvo Carelli in Napoli, in direzione via Luca Giordano, veniva colliso al lato sinistro dalla parte anteriore destra del veicolo Fiat 500 tg. EB358BK, assicurato per la r.c.a. con la il cui conducente era intento ad effettuare una manovra e che per effetto Controparte_1
dell'urto, il veicolo Honda rovinava al suolo sul lato destro riportando danni al lato sinistro per urto diretto nonché alla fiancata destra per la collisione al suolo.
1.2. Censurava la gravata decisione sulla scorta dei seguenti motivi: 1) erronea declaratoria di carenza di legittimazione attiva e passiva per omessa valutazione della documentazione prodotta a verbale della prima udienza;
2) errata indicazione dell'avvenuta costituzione in giudizio della compagnia assicuratrice contumace nel giudizio di primo grado. Controparte_1
Chiedeva dunque, accertata la dinamica del sinistro in base alle dichiarazioni testimoniali rese dal teste , in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda Testimone_1
azionata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione ai sensi dell'art.93 c.p.c.
1.3. Si costituiva eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'atto di appello ai Controparte_1
sensi degli art. 342 e 348 bis c.p.c., nel merito, contestava quanto ex adverso dedotto ed allegava, a sostegno della propria difesa, le risultanze della scatola nera. Non si costituiva , sebbene ritualmente citato, pertanto ne è stata dichiarata la contumacia. CP_2
1.4. Acquisito il fascicolo di primo grado, rinviata la causa per la decisione all'udienza del 14.11.2025
ai sensi dell'art.281 sexies cpc, in data 15.09.2025, la scrivente è subentrata nella titolarità del fascicolo e la causa è stata decisa ai sensi dell'ultimo comma della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
2.Il Tribunale osserva.
2.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione del disposto di cui agli art.342 cpc e 348 bis c.p.c., sollevata da parte appellata.
Ed invero, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU 16
novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce
(ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L.
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris
instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, orientamento affermato nel previgente regime normativo.
Nel caso di specie, l'atto di appello, complessivamente valutato, contiene l'enucleazione dei motivi di gravame con riferimento alle statuizioni censurate nella sentenza di primo grado, tale da superare il vaglio di ammissibilità.
3. Preliminarmente, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di pace, la non era costituita nel giudizio di primo grado. Controparte_1
Pertanto, in ottemperanza all'art. 345 c.p.c. che vieta la produzione di nuovi documenti in appello,
deve dichiararsi inammissibile la produzione dei documenti allegati alla comparsa di costituzione di parte convenuta, in quanto documenti nuovi, prodotti per la prima volta in sede di appello in violazione del disposto di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c.
3.1. L'appellante censura la decisione di prime cure per erronea valutazione delle risultanze istruttorie emerse durante il primo grado del giudizio, evidenziando in particolare come il certificato cronologico del 20.01.2022, nonché la copia del libretto di circolazione, il certificato di proprietà ed ispezione PRA del 20.02.20, fossero documenti idonei a provare la legittimazione attiva e passiva delle parti.
Ebbene, il motivo è fondato.
Dall'esame della produzione di primo grado e del fascicolo di ufficio, emerge che parte attrice – come in particolare, si evince dal foliario della produzione di primo grado recante firma e timbro proveniente dal ruolo generale dell'ufficio del giudice di pace, riportante data 24.02.2022 nonché dal verbale di udienza del 24.01.2022 – ha depositato il certificato cronologico del veicolo Fiat 500 tg.
EB358BK (cfr. doc n. 8), nonché la copia del libretto di circolazione, il certificato di proprietà ed ispezione PRA del veicolo Honda tg. DR21115 (cfr. doc. n. 6).
Come più volte affermato dalla stessa Corte di legittimità, ai fini dell'individuazione dell'effettivo proprietario di un veicolo, i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale (cfr. Cass. Civ., n. 8415/2016; Cass.
Civ., n. 7771/2016).
Dai certificati prodotti risulta che, a partire dalla data di intestazione dei predetti veicoli, che risulta essere anteriore al sinistro de quo, e sino al verificarsi del sinistro stesso, non sono intervenuti trasferimenti che hanno interessato i veicoli in questione.
Pertanto, essendo stata prodotta documentazione idonea a fornire una presunzione di proprietà dei veicoli in capo alle parti in causa e non essendo stato eccepito alcunché dalla Compagnia, stante la contumacia, va ritenuta sussistente la titolarità attiva dell'appellante e quella passiva degli appellati.
3.2. Ciò posto, la domanda spiegata in primo grado è tuttavia infondata.
Il teste , nipote dell'odierno appellante ha reso le seguenti dichiarazioni: “ADR Testimone_1
Ricordo che era il mese di luglio dell'anno 2018 ed io percorrevo la via Consalvo Carelli in Napoli a bordo del mio scooter. Davanti a me c'era mio zio a bordo del suo scooter che è un Honda SH 300
di colore bianco. Improvvisamente dal lato sinistro della strada una Fiat 500 effettuava una manovra
per immettersi sulla corsia da noi percorsa e così facendo urtava con lo spigolo anteriore destro la
fiancata sinistra dello scooter Honda all'altezza del pedale del passeggero. Per effetto dell'urto lo
scooter Honda cadeva sul lato destro. Mio zio che guidava lo scooter Honda tendò di evitare
l'impatto ma non vi riuscì pur frenando e tentando di sterzare a destra. L'impatto fu a bassa velocità
e mio zio non riportò lesioni. Lo scooter Honda riportò danni alla fiancata sinistra all'altezza del
pedalino del trasportato e a destra riportando la rottura dello scudo anteriore e vari graffi a tutta la
fiancata destra ed alla marmitta. Dopo l'urto il conducente della Fiat 500 scese dall'auto scusandosi
per l'accaduto e vi fu lo scambio delle generalità tra i conducenti dei veicoli coinvolti. Ricordo che
sia la Fiat 500 che lo scooter Honda erano assicurati con Preciso che lo scooter riportò CP_1
anche la rottura dello specchietto destro. Riconosco dalle foto esibitemi lo scooter coinvolto nel
sinistro ed i danni riportanti nell'evento a cui ho assistito”.
Le predette dichiarazioni, meramente confermative delle circostanze allegate nell'atto introduttivo del giudizio, il vincolo di parentela tra la parte ed il testimone, l'assenza di riscontri esterni,
l'omissione di qualunque altro elemento riferito alle circostanze di tempo e luogo in cui ebbe a verificarsi il sinistro, sono elementi che complessivamente valutati militano nel ritenere non provata la dinamica del sinistro.
Va inoltre rilevato che, per quanto attiene al danno patrimoniale rappresentato dal costo necessario per la riparazione del veicolo, l'attore si è limitato a produrre solo un preventivo di spesa, privo di firma riferibile, in apparenza, alla Ug MO con sede in Marano di Napoli ed una fattura di minore importo emessa invece dalla società Masmoto con sede in Pozzuoli relativa alla sostituzione di un
“carter posteriore” di cui non vi è certezza che fosse ricompreso nel preventivo.
Sul punto, va evidenziato che, per giurisprudenza consolidata, il preventivo di riparazione di per sé
non può rivestire alcuna valenza probatoria trattandosi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio. Nel caso di specie, il preventivo allegato non è corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del motociclo e vi è la non riferibilità, per l'importo e per l'oggetto, della fattura al preventivo;
la domanda risarcitoria avrebbe richiesto la prova, anche presuntiva,
dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile e quindi la entità delle spese di riparazione effettivamente sostenute, ma tale prova non è stata affatto fornita da parte appellante, non potendosi valutare, per le ragioni già esposte, la documentazione prodotta.
Per le ragioni esposte, assorbito ogni altro rilievo, l'appello va rigettato.
4. Le spese del grado seguono la soccombenza a carico dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 per tutte le fasi e secondo lo scaglione fino a € 5.200.
Nulla per le spese tra l'appellante e in ragione della contumacia. CP_2
Ricorrono altresì i presupposti per l'applicazione, nella fattispecie in esame, dell'art. 13, co.
1-quater
D.P.R. 115/2002 in virtù del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel
provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di
pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone,
definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n.24413/20233 avente ad oggetto appello avverso sentenza n. 19902/2023, emessa dal Giudice di Pace di Napoli, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che Parte_1
liquida in euro 1278,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e cpa come per legge;
-nulla per le spese tra l'appellante e . CP_2 Così deciso, in Napoli, in data 14.11.2025
Il giudice
Dr.ssa Nunzia Tesone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in persona della dr.ssa Nunzia Tesone, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c nella causa civile iscritta al numero 24413/2023
r.g.a.c., avente ad oggetto: “Appello avverso sentenza del Giudice di Pace avente ad oggetto
risarcimento del danno per sinistro stradale” e vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'Avv. Lombardi Stefano presso lo studio del quale sito in Napoli alla via R.
Terracina n. 345, elettivamente domicilia
APPELLANTE
e
(P. Iva ), in persona dei legali rapp.ti p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti conferita con atto del notaio di Milano, rep. N. 59.239/27.889 Persona_1
del 05.07.2023, dall'avv. Giorgia Galli, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Napoli,
alla Via Carducci n.18
APPELLATA
nonché
CP_2
APPELLATO - CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di appello ritualmente notificato – alla compagnia assicuratrice a mezzo p.e.c. in data
16.11.2023 ed a a mezzo UNEP in data 16.11.2023 – ha CP_2 Parte_1
convenuto in giudizio i predetti innanzi al Tribunale di Napoli chiedendo la riforma della sentenza n.
19902/2023 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 17.04.2023 e non notificata con la quale la domanda azionata in primo grado era stata rigettata per difetto di legittimazione attiva e passiva.
1.1. , nel giudizio di primo grado, aveva citato unitamente alla Parte_1 CP_2
compagnia assicurativa chiedendone, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del CP_2
nella causa causazione dell'evento dannoso, la condanna in solido al risarcimento per danni a cose,
quantificati in euro 1.460,00 oltre iva o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 20.07.2018.
In particolare, deduceva che, in tale data, alle ore 06:25 circa, il veicolo Honda tg. DR21115, di sua proprietà, mentre percorreva via Consalvo Carelli in Napoli, in direzione via Luca Giordano, veniva colliso al lato sinistro dalla parte anteriore destra del veicolo Fiat 500 tg. EB358BK, assicurato per la r.c.a. con la il cui conducente era intento ad effettuare una manovra e che per effetto Controparte_1
dell'urto, il veicolo Honda rovinava al suolo sul lato destro riportando danni al lato sinistro per urto diretto nonché alla fiancata destra per la collisione al suolo.
1.2. Censurava la gravata decisione sulla scorta dei seguenti motivi: 1) erronea declaratoria di carenza di legittimazione attiva e passiva per omessa valutazione della documentazione prodotta a verbale della prima udienza;
2) errata indicazione dell'avvenuta costituzione in giudizio della compagnia assicuratrice contumace nel giudizio di primo grado. Controparte_1
Chiedeva dunque, accertata la dinamica del sinistro in base alle dichiarazioni testimoniali rese dal teste , in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda Testimone_1
azionata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione ai sensi dell'art.93 c.p.c.
1.3. Si costituiva eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'atto di appello ai Controparte_1
sensi degli art. 342 e 348 bis c.p.c., nel merito, contestava quanto ex adverso dedotto ed allegava, a sostegno della propria difesa, le risultanze della scatola nera. Non si costituiva , sebbene ritualmente citato, pertanto ne è stata dichiarata la contumacia. CP_2
1.4. Acquisito il fascicolo di primo grado, rinviata la causa per la decisione all'udienza del 14.11.2025
ai sensi dell'art.281 sexies cpc, in data 15.09.2025, la scrivente è subentrata nella titolarità del fascicolo e la causa è stata decisa ai sensi dell'ultimo comma della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
2.Il Tribunale osserva.
2.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione del disposto di cui agli art.342 cpc e 348 bis c.p.c., sollevata da parte appellata.
Ed invero, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU 16
novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce
(ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L.
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris
instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, orientamento affermato nel previgente regime normativo.
Nel caso di specie, l'atto di appello, complessivamente valutato, contiene l'enucleazione dei motivi di gravame con riferimento alle statuizioni censurate nella sentenza di primo grado, tale da superare il vaglio di ammissibilità.
3. Preliminarmente, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di pace, la non era costituita nel giudizio di primo grado. Controparte_1
Pertanto, in ottemperanza all'art. 345 c.p.c. che vieta la produzione di nuovi documenti in appello,
deve dichiararsi inammissibile la produzione dei documenti allegati alla comparsa di costituzione di parte convenuta, in quanto documenti nuovi, prodotti per la prima volta in sede di appello in violazione del disposto di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c.
3.1. L'appellante censura la decisione di prime cure per erronea valutazione delle risultanze istruttorie emerse durante il primo grado del giudizio, evidenziando in particolare come il certificato cronologico del 20.01.2022, nonché la copia del libretto di circolazione, il certificato di proprietà ed ispezione PRA del 20.02.20, fossero documenti idonei a provare la legittimazione attiva e passiva delle parti.
Ebbene, il motivo è fondato.
Dall'esame della produzione di primo grado e del fascicolo di ufficio, emerge che parte attrice – come in particolare, si evince dal foliario della produzione di primo grado recante firma e timbro proveniente dal ruolo generale dell'ufficio del giudice di pace, riportante data 24.02.2022 nonché dal verbale di udienza del 24.01.2022 – ha depositato il certificato cronologico del veicolo Fiat 500 tg.
EB358BK (cfr. doc n. 8), nonché la copia del libretto di circolazione, il certificato di proprietà ed ispezione PRA del veicolo Honda tg. DR21115 (cfr. doc. n. 6).
Come più volte affermato dalla stessa Corte di legittimità, ai fini dell'individuazione dell'effettivo proprietario di un veicolo, i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale (cfr. Cass. Civ., n. 8415/2016; Cass.
Civ., n. 7771/2016).
Dai certificati prodotti risulta che, a partire dalla data di intestazione dei predetti veicoli, che risulta essere anteriore al sinistro de quo, e sino al verificarsi del sinistro stesso, non sono intervenuti trasferimenti che hanno interessato i veicoli in questione.
Pertanto, essendo stata prodotta documentazione idonea a fornire una presunzione di proprietà dei veicoli in capo alle parti in causa e non essendo stato eccepito alcunché dalla Compagnia, stante la contumacia, va ritenuta sussistente la titolarità attiva dell'appellante e quella passiva degli appellati.
3.2. Ciò posto, la domanda spiegata in primo grado è tuttavia infondata.
Il teste , nipote dell'odierno appellante ha reso le seguenti dichiarazioni: “ADR Testimone_1
Ricordo che era il mese di luglio dell'anno 2018 ed io percorrevo la via Consalvo Carelli in Napoli a bordo del mio scooter. Davanti a me c'era mio zio a bordo del suo scooter che è un Honda SH 300
di colore bianco. Improvvisamente dal lato sinistro della strada una Fiat 500 effettuava una manovra
per immettersi sulla corsia da noi percorsa e così facendo urtava con lo spigolo anteriore destro la
fiancata sinistra dello scooter Honda all'altezza del pedale del passeggero. Per effetto dell'urto lo
scooter Honda cadeva sul lato destro. Mio zio che guidava lo scooter Honda tendò di evitare
l'impatto ma non vi riuscì pur frenando e tentando di sterzare a destra. L'impatto fu a bassa velocità
e mio zio non riportò lesioni. Lo scooter Honda riportò danni alla fiancata sinistra all'altezza del
pedalino del trasportato e a destra riportando la rottura dello scudo anteriore e vari graffi a tutta la
fiancata destra ed alla marmitta. Dopo l'urto il conducente della Fiat 500 scese dall'auto scusandosi
per l'accaduto e vi fu lo scambio delle generalità tra i conducenti dei veicoli coinvolti. Ricordo che
sia la Fiat 500 che lo scooter Honda erano assicurati con Preciso che lo scooter riportò CP_1
anche la rottura dello specchietto destro. Riconosco dalle foto esibitemi lo scooter coinvolto nel
sinistro ed i danni riportanti nell'evento a cui ho assistito”.
Le predette dichiarazioni, meramente confermative delle circostanze allegate nell'atto introduttivo del giudizio, il vincolo di parentela tra la parte ed il testimone, l'assenza di riscontri esterni,
l'omissione di qualunque altro elemento riferito alle circostanze di tempo e luogo in cui ebbe a verificarsi il sinistro, sono elementi che complessivamente valutati militano nel ritenere non provata la dinamica del sinistro.
Va inoltre rilevato che, per quanto attiene al danno patrimoniale rappresentato dal costo necessario per la riparazione del veicolo, l'attore si è limitato a produrre solo un preventivo di spesa, privo di firma riferibile, in apparenza, alla Ug MO con sede in Marano di Napoli ed una fattura di minore importo emessa invece dalla società Masmoto con sede in Pozzuoli relativa alla sostituzione di un
“carter posteriore” di cui non vi è certezza che fosse ricompreso nel preventivo.
Sul punto, va evidenziato che, per giurisprudenza consolidata, il preventivo di riparazione di per sé
non può rivestire alcuna valenza probatoria trattandosi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio. Nel caso di specie, il preventivo allegato non è corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del motociclo e vi è la non riferibilità, per l'importo e per l'oggetto, della fattura al preventivo;
la domanda risarcitoria avrebbe richiesto la prova, anche presuntiva,
dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile e quindi la entità delle spese di riparazione effettivamente sostenute, ma tale prova non è stata affatto fornita da parte appellante, non potendosi valutare, per le ragioni già esposte, la documentazione prodotta.
Per le ragioni esposte, assorbito ogni altro rilievo, l'appello va rigettato.
4. Le spese del grado seguono la soccombenza a carico dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 per tutte le fasi e secondo lo scaglione fino a € 5.200.
Nulla per le spese tra l'appellante e in ragione della contumacia. CP_2
Ricorrono altresì i presupposti per l'applicazione, nella fattispecie in esame, dell'art. 13, co.
1-quater
D.P.R. 115/2002 in virtù del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel
provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di
pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone,
definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n.24413/20233 avente ad oggetto appello avverso sentenza n. 19902/2023, emessa dal Giudice di Pace di Napoli, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che Parte_1
liquida in euro 1278,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e cpa come per legge;
-nulla per le spese tra l'appellante e . CP_2 Così deciso, in Napoli, in data 14.11.2025
Il giudice
Dr.ssa Nunzia Tesone