Articolo 3 della Legge 28 luglio 1950, n. 727
Articolo 2
Versione
4 ottobre 1950
Art. 3.
Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle anticipazioni consentite dal penultimo comma dell' articolo 8 della legge 12 aprile 1949, n. 149 , e dall'ultimo comma dell' art. 11 della legge 11 aprile 1950, n. 130 , sono applicabili le disposizioni previste dall' art. 4 del decreto legislativo 11 gennaio 1948, n. 17 .

Entrata in vigore il 4 ottobre 1950