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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/05/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13547/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice est. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da
nata a San Marco in [...], il [...] (c.f.: Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Laura MARRANI, nel cui C.F._1 studio in Casalecchio di Reno (BO), via del Lavoro n. 67, è elettivamente domiciliata ATTRICE contro
nato a San Marco in [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Fabiana Maria C.F._2
LOSCIALE presso il cui studio, in via Castiglione n. 5, è elettivamente domiciliato CONVENUTO P.M. INTERVENUTO
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. 13 marzo 2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, A) DICHIARARE la cessazione degli effetti civili conseguenti la trascrizione del matrimonio celebrato con rito concordatario da e in San Marco in Lamis Parte_1 Controparte_1
(FG) in data 31.05.2010; B) ORDINARE all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
C) CONFERMARE l'affidamento condiviso tra i genitori dei figli (attualmente di anni 13) e Per_1
(attualmente di anni 11), con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso CP_1
l'abitazione della madre;
pagina 1 di 10 D) PREVEDERE che il padre possa vedere e tenere i figli, come già previsto in sede di separazione, nei seguenti periodi:
- a fine settimana alternati con la madre, dalle ore 13.30 del sabato sino alle ore 22.00 della domenica, andandoli a prendere e riportandoli a casa dalla madre;
- per due pomeriggi infrasettimanali, il martedì ed il giovedì, nella settimana che si conclude con il fine settimana di pertinenza della madre, andando a prendere dall'uscita della scuola o del post- CP_1 scuola e a casa della madre, tenendoli con sé sino alle ore 22.00 quando li riporterà a casa;
- Per_1 per un pomeriggio infrasettimanale, il mercoledì, nella settimana che si conclude con il fine settimana di pertinenza del padre, andando a prendere dall'uscita della scuola o del post-scuola e CP_1
a casa della madre, tenendoli con sé sino alle ore 22.00 quando li riporterà a casa;
Per_1
- ad anni alterni con la madre, dal 23.12 al 29.12 o dal 30.12 al 06.01;
- per due settimane consecutive durante l'estate, da concordare con la madre dei minori entro il 30 maggio di ogni anno;
E) PREVEDERE che i genitori, se d'accordo entrambi, possano derogare alla regolamentazione di cui al punto precedente, con giustificato motivo e con recupero, se richiesto, dei periodi eventualmente persi;
F) STABILIRE che il sig. contribuisca al mantenimento ordinario dei figli Controparte_1 versando alla sig.ra la somma di €. 900,00 mensili (€. 450,00 per ciascun Parte_1 figlio), per 12 mensilità, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e da corrispondersi a mezzo bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, sino al raggiungimento della piena indipendenza economica dei figli;
G) STABILIRE che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie necessarie per i figli, come previste nel Protocollo in materia adottato dal Tribunale di
Bologna in data 09.08.2017;
H) DETERMINARE che l'assegno unico universale erogato dall sia di spettanza della sig.ra CP_2
nella misura del 100%; Parte_1 I) DICHIARARE i coniugi economicamente autosufficienti e che nulla è dovuto l'uno all'altro a titolo di reciproco mantenimento.
Con vittoria delle spese di causa”
Il resistente ha concluso come da foglio di p.c. del 12 marzo 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il sig.
[...]
e la sig.ra in San Marco in Lamis (FG) il 31.05.10, anche con CP_1 Parte_1 sentenza non definitiva, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, a mezzo di comunicazione da parte della Cancelleria del Tribunale di Bologna, che la emananda sentenza venga annotata nei registri dello stato civile del Comune di San Marco in Lamis (FG);
• confermare l'affidamento condiviso tra i genitori dei figli e , revocando il Per_1 CP_1 collocamento prevalente presso la madre e il diritto di visita del padre come disposti in separazione, disponendo collocamento alternato e, quindi, prevedere che il padre possa tenere con sé i figli nei seguenti periodi:
- a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola di ( andrà direttamente a casa del CP_1 Per_1 padre all'uscita di scuola) di venerdì sino alle ore 22,00 della domenica;
- nella settimana che termina con il fine settimana paterno, i figli staranno con il padre il mercoledì dall'uscita di scuola di ( andrà direttamente a casa del padre all'uscita di scuola) fino CP_1 Per_1 alle ore 22,00;
- nella settimana che termina con il fine settimana materno, terrà i figli con sé dal martedì all'uscita di scuola di ( andrà direttamente a casa del padre all'uscita di scuola) sino al giovedì alle CP_1 Per_1 ore 22,00;
pagina 2 di 10 - nelle vacanze natalizie, terrà i figli con sé una settimana dal 23 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al
06 gennaio alternandosi negli anni con la madre;
- nelle vacanze pasquali i figli staranno con il padre o con la madre ad anni alterni;
- per le vacanze estive, il padre terrà con sé i figli quattro settimane, (di cui due a luglio e due ad agosto) da concordare entro il 25 marzo di ogni anno;
- si chiede che il Giudice disponga che i genitori si alternino per portare e/o andare a riprendere i figli presso l'altro genitore;
• con conseguente revoca del vigente obbligo di contributo mensile al mantenimento ordinario dei figli in capo al padre, ritenendosi opportuno che al tipo di collocamento indicato consegua e venga disposto l'obbligo per ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva permanenza ad eccezione che per le spese di natura straordinaria per gli stessi necessarie che dovranno comunque essere sostenute in misura del 50 % da ciascun genitore secondo quanto stabilito dal Protocollo in essere presso il Tribunale di Bologna;
• con tutte le conseguenze che il Tribunale riterrà opportune e di giustizia sotto il profilo economico;
• In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di revoca del contributo paterno al mantenimento ordinario dei figli:
- ridurre ad euro 300,00 (euro 150,00 a figlio) rivalutabili ISTAT, dalla data della presente domanda, il contributo al mantenimento ordinario della prole posto a carico del sig. , fermo il contributo CP_1 per le spese straordinarie dei figli posto a carico dei coniugi al 50% ciascuno secondo quanto stabilito dal Protocollo in essere presso il Tribunale di Bologna;
• Con rigetto di tutte le altre domande avverse, ivi compresa la richiesta di aumento del contributo di mantenimento, la richiesta di deroga della regolamentazione del diritto di visita dei figli, il richiesto ordine di collaborazione, la richiesta di spettanza esclusiva dell'assegno unico, in quanto infondate in fatto e in diritto;
• Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti e che nulla è dovuto l'uno all'altra a titolo di reciproco mantenimento;
• In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di lite e valutazione del comportamento serbato dalla ricorrente ex art. 473-bis. 18 c.p.c. ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96;
• Con ogni più opportuno e consequenziale provvedimento.”
Il P.M. ha concluso: “Conclude per l'accoglimento della domanda”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno contratto matrimonio in San Parte_1 Pt_1 Controparte_1
Marco in Lamis (FG) il 31 maggio 2010. Dalla loro unione sono nati il 21 luglio 2011, e , il 24 febbraio 2014. Per_1 CP_1
Il nucleo ha fissato la propria residenza in un appartamento di proprietà di entrambe le parti, sito in Bologna, via Manfredi n.
4. I coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni di cui al verbale dell'8 febbraio 2021, omologate il successivo 6 maggio, stabilendo in particolare che:
- i figli fossero affidati ai genitori in forma condivisa;
- fossero collocati presso la madre, con assegnazione alla stessa della casa familiare;
- quest'ultima fosse trasferita alla IG con accollo da parte della stessa Pt_1 della quota di mutuo in capo al OR e con il pagamento da parte della CP_1 ricorrente al coniuge dell'importo di 18.250,00 euro quale parziale ristoro di quanto versato fino al allora;
- il padre vedesse i figli: pagina 3 di 10 • a fine settimana alternati dal sabato alle 13,30 alla domenica alle 22,00;
• tutti i mercoledì dall'uscita da scuola alle 22,00;
• nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola alle 22,00;
• nelle vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio;
• l'intero periodo pasquale ad anni alterni;
• in estate per due settimane, anche non consecutive, in archi di tempo da decidere entro il 30 maggio di ogni anno;
- il OR corrispondesse alla moglie per il mantenimento ordinario della prole CP_1
l'importo mensile di 550,00 euro (275,00 per ciascun figlio), oltre a sostenere il 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso depositato il 19 ottobre 2023 ha chiesto ha Parte_1 chiesto che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quanto alle questioni accessorie, ha domandato che: a) i figli siano affidati ai genitori in forma condivisa;
b) siano collocati presso di sè; c) il diritto di visita del padre sia regolato come in sede di separazione;
d) sia previsto a carico del OR l'obbligo di CP_1 versarle a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei minori la somma mensile complessiva di 900,00 euro (450,00 euro per ciascuno) e di sostenere il 50% delle spese straordinarie. Si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha contestato le allegazioni della controparte, non si è opposto alla pronuncia sul vincolo, all'affidamento condiviso dei figli e al collocamento degli stessi presso la madre. Ha invece domandato la seguente regolamentazione del diritto di visita:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola di AN alla domenica alle 22,00;
- nelle settimane in cui il weekend è di competenza paterna il mercoledì dall'uscita da scuola del secondogenito alle 22,00;
- nelle altre settimane dal martedì all'uscita da scuola di AN al giovedì alle 22,00;
- nelle vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- ad anni alterni per l'intero periodo pasquale;
- in estate quattro settimane (due a luglio e due ad agosto) da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. Salva la divisione a metà delle spese straordinarie, ha chiesto inoltre che sia previsto il mantenimento ordinario diretto dei minori da parte di ciascun genitore nei periodi in cui li ha con sé o, in subordine, sia stabilito a suo carico un contributo di 150,00 euro per ciascun figlio (300,00 euro complessivi). All'udienza del 20 febbraio 2024 sono state sentite le parti e l'11 aprile successivo la primogenita Per_1
pagina 4 di 10 Il 13 maggio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto, si può passare alla disamina delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 3a. La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro dichiarata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da oltre un anno e che pertanto sono decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni delle parti. 3b. Non vi sono ragioni per derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso della prole, come del resto domandato concordemente dai genitori. Infatti, non sono emersi profili di inadeguatezza di uno dei genitori o ragioni che inducano a ritenere che sia nell'interesse dei figli l'affidamento esclusivo al padre o alla madre o a terzi. 3c. e debbono essere collocati presso la IG , come Per_1 CP_1 Pt_1 domandato concordemente dalle parti. Invero, non sono emersi, né stati allegati, profili di inadeguatezza di tale sistemazione ai bisogni e alle esigenze dei minori. In relazione al diritto di visita, punto sul quale vi è contrasto tra le parti, si deve osservare che la IG ha domandato la conferma del calendario Pt_1 concordato in sede di separazione e il OR un ampiamento dello stesso. CP_1
La figlia primogenita delle parti, sentita nell'udienza dell'11 aprile 2024 dalla Giudice originariamente designata, ha riferito di avere un buon rapporto con entrambi i genitori, che ritiene siano “bravi”. Ha aggiunto che quando sono a casa del OR
ella e il fratello non hanno una loro camera e dormono con il genitore. Non ha CP_1 infine verbalizzato alcun desiderio né di mantenere immutata l'attuale calendarizzazione né di modificarla. In effetti, il resistente ha locato una stanza in un appartamento di un amico e ha dichiarato di avere la disponibilità, oltre che di essa, delle parti comuni. L'allegazione della parte di potere utilizzare l'intero appartamento, in quanto il locatore abiterebbe altrove, non è stata in alcun modo dimostrata. Del resto, appare poco verosimile che al CEDDIA sia lasciata la disponibilità di un appartamento a Bologna per soli 200,00 euro mensili. La circostanza che il padre non abbia una camera per i figli e debba dormire con loro non rende opportuno prevedere un aumento dei pernottamenti rispetto all'attuale calendario. Invero, una soluzione “di fortuna” come quella praticata dal OR
, se può essere accettabile (e forse anche piacevole) per i minori qualora sia CP_1 circoscritta a poche notti, diventerebbe sgradevole se fosse troppo estesa. Ciò tanto più se si considera che è ormai un'adolescente e ha dunque necessità di avere spazi Per_1
pagina 5 di 10 propri e è prossimo a diventarlo e pertanto è in procinto di avere a sua volta le CP_1 stesse esigenze della sorella. Per tali considerazioni va previsto che il resistente possa stare con i figli:
- a fine settimana alternati dal sabato alle 10,00, provvedendo ad andare a prendere i figli a casa della madre, alla domenica alle 22,00 curando di riportarli nella loro abitazione;
- tutti i mercoledì dall'uscita da scuola di , prelevando lui all'istituto di CP_1 istruzione e la sorella maggiore nella residenza materna, alle 22,00, accompagnandoli a casa;
- nelle settimane in cui non li ha con sé nel weekend nei pomeriggi di martedì e giovedì dall'uscita da scuola del secondogenito, recandosi a prendere lui all'istituto di istruzione e la sorella maggiore nella residenza materna, alle 22,00, con accompagnamento in via Vascelli. In ordine ai periodi di vacanza appare opportuno confermare sostanzialmente la situazione prevista in sede di separazione, prevedendo che nelle vacanze natalizie il primo periodo si estenda fino alle ore 12,00 del 30 dicembre e che in estate i minori trascorrano con entrambi i genitori tre settimane, di cui almeno due consecutive. In ogni caso, deve essere fatta salva la possibilità per le parti, in caso di accordo tra loro, di derogare al calendario di visita stabilito in questa sentenza. 3d. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del genitore non allocatario per il mantenimento ordinario e straordinario della prole, occorre evidenziare che, come noto, l'art. 316 bis, primo comma, c.c. impone ai genitori di concorrervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Orbene, la IG : Pt_1
- abita con i figli e il compagno in un appartamento in via Vascelli n. 8 a Bologna acquistato l'11 giugno 2024 in comproprietà con il suddetto convivente contraendo un mutuo trentennale di 660.000,00 euro cointestato ai due intestatari, in via di rifusione in rate di 2.868,64 euro mensili (la quota della IG parrebbe dunque essere Pt_1 di 1.434,32 euro mensili);
- è dipendente della società “ dal 14 novembre 2005; Parte_2
- per gli esercizi dal 2020 al 2024 ha denunciato i seguenti redditi netti annui:
• per il 2020 euro 23.311,00 (1.943,00 mensili),
• per il 2021 euro 23.970,00 (1.997,00 mensili),
• per il 2022 euro 26.746,00 (2.229,00 mensili),
• per il 2023 euro 27.945,00 (2.329,00 mensili),
• per il 2024 euro 28.375,00 (2.365,00 mensili);
- pertanto, rispetto all'anno di riferimento per la separazione (2020) il suo reddito è aumentato di circa 5.000,00 euro annui e 400,00 euro mensili;
- sebbene la giacenza sul suo conto sia modesta (al 30 giugno 2023 di 1.200,46, come da ultimo estratto conto disponibile), ella ha incassato l'importo di 265.000,00 euro per la vendita della ex casa coniugale di via Manfredi n. 4, utilizzato solo in una pagina 6 di 10 parte verosimilmente di circa un terzo per il pagamento del mutuo stipulato per l'acquisto del suddetto immobile. Dal canto suo, il OR : CP_1
- vive in una stanza di un appartamento sito in Bologna, via Savona n. 3, che conduce in locazione per il prezzo di 200,00 euro mensili;
- è dipendente della società “Gianfranceschi Ascensori s.r.l.” dal 10 gennaio 2011;
- per gli esercizi dal 2020 al 2024 ha denunciato i seguenti redditi netti annui:
• per il 2020 euro 29.112,00 (2.426,00 mensili),
• per il 2021 euro 30.745,00 (2.562,00 mensili),
• per il 2022 euro 31.647,00 (2.637,00 mensili),
• per il 2023 euro 34.327,00 (2.861,00 mensili),
• per il 2024 euro 34.595,00 (2.883,00 mensili);
- pertanto, anche i suoi redditi sono sensibilmente aumentati dal 2020 al 2024, essendo cresciuti di circa 5.400,00 euro annui e di 450,00 euro mensili.
- nel 2021, 2022 e 2023 il suo conto corrente presentava una giacenza media di circa 41.000,00 euro il primo anno e di circa 56.000,00 euro negli altri due e al 30 settembre 2023 una provvista di 50.656,01 euro. Si deve dunque concludere che le condizioni economiche di entrambe le parti sono sensibilmente migliorate, con riferimento sia agli emolumenti ricevuti, sia alla disponibilità patrimoniale. Tuttavia, la IG (la quale pure è ben patrimonializzata grazie alla Pt_1 vendita dell'appartamento di via Manfredi) deve corrispondere una rata di mutuo verosimilmente pari, per la sua quota, a circa 1.400,00 euro mensili, mentre il OR
versa un modestissimo canone di locazione per la stanza che occupa. CP_1
Inoltre, si deve tenere in considerazione che il resistente (che pernotterà con la prole per sole quattro notti al mese, ma che cenerà con loro per dodici sere) contribuirà in modo rilevante al mantenimento diretto dei figli. D'altra parte, questi ultimi sono cresciuti rispetto all'epoca della separazione, atteso che mentre nel 2021 erano bambini ora sono adolescenti ( o preadolescenti Per_1
( ) e dunque hanno esigenze maggiori. CP_1
Alla luce di tutte le circostanze sopra evidenziate appare opportuno determinare in 700,00 euro l'importo mensile complessivo dovuto dal OR per il CP_1 mantenimento ordinario dei figli (350,00 per ciascuno). Le spese straordinarie affrontate nell'interesse della prole debbono essere suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuna. 3e. Essendo la prole affidata ai due genitori in forma condivisa, non avendo il OR
rinunciato alla sua quota ed essendo previsto che quest'ultimo trascorra CP_1 periodi significativi con la prole, l'assegno unico deve essere suddiviso a metà tra i genitori, come per legge.
4. Le spese di lite debbono essere integralmente compensate, data la soccombenza reciproca.
pagina 7 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, ogni altra istanza disattesa e respinta, 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , Parte_1 nata a San Marco in [...] il [...], e , nato a [...] Controparte_1
Marco in Lamis (FG) il 2 ottobre 1978, unitisi in matrimonio a San Marco in Lamis (FG) il 31 maggio 2010, atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del suddetto
Comune al n. 16, Parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2010;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) affida e in forma condivisa a entrambi i genitori, i quali Per_1 CP_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse dei figli tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla loro crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale le minori si troveranno di volta in volta;
4) colloca i minori presso la madre;
5) dispone che -salvi diversi accordi tra le parti- il padre possa vedere e tenere con sé incontri la prole:
- a fine settimana alternati dal sabato alle 10,00 alla domenica alle 22, provvedendo ad andarli a prendere e a riportarli a casa della madre;
- tutti i mercoledì dall'uscita da scuola di alle 22,00, curando di andare a CP_1 prendere il minore all'istituto di istruzione e all'abitazione della madre e di Per_1 riaccompagnarli in via Vascelli;
- nelle settimane in cui non l'ha con sé nel fine settimana, nei pomeriggi di martedì e giovedì dall'uscita da scuola di , andandolo a prendere e recandosi a prelevare CP_1
a casa della madre, alle 22,00, riaccompagnandoli nell'appartamento della Per_1 IG;
Pt_1
- nelle vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 alle 12,00 del 30 dicembre o dalle 12,00 del 30 dicembre alle 22,00 del 6 gennaio;
nel 2025/26 i minori passeranno il 25 dicembre con il genitore con cui non lo hanno trascorso lo scorso anno;
- per l'intero periodo delle festività pasquali ad anni alterni;
nel 2026 i figli staranno con il genitore con cui non sono stati nel 2025;
- in estate per tre settimane, di cui almeno due consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo, negli anni dispari la scelta spetterà alla madre e in quelli pari al padre;
- in occasione delle altre festività civili e religiose (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 2 novembre e 8 dicembre) ad anni alterni;
6) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del OR CP_1
l'obbligo di versare alla IG , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1
pagina 8 di 10 contributo al mantenimento ordinario dei minori, la somma complessiva di 700,00 euro mensili (350,00 per ciascuna); tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della prole (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei minori: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
pagina 9 di 10 Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie. 8) compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 maggio 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice est. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da
nata a San Marco in [...], il [...] (c.f.: Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Laura MARRANI, nel cui C.F._1 studio in Casalecchio di Reno (BO), via del Lavoro n. 67, è elettivamente domiciliata ATTRICE contro
nato a San Marco in [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Fabiana Maria C.F._2
LOSCIALE presso il cui studio, in via Castiglione n. 5, è elettivamente domiciliato CONVENUTO P.M. INTERVENUTO
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. 13 marzo 2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, A) DICHIARARE la cessazione degli effetti civili conseguenti la trascrizione del matrimonio celebrato con rito concordatario da e in San Marco in Lamis Parte_1 Controparte_1
(FG) in data 31.05.2010; B) ORDINARE all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
C) CONFERMARE l'affidamento condiviso tra i genitori dei figli (attualmente di anni 13) e Per_1
(attualmente di anni 11), con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso CP_1
l'abitazione della madre;
pagina 1 di 10 D) PREVEDERE che il padre possa vedere e tenere i figli, come già previsto in sede di separazione, nei seguenti periodi:
- a fine settimana alternati con la madre, dalle ore 13.30 del sabato sino alle ore 22.00 della domenica, andandoli a prendere e riportandoli a casa dalla madre;
- per due pomeriggi infrasettimanali, il martedì ed il giovedì, nella settimana che si conclude con il fine settimana di pertinenza della madre, andando a prendere dall'uscita della scuola o del post- CP_1 scuola e a casa della madre, tenendoli con sé sino alle ore 22.00 quando li riporterà a casa;
- Per_1 per un pomeriggio infrasettimanale, il mercoledì, nella settimana che si conclude con il fine settimana di pertinenza del padre, andando a prendere dall'uscita della scuola o del post-scuola e CP_1
a casa della madre, tenendoli con sé sino alle ore 22.00 quando li riporterà a casa;
Per_1
- ad anni alterni con la madre, dal 23.12 al 29.12 o dal 30.12 al 06.01;
- per due settimane consecutive durante l'estate, da concordare con la madre dei minori entro il 30 maggio di ogni anno;
E) PREVEDERE che i genitori, se d'accordo entrambi, possano derogare alla regolamentazione di cui al punto precedente, con giustificato motivo e con recupero, se richiesto, dei periodi eventualmente persi;
F) STABILIRE che il sig. contribuisca al mantenimento ordinario dei figli Controparte_1 versando alla sig.ra la somma di €. 900,00 mensili (€. 450,00 per ciascun Parte_1 figlio), per 12 mensilità, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e da corrispondersi a mezzo bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, sino al raggiungimento della piena indipendenza economica dei figli;
G) STABILIRE che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie necessarie per i figli, come previste nel Protocollo in materia adottato dal Tribunale di
Bologna in data 09.08.2017;
H) DETERMINARE che l'assegno unico universale erogato dall sia di spettanza della sig.ra CP_2
nella misura del 100%; Parte_1 I) DICHIARARE i coniugi economicamente autosufficienti e che nulla è dovuto l'uno all'altro a titolo di reciproco mantenimento.
Con vittoria delle spese di causa”
Il resistente ha concluso come da foglio di p.c. del 12 marzo 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il sig.
[...]
e la sig.ra in San Marco in Lamis (FG) il 31.05.10, anche con CP_1 Parte_1 sentenza non definitiva, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, a mezzo di comunicazione da parte della Cancelleria del Tribunale di Bologna, che la emananda sentenza venga annotata nei registri dello stato civile del Comune di San Marco in Lamis (FG);
• confermare l'affidamento condiviso tra i genitori dei figli e , revocando il Per_1 CP_1 collocamento prevalente presso la madre e il diritto di visita del padre come disposti in separazione, disponendo collocamento alternato e, quindi, prevedere che il padre possa tenere con sé i figli nei seguenti periodi:
- a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola di ( andrà direttamente a casa del CP_1 Per_1 padre all'uscita di scuola) di venerdì sino alle ore 22,00 della domenica;
- nella settimana che termina con il fine settimana paterno, i figli staranno con il padre il mercoledì dall'uscita di scuola di ( andrà direttamente a casa del padre all'uscita di scuola) fino CP_1 Per_1 alle ore 22,00;
- nella settimana che termina con il fine settimana materno, terrà i figli con sé dal martedì all'uscita di scuola di ( andrà direttamente a casa del padre all'uscita di scuola) sino al giovedì alle CP_1 Per_1 ore 22,00;
pagina 2 di 10 - nelle vacanze natalizie, terrà i figli con sé una settimana dal 23 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al
06 gennaio alternandosi negli anni con la madre;
- nelle vacanze pasquali i figli staranno con il padre o con la madre ad anni alterni;
- per le vacanze estive, il padre terrà con sé i figli quattro settimane, (di cui due a luglio e due ad agosto) da concordare entro il 25 marzo di ogni anno;
- si chiede che il Giudice disponga che i genitori si alternino per portare e/o andare a riprendere i figli presso l'altro genitore;
• con conseguente revoca del vigente obbligo di contributo mensile al mantenimento ordinario dei figli in capo al padre, ritenendosi opportuno che al tipo di collocamento indicato consegua e venga disposto l'obbligo per ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva permanenza ad eccezione che per le spese di natura straordinaria per gli stessi necessarie che dovranno comunque essere sostenute in misura del 50 % da ciascun genitore secondo quanto stabilito dal Protocollo in essere presso il Tribunale di Bologna;
• con tutte le conseguenze che il Tribunale riterrà opportune e di giustizia sotto il profilo economico;
• In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di revoca del contributo paterno al mantenimento ordinario dei figli:
- ridurre ad euro 300,00 (euro 150,00 a figlio) rivalutabili ISTAT, dalla data della presente domanda, il contributo al mantenimento ordinario della prole posto a carico del sig. , fermo il contributo CP_1 per le spese straordinarie dei figli posto a carico dei coniugi al 50% ciascuno secondo quanto stabilito dal Protocollo in essere presso il Tribunale di Bologna;
• Con rigetto di tutte le altre domande avverse, ivi compresa la richiesta di aumento del contributo di mantenimento, la richiesta di deroga della regolamentazione del diritto di visita dei figli, il richiesto ordine di collaborazione, la richiesta di spettanza esclusiva dell'assegno unico, in quanto infondate in fatto e in diritto;
• Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti e che nulla è dovuto l'uno all'altra a titolo di reciproco mantenimento;
• In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di lite e valutazione del comportamento serbato dalla ricorrente ex art. 473-bis. 18 c.p.c. ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96;
• Con ogni più opportuno e consequenziale provvedimento.”
Il P.M. ha concluso: “Conclude per l'accoglimento della domanda”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno contratto matrimonio in San Parte_1 Pt_1 Controparte_1
Marco in Lamis (FG) il 31 maggio 2010. Dalla loro unione sono nati il 21 luglio 2011, e , il 24 febbraio 2014. Per_1 CP_1
Il nucleo ha fissato la propria residenza in un appartamento di proprietà di entrambe le parti, sito in Bologna, via Manfredi n.
4. I coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni di cui al verbale dell'8 febbraio 2021, omologate il successivo 6 maggio, stabilendo in particolare che:
- i figli fossero affidati ai genitori in forma condivisa;
- fossero collocati presso la madre, con assegnazione alla stessa della casa familiare;
- quest'ultima fosse trasferita alla IG con accollo da parte della stessa Pt_1 della quota di mutuo in capo al OR e con il pagamento da parte della CP_1 ricorrente al coniuge dell'importo di 18.250,00 euro quale parziale ristoro di quanto versato fino al allora;
- il padre vedesse i figli: pagina 3 di 10 • a fine settimana alternati dal sabato alle 13,30 alla domenica alle 22,00;
• tutti i mercoledì dall'uscita da scuola alle 22,00;
• nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola alle 22,00;
• nelle vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio;
• l'intero periodo pasquale ad anni alterni;
• in estate per due settimane, anche non consecutive, in archi di tempo da decidere entro il 30 maggio di ogni anno;
- il OR corrispondesse alla moglie per il mantenimento ordinario della prole CP_1
l'importo mensile di 550,00 euro (275,00 per ciascun figlio), oltre a sostenere il 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso depositato il 19 ottobre 2023 ha chiesto ha Parte_1 chiesto che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quanto alle questioni accessorie, ha domandato che: a) i figli siano affidati ai genitori in forma condivisa;
b) siano collocati presso di sè; c) il diritto di visita del padre sia regolato come in sede di separazione;
d) sia previsto a carico del OR l'obbligo di CP_1 versarle a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei minori la somma mensile complessiva di 900,00 euro (450,00 euro per ciascuno) e di sostenere il 50% delle spese straordinarie. Si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha contestato le allegazioni della controparte, non si è opposto alla pronuncia sul vincolo, all'affidamento condiviso dei figli e al collocamento degli stessi presso la madre. Ha invece domandato la seguente regolamentazione del diritto di visita:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola di AN alla domenica alle 22,00;
- nelle settimane in cui il weekend è di competenza paterna il mercoledì dall'uscita da scuola del secondogenito alle 22,00;
- nelle altre settimane dal martedì all'uscita da scuola di AN al giovedì alle 22,00;
- nelle vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- ad anni alterni per l'intero periodo pasquale;
- in estate quattro settimane (due a luglio e due ad agosto) da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. Salva la divisione a metà delle spese straordinarie, ha chiesto inoltre che sia previsto il mantenimento ordinario diretto dei minori da parte di ciascun genitore nei periodi in cui li ha con sé o, in subordine, sia stabilito a suo carico un contributo di 150,00 euro per ciascun figlio (300,00 euro complessivi). All'udienza del 20 febbraio 2024 sono state sentite le parti e l'11 aprile successivo la primogenita Per_1
pagina 4 di 10 Il 13 maggio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto, si può passare alla disamina delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 3a. La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro dichiarata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da oltre un anno e che pertanto sono decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni delle parti. 3b. Non vi sono ragioni per derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso della prole, come del resto domandato concordemente dai genitori. Infatti, non sono emersi profili di inadeguatezza di uno dei genitori o ragioni che inducano a ritenere che sia nell'interesse dei figli l'affidamento esclusivo al padre o alla madre o a terzi. 3c. e debbono essere collocati presso la IG , come Per_1 CP_1 Pt_1 domandato concordemente dalle parti. Invero, non sono emersi, né stati allegati, profili di inadeguatezza di tale sistemazione ai bisogni e alle esigenze dei minori. In relazione al diritto di visita, punto sul quale vi è contrasto tra le parti, si deve osservare che la IG ha domandato la conferma del calendario Pt_1 concordato in sede di separazione e il OR un ampiamento dello stesso. CP_1
La figlia primogenita delle parti, sentita nell'udienza dell'11 aprile 2024 dalla Giudice originariamente designata, ha riferito di avere un buon rapporto con entrambi i genitori, che ritiene siano “bravi”. Ha aggiunto che quando sono a casa del OR
ella e il fratello non hanno una loro camera e dormono con il genitore. Non ha CP_1 infine verbalizzato alcun desiderio né di mantenere immutata l'attuale calendarizzazione né di modificarla. In effetti, il resistente ha locato una stanza in un appartamento di un amico e ha dichiarato di avere la disponibilità, oltre che di essa, delle parti comuni. L'allegazione della parte di potere utilizzare l'intero appartamento, in quanto il locatore abiterebbe altrove, non è stata in alcun modo dimostrata. Del resto, appare poco verosimile che al CEDDIA sia lasciata la disponibilità di un appartamento a Bologna per soli 200,00 euro mensili. La circostanza che il padre non abbia una camera per i figli e debba dormire con loro non rende opportuno prevedere un aumento dei pernottamenti rispetto all'attuale calendario. Invero, una soluzione “di fortuna” come quella praticata dal OR
, se può essere accettabile (e forse anche piacevole) per i minori qualora sia CP_1 circoscritta a poche notti, diventerebbe sgradevole se fosse troppo estesa. Ciò tanto più se si considera che è ormai un'adolescente e ha dunque necessità di avere spazi Per_1
pagina 5 di 10 propri e è prossimo a diventarlo e pertanto è in procinto di avere a sua volta le CP_1 stesse esigenze della sorella. Per tali considerazioni va previsto che il resistente possa stare con i figli:
- a fine settimana alternati dal sabato alle 10,00, provvedendo ad andare a prendere i figli a casa della madre, alla domenica alle 22,00 curando di riportarli nella loro abitazione;
- tutti i mercoledì dall'uscita da scuola di , prelevando lui all'istituto di CP_1 istruzione e la sorella maggiore nella residenza materna, alle 22,00, accompagnandoli a casa;
- nelle settimane in cui non li ha con sé nel weekend nei pomeriggi di martedì e giovedì dall'uscita da scuola del secondogenito, recandosi a prendere lui all'istituto di istruzione e la sorella maggiore nella residenza materna, alle 22,00, con accompagnamento in via Vascelli. In ordine ai periodi di vacanza appare opportuno confermare sostanzialmente la situazione prevista in sede di separazione, prevedendo che nelle vacanze natalizie il primo periodo si estenda fino alle ore 12,00 del 30 dicembre e che in estate i minori trascorrano con entrambi i genitori tre settimane, di cui almeno due consecutive. In ogni caso, deve essere fatta salva la possibilità per le parti, in caso di accordo tra loro, di derogare al calendario di visita stabilito in questa sentenza. 3d. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del genitore non allocatario per il mantenimento ordinario e straordinario della prole, occorre evidenziare che, come noto, l'art. 316 bis, primo comma, c.c. impone ai genitori di concorrervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Orbene, la IG : Pt_1
- abita con i figli e il compagno in un appartamento in via Vascelli n. 8 a Bologna acquistato l'11 giugno 2024 in comproprietà con il suddetto convivente contraendo un mutuo trentennale di 660.000,00 euro cointestato ai due intestatari, in via di rifusione in rate di 2.868,64 euro mensili (la quota della IG parrebbe dunque essere Pt_1 di 1.434,32 euro mensili);
- è dipendente della società “ dal 14 novembre 2005; Parte_2
- per gli esercizi dal 2020 al 2024 ha denunciato i seguenti redditi netti annui:
• per il 2020 euro 23.311,00 (1.943,00 mensili),
• per il 2021 euro 23.970,00 (1.997,00 mensili),
• per il 2022 euro 26.746,00 (2.229,00 mensili),
• per il 2023 euro 27.945,00 (2.329,00 mensili),
• per il 2024 euro 28.375,00 (2.365,00 mensili);
- pertanto, rispetto all'anno di riferimento per la separazione (2020) il suo reddito è aumentato di circa 5.000,00 euro annui e 400,00 euro mensili;
- sebbene la giacenza sul suo conto sia modesta (al 30 giugno 2023 di 1.200,46, come da ultimo estratto conto disponibile), ella ha incassato l'importo di 265.000,00 euro per la vendita della ex casa coniugale di via Manfredi n. 4, utilizzato solo in una pagina 6 di 10 parte verosimilmente di circa un terzo per il pagamento del mutuo stipulato per l'acquisto del suddetto immobile. Dal canto suo, il OR : CP_1
- vive in una stanza di un appartamento sito in Bologna, via Savona n. 3, che conduce in locazione per il prezzo di 200,00 euro mensili;
- è dipendente della società “Gianfranceschi Ascensori s.r.l.” dal 10 gennaio 2011;
- per gli esercizi dal 2020 al 2024 ha denunciato i seguenti redditi netti annui:
• per il 2020 euro 29.112,00 (2.426,00 mensili),
• per il 2021 euro 30.745,00 (2.562,00 mensili),
• per il 2022 euro 31.647,00 (2.637,00 mensili),
• per il 2023 euro 34.327,00 (2.861,00 mensili),
• per il 2024 euro 34.595,00 (2.883,00 mensili);
- pertanto, anche i suoi redditi sono sensibilmente aumentati dal 2020 al 2024, essendo cresciuti di circa 5.400,00 euro annui e di 450,00 euro mensili.
- nel 2021, 2022 e 2023 il suo conto corrente presentava una giacenza media di circa 41.000,00 euro il primo anno e di circa 56.000,00 euro negli altri due e al 30 settembre 2023 una provvista di 50.656,01 euro. Si deve dunque concludere che le condizioni economiche di entrambe le parti sono sensibilmente migliorate, con riferimento sia agli emolumenti ricevuti, sia alla disponibilità patrimoniale. Tuttavia, la IG (la quale pure è ben patrimonializzata grazie alla Pt_1 vendita dell'appartamento di via Manfredi) deve corrispondere una rata di mutuo verosimilmente pari, per la sua quota, a circa 1.400,00 euro mensili, mentre il OR
versa un modestissimo canone di locazione per la stanza che occupa. CP_1
Inoltre, si deve tenere in considerazione che il resistente (che pernotterà con la prole per sole quattro notti al mese, ma che cenerà con loro per dodici sere) contribuirà in modo rilevante al mantenimento diretto dei figli. D'altra parte, questi ultimi sono cresciuti rispetto all'epoca della separazione, atteso che mentre nel 2021 erano bambini ora sono adolescenti ( o preadolescenti Per_1
( ) e dunque hanno esigenze maggiori. CP_1
Alla luce di tutte le circostanze sopra evidenziate appare opportuno determinare in 700,00 euro l'importo mensile complessivo dovuto dal OR per il CP_1 mantenimento ordinario dei figli (350,00 per ciascuno). Le spese straordinarie affrontate nell'interesse della prole debbono essere suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuna. 3e. Essendo la prole affidata ai due genitori in forma condivisa, non avendo il OR
rinunciato alla sua quota ed essendo previsto che quest'ultimo trascorra CP_1 periodi significativi con la prole, l'assegno unico deve essere suddiviso a metà tra i genitori, come per legge.
4. Le spese di lite debbono essere integralmente compensate, data la soccombenza reciproca.
pagina 7 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, ogni altra istanza disattesa e respinta, 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , Parte_1 nata a San Marco in [...] il [...], e , nato a [...] Controparte_1
Marco in Lamis (FG) il 2 ottobre 1978, unitisi in matrimonio a San Marco in Lamis (FG) il 31 maggio 2010, atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del suddetto
Comune al n. 16, Parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2010;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) affida e in forma condivisa a entrambi i genitori, i quali Per_1 CP_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse dei figli tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla loro crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale le minori si troveranno di volta in volta;
4) colloca i minori presso la madre;
5) dispone che -salvi diversi accordi tra le parti- il padre possa vedere e tenere con sé incontri la prole:
- a fine settimana alternati dal sabato alle 10,00 alla domenica alle 22, provvedendo ad andarli a prendere e a riportarli a casa della madre;
- tutti i mercoledì dall'uscita da scuola di alle 22,00, curando di andare a CP_1 prendere il minore all'istituto di istruzione e all'abitazione della madre e di Per_1 riaccompagnarli in via Vascelli;
- nelle settimane in cui non l'ha con sé nel fine settimana, nei pomeriggi di martedì e giovedì dall'uscita da scuola di , andandolo a prendere e recandosi a prelevare CP_1
a casa della madre, alle 22,00, riaccompagnandoli nell'appartamento della Per_1 IG;
Pt_1
- nelle vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 alle 12,00 del 30 dicembre o dalle 12,00 del 30 dicembre alle 22,00 del 6 gennaio;
nel 2025/26 i minori passeranno il 25 dicembre con il genitore con cui non lo hanno trascorso lo scorso anno;
- per l'intero periodo delle festività pasquali ad anni alterni;
nel 2026 i figli staranno con il genitore con cui non sono stati nel 2025;
- in estate per tre settimane, di cui almeno due consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo, negli anni dispari la scelta spetterà alla madre e in quelli pari al padre;
- in occasione delle altre festività civili e religiose (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 2 novembre e 8 dicembre) ad anni alterni;
6) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del OR CP_1
l'obbligo di versare alla IG , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1
pagina 8 di 10 contributo al mantenimento ordinario dei minori, la somma complessiva di 700,00 euro mensili (350,00 per ciascuna); tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della prole (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei minori: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
pagina 9 di 10 Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie. 8) compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 maggio 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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