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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr. Michele Magliulo Consigliere
dr.ssa Marielda Montefusco Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5292/2019 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli- Seconda Sezione Civile, n.
9607/2019, pubblicata il 29 ottobre 2019, vertente
TRA la (codice fiscale , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Roma (RM) al V.le Europa N. 190, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Piazza Matteotti n.2, presso lo studio dell'avv. Mariarosaria Libera (codice fiscale C.F._1
, che la rappresenta e difende in virtù della procura in atti
[...]
APPELLANTE
(codice fiscale ), nata a [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2
il 6 luglio 1953, residente in [...], nonché
(codice fiscale ), nata a [...] il CP_2 CodiceFiscale_3
29 luglio 1980, residente in [...], elettivamente domiciliate in Napoli (NA), al Corso Umberto I n. 365, presso lo studio dell'avv. Alessandro Mangia, unitamente all'avv. Zurino Rodolfo Omar
(codice fiscale ), che le rappresenta e difende in virtù CodiceFiscale_4
della procura in atti
APPELLATE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Con atto di citazione per l'udienza del 7 marzo 2016, notificato in data
15 novembre 2015, e convenivano in giudizio, Controparte_1 CP_2
innanzi al Tribunale di Napoli, la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, deducendo:
- di essere cointestatarie di sei buoni postali fruttiferi, sottoscritti negli anni
1986-1987-1988 presso l'Ufficio Postale di Ponticelli, sui quali risultava “indicata la data di scadenza collegata alla cessazione della fruttuosità degli stessi”;
- che “in tutti i buoni, si legge che, il buono non riscosso alla scadenza cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso nel termine di prescrizione ivi indicato”; -che in forza dell'ulteriore timbro, apposto sui buoni, gli stessi non cessavano “di essere fruttiferi alla data di scadenza ivi indicata”, bensì continuavano a produrre
“ anche interessi superiori in alcuni casi del 12,50%”,consentendo di triplicare l'importo;
-che “si dichiara che, il buono cessa di essere fruttifero alla scadenza, che coincide con il decorso dell'8° anno, ma, con una ulteriore stampigliatura, si dichiara che, nel semestre del 9° anno, detti buoni producono interessi pari al
12%, sicché non vi è scadenza all'8°anno, visto che sono fruttiferi, stante la produzione di interessi anche nell'anno successivo”.
Sicché, gli attori, sostenendo l'applicabilità della prescrizione propria dei buoni ordinari (di anni 30), non ancora decorsa, e non di quella prevista per i buoni a termine, chiedevano all'adito Tribunale di Napoli, di:
"Reietta ogni contraria difesa, eccezione, deduzione e istanza, accogliere la domanda e, per l'effetto, condannare in persona del suo Parte_1
legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore delle attrici, del valore dei buoni indicati in premessa, maggiorati degli interessi ivi indicati, il tutto oltre interessi
dalla presente domanda giudiziale ex artt. 1283 e 1284 c.c., nonché danni da quantificarsi in corso di causa, con vittoria di spese (anche di mediazione) e competenze di lite, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a., come per legge, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario" (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione di primo grado).
I.2. Con comparsa di costituzione e risposta del 10 marzo 2016, si costitutiva in giudizio la la quale si opponeva ad Parte_1
ogni avversa eccezione, deduzione, istanza. Inoltre, sollevava l' eccezione di prescrizione, rilevando che, trattandosi di buoni a termine, e tenuto conto della data di emissione del titolo, i diritti dei titolari di Buoni Postali Fruttiferi, ancora vigenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dei Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica del 19 dicembre 2000, introduttivo della nuova normativa in materia di BFP, si erano prescritti trascorsi 10 anni dalla data di scadenza del titolo, nello specifico, “a far data rispettivamente dal
14/01/ 2005 e 8/04/2005 (per i buoni della serie AB), dall' 08/10/2006 e 22/07/
2007 (per i buoni serie AC) e dal 3/08/2009 (per il buono della serie AD)” (cfr. pag. 5 della citata comparsa).
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, con condanna alle spese, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della in persona del legale rapp.te pro Controparte_3
tempore.
I.3. All'udienza del 21 dicembre 2018, il giudice rinviava per la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., al 29 ottobre 2019, con termine per note conclusionali fino a venti giorni prima. Con sentenza n.
9607/2019, pubblicata in data 29 ottobre 2019, il Tribunale di Napoli (II Sezione civile) così provvedeva:
"1) In accoglimento della domanda formulata da e Controparte_1 [...]
, condanna al pagamento, in favore di CP_2 Parte_1 CP_1
e della
[...] CP_2
somma di euro 23.038,57 , oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo effettivo";
"2) condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 4.835,00 per compenso professionale ed euro 280,00 per spese, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato antistatario".
II.1. Avverso la suddetta sentenza - con atto di citazione per l'udienza del 12 marzo 2020, notificato in data 29 novembre 2019 - la Parte_1
proponeva appello, lamentando:
a) la violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c.;
b) la violazione e falsa applicazione dei D.M. 16/6/1984, 13/06/1986,
23/07/1987;
c) la violazione dell'art. 115 c.p.c.,
d) la erronea liquidazione degli interessi legali e) la erronea liquidazione delle spese.
Chiedeva, quindi, all'adita Corte di:
“1. In accoglimento dell'appello spiegato ed in riforma integrale della sentenza gravata, accogliere il presente atto d'appello per i motivi indicati in premessa";
"2. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio".
II.2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14 febbraio 2020, si costituivano in giudizio e , Controparte_1 CP_2
contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccependo, in particolare:
l'inammissibilità ex art. 342 e 348 bis c.p.c. e l'infondatezza dell'appello.
Chiedevano, pertanto, all'adita Corte di:
- “Rigettare l'appello perché inammissibile ex art. 342 e 348 bis c.p.c., oltre che infondato, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, con attribuzione allo scrivente procuratore anticipatario”; - “Confermare la condanna di in persona del suo legale Parte_1
rapp.te p.t., al pagamento, in favore di ed , del Controparte_1 CP_2
valore dei buoni n. 124 di £500.000 emesso il 13.01.1986, n.125 di £500.000 emesso il 13.01.1986, n.148 di £500.000 emesso il 07.04.0986, n.299 di £
500.000 emesso il 07.10.1986, n.273 di £1.000.000 emesso il 21.07.1987,
n.310 di £500.000 emesso il 02.08.1988, maggiorato degli interessi ivi indicati, il tutto oltre interessi dalla domanda giudiziale ex artt.1283 e 1284 c.c., con vittoria di spese e competenze di lite, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”.
II.3. Dopo vari rinvii d'ufficio, all'udienza del 4 ottobre 2024 la Corte
riservava la causa in decisione ed assegnava i termini di giorni trenta e di successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art.190, 1^ comma, c.p.c.
Alla scadenza, il fascicolo veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n.9607/2019, ha accolto le domande formulate da e intese alla riscossione Controparte_1 CP_2
di n. 6 buoni fruttiferi postali, emessi tra il 13 gennaio 1986 ed il 2 agosto 1988,
di cui erano cointestatarie, e dunque alla condanna della al Parte_1
relativo pagamento.
In particolare, il Giudice di prime cure, premettendo che «il convenuto che intende formulare eccezioni non rilevabili d'ufficio dal giudice deve farlo, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza indicata dall'attore nell'atto di citazione» (cfr. pag. 2, sentenza di primo grado) ha dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione perché sollevata tardivamente dalla soltanto Parte_1
nella comparsa depositata in data 10 marzo 2016 ovvero successivamente alla prima udienza di comparizione e quindi oltre il termine all'art. 167 c.p.c.
Ha, quindi, concluso per la fondatezza della domanda attorea e ha condannato la al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_1
della somma di € 23.038,57 (somma risultante dal programma CP_2
di calcolo di cui al sito ufficiale di e non specificatamente Parte_1
contestata dalla convenuta), oltre interessi legali dalla domanda.
2.In via preliminare, con riferimento alla declaratoria di inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per Cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
3.Con il primo motivo di gravame – rubricato “violazione e falsa
applicazione dell'art 102 c.p.c” (cfr. pag. 2 dell'atto di appello) – la Parte_1
si duole che il Tribunale abbia rigettato “l'eccezione di difetto di
[...] contraddittorio, sollevata da parte convenuta”, nell'assunto che: “ Parte_1
è, invero, certamente munita di legittimazione passiva in quanto è
l'intermediaria che ha proposto alla sua clientela il prodotto finanziario per cui è causa. Il rapporto contrattuale è quindi intervenuto tra tali ultimi soggetti ed è
che deve procedere al rimborso dei buoni fruttiferi postali» (cfr. Parte_1
pag. 2 dell'atto di appello).
Di contro, stante il disposto di cui all'art. 102 c.p.c., sostiene l'esistenza del litisconsorzio necessario nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti, sulla base del fatto che “i buoni fruttiferi oggetto di causa furono emessi dalla Cassa
Depositi e Prestiti che ne disciplinava le condizioni di rendimento e dei quali Pt_1
è solo soggetto collocatario” e che per effetto del D.M. 19 dicembre 2000 (che ha equiparato i Buoni Fruttiferi Postali ai titoli di debito pubblico) “l'unico legittimo interlocutore degli odierni appellati è (…) il Ministero dell'Economia e delle Finanze” (cfr. pag. 3 dell' atto di appello).
Il motivo va rigettato perché infondato.
3.1. Sul punto, occorre sottolineare che i buoni postali de quibus riportano la sottoscrizione del direttore generale “delle Poste e delle Telecomunicazioni”, oltre che la sottoscrizione del direttore generale della “Cassa Depositi e Prestiti dello Stato”, e indicano – sul fronte- la pagabilità “presso qualunque ufficio postale giusta la tabella a tergo”.
L'ufficio postale è dunque indicato, sui detti titoli, come soggetto debitore/pagatore, al quale i titolari dei buoni devono rivolgersi per assicurarsi il pagamento di quanto loro spettante. D'altro canto, così come correttamente dedotto dalle appellate, con il D. del 6 giugno 2002 (che abrogava il DPR 156/73 in tema di) l'unica legittimata passiva non può che essere la in quanto, così come emerge Parte_1
dal suddetto Decreto, non è mera mandataria della ma Controparte_3
assume in riferimento alla collocazione dei buoni postali sul mercato, la veste di gestore delle somme individuate nei titoli.
Da tutto ciò discende, in primo luogo, che non vi è litisconsorzio necessario con la e Prestiti dello Stato, in secondo luogo che l'unica CP_3
legittimata passiva è la dunque, per tali ragioni, il primo Parte_1
motivo di gravame va rigettato.
4. Con il secondo motivo di gravame – rubricato “violazione e falsa applicazione dei D.M. 16.6.1984, 13.6.1986 e 23.7.1987” (cfr. pag. 3 dell'atto di appello) – la assume l'erroneità della sentenza impugnata Parte_1
laddove ha dichiarato la tardività dell'eccezione di prescrizione da essa avanzata con riferimento alla pretesa di pagamento di parte attrice.
In particolare, l'appellante premettendo che “I buoni rappresentati da
documenti cartacei nominativi si prescrivono in 10 anni dalla data di scadenza del titolo” e che “la prescrizione del titolo fa venir meno il diritto al rimborso sia del capitale che degli interessi maturati” (cfr. pag. 3, atto di appello), sostiene che “parte appellata (…) ha avanzato richiesta di rimborso quando oramai era chiaramente decorso il termine di prescrizione decennale decorrente dal decimo
anno successivo alla scadenza del titolo” e, per l'effetto, chiedeva l'accertamento della prescrizione. Il motivo è inammissibile perché fuori foco rispetto alle ragioni in diritto della decisione.
3.1 Rileva la Corte che, nel caso di specie, il Tribunale non ha rigettato l'eccezione di prescrizione avanzata dalla perché infondata Parte_1
nel merito – così come pare intendere l'attuale appellante con le deduzioni di cui al secondo motivo - bensì l'ha dichiarata inammissibile perché tardiva, argomentando che “è stata sollevata dalla convenuta nella comparsa depositata in data 10/3/2016, ovvero successivamente alla prima udienza di comparizione tenuta in data 8/3/2016 e , quindi, oltre il termine di cui all'art 167 c.p.c.” (cfr. pag. 2 della sentenza).
Al riguardo, giova rammentare che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, il requisito della specificità dei motivi di appello - espressamente richiesto dall'art. 342 c.p.c. - esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante volte a incrinare il fondamento logico giuridico delle prime. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello alla parte volitiva - volta a ottenere la riforma in tutto o in parte della decisione di primo grado - deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Risulta necessario, dunque, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, tale da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata, senza che possa bastare, a tale fine, il mero richiamo alle difese e alle argomentazioni già svolte nel precedente grado (pt. Cass. 03/03/2022, n.7081; 26/07/2021, n.21401). L'atto di appello deve, in pratica, "dialogare con la sentenza", confutando specificamente le motivazioni poste a fondamento della decisione del Tribunale, sia con riferimento alla ricostruzione del fatto, che alla motivazione in diritto.
Fermo quanto sopra ed in applicazione dei citati insegnamenti giurisprudenziali, risulta evidente l'inammissibilità ex art 342 c.p.c., del secondo motivo, che (essendo inteso a sottolineare la fondatezza nel merito della formulata eccezione di prescrizione) risulta meramente riproduttivo di quanto già dedotto in primo grado dalla convenuta ( e nemmeno esaminato dal Giudice in sentenza) e pertanto del tutto inconferente con le ragioni, in fatto e in diritto,
che hanno portato il Tribunale a dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione
(perché tardivamente proposta).
5. Con il terzo motivo di gravame – rubricato “Violazione dell'art. 115
c.p.c.” (cfr. pag. 7 dell'atto di appello) - la lamenta che il Parte_1
primo Giudice, adottando il generale principio di non contestazione, abbia utilizzato per la determinazione del quantum dovuto alle attrici le schede di calcolo allegate nelle memorie ex 183 c.p.c. delle odierne appellate.
In particolare, premettendo che “Appare quanto mai strano che controparte abbia potuto depositare dei conteggi utilizzando il programma di calcolo del sito di per dei buoni ormai prescritti”, sostiene che “per i fatti Pt_1
c.d. secondari, ossia dedotti in esclusiva funzione probatoria dei fatti costitutivi,
la non contestazione costituirebbe (unicamente) argomento di prova ai sensi dell'art. 116 secondo comma c.p.c.” (cfr. pag. 7 atto di appello).
Il motivo è infondato. 5.1. Come noto l'art. 115 c.p.c. ha introdotto il c.d. principio della non contestazione, cioè la possibilità per il giudice di assumere una decisione sulla base dei fatti allegati in giudizio da una parte e non specificatamente contestati dalla controparte costituita, senza necessità di prova degli stessi.
Ancora, va precisato che, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, né la norma, né la giurisprudenza di merito effettua una vera e propria differenza tra le allegazioni di fatti primari e di fatti secondari, ben potendo il principio di non contestazione operare per entrambi.
In riferimento al suindicato principio, tenendo conto della ricostruzione sistematica della normativa di riferimento, peraltro, occorre riferire che la non contestazione, da sola, non essendo uno strumento probatorio, non è in grado di offrire al giudice alcun elemento di conoscenza dei fatti allegati, rilevando esclusivamente sul piano del riparto dell'onere della prova.
Difatti, in riferimento alle allegazioni di parte, la controparte ha il potere di contestare o di proporre delle vere e proprie eccezioni, laddove, nel caso in cui non lo faccia, il giudice – in virtù del libero apprezzamento - ha il potere di utilizzare i fatti non specificatamente contestati a sostegno della propria decisione.
5.2. Nella vicenda in oggetto, risulta dagli atti di causa che le attrici in primo grado ebbero ad allegare, con le memorie ex 183 c.p.c., la schermata raffigurante il programma di calcolo di cui al sito Ufficiale di al fine Parte_1
di determinare il valore buoni fruttiferi di cui erano/ sono titolari e dunque il quantum debeatur. Ed invece, la non depositava alcuna memoria, nei Parte_1
termini delle preclusioni istruttorie, onde, eventualmente, contestare il metodo di calcolo utilizzato dalla controparte, o proporre una diversa metodologia per la determinazione del 'quantum'.
Orbene, tali ulteriori e nuove deduzioni (in particolare, quella relativa al metodo di calcolo adoperato), di certo non possono essere introdotte per la prima volta in appello, in base al disposto dell'art. 345 c.p.c., che impedisce la possibilità di proporre domande o eccezioni nuove in appello.
Sicché, rilevata la corretta applicazione del principio di non contestazione da parte del Tribunale di Napoli, va respinto il motivo di gravame scrutinato e confermata la sentenza.
6. Con il quarto motivo di gravame – rubricato “sulla liquidazione degli interessi legali” (cfr. pag. 7 dell'atto di appello) - la assume Parte_1
l'erroneità della sentenza di primo grado laddove il Giudice, in accoglimento della domanda di e , ha condannato “ Controparte_1 CP_2 Parte_1
al pagamento in favore di e , della somma
[...] Controparte_1 CP_2
di euro 23.038,57, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo”.
All'opposto, sostiene che “la somma richiesta e statuita dal Giudice di primo grado, è già comprensiva degli interessi, sicché è indubbio che su tali somme non possano nuovamente essere conteggiati i medesimi interessi”.
A parere della Corte il motivo è inammissibile perché genericamente formulato in violazione del predicato di specificità di cui all'art. 342 c.p.c, e, in ogni caso, infondato, perché gli interessi compresi nella somma oggetto di condanna (€ 23.038,57) hanno natura corrispettiva (rappresentando essi una forma di remunerazione del capitale prestato/ versato ovvero il rendimento garantito dal prodotto finanziario in relazione alla durata dell'investimento) rispetto agli interessi di mora ( aventi natura sanzionatoria rappresentando essi una forma di risarcimento per il ritardo nel pagamento di un debito o nel soddisfacimento di un'obbligazione) decorrenti dalla domanda al soddisfo.
La decisione anche sul punto appare dunque corretta.
8.Con il quinto motivo di gravame – rubricato “sulla liquidazione delle spese” (cfr. pag. 8 dell'atto di appello) – l'appellante si duole che il Tribunale
l'abbia condannata al pagamento delle spese processuali, sebbene avesse dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di risarcimento dei danni formulata da parte attrice “data l'espressa rinuncia formulata nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c.”
All'opposto, sostiene che “la rinuncia equivale a soccombenza virtuale di controparte su un capo della domanda, visto che implicitamente ed esplicitamente vi si rinuncia. Di conseguenza, non può negarsi, in caso di parziale accoglimento dell'unica domanda proposta (così come in caso di accoglimento di
solo alcune delle domande proposte dall'attore) che sussista parziale soccombenza reciproca delle parti” (cfr. pag. 8 dell'atto di appello).
Il motivo è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
8.1. Al riguardo, va ricordato che le odierne appellate, e Controparte_1
, nel corso del primo grado di giudizio, con le memorie 183 VI CP_2
comma c.p.c., insistevano nella domanda di rimborso dei puoi fruttiferi postali emessi dall'NT , ma rinunciavano espressamente alla domanda di Pt_1
risarcimento dei danni asseritamente subiti e, a seguito di detta rinuncia, il Tribunale di Napoli dichiarava “cessata la materia del contendere” in ordine a detta domanda risarcitoria.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che
“La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta
carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o
infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” ( ex multis cfr. Cass. n. 30251 del 31/10/2023)
Dunque, allorquando si verifichi un'ipotesi di rinuncia di una domanda per carenza d'interesse alla definizione nel merito del giudizio, con conseguente dichiarazione in sentenza della cessazione della materia del contendere, il
Giudice è tenuto in ogni caso a liquidare le spese - anche compensandole, se ricorrono i presupposti di legge (soccombenza reciproca ovvero concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni) - in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale, in forza del quale il decidente, secondo una valutazione prognostica, dovrebbe stimare la domanda fondata o meno, in altri termini, se la stessa sarebbe stata accolta o rigettata. Venendo al caso concreto, questa Corte, essendo chiamata dunque a valutare, in linea prognostica, l'eventuale accoglimento della domanda di risarcimento dei danni promossa nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado da e da , rileva da un lato, la genericità della Controparte_1 CP_2
stessa, non avendo le attuali appellate nemmeno indicato il tipo di danno lamentato, dall'altro, la sua infondatezza sul piano probatorio, non avendo esse neppure allegato qualsivoglia elemento di prova dei presunti danni subiti per effetto del mancato pagamento dell'importo di cui ai buoni postali.
Orbene, per quanto esposto, non può che stimarsi, in linea prognostica,
la soccombenza delle odierne appellate (attrici in primo grado) relativamente alla domanda di risarcimento danni, poi rinunciata.
Di conseguenza, l'appello della va in parte accolto Controparte_4
(limitatamente al capo delle spese liquidate dal Tribunale) e la decisione impugnata va riformata con la condanna della al Controparte_4
pagamento delle spese sostenute dalle attrici, e Controparte_1 CP_2
per il primo grado, nella misura dei 3/4, con compensazione tra dette parti del residuo quarto.
9. In conclusione, quanto al governo delle spese processuali dell'intero giudizio, tenendo conto della parziale riforma della sentenza di primo grado
(come detto solo con riferimento al capo delle spese) e dunque dell'esito complessivo dei due gradi di giudizio, che vede in gran parte soccombente l'odierna appellante a parere di questa Corte, la Parte_1 [...]
va condannata al pagamento dei 3/4 delle spese di entrambi Parte_1
gradi di giudizio sostenute dalle controparti – spese che vanno liquidate in considerazione dell'impegno difensivo svolto e dell'esito della decisione, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da ragguagliare al petitum da € 5.2001 a € 26.000) dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022- con compensazione tra le medesime parti del residuo quarto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore- con atto di citazione per l'udienza del 12 marzo 2020, notificato in data 29 novembre 2019 - avverso la sentenza
Tribunale di Napoli –Seconda Sezione Civile, n. 9607/2019, così provvede:
A) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna la a pagare in favore di Controparte_5 CP_1
e – con attribuzione all'avv. Rodolfo Omar Zurino -
[...] CP_2
i 3/4 delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, in tale proporzione, per il primo grado in € 3.807,75 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, e, per il secondo grado, in € 2.974,5 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, con compensazione fra le medesime parti del restante quarto;
B) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Napoli, il 5 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio