Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/02/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Giordano Avallone, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta per l'udienza del 19 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, nella causa iscritta al n. R.G. 1411/2022 la seguente
S E N T E N Z A
tra
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
AN (CS) alla Via G. Garibaldi, C.F. , C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Lucia di Cunto con cui elettivamente domicilia in Cassano Ionio alla via Francesco Bruno n. 6, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
P.VA E_
, con sede in alla Via Alimena, in persona del P.VA_1 CP_1
Commissario Straordinario, legale rappresentante pro tempore Dott.
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Cumino, giusta procura Controparte_2 in atti;
-resistente-
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 17 marzo 2022, parte ricorrente premetteva di essere stato alle dipendenze dell' dal 13.09.1980 CP_3 al 01.09.2019, con contratto a tempo indeterminato - tempo pieno, con la quali- fica di Operatore Tecnico Esperto Specializzato (conduttore di caldaie), pres- so il presidio ospedaliero di AN (CS), e di essere in pensione.
alla Via Alimena, 8, a corrispondere in favore del ricorrente la somma di €. CP_1
38.279,63 per come determinata dal prospetto allega-to al presente atto e/o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
B) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore costituito per averne fatto anticipo.”.
Si costituiva in giudizio l' resistente, che contestava le domande del ricorrente con varie argomentazioni, chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, evidenziava che le richieste avanzate dal ricorrente fossero sfornite di giustificazione normativa e i conteggi effettuati fossero generici e privi di certezza. Nel merito, evidenziava la legittimità del provvedimento di trasferimento che aveva riguardato il ricorrente, che infatti risultava in servizio presso la sede di Castrovillari. La controversia, avente natura documentale, viene decisa all'odierna udienza, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
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Il ricorrente chiede la condanna dell' alla corresponsione CP_3 delle somme dovute a titolo di rimborso chilometrico essendo stato assegnato presso l'ufficio tecnico sito in Castrovillari a fronte del proprio domicilio in AN, dove, fino al 2012, aveva svolto la mansione di operatore di caldaia. Deduce, pertanto, il ricorrente, che avendo il proprio domicilio in AN, per effettuare la propria prestazione è stato costretto ogni giorno e fino alla data del 15.05.2018, a percorrere con la propria autovettura 35 km per recarsi al lavoro e 35 km per fare rientro presso la propria abitazione.
Pone a fondamento delle proprie pretese le disposizioni contenute nella l.n. 417/78, ed in particolare l'art. 9 della predetta disposizione normativa. Costituitasi in giudizio l' eccepite in via preliminare la nullità del ricorso per assoluta indeterminatezza dei criteri impiegati per la quantificazione degli importi richiesti, rileva la non attinenza al caso di specie della normativa invocata a fondamento del diritto e la mancata indicazione della normativa contrattuale di riferimento. Le argomentazioni dell' sono fondate. In primo luogo, giova evidenziare come a seguito della contrattualizzazione dell'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ogni trattamento economico deve trovare la propria fonte e regolamentazione nella contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 2, co. 3, d.lgs. n. 165/2001. Ebbene non risulta che sia stato prodotto il CCNL di riferimento, né, invero, risulta qualsivoglia riferimento alle disposizioni collettive applicabili nel caso de quo. Le norme richiamate da parte ricorrente non appaiono, comunque, attinenti al caso in esame. La l.n. 417/78 disciplina l'“Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”, che all'art. 1 disciplina, nello specifico, l'indennità di trasferta peraltro soppressa a norma dell'articolo 1 comma 213 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Non risulta applicabile al caso in esame la disciplina della “missione”, atteso il trasferimento del dipendente da una sede (AN) ad altra (Castrovillari). Non solo, la mancata allegazione del CCNL di riferimento non consente nemmeno di stabilire i criteri per l'esatta quantificazione dell'indennità richiesta, difettando in ogni caso la prova dell'eventuale autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio nonché all'effettiva dimostrazione dell'utilizzo dello stesso da parte del ricorrente per recarsi a Castrovillari o quantomeno di allegazioni in tal senso. In ogni caso, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, nello stabilire che "il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi", introduce una riserva di regolamentazione collettiva in materia di trattamento economico dei pubblici dipendenti. Ne discende che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 45 cit., che ha recepito l'art. 49 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.23 del d.lgs n.546 del 1993, non spettano ai pubblici dipendenti voci retributive, di base o accessorie, che non siano espressamente previste dalla contrattazione collettiva, con la conseguente abrogazione, a seguito dell'adozione del ccnl previsto dalla norma menzionata, dei trattamenti economici contemplati da disposizioni previgenti. Ciò posto, nel caso di specie, il ricorrente, dipendente dell'
[...]
odierna resistente, pretende l'erogazione di una voce retributiva basata CP_1 su una norma (legge 417/1978) non più vigente all'epoca in cui la prestazione lavorativa per la quale viene richiesta è stata resa, trattandosi di periodo successivo all'entrata in vigore del ccnl adottato in attuazione dell'art. 45 d. l.vo 165/2001, e comunque allo stesso non applicabile tenuto conto del rapporto di lavoro subordinato intercorrente con l'azienda convenuta proprio in virtù della riserva stabilita dal citato art. 45. (cfr. C. App. Catanzaro, sent. 1891/2017). In ogni caso, non trattandosi di missione e non essendo stata prodotta alcuna autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio, la normativa richiamata sarebbe comunque non decisiva ai fini dell'accoglimento del ricorso. In conclusione, mancando la fonte normativa della pretesa azionata, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti della resistente, che liquida in € 1.500,00, oltre Iva e Cpa come per legge.
Castrovillari, 20.2.2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Giordano Avallone