Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/05/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Visto l'art. 127 ter c.p.c.
Celebrata l'udienza del 20/05/2025 in forma cartolare
Viste le note scritte depositate dal procuratore di parte ricorrente che ha aderito alla trattazione in detta modalità insistendo nelle richieste di cui agli atti depositati.
L' costituita non ha depositato note scritte. CP_1
IL GIUDICE
all'esito ha depositato la presente sentenza con contestuali motivazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3508 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. vertente:
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Odette Carignola;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Marcello Carnovale, Avvocatura dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante proponeva ricorso avverso il mancato riconoscimento della prestazione previdenziale in suo favore a seguito di procedimento per ATP n. 1620/2023. Dedotto che gli stati patologici davano diritto alle provvidenze richieste, il ricorrente chiedeva l'accertamento alle suddette prestazioni.
L' resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda CP_1
perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento alle provvidenze richieste a decorrere dal
7/10/2022, data della domanda amministrativa, giusti stati patologici documentati e riscontrati dal CTU nell'elaborato in atti. Quest'ultimo, infatti, ha accertato che le infermità a carico della ricorrente determinassero una riduzione della capacità lavorativa, in attività confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo (cfr. relazione peritale).
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie da questo giudicante.
Considerato che, come risulta dalla documentazione prodotta, ricorrono i requisiti contributivo-assicurativi richiesti, la domanda va accolta nei termini di cui sopra. Sui ratei non corrisposti sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate (ex. art. 429 c.p.c.) a decorrere dal
121° giorno dalla presentazione della domanda, ovvero dalla maturazione del diritto;
e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi.
Pertanto, su tali basi, va accolta la domanda proposta.
Le spese seguono la soccombenza, ivi comprese quelle liquidate in favore del
CTU nel procedimento 1620/2023 3in sede di ATP, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Parte_1
provvede:
a) accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente ha diritto alla liquidazione dell'assegno ex Legge 222/1984 dal
7/10/2022;
b) condanna l' al pagamento dei conseguenziali ratei maturati, con CP_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati fino al soddisfo, come indicato in motivazione;
c) condanna l' al pagamento della somma di €. 2.300,00, oltre CP_1
rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P come per legge e spese successive occorrende, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Odette
Carignola, procuratore costituito;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese in favore del CTU CP_1
Dott. relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio, da Persona_1 questi espletata, che si liquidano in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA
e CPA come per legge, se dovute;
e) pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate in favore CP_1
del CTU Dott. , relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio Persona_2
da questi espletata nel procedimento per ATP n. 1620/2023, già liquidate in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute.
Castrovillari lì, 20 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari