TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 04/04/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 31/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. MORONI ILARIA, elettivamente domiciliato in Ponte Buggianese (PT), v. Puccini n. 8/A, presso il difensore nei confronti di
, C.F. ; CP_1 P.IVA_2 assistito e difeso dall'avv. SANTONI PAOLO;
elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO 41 63822 PORTO SAN GIORGIO, presso il difensore;
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo – pagamento fornitura beni mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Parzialmente fondata, e quindi da accogliersi, l'opposizione proposta dalla , Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 910/2023 del 17.11.2023, notificato il 24.11.2023 per l'importo di euro 40.000,00 oltre interessi, spese per l'ingiunzione ed accessori, reso dal Tribunale di
Macerata in favore della quale importo dovuto a saldo delle fatture n. 469 del 12.04.2022 CP_1
(originariamente dell'importo di euro 73.048,00) e n. 459 del 29.04.2022 (originariamente dell'importo di euro 78.382,00) relative alla fornitura di meccaniche per poltrone New Lift e New
pagina 1 di 4 lift Bad;
importo che la ingiunta aveva inteso onorare con gli assegni bancari n. 0028052151-10 del 15.02.2023 e n. 00227832637-01 del 15.01.2023, di euro 20.000,00 ciascuno, tutti asseritamente rimasti impagati: il primo per mancanza totale o parziale dei fondi, il secondo perché pervenuto in banca oltre i termini per il protesto (presentato per il pagamento in data
15.03.2023).
2 - Nonostante la rinuncia dell'avv. Moroni Ilaria al mandato conferitole dall'opponente
(rinuncia comunicata via pec il 30.10.2024), non risulta la costituzione di nuovo difensore: ne deriva che l'avv. Moroni ha conservato la legittimazione a ricevere gli atti indirizzati dalla controparte al di lei assistito per effetto del principio della c.d. perpetuatio dell'ufficio di difensore, secondo il quale la rinunzia -così come la revoca- non ha efficacia alcuna nel processo e non determina la relativa interruzione fino a quando non sia avvenuta la sostituzione del difensore
(cfr. Cass., 18 ottobre 2019, n. 26614 e Cass. 20 maggio 2013, n. 12249/2013).
3 - Nel merito, dopo aver precisato l'opponente di aver consegnato i due assegni bancari a sola garanzia del debito, deduce:
- essere l'assegno bancario n. 0028052151-10 del 15.02.2023 già pagato, allegando a tal fine una contabile di pagamento di euro 17,500,00; un ordine di bonifico di euro 2.500,00 (all. 6 della citazione); la liberatoria con sottoscrizione autenticata dell'importo di euro 20.000,00 (all. 7 della citazione);
- essere l'assegno bancario n. 00227832637-01 del 15.01.2023 stato portato all'incasso oltre i termini di legge (a conferma della funzione di garanzia dell'assegno).
4 – In via preliminare va precisato che il patto con cui due soggetti si accordino per il rilascio di un assegno bancario a scopo di garanzia è nullo in quanto contrario alle norme imperative dell'ordinamento (alle parti non è consentito modificare la funzione tipica dell'assegno, cioè quella di un normale mezzo di pagamento); nel caso, l'assegno bancario n. 00227832637-
01, pur presentato all'incasso oltre i termini di legge, conserva la sua validità e il suo valore di promessa di pagamento, e in quanto tale dispensa il creditore dall'onere di provare il rapporto sottostante l'emissione del titolo.
3 - Ricostruendo in fatto sulla base dell'istruttoria svolta, della documentazione allegata in atti (mastrino dei movimenti cronologici della con la dal 01.01.2012 al Parte_1 CP_1
04.05.2023 esibito dall'opponente) e da quanto ricostruito dall'opposta nella seconda memoria
171 ter c.p.c., risulta che l'importo complessivo delle due fatture nr. 469 e 549 del 2022 è stato inizialmente pagato come segue:
pagina 2 di 4 A - euro 38.382,00 con assegno bancario n. 0027832364-01 regolarmente pagato
(incontestato);
B - euro 33.048,00 con assegno bancario n. 0027832370-07 risultato impagato. Importo poi onorato con bonifico con accredito in c.c. (di euro 11.016,00) e con due assegni bancari n.
0027832634-11 e n. 0027832636-00 di euro 11.016,00 ciascuno (incontestato);
C - euro 40.000,00 con assegno bancario n. 0027832365-02 risultato impagato, in sostituzione del quale sono stati poi emessi due diversi assegni bancari di 20.000,00 ciascuno: n.
0028052152-11 pagato;
e 0028052151-10 impagato.
In sostituzione dell'assegno nr. 0028052151-10 l'opponente procedeva ad accreditare l'importo residuo di euro 20.000,00 mediante due bonifici bancari, uno di euro 17.500,00 e l'altro di euro 2.000,00 (pacifico, sebbene da parte dell'ingiungente solo in un secondo momento);
3.1 – Dal che risulta che i superiori importi risultano tutti pagati.
D - euro 40.000,00 con assegno bancario n. 0027832631-08 risultato impagato (a fronte del quale l'opponente ha però rilasciato quietanza liberatoria ai fini di evitarne il protesto) ed in sostituzione del quale l'opposto ha poi emesso due diversi assegni bancari (n. 0028052153-12 e n. 0027832637-01) di 20.000,00 ciascuno, risultati -entrambi- incontestatamente impagati.
4 - Con riferimento all'ultimo dei quattro pagamenti sopra indicati (D), all'udienza del
3.12.2024 il legale rappresentante dell'opposta, , chiamato a rendere Parte_2 interrogatorio formale ha precisato che “i due assegni mostratimi [ndr . n. 0028052153-12 e n.
0027832637-01] sostituivano l'assegno per il quale è stata rilasciata liberatoria che mi viene mostrata [ndr. liberatoria relativa all'assegno n. 0027832631-08]” e aggiunge che “…che i due assegni di euro 20.000 ciascuno [ndr . n. 0028052153-12 e n. 0027832637-01] dei quali mi viene mostrata copia non sono stati pagati dalla nostra società…”.
Sempre con riferimento a due assegni dichiara inoltre che “…successivamente abbiamo provveduto al pagamento parziale ed abbiamo anche ricevuto quietanza bancaria per uno solo di essi…”.
4.1 - Il legale rappresentante dell'opposta ha così confessato di non aver mai pagato uno dei due assegni di euro 20.000,00, mentre con riferimento all'altro precisa di aver provveduto al pagamento e di aver quindi ottenuto in forza di questo quietanza liberatoria. Tuttavia, tale circostanza risulta sfornita di prova e, ai sensi dell'art. 2733, co. 2, c.c., non può essere utilizzata a favore della opponente.
5 – In altre parole: dal mastrino dei movimenti cronologici con la dal 01.01.2012 al CP_1
04.05.2023 esibiti dall'opponete risulta che la ha versato all'opponente, in acconto sulle Parte_1
pagina 3 di 4 fatture n. 469 e 549 del 2022, (per come ammesso dalla stessa opposta) l'importo complessivo di euro 111.430,00 (di cui: euro 38.382,00 con assegno bancario n. 0027832364-0; euro 11.016,00 con accredito sul c.c; euro 11.016,00 con assegno bancario n. 0027832634-11; euro 11.016,00 con assegno bancario n. 0027832636-00; euro 20.000,00 con assegno bancario n. 0028052152-
11; euro 17.500,00 con accredito nel c.c.; ed euro 2.500,00 con accredito sul c.c.).
5.1 - Inoltre, l'accredito di euro 2.000,00 “…quale pagamento assegno 002852153-12…” come risulta anche dalla causale del bonifico “…pagamento a parziale copertura assegno impagato n. 0028058153-12” deve ritenersi operato in pagamento dell'assegno e non invece quale “pagamento anticipato penale”, come -peraltro tardivamente e solo in comparsa conclusionale- dedotto dall'ingiungente.
6 - Pertanto, difetta il pagamento dell'importo complessivo di euro 38.000.
7 - Da respingersi in quanto generica la doglianza relativa ai gravi difetti delle meccaniche oggetto della fornitura e al mancato rilascio delle certificazioni: oltre a non risultare agli atti alcuna tempestiva denuncia dei vizi lamentati, questi non vengono neppure individuati dall'opponente.
8 - L'impugnato decreto va pertanto revocato e l'opponente va condannato al pagamento dell'importo di euro 38.000,00, oltre interessi come da decreto ingiuntivo.
8 – Spese secondo soccombenza dell'obbligo del pagamento, liquidate in dispositivo.
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, accoglie l'opposizione proposta dalla e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
910/2023 del 17.11.2023, notificato il 24.11.2023; CONDANNA la al pagamento della Parte_1 somma di euro 38.000,00 oltre interessi come già disciplinati nel revocato decreto ingiuntivo;
CP CONDANNA la al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della Parte_1
, in euro 7.000,00, per compensi professionali oltre rimborso forfettario 15%, cap 4%, iva e
[...] spese documentate. oltre interessi commerciali dal 7.11.22 al soddisfo e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Macerata, 4 aprile 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 31/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. MORONI ILARIA, elettivamente domiciliato in Ponte Buggianese (PT), v. Puccini n. 8/A, presso il difensore nei confronti di
, C.F. ; CP_1 P.IVA_2 assistito e difeso dall'avv. SANTONI PAOLO;
elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO 41 63822 PORTO SAN GIORGIO, presso il difensore;
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo – pagamento fornitura beni mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Parzialmente fondata, e quindi da accogliersi, l'opposizione proposta dalla , Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 910/2023 del 17.11.2023, notificato il 24.11.2023 per l'importo di euro 40.000,00 oltre interessi, spese per l'ingiunzione ed accessori, reso dal Tribunale di
Macerata in favore della quale importo dovuto a saldo delle fatture n. 469 del 12.04.2022 CP_1
(originariamente dell'importo di euro 73.048,00) e n. 459 del 29.04.2022 (originariamente dell'importo di euro 78.382,00) relative alla fornitura di meccaniche per poltrone New Lift e New
pagina 1 di 4 lift Bad;
importo che la ingiunta aveva inteso onorare con gli assegni bancari n. 0028052151-10 del 15.02.2023 e n. 00227832637-01 del 15.01.2023, di euro 20.000,00 ciascuno, tutti asseritamente rimasti impagati: il primo per mancanza totale o parziale dei fondi, il secondo perché pervenuto in banca oltre i termini per il protesto (presentato per il pagamento in data
15.03.2023).
2 - Nonostante la rinuncia dell'avv. Moroni Ilaria al mandato conferitole dall'opponente
(rinuncia comunicata via pec il 30.10.2024), non risulta la costituzione di nuovo difensore: ne deriva che l'avv. Moroni ha conservato la legittimazione a ricevere gli atti indirizzati dalla controparte al di lei assistito per effetto del principio della c.d. perpetuatio dell'ufficio di difensore, secondo il quale la rinunzia -così come la revoca- non ha efficacia alcuna nel processo e non determina la relativa interruzione fino a quando non sia avvenuta la sostituzione del difensore
(cfr. Cass., 18 ottobre 2019, n. 26614 e Cass. 20 maggio 2013, n. 12249/2013).
3 - Nel merito, dopo aver precisato l'opponente di aver consegnato i due assegni bancari a sola garanzia del debito, deduce:
- essere l'assegno bancario n. 0028052151-10 del 15.02.2023 già pagato, allegando a tal fine una contabile di pagamento di euro 17,500,00; un ordine di bonifico di euro 2.500,00 (all. 6 della citazione); la liberatoria con sottoscrizione autenticata dell'importo di euro 20.000,00 (all. 7 della citazione);
- essere l'assegno bancario n. 00227832637-01 del 15.01.2023 stato portato all'incasso oltre i termini di legge (a conferma della funzione di garanzia dell'assegno).
4 – In via preliminare va precisato che il patto con cui due soggetti si accordino per il rilascio di un assegno bancario a scopo di garanzia è nullo in quanto contrario alle norme imperative dell'ordinamento (alle parti non è consentito modificare la funzione tipica dell'assegno, cioè quella di un normale mezzo di pagamento); nel caso, l'assegno bancario n. 00227832637-
01, pur presentato all'incasso oltre i termini di legge, conserva la sua validità e il suo valore di promessa di pagamento, e in quanto tale dispensa il creditore dall'onere di provare il rapporto sottostante l'emissione del titolo.
3 - Ricostruendo in fatto sulla base dell'istruttoria svolta, della documentazione allegata in atti (mastrino dei movimenti cronologici della con la dal 01.01.2012 al Parte_1 CP_1
04.05.2023 esibito dall'opponente) e da quanto ricostruito dall'opposta nella seconda memoria
171 ter c.p.c., risulta che l'importo complessivo delle due fatture nr. 469 e 549 del 2022 è stato inizialmente pagato come segue:
pagina 2 di 4 A - euro 38.382,00 con assegno bancario n. 0027832364-01 regolarmente pagato
(incontestato);
B - euro 33.048,00 con assegno bancario n. 0027832370-07 risultato impagato. Importo poi onorato con bonifico con accredito in c.c. (di euro 11.016,00) e con due assegni bancari n.
0027832634-11 e n. 0027832636-00 di euro 11.016,00 ciascuno (incontestato);
C - euro 40.000,00 con assegno bancario n. 0027832365-02 risultato impagato, in sostituzione del quale sono stati poi emessi due diversi assegni bancari di 20.000,00 ciascuno: n.
0028052152-11 pagato;
e 0028052151-10 impagato.
In sostituzione dell'assegno nr. 0028052151-10 l'opponente procedeva ad accreditare l'importo residuo di euro 20.000,00 mediante due bonifici bancari, uno di euro 17.500,00 e l'altro di euro 2.000,00 (pacifico, sebbene da parte dell'ingiungente solo in un secondo momento);
3.1 – Dal che risulta che i superiori importi risultano tutti pagati.
D - euro 40.000,00 con assegno bancario n. 0027832631-08 risultato impagato (a fronte del quale l'opponente ha però rilasciato quietanza liberatoria ai fini di evitarne il protesto) ed in sostituzione del quale l'opposto ha poi emesso due diversi assegni bancari (n. 0028052153-12 e n. 0027832637-01) di 20.000,00 ciascuno, risultati -entrambi- incontestatamente impagati.
4 - Con riferimento all'ultimo dei quattro pagamenti sopra indicati (D), all'udienza del
3.12.2024 il legale rappresentante dell'opposta, , chiamato a rendere Parte_2 interrogatorio formale ha precisato che “i due assegni mostratimi [ndr . n. 0028052153-12 e n.
0027832637-01] sostituivano l'assegno per il quale è stata rilasciata liberatoria che mi viene mostrata [ndr. liberatoria relativa all'assegno n. 0027832631-08]” e aggiunge che “…che i due assegni di euro 20.000 ciascuno [ndr . n. 0028052153-12 e n. 0027832637-01] dei quali mi viene mostrata copia non sono stati pagati dalla nostra società…”.
Sempre con riferimento a due assegni dichiara inoltre che “…successivamente abbiamo provveduto al pagamento parziale ed abbiamo anche ricevuto quietanza bancaria per uno solo di essi…”.
4.1 - Il legale rappresentante dell'opposta ha così confessato di non aver mai pagato uno dei due assegni di euro 20.000,00, mentre con riferimento all'altro precisa di aver provveduto al pagamento e di aver quindi ottenuto in forza di questo quietanza liberatoria. Tuttavia, tale circostanza risulta sfornita di prova e, ai sensi dell'art. 2733, co. 2, c.c., non può essere utilizzata a favore della opponente.
5 – In altre parole: dal mastrino dei movimenti cronologici con la dal 01.01.2012 al CP_1
04.05.2023 esibiti dall'opponete risulta che la ha versato all'opponente, in acconto sulle Parte_1
pagina 3 di 4 fatture n. 469 e 549 del 2022, (per come ammesso dalla stessa opposta) l'importo complessivo di euro 111.430,00 (di cui: euro 38.382,00 con assegno bancario n. 0027832364-0; euro 11.016,00 con accredito sul c.c; euro 11.016,00 con assegno bancario n. 0027832634-11; euro 11.016,00 con assegno bancario n. 0027832636-00; euro 20.000,00 con assegno bancario n. 0028052152-
11; euro 17.500,00 con accredito nel c.c.; ed euro 2.500,00 con accredito sul c.c.).
5.1 - Inoltre, l'accredito di euro 2.000,00 “…quale pagamento assegno 002852153-12…” come risulta anche dalla causale del bonifico “…pagamento a parziale copertura assegno impagato n. 0028058153-12” deve ritenersi operato in pagamento dell'assegno e non invece quale “pagamento anticipato penale”, come -peraltro tardivamente e solo in comparsa conclusionale- dedotto dall'ingiungente.
6 - Pertanto, difetta il pagamento dell'importo complessivo di euro 38.000.
7 - Da respingersi in quanto generica la doglianza relativa ai gravi difetti delle meccaniche oggetto della fornitura e al mancato rilascio delle certificazioni: oltre a non risultare agli atti alcuna tempestiva denuncia dei vizi lamentati, questi non vengono neppure individuati dall'opponente.
8 - L'impugnato decreto va pertanto revocato e l'opponente va condannato al pagamento dell'importo di euro 38.000,00, oltre interessi come da decreto ingiuntivo.
8 – Spese secondo soccombenza dell'obbligo del pagamento, liquidate in dispositivo.
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, accoglie l'opposizione proposta dalla e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
910/2023 del 17.11.2023, notificato il 24.11.2023; CONDANNA la al pagamento della Parte_1 somma di euro 38.000,00 oltre interessi come già disciplinati nel revocato decreto ingiuntivo;
CP CONDANNA la al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della Parte_1
, in euro 7.000,00, per compensi professionali oltre rimborso forfettario 15%, cap 4%, iva e
[...] spese documentate. oltre interessi commerciali dal 7.11.22 al soddisfo e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Macerata, 4 aprile 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 4 di 4