CA
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1653 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, cui è riunita la causa civile in grado di appello iscritta al n. 1661 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Clotilde Mazza e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellante
E
, in persona del liquidatore e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Iconio Massara e domiciliata presso lo studio del difensore in Vibo Valentia via Altiero Spinelli s.n.c. Appellata
Controparte_2
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 934/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 31/01/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 05/06/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver ricevuto nel mese di giugno 2022 la notifica del Controparte_1
Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2017017793/DDL del 14/06/2022,
1 con cui venivano richieste somme complessive per € 1.003.088,06, delle quali € 597.008,54 a titolo di contributi evasi ed € 406.079,52 a titolo di somme aggiuntive (sanzioni ed interessi), e dedotta la nullità del verbale e la infondatezza della pretesa dell ha agito in giudizio contro il predetto rassegnando le seguenti Pt_1 Pt_1 conclusioni: “In via preliminare:
1. Accertare e dichiarare la nullità del Verbale impugnato, per tutte le violazioni di carattere preliminare indicate in narrativa, dichiarando non dovute le somme ivi indicate a titolo di omissione contributiva e a titolo di somme aggiuntive;
In via principale e nel merito:
2. Accertare l'infondatezza delle pretese creditorie contenute nel verbale impugnato, statuendo che nessuna somma aggiuntiva rispetto ai contributi già versati è dovuta dalla ricorrente, e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace ovvero annullare integralmente il verbale impugnato, con espressa statuizione di insussistenza di alcun debito;
In via incidentale ed ove ritenuto necessario:
3. Disapplicare le circolari indicate nel Verbale Ispettivo, per tutte le regioni specificate nel presente ricorso, e per l'effetto annullare gli atti impugnati;
In via subordinata:
4. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Verbale opposto venisse formalmente confermato, che gli importi indicati vengano ricalcolati a norma di legge, anche in relazione a quanto eccepito in atti, e conseguentemente ridurre, per le ragioni esposte o che verranno eventualmente ritenute di giustizia, l'importo delle somme pretese a titolo di omissione contributiva e a titolo di somme aggiuntive nel verbale impugnato;
In via di estremo subordine:
5. Annullare integralmente le sanzioni comminate / somme aggiuntive per tutte le causali di cui in atti, o subordinatamente rideterminarle ai minimi di legge;
In ogni caso:
6. Condannare i resistenti alla rifusione integrale di spese diritti e onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc”.
1.1. Con distinto e successivo ricorso, a proposto opposizione ex art. Controparte_1
24, comma 5, d.lgs. n. 46/99 avverso l'avviso di addebito notificato il 18/10/2022, con cui l' aveva intimato a detta società il pagamento delle somme già indicate nel Pt_1 verbale di accertamento impugnato con il primo ricorso.
1.2. Nella resistenza dell' e nel contraddittorio con Pt_1 Controparte_3
intervenuta in giudizio ex art. 105 c.p.c., il Tribunale di Roma,
[...] riuniti i ricorsi, ha così statuito: “-Dichiara inammissibile l'intervento spiegato dalla
[...]
e compensa le spese tra detta società e le altre Controparte_4 parti. -Accoglie i ricorsi proposti dalla e per l'effetto Controparte_1 accerta e dichiara la illegittimità dell'avviso di addebito, nonché la infondatezza della pretesa azionata dall con tale atto e con il verbale di accertamento e notificazione Pt_1
n. 2017017793/DDL del 14.06.2022. -Condanna l alla rifusione delle spese di lite in Pt_1 favore della , che liquida in complessivi € 15.950,00 per compensi, oltre Controparte_1 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Iconio Massara”.
1.3. Il primo giudice, premessa la declaratoria di inammissibilità per tardività dell'intervento volontario della ha ritenuto Controparte_3 infondate le pretese creditorie di cui al verbale di accertamento e notificazione n. 2017017793/DDL del 14/06/2022 ed azionate con l'avviso di addebito n. 397 2022 001958892 77 00, formato in data 08/10/2022, non avendo l' dimostrato, come Pt_1 era suo onere, l'esistenza, nel settore produttivo proprio della cooperativa ricorrente, di un contratto collettivo stipulato da sindacati comparativamente maggiormente rappresentativi rispetto alle OO.SS. stipulanti il contratto collettivo applicato, né
2 chiarito quale fosse il contratto collettivo assunto come parametro ex art. 1 d.l. n. 368/1989, riferibile allo specifico settore produttivo nel cui ambito operava la
[...]
Parte_2
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello l' lamentando, con un
[...] Pt_1 unico ed articolato motivo, l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sull' in ordine al contratto Pt_1 collettivo applicabile, omettendo di considerare e valutare sia le difese come articolate sia la produzione documentale in atti, nella parte in cui ha ritenuto non applicabile nel caso di specie il CCNL Commercio, nonché per omessa motivazione in relazione ai benefici contributivi di cui alla legge n. 190 del 2014 ed alla legge n. 108 del 2015. 2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
2.2. alla quale il ricorso in appello è stata Controparte_3 notificato in via telematica in data 24/08/2023 presso i procuratori costituiti in primo grado, non si è costituita in giudizio, rimanendo, pertanto, contumace.
2.3. All'odierna udienza, previa riunione della causa iscritta (per errore a causa di una duplicazione del deposito del ricorso in appello) al R.G. n. 1661/2023, ed all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Con un unico ed articolato motivo di gravame, l' sostiene, in sintesi, che: i) il Pt_1
Tribunale ha erroneamente ritenuto che l' non abbia adempiuto all'onere Pt_1 probatorio, quando, invece, emerge dagli atti di causa che: - l' ha offerto in Pt_1 comunicazione la documentazione da cui è scaturita la richiesta ispettiva;
- ha indicato il CCNL applicabile, evidenziando che nel verbale ispettivo era specificato che “per i lavoratori dipendenti della , in considerazione sia dell'oggetto dei Parte_3 contratti di appalto sia delle mansioni di magazziniere indicate nel Libro Unico del Lavoro e nelle comunicazioni obbligatorie di assunzione, deve essere utilizzato il CCNL del Commercio per la determinazione della retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale”; - ha depositato in copia il CCNL utilizzato dagli Ispettori per la determinazione dell'imponibile contributivo, specificando che trattasi del CCNL del Commercio e Servizi (codice 042) e che alla pagina 443, 444 e 445 del CCNL sono presenti le tabelle retributive relative al periodo oggetto di accertamento;
- ha evidenziato che alla pagina 1 del verbale era specificato il Contratto collettivo del settore di appartenenza: 042 Aziende del terziario: distribuzione e servizi;
ii) l' ha fatto espresso riferimento al verbale ispettivo, dove Pt_1 era stato specificato il CCNL applicabile al caso di specie: la scelta del CCNL applicabile era stata effettuata dagli Ispettori in base alle denunce che stessa società aveva inoltrato all' specificando le mansioni di magazziniere, ed in base a quanto la Pt_1 società aveva dichiarato nel Libro Unico del Lavoro e nelle comunicazioni obbligatorie di assunzione;
iii) difatti, avendo la svolto la propria attività di Controparte_1 caricamento dei prodotti destinati alla vendita su banchi e scaffali, quale affidataria dei contratti di appalto stipulati dalla per i Controparte_4 lavoratori dipendenti della , in considerazione sia dell'oggetto dei Parte_3 contratti di appalto sia delle mansioni di magazziniere, indicate nel Libro Unico del Lavoro e nelle comunicazioni obbligatorie di assunzione, deve essere utilizzato il CCNL del Commercio per la determinazione della retribuzione da assumere come base per il
3 calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale;
iv) il Tribunale ha errato sia nell'omettere di considerare le difese dell' e la produzione documentale, sia nel Pt_1 non valutare che l' riportandosi nella propria memoria a tutto quanto specificato Pt_1 nel verbale di accertamento, aveva richiamato anche quella parte del verbale in cui si specificava l'attività svolta dalla cooperativa e si indicava il CCNL Commercio quale contratto da utilizzare per la determinazione della retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale: la statuizione giudiziaria appare errata e contraddittoria, ove afferma che l'Ente avrebbe omesso di indicare gli elementi in base ai quali desumere la qualità di organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa su base dei sindacati CGIL/CISL/UIL, mentre emerge inequivocabilmente, dal verbale ispettivo e dagli allegati offerti in comunicazione, sia con la memoria di costituzione che in corso di causa, che, proprio in base allo specifico settore produttivo in cui operava la , ha trovato Controparte_1 applicazione il CCNL del Commercio, in rapporto alla qualifica dei lavoratori denunciata dalla stessa società; quindi, in sede ispettiva del tutto correttamente è stata accertata l'erronea applicazione da parte della Cooperativa del CCNL Servizi Ausiliari Anpit-Cisal, l'erroneo inquadramento dei lavoratori, la non considerazione degli scatti contrattuali, il mancato versamento della tredicesima e della quattordicesima mensilità, calcolando la relativa contribuzione;
v) la gravata sentenza, pertanto, viene censurata nella parte in cui non ritiene applicabile il CCNL Commercio sottoscritto da
, CISL e che, invece, deve essere CP_5 CP_6 Pt_4 Controparte_7 utilizzato per la determinazione delle retribuzioni da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, a tutela delle ragioni dei singoli lavoratori coinvolti, nonché dell' , per le motivazioni sopra evidenziate;
Pt_1 vi) si eccepisce, inoltre, la mancanza di motivazione in relazione ai benefici contributivi per le assunzioni di lavoratori di cui alla Legge n.190 del 2014 e alla legge n. 208 del 2015, benefici di cui la società cooperativa ha fruito ma che sono subordinati al possesso da parte del datore di lavoro del documento unico di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 1, comma 1175, legge 296/2006: come evidenziato nel verbale, per i lavoratori dipendenti, non essendo stato rispettato il CCNL, e non ricorrendo la condizione prevista dall'articolo 1, comma 1175, legge 296/2006, si è proceduto al recupero delle agevolazioni indebitamente usufruite dalla ditta per i benefici previsti dalla Legge n. 190 del 2014 e n. 208 del 2015 nei singoli mesi in cui si è verificata l'inadempienza contributiva;
contrariamente a quanto ex adverso asserito, l' quale Pt_1 creditore dell'obbligo contributivo ordinario può limitarsi a dedurre l'inadempimento, mentre incombe sul debitore dimostrare di non essere inadempiente per la parte di cui si dichiara beneficiario di agevolazioni.
4.1. Ritiene la Corte che le riportate argomentazioni del gravame non siano tali da inficiare il ragionamento logico-giuridico posto alla base della decisione del giudice di prime cure.
4.2. Ha affermato, in particolare, il Tribunale, quanto di seguito per completezza di esposizione si riporta: a) tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale in materia, è onere dell' dimostrare l'esistenza e la misura del minimale, dimostrare cioè Pt_1
l'esistenza, nel corrispondente settore produttivo, di un contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi, il quale determini la retribuzione spettante in misura superiore a quella sulla base della quale il datore ha versato i contributi, come pure dimostrare la maggiore rappresentatività su base nazionale
4 delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, sulle cui retribuzioni pretende di commisurare i contributi previdenziali, e, a tal fine, l' deve anzitutto Pt_1 produrre tempestivamente il contratto collettivo ritenuto applicabile, non essendo sufficiente il deposito dei verbali di accertamento redatti in sede ispettiva;
b) l' Pt_1 non ha assolto all'onere probatorio da cui era gravato, atteso che non ha affatto dimostrato l'esistenza, nel settore produttivo proprio della Cooperativa ricorrente, di un contratto collettivo stipulato da sindacati comparativamente maggiormente rappresentativi rispetto alle OO.SS. stipulanti il contratto collettivo applicato: difatti, nel verbale ispettivo, il cui contenuto è stato integralmente ed acriticamente richiamato nella memoria di costituzione dell' , dopo aver premesso che per le Pt_1 società cooperative l'unico parametro conforme al disposto dell'art. 1, comma 1, d.l. n. 338/1989 per la determinazione del cd. minimale contributivo sarebbe esclusivamente il contratto collettivo nazionale sottoscritto da , CISL e CP_5 CP_6
i verbalizzanti affermano che, pertanto, doveva Pt_4 Controparte_7
“essere utilizzato il CCNL del Commercio per la determinazione delle retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale”, e tale ultimo contratto, peraltro genericamente indicato, non è stato prodotto dall' Pt_1 con la memoria di costituzione, non avendo l provveduto a tale indispensabile Pt_1 adempimento neppure per la prima udienza di discussione ma solo contestualmente al deposito della note di trattazione per la successiva udienza del 20/12/2022; c) tuttavia, tale produzione non può valere ad assolvere l'onere da cui l' era Pt_1 gravato, sia perché tardiva e, quindi, inammissibile, come eccepito dalla società ricorrente in sede di note autorizzate;
sia perché, anche a volere prescindere in via di mera ipotesi da tale rilievo, l' una volta prodotto tale contratto, ha omesso Pt_1 qualsiasi allegazione circa l'ambito di applicazione del medesimo e circa la sua riferibilità allo specifico settore produttivo in cui operava la , la quale Controparte_1 non svolgeva attività di acquisto e/o vendita di beni ma, come accertato dagli stessi ispettori nel verbale del 14/6/2022, attività di caricamento dei prodotti destinati alla vendita su banchi e scaffali;
tale difetto di allegazione appare tanto più rilevante ove si consideri che nelle note depositate in data 3/12/2022, ossia contestualmente alla produzione del CCNL Confcommercio, l' ha asserito che “legittima ed Pt_1 obbligatoria deve ritenersi l'applicazione del CCNL per i i dipendenti di imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica ( cod. contratto 142) siglato da
[...]
, in quanto organizzazioni maggiormente Controparte_8 rappresentative a livello nazionale e sindacale essendo, peraltro, quest'ultimi contratti applicati da tutte le società cooperative di settore e quelli che stabiliscono la retribuzione minima di garanzia”; d) dunque, l' non ha in alcun modo chiarito quale sia il Pt_1 contratto collettivo assunto come parametro ex art. 1 D.L. n. 368/1989, riferibile allo specifico settore produttivo nel cui ambito operava la , e ciò preclude Controparte_1 in radice non solo la possibilità di verificare l'esatta quantificazione delle differenze pretese ma anche di verificare quali fossero in tale settore le OO. SS. comparativamente più rappresentative, cui ascrivere il CCNL cd. leader, essendo, d'altro canto, pacifico che la sfera di applicazione del CCNL Servizi Ausiliari Anpit-Cisal comprendeva l'attività svolta dalla società ricorrente.
4.3. Il motivo di appello non si confronta adeguatamente con tali argomentazioni, omettendo, in primo luogo, di chiarire le contraddizioni evidenziate dal giudice di prime cure, ossia: i) l'indicazione nel contesto del verbale di accertamento del
5 contratto collettivo nazionale sottoscritto da , CISL e CP_5 CP_6 Pt_4 quale unico parametro conforme al disposto dell'art. 1, comma 1, Controparte_7
d.l. n. 338/1989 per la determinazione del cd. minimale contributivo, ed al contempo della necessità di applicare nel caso di specie il CCNL Commercio;
ii) l'affermazione, contenuta nelle note depositate in data 03/12/2022, secondo cui - pur avendo l'Istituto depositato (tardivamente) il CCNL Commercio - avrebbe dovuto obbligatoriamente applicarsi il “CCNL per i i dipendenti di imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica (cod. contratto 142) siglato da
[...]
, in quanto organizzazioni maggiormente rappresentative Controparte_9
a livello nazionale e sindacale”.
4.4. Corretta, pertanto, appare la conclusione cui è giunto il Tribunale, laddove ha ritenuto che l' non avesse chiarito, stante il persistente richiamo anche al CCNL Pt_1 sottoscritto da , CISL e quale fosse il CP_5 CP_6 Pt_4 Controparte_7 contratto collettivo assunto come parametro ex art. 1 D.L. n. 368/1989 e riferibile allo specifico settore produttivo nel cui ambito operava la con ciò Controparte_1 precludendo la verifica sia dell'esatta quantificazione delle pretese differenze contributive, sia quali fossero nel settore di riferimento le OO.SS. comparativamente più rappresentative.
4.5. In definitiva, come correttamente ritenuto dal primo giudice, l' non ha Pt_1 dimostrato in giudizio, come era suo onere, che il CCNL applicato in sede di accertamento ispettivo - neanche agevolmente individuabile date le evidenziate contraddizioni - fosse il contratto collettivo stipulato dalle OO. SS. maggiormente rappresentative, né tantomeno ha spiegato i motivi per i quali debba essere applicato nel caso che occupa il CCNL Commercio e non il CCNL applicato dalla Cooperativa appellata.
4.6. Si consideri, inoltre, che anche il ricorso in appello non agevola l'individuazione del CCNL applicabile: difatti, l' fa riferimento al “CCNL Commercio sottoscritto da , Pt_1 CP_5
CISL e ” (pagina 10 del ricorso), laddove il CP_6 Pt_4 Controparte_7
CCNL Commercio prodotto dall' (tardivamente) nel giudizio di primo grado Pt_1 risulta sottoscritto da , , e CP_10 CP_11 CP_12 CP_13
.
[...]
4.7. Nè, d'altro canto, l'Istituto appellante si confronta in alcun modo con l'argomento della tardività - e della conseguente inammissibilità - della produzione documentale del CCNL Commercio, versato in atti in allegato alle note depositate in data 03/12/2022: come correttamente affermato dal primo giudice, incombeva sull' Pt_1
l'onere di provare l'esistenza di un contratto collettivo da applicare nei confronti della società appellata in quanto stipulato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, che doveva fungere da parametro da cui ricavare il minimale, nonché la maggiore rappresentatività delle associazioni stipulanti il CCNL in questione.
4.7.1. In tal senso, difatti, si è pronunciata la Corte di cassazione: “In relazione al disposto di cui all'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389 - a norma del quale la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto "minimale contributivo") - è onere dell' dimostrare Pt_1
l'esistenza, nel corrispondente settore produttivo, di un contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi, il quale determini la retribuzione spettante in
6 misura superiore a quella sulla base della quale il datore ha versato i contributi;
tale onere deve essere adempiuto mediante la produzione del contratto collettivo applicabile, non essendo sufficiente il deposito dei verbali di accertamento redatti in sede ispettiva” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16764 del 17/07/2009).
4.8. Diversamente, l' oltre a non aver dimostrato l'esistenza, nel settore Pt_1 produttivo proprio della cooperativa appellata, di un contratto collettivo stipulato da sindacati comparativamente maggiormente rappresentativi rispetto alle OO.SS. stipulanti il contratto collettivo applicato dalla cooperativa medesima, non ha neanche prodotto tempestivamente il CCNL di cui invocava l'applicazione, peraltro soltanto genericamente - ed in modo contraddittorio - indicato.
4.9. A ciò si aggiunga che, come puntualmente evidenziato dalla parte appellata nella memoria di costituzione, nel verbale ispettivo, che l' appellante invoca come Pt_1 atto integrante la propria memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, non vi è alcun argomento idoneo a dimostrare la maggiore rappresentatività delle OO.SS. stipulanti il CCNL ritenuto maggiormente rappresentativo, anzi nel verbale si legge che
“Con lettera circolare n. 4610 del 6 marzo 2012 e con lettera circolare n.10310 del 1 giugno 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali viene rappresentato che l'unico contratto da prendere come riferimento ai fini dell'individuazione della base imponibile contributiva ai sensi dell'art. 1 della Legge 389/1989,come interpretato in via autentica ex art.2 comma 25, L. n. 549/1995, è il contratto collettivo nazionale CP_1 sottoscritto da CISL e UIL/ e viene dato l'indirizzo Pt_4 Controparte_7 al personale di vigilanza di procedere al recupero delle differenze contributive in caso di riscontro dell'applicazione di un diverso CCNL”, con esplicito riferimento, quindi, ad un CCNL diverso dal CCNL Commercio prodotto (tardivamente) in atti.
5. Per quanto sin qui esposto, dunque, l'appello va integralmente respinto.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
7. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all' appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. Pt_1
13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l' al pagamento in favore di Pt_1 Controparte_1
delle spese di lite del grado che liquida in € 9.000,00, oltre rimborso
[...] spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Nulla per le spese nei riguardi della società appellata non costituita. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a Pt_1 quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 05/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
7
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1653 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, cui è riunita la causa civile in grado di appello iscritta al n. 1661 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Clotilde Mazza e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellante
E
, in persona del liquidatore e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Iconio Massara e domiciliata presso lo studio del difensore in Vibo Valentia via Altiero Spinelli s.n.c. Appellata
Controparte_2
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 934/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 31/01/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 05/06/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver ricevuto nel mese di giugno 2022 la notifica del Controparte_1
Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2017017793/DDL del 14/06/2022,
1 con cui venivano richieste somme complessive per € 1.003.088,06, delle quali € 597.008,54 a titolo di contributi evasi ed € 406.079,52 a titolo di somme aggiuntive (sanzioni ed interessi), e dedotta la nullità del verbale e la infondatezza della pretesa dell ha agito in giudizio contro il predetto rassegnando le seguenti Pt_1 Pt_1 conclusioni: “In via preliminare:
1. Accertare e dichiarare la nullità del Verbale impugnato, per tutte le violazioni di carattere preliminare indicate in narrativa, dichiarando non dovute le somme ivi indicate a titolo di omissione contributiva e a titolo di somme aggiuntive;
In via principale e nel merito:
2. Accertare l'infondatezza delle pretese creditorie contenute nel verbale impugnato, statuendo che nessuna somma aggiuntiva rispetto ai contributi già versati è dovuta dalla ricorrente, e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace ovvero annullare integralmente il verbale impugnato, con espressa statuizione di insussistenza di alcun debito;
In via incidentale ed ove ritenuto necessario:
3. Disapplicare le circolari indicate nel Verbale Ispettivo, per tutte le regioni specificate nel presente ricorso, e per l'effetto annullare gli atti impugnati;
In via subordinata:
4. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Verbale opposto venisse formalmente confermato, che gli importi indicati vengano ricalcolati a norma di legge, anche in relazione a quanto eccepito in atti, e conseguentemente ridurre, per le ragioni esposte o che verranno eventualmente ritenute di giustizia, l'importo delle somme pretese a titolo di omissione contributiva e a titolo di somme aggiuntive nel verbale impugnato;
In via di estremo subordine:
5. Annullare integralmente le sanzioni comminate / somme aggiuntive per tutte le causali di cui in atti, o subordinatamente rideterminarle ai minimi di legge;
In ogni caso:
6. Condannare i resistenti alla rifusione integrale di spese diritti e onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc”.
1.1. Con distinto e successivo ricorso, a proposto opposizione ex art. Controparte_1
24, comma 5, d.lgs. n. 46/99 avverso l'avviso di addebito notificato il 18/10/2022, con cui l' aveva intimato a detta società il pagamento delle somme già indicate nel Pt_1 verbale di accertamento impugnato con il primo ricorso.
1.2. Nella resistenza dell' e nel contraddittorio con Pt_1 Controparte_3
intervenuta in giudizio ex art. 105 c.p.c., il Tribunale di Roma,
[...] riuniti i ricorsi, ha così statuito: “-Dichiara inammissibile l'intervento spiegato dalla
[...]
e compensa le spese tra detta società e le altre Controparte_4 parti. -Accoglie i ricorsi proposti dalla e per l'effetto Controparte_1 accerta e dichiara la illegittimità dell'avviso di addebito, nonché la infondatezza della pretesa azionata dall con tale atto e con il verbale di accertamento e notificazione Pt_1
n. 2017017793/DDL del 14.06.2022. -Condanna l alla rifusione delle spese di lite in Pt_1 favore della , che liquida in complessivi € 15.950,00 per compensi, oltre Controparte_1 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Iconio Massara”.
1.3. Il primo giudice, premessa la declaratoria di inammissibilità per tardività dell'intervento volontario della ha ritenuto Controparte_3 infondate le pretese creditorie di cui al verbale di accertamento e notificazione n. 2017017793/DDL del 14/06/2022 ed azionate con l'avviso di addebito n. 397 2022 001958892 77 00, formato in data 08/10/2022, non avendo l' dimostrato, come Pt_1 era suo onere, l'esistenza, nel settore produttivo proprio della cooperativa ricorrente, di un contratto collettivo stipulato da sindacati comparativamente maggiormente rappresentativi rispetto alle OO.SS. stipulanti il contratto collettivo applicato, né
2 chiarito quale fosse il contratto collettivo assunto come parametro ex art. 1 d.l. n. 368/1989, riferibile allo specifico settore produttivo nel cui ambito operava la
[...]
Parte_2
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello l' lamentando, con un
[...] Pt_1 unico ed articolato motivo, l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sull' in ordine al contratto Pt_1 collettivo applicabile, omettendo di considerare e valutare sia le difese come articolate sia la produzione documentale in atti, nella parte in cui ha ritenuto non applicabile nel caso di specie il CCNL Commercio, nonché per omessa motivazione in relazione ai benefici contributivi di cui alla legge n. 190 del 2014 ed alla legge n. 108 del 2015. 2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
2.2. alla quale il ricorso in appello è stata Controparte_3 notificato in via telematica in data 24/08/2023 presso i procuratori costituiti in primo grado, non si è costituita in giudizio, rimanendo, pertanto, contumace.
2.3. All'odierna udienza, previa riunione della causa iscritta (per errore a causa di una duplicazione del deposito del ricorso in appello) al R.G. n. 1661/2023, ed all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Con un unico ed articolato motivo di gravame, l' sostiene, in sintesi, che: i) il Pt_1
Tribunale ha erroneamente ritenuto che l' non abbia adempiuto all'onere Pt_1 probatorio, quando, invece, emerge dagli atti di causa che: - l' ha offerto in Pt_1 comunicazione la documentazione da cui è scaturita la richiesta ispettiva;
- ha indicato il CCNL applicabile, evidenziando che nel verbale ispettivo era specificato che “per i lavoratori dipendenti della , in considerazione sia dell'oggetto dei Parte_3 contratti di appalto sia delle mansioni di magazziniere indicate nel Libro Unico del Lavoro e nelle comunicazioni obbligatorie di assunzione, deve essere utilizzato il CCNL del Commercio per la determinazione della retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale”; - ha depositato in copia il CCNL utilizzato dagli Ispettori per la determinazione dell'imponibile contributivo, specificando che trattasi del CCNL del Commercio e Servizi (codice 042) e che alla pagina 443, 444 e 445 del CCNL sono presenti le tabelle retributive relative al periodo oggetto di accertamento;
- ha evidenziato che alla pagina 1 del verbale era specificato il Contratto collettivo del settore di appartenenza: 042 Aziende del terziario: distribuzione e servizi;
ii) l' ha fatto espresso riferimento al verbale ispettivo, dove Pt_1 era stato specificato il CCNL applicabile al caso di specie: la scelta del CCNL applicabile era stata effettuata dagli Ispettori in base alle denunce che stessa società aveva inoltrato all' specificando le mansioni di magazziniere, ed in base a quanto la Pt_1 società aveva dichiarato nel Libro Unico del Lavoro e nelle comunicazioni obbligatorie di assunzione;
iii) difatti, avendo la svolto la propria attività di Controparte_1 caricamento dei prodotti destinati alla vendita su banchi e scaffali, quale affidataria dei contratti di appalto stipulati dalla per i Controparte_4 lavoratori dipendenti della , in considerazione sia dell'oggetto dei Parte_3 contratti di appalto sia delle mansioni di magazziniere, indicate nel Libro Unico del Lavoro e nelle comunicazioni obbligatorie di assunzione, deve essere utilizzato il CCNL del Commercio per la determinazione della retribuzione da assumere come base per il
3 calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale;
iv) il Tribunale ha errato sia nell'omettere di considerare le difese dell' e la produzione documentale, sia nel Pt_1 non valutare che l' riportandosi nella propria memoria a tutto quanto specificato Pt_1 nel verbale di accertamento, aveva richiamato anche quella parte del verbale in cui si specificava l'attività svolta dalla cooperativa e si indicava il CCNL Commercio quale contratto da utilizzare per la determinazione della retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale: la statuizione giudiziaria appare errata e contraddittoria, ove afferma che l'Ente avrebbe omesso di indicare gli elementi in base ai quali desumere la qualità di organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa su base dei sindacati CGIL/CISL/UIL, mentre emerge inequivocabilmente, dal verbale ispettivo e dagli allegati offerti in comunicazione, sia con la memoria di costituzione che in corso di causa, che, proprio in base allo specifico settore produttivo in cui operava la , ha trovato Controparte_1 applicazione il CCNL del Commercio, in rapporto alla qualifica dei lavoratori denunciata dalla stessa società; quindi, in sede ispettiva del tutto correttamente è stata accertata l'erronea applicazione da parte della Cooperativa del CCNL Servizi Ausiliari Anpit-Cisal, l'erroneo inquadramento dei lavoratori, la non considerazione degli scatti contrattuali, il mancato versamento della tredicesima e della quattordicesima mensilità, calcolando la relativa contribuzione;
v) la gravata sentenza, pertanto, viene censurata nella parte in cui non ritiene applicabile il CCNL Commercio sottoscritto da
, CISL e che, invece, deve essere CP_5 CP_6 Pt_4 Controparte_7 utilizzato per la determinazione delle retribuzioni da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, a tutela delle ragioni dei singoli lavoratori coinvolti, nonché dell' , per le motivazioni sopra evidenziate;
Pt_1 vi) si eccepisce, inoltre, la mancanza di motivazione in relazione ai benefici contributivi per le assunzioni di lavoratori di cui alla Legge n.190 del 2014 e alla legge n. 208 del 2015, benefici di cui la società cooperativa ha fruito ma che sono subordinati al possesso da parte del datore di lavoro del documento unico di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 1, comma 1175, legge 296/2006: come evidenziato nel verbale, per i lavoratori dipendenti, non essendo stato rispettato il CCNL, e non ricorrendo la condizione prevista dall'articolo 1, comma 1175, legge 296/2006, si è proceduto al recupero delle agevolazioni indebitamente usufruite dalla ditta per i benefici previsti dalla Legge n. 190 del 2014 e n. 208 del 2015 nei singoli mesi in cui si è verificata l'inadempienza contributiva;
contrariamente a quanto ex adverso asserito, l' quale Pt_1 creditore dell'obbligo contributivo ordinario può limitarsi a dedurre l'inadempimento, mentre incombe sul debitore dimostrare di non essere inadempiente per la parte di cui si dichiara beneficiario di agevolazioni.
4.1. Ritiene la Corte che le riportate argomentazioni del gravame non siano tali da inficiare il ragionamento logico-giuridico posto alla base della decisione del giudice di prime cure.
4.2. Ha affermato, in particolare, il Tribunale, quanto di seguito per completezza di esposizione si riporta: a) tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale in materia, è onere dell' dimostrare l'esistenza e la misura del minimale, dimostrare cioè Pt_1
l'esistenza, nel corrispondente settore produttivo, di un contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi, il quale determini la retribuzione spettante in misura superiore a quella sulla base della quale il datore ha versato i contributi, come pure dimostrare la maggiore rappresentatività su base nazionale
4 delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, sulle cui retribuzioni pretende di commisurare i contributi previdenziali, e, a tal fine, l' deve anzitutto Pt_1 produrre tempestivamente il contratto collettivo ritenuto applicabile, non essendo sufficiente il deposito dei verbali di accertamento redatti in sede ispettiva;
b) l' Pt_1 non ha assolto all'onere probatorio da cui era gravato, atteso che non ha affatto dimostrato l'esistenza, nel settore produttivo proprio della Cooperativa ricorrente, di un contratto collettivo stipulato da sindacati comparativamente maggiormente rappresentativi rispetto alle OO.SS. stipulanti il contratto collettivo applicato: difatti, nel verbale ispettivo, il cui contenuto è stato integralmente ed acriticamente richiamato nella memoria di costituzione dell' , dopo aver premesso che per le Pt_1 società cooperative l'unico parametro conforme al disposto dell'art. 1, comma 1, d.l. n. 338/1989 per la determinazione del cd. minimale contributivo sarebbe esclusivamente il contratto collettivo nazionale sottoscritto da , CISL e CP_5 CP_6
i verbalizzanti affermano che, pertanto, doveva Pt_4 Controparte_7
“essere utilizzato il CCNL del Commercio per la determinazione delle retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale”, e tale ultimo contratto, peraltro genericamente indicato, non è stato prodotto dall' Pt_1 con la memoria di costituzione, non avendo l provveduto a tale indispensabile Pt_1 adempimento neppure per la prima udienza di discussione ma solo contestualmente al deposito della note di trattazione per la successiva udienza del 20/12/2022; c) tuttavia, tale produzione non può valere ad assolvere l'onere da cui l' era Pt_1 gravato, sia perché tardiva e, quindi, inammissibile, come eccepito dalla società ricorrente in sede di note autorizzate;
sia perché, anche a volere prescindere in via di mera ipotesi da tale rilievo, l' una volta prodotto tale contratto, ha omesso Pt_1 qualsiasi allegazione circa l'ambito di applicazione del medesimo e circa la sua riferibilità allo specifico settore produttivo in cui operava la , la quale Controparte_1 non svolgeva attività di acquisto e/o vendita di beni ma, come accertato dagli stessi ispettori nel verbale del 14/6/2022, attività di caricamento dei prodotti destinati alla vendita su banchi e scaffali;
tale difetto di allegazione appare tanto più rilevante ove si consideri che nelle note depositate in data 3/12/2022, ossia contestualmente alla produzione del CCNL Confcommercio, l' ha asserito che “legittima ed Pt_1 obbligatoria deve ritenersi l'applicazione del CCNL per i i dipendenti di imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica ( cod. contratto 142) siglato da
[...]
, in quanto organizzazioni maggiormente Controparte_8 rappresentative a livello nazionale e sindacale essendo, peraltro, quest'ultimi contratti applicati da tutte le società cooperative di settore e quelli che stabiliscono la retribuzione minima di garanzia”; d) dunque, l' non ha in alcun modo chiarito quale sia il Pt_1 contratto collettivo assunto come parametro ex art. 1 D.L. n. 368/1989, riferibile allo specifico settore produttivo nel cui ambito operava la , e ciò preclude Controparte_1 in radice non solo la possibilità di verificare l'esatta quantificazione delle differenze pretese ma anche di verificare quali fossero in tale settore le OO. SS. comparativamente più rappresentative, cui ascrivere il CCNL cd. leader, essendo, d'altro canto, pacifico che la sfera di applicazione del CCNL Servizi Ausiliari Anpit-Cisal comprendeva l'attività svolta dalla società ricorrente.
4.3. Il motivo di appello non si confronta adeguatamente con tali argomentazioni, omettendo, in primo luogo, di chiarire le contraddizioni evidenziate dal giudice di prime cure, ossia: i) l'indicazione nel contesto del verbale di accertamento del
5 contratto collettivo nazionale sottoscritto da , CISL e CP_5 CP_6 Pt_4 quale unico parametro conforme al disposto dell'art. 1, comma 1, Controparte_7
d.l. n. 338/1989 per la determinazione del cd. minimale contributivo, ed al contempo della necessità di applicare nel caso di specie il CCNL Commercio;
ii) l'affermazione, contenuta nelle note depositate in data 03/12/2022, secondo cui - pur avendo l'Istituto depositato (tardivamente) il CCNL Commercio - avrebbe dovuto obbligatoriamente applicarsi il “CCNL per i i dipendenti di imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica (cod. contratto 142) siglato da
[...]
, in quanto organizzazioni maggiormente rappresentative Controparte_9
a livello nazionale e sindacale”.
4.4. Corretta, pertanto, appare la conclusione cui è giunto il Tribunale, laddove ha ritenuto che l' non avesse chiarito, stante il persistente richiamo anche al CCNL Pt_1 sottoscritto da , CISL e quale fosse il CP_5 CP_6 Pt_4 Controparte_7 contratto collettivo assunto come parametro ex art. 1 D.L. n. 368/1989 e riferibile allo specifico settore produttivo nel cui ambito operava la con ciò Controparte_1 precludendo la verifica sia dell'esatta quantificazione delle pretese differenze contributive, sia quali fossero nel settore di riferimento le OO.SS. comparativamente più rappresentative.
4.5. In definitiva, come correttamente ritenuto dal primo giudice, l' non ha Pt_1 dimostrato in giudizio, come era suo onere, che il CCNL applicato in sede di accertamento ispettivo - neanche agevolmente individuabile date le evidenziate contraddizioni - fosse il contratto collettivo stipulato dalle OO. SS. maggiormente rappresentative, né tantomeno ha spiegato i motivi per i quali debba essere applicato nel caso che occupa il CCNL Commercio e non il CCNL applicato dalla Cooperativa appellata.
4.6. Si consideri, inoltre, che anche il ricorso in appello non agevola l'individuazione del CCNL applicabile: difatti, l' fa riferimento al “CCNL Commercio sottoscritto da , Pt_1 CP_5
CISL e ” (pagina 10 del ricorso), laddove il CP_6 Pt_4 Controparte_7
CCNL Commercio prodotto dall' (tardivamente) nel giudizio di primo grado Pt_1 risulta sottoscritto da , , e CP_10 CP_11 CP_12 CP_13
.
[...]
4.7. Nè, d'altro canto, l'Istituto appellante si confronta in alcun modo con l'argomento della tardività - e della conseguente inammissibilità - della produzione documentale del CCNL Commercio, versato in atti in allegato alle note depositate in data 03/12/2022: come correttamente affermato dal primo giudice, incombeva sull' Pt_1
l'onere di provare l'esistenza di un contratto collettivo da applicare nei confronti della società appellata in quanto stipulato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, che doveva fungere da parametro da cui ricavare il minimale, nonché la maggiore rappresentatività delle associazioni stipulanti il CCNL in questione.
4.7.1. In tal senso, difatti, si è pronunciata la Corte di cassazione: “In relazione al disposto di cui all'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389 - a norma del quale la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto "minimale contributivo") - è onere dell' dimostrare Pt_1
l'esistenza, nel corrispondente settore produttivo, di un contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi, il quale determini la retribuzione spettante in
6 misura superiore a quella sulla base della quale il datore ha versato i contributi;
tale onere deve essere adempiuto mediante la produzione del contratto collettivo applicabile, non essendo sufficiente il deposito dei verbali di accertamento redatti in sede ispettiva” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16764 del 17/07/2009).
4.8. Diversamente, l' oltre a non aver dimostrato l'esistenza, nel settore Pt_1 produttivo proprio della cooperativa appellata, di un contratto collettivo stipulato da sindacati comparativamente maggiormente rappresentativi rispetto alle OO.SS. stipulanti il contratto collettivo applicato dalla cooperativa medesima, non ha neanche prodotto tempestivamente il CCNL di cui invocava l'applicazione, peraltro soltanto genericamente - ed in modo contraddittorio - indicato.
4.9. A ciò si aggiunga che, come puntualmente evidenziato dalla parte appellata nella memoria di costituzione, nel verbale ispettivo, che l' appellante invoca come Pt_1 atto integrante la propria memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, non vi è alcun argomento idoneo a dimostrare la maggiore rappresentatività delle OO.SS. stipulanti il CCNL ritenuto maggiormente rappresentativo, anzi nel verbale si legge che
“Con lettera circolare n. 4610 del 6 marzo 2012 e con lettera circolare n.10310 del 1 giugno 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali viene rappresentato che l'unico contratto da prendere come riferimento ai fini dell'individuazione della base imponibile contributiva ai sensi dell'art. 1 della Legge 389/1989,come interpretato in via autentica ex art.2 comma 25, L. n. 549/1995, è il contratto collettivo nazionale CP_1 sottoscritto da CISL e UIL/ e viene dato l'indirizzo Pt_4 Controparte_7 al personale di vigilanza di procedere al recupero delle differenze contributive in caso di riscontro dell'applicazione di un diverso CCNL”, con esplicito riferimento, quindi, ad un CCNL diverso dal CCNL Commercio prodotto (tardivamente) in atti.
5. Per quanto sin qui esposto, dunque, l'appello va integralmente respinto.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
7. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all' appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. Pt_1
13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l' al pagamento in favore di Pt_1 Controparte_1
delle spese di lite del grado che liquida in € 9.000,00, oltre rimborso
[...] spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Nulla per le spese nei riguardi della società appellata non costituita. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a Pt_1 quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 05/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
7