Ordinanza collegiale 7 agosto 2025
Decreto presidenziale 26 agosto 2025
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 17/12/2025, n. 22865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22865 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22865/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08146/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8146 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Viglione, Noemi Tsuno, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
contro
Gse - Gestore Servizi Energetici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Zappia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Capranica n. 95;
Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensiva:
- del provvedimento prot. n. GSE/-OMISSIS- adottato dal GSE in data 19.06.2025, notificato in pari data ed avente ad oggetto “informazione antimafia ex art. 91 del D.lgs. 159/2011 relativa alla -OMISSIS- (CF/P.IVA:-OMISSIS-)”;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 12/08/2025, per l’annullamento previa sospensiva:
- del provvedimento prot. GSE/-OMISSIS- adottato dal GSE in data 7.08.2025, notificato in pari data ed avente ad oggetto “applicazione della misura di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis del d.lgs. 159/2011. Società -OMISSIS- (CF/P.IVA: -OMISSIS-). Vs. Rif. Prot. n.-OMISSIS- del 1° agosto 2025”;
- per quanto occorre del provvedimento GSE prot. n. GSE/-OMISSIS- dell’8.04.2025, mai notificato e del quale si è venuti a conoscenza tramite il deposito della difesa del GSE in data 4 agosto 2025;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., dell’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. AR CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società agricola semplice -OMISSIS- ha in essere con il Gestore dei servizi energetici due rapporti incentivanti, in quanto è stata ammessa al contributo in conto capitale di euro 294.000,00 per la realizzazione nel Comune di Atella (PZ) di un impianto fotovoltaico di 252,00 kWp, da finanziare nell’ambito dei fondi PNRR del Parco Agrisolare e, inoltre, è titolare di una convenzione per il ritiro dell’energia elettrica con riguardo all'impianto termoelettrico alimentato da biogas di 100,00 kWp, ubicato nel medesimo Comune.
2. A febbraio 2025 il GSE ha trasmesso all’odierna ricorrente la richiesta di rinnovo della documentazione antimafia. Tale richiesta è intervenuta in un periodo in cui la società, attinta da un’interdittiva antimafia della Prefettura di Potenza, aveva impugnato tale provvedimento dinanzi al TAR Basilicata che, a marzo 2025, con ordinanza n. -OMISSIS- disponeva la sospensione e il riesame della stessa. Le predette circostanze venivano rappresentate al GSE nella nota di riscontro.
3. A seguito dell’ordinanza n. -OMISSIS- le interlocuzioni della società con la Prefettura conducevano all’adozione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del D.Lgs. n. 159/2011 per un periodo di sei mesi con nomina di un esperto.
4. Proseguivano anche le interlocuzioni con il GSE, al quale l’odierna ricorrente rappresentava che il provvedimento di collaborazione preventiva avrebbe fatto cessare gli effetti dell’interdittiva.
5. In data 19 giugno 2025 il GSE disponeva la sospensione dell’erogazione degli incentivi fino alla scadenza del termine della misura di cui all’art. 94 bis del D.lgs. 159/2011, con possibilità di rideterminarsi all’esito.
6. Tale provvedimento veniva impugnato con ricorso affidato ad un unico motivo rubricato “ VIOLAZIONE, ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 94 BIS DEL D.LGS. N. 159/2011. TRAVISAMENTO – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’ – DIFETTO ISTRUTTORIO E MOTIVAZIONALE. ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E IN DIRITTO. ARBITRARIETA’, ECCESSO DI POTERE, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA’ ”, a sua volta articolato nelle seguenti sotto-censure:
I. CON RIFERIMENTO ALLA RATIO DELL’ART. 94 BIS D.LGS. N. 159/2011 .
Parte ricorrente sostiene che non sarebbe stato applicato correttamente l’art. 94-bis del D.Lgs. 159/2011, risiedendo la ratio delle misure collaborative nella possibilità dell’impresa di continuare ad operare nel proprio settore economico.
II. CON RIFERIMENTO ALLA ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO .
La sospensione dell’erogazione degli incentivi disposta dal GSE si baserebbe sull’equiparazione tra gli effetti della misura di prevenzione collaborativa e quelli dell’interdittiva e non consentirebbe all’impresa di continuare ad operare.
III. CON RIFERIMENTO AGLI ULTERIORI PROFILI DI ILLEGITTIMITA’ DELLA PARTE MOTIVA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO (e, più precisamente,) al < provvedimento interdittivo prot. n. -OMISSIS- emesso in data 31 gennaio 2025 >, <alla riunione del “ Gruppo Interforze Antimafia della provincia di Potenza” che si svolgeva “in data 4 aprile 2025 ”>, <alla “ consolidata giurisprudenza antimafia in materia di fondi PNRR ”>.
Il GSE sarebbe incorso in errore nel ritenere che l’interdittiva non fosse stata annullata dalla Prefettura e sostituita dal provvedimento ex art. 94-bis e nel richiamare il parere espresso dal Gruppo Interforze, da cui si è discostata la Prefettura adottando la misura collaborativa, e la giurisprudenza antimafia in materia di fondi PNRR, la cui ablazione richiederebbe invece una ponderazione degli interessi coinvolti.
Il ricorso si conclude con le richieste di tutela cautelare e di oscuramento dei dati.
7. Il Gestore dei servizi energetici si è costituito in giudizio e ha depositato memoria difensiva, nella quale eccepisce l’inammissibilità del ricorso, affermando che la sospensione temporanea dell’erogazione degli incentivi sarebbe intervenuta prima della trasmissione della nota impugnata, avente natura di mero atto confermativo.
8. Ha fatto seguito la memoria della società ricorrente, nella quale richiama la pronuncia della Corte Costituzionale n. 109/2025 e sostiene che la misura collaborativa ex art. 94-bis, avendo sostituito l’interdittiva, dovrebbe assicurare che la continuità operativa dell’impresa senza “ alcuno iato temporale pregiudizievole ”.
9. All’esito della camera di consiglio in data 6 agosto 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, con ordinanza n. -OMISSIS- è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste.
10. Parte ricorrente ha adempiuto all’ordine di integrazione del contraddittorio e ha depositato motivi aggiunti avverso il provvedimento in data 7 agosto 2025, con cui il Gestore ha confermato la sospensione degli incentivi a seguito dell’applicazione della misura di prevenzione collaborativa, e la nota in data 8 aprile 2025, depositata in giudizio dalla difesa del GSE in data 4 agosto 2025, con cui il Gestore ritiene l’ordinanza del TAR Basilicata inidonea a riattivare l’erogazione degli incentivi. L’impugnativa è affidata ad un unico motivo aggiunto rubricato “ VIOLAZIONE, ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 94 BIS DEL D.LGS. N. 159/2011. TRAVISAMENTO – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’ – DIFETTO ISTRUTTORIO E MOTIVAZIONALE. ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E IN DIRITTO. ARBITRARIETA’, ECCESSO DI POTERE, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA’ ”, che a sua volta si articola nelle seguenti sotto-censure:
I. CON RIFERIMENTO ALLA RATIO DELL’ART. 94 BIS D.LGS. N. 159/2011 .
Parte ricorrente censura la violazione dell’art. 94-bis del D.Lgs. 159/2011, dovendo le misure collaborative consentire all’impresa di continuare ad operare nel proprio settore economico.
II. CON RIFERIMENTO ALLA ILLEGITTIMITA’ DELL’IMPUGNATO PROVVEDIMENTO GSE PROT. N. GSE/-OMISSIS- DEL 7.08.2025 .
Parte ricorrente sostiene che la sospensione dell’erogazione degli incentivi condizionerebbe l’operatività dell’impresa e critica l’interpretazione del Gestore secondo cui la decisione in ordine alla permanenza della sospensione degli incentivi dipenderebbe dalla valutazione della Prefettura, poiché in tal modo si attribuirebbe alla misura collaborativa un effetto afflittivo. Inoltre la predetta interpretazione si porrebbe in contraddizione con quella alla base del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, avendo in tal caso il GSE effettuato autonomamente una valutazione che, in un momento successivo, verrebbe fatta dipendere dall’interlocuzione con la Prefettura.
III. CON RIFERIMENTO ALLA ILLEGITTIMITA’ DELLA NOTA DEL GSE PROT. N. GSE/-OMISSIS- DELL’8 APRILE 2025 ADOTTATA IN VIOLAZIONE DELLA ORDINANZA T.A.R. BASILICATA N. -OMISSIS- .
Per mero scrupolo difensivo viene contestata la nota in data 8 aprile 2025, antecedente all’adozione della misura di prevenzione collaborativa, la cui illegittimità deriverebbe da un’errata lettura dell’ordinanza del TAR Basilicata n. -OMISSIS- da parte del GSE, che avrebbe posto l’interdittiva sospesa dal TAR a fondamento della sospensione delle erogazioni.
Il ricorso si conclude con le richieste di tutela cautelare e di oscuramento dei dati.
11. Il GSE e la parte ricorrente hanno depositato i propri scritti difensivi.
12. Alla camera di consiglio del 10 settembre 2025, con ordinanza n. -OMISSIS- è stata fissata l’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, “ Ritenuto che le esigenze di tutela della ricorrente po (tessero) essere adeguatamente soddisfatte mediante una sollecita fissazione dell’udienza di merito, tenuto altresì conto che le ragioni sottese alla sospensione cautelativa del pagamento operata dal GSE – conforme ad altri precedenti dello stesso gestore e, prima facie, non irragionevole o illogica - cessano a novembre ”.
13. Si sono costituiti in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, il Ministero dell'Interno e il Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
14. La difesa erariale ha depositato la nota della Prefettura di Potenza in cui si conferma l’efficacia della misura collaborativa, intervenuta in sostituzione dell’interdittiva, e la nota della Direzione centrale per l’Amministrazione generale e le Prefetture del Ministero dell’Interno, in cui si sollevano dubbi circa la legittimazione passiva del Dicastero, essendo oggetto dell’impugnativa atti del GSE.
15. Il GSE ha depositato documenti e memoria difensiva ex art. 73 del codice del processo amministrativo. Fra i documenti v’è la nota in data 26 novembre 2025 con cui si richiede alla Prefettura di Potenza di fornire aggiornamenti a seguito della cessazione dell’efficacia della misura di cui all’art. 94-bis e, nelle more, si conferma la sospensione dell’erogazione degli incentivi.
16. A tale deposito ha fatto seguito la replica della parte ricorrente.
17. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 il Collegio ha sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, la questione del difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Potenza e, all’esito, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Potenza in ragione della mancata impugnazione di provvedimenti da essi adottati.
2. Sempre in via preliminare, può prescindersi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal GSE, in ragione dell’infondatezza dell’impugnativa nel merito (Cons. Stato, sez. II, n. -OMISSIS-).
3. Le censure mosse nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti sono in gran parte sovrapponibili, il che ne giustifica la trattazione congiunta.
4. La prima sotto-censura del ricorso introduttivo e la prima sotto-censura del ricorso per motivi aggiunti sono infondate.
La tesi della società ricorrente parte dal presupposto che le misure della Prefettura di cui all’art. 94-bis del D.Lgs. 159/2011 rispondono alla finalità di consentire all’impresa di continuare ad operare nel mercato, per giungere alla conclusione secondo cui il provvedimento di sospensione dei benefici adottato da altra Amministrazione - nella specie il GSE – sarebbe illegittimo.
Nel sistema delineato dal D.Lgs. 159/2011 le misure di collaborazione preventiva si collocano in una logica di gradualità rispetto all’informazione interdittiva.
Le misure di cui all’art. 94-bis del D.Lgs. 159/2011 - la cui durata varia da un minimo di sei mesi ad un massimo di dodici mesi - “ sono finalizzate a riportare la gestione dell’impresa su binari di completo affrancamento dall’influenza della criminalità organizzata” secondo “un nuovo modello collaborativo con il mondo produttivo che modula l’afflittività della misura preventiva antimafia in relazione all’effettivo grado di compromissione dell’impresa rispetto al contesto criminale ” (Cons. Stato, sez. III, n. 7330/2025).
Inoltre, il D.Lgs. 159/2011 disciplina in modo distinto le misure di prevenzione collaborativa e il controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis, comma 2, lett. b) e ne regola i rapporti, stabilendo che le prime cessano ove viene applicato il secondo (art. 34-bis, comma 1 e art. 94-bis, comma 3).
A differenza dell’informativa interdittiva le misure di prevenzione collaborativa non comportano il divieto di percepire le erogazioni e, se alla loro scadenza si accerta il venir meno dei presupposti di adozione, viene rilasciata un’informazione antimafia liberatoria.
Nel caso di specie il GSE non ha proceduto né a risolvere la convenzione né a dichiarare la decadenza dal contributo in conto capitale, limitandosi a sospendere cautelativamente i rapporti incentivanti.
5. Da tali considerazioni deriva l’infondatezza della seconda sotto-censura del ricorso introduttivo e della seconda sotto-censura del ricorso per motivi aggiunti.
Le misure collaborative di cui all’art. 94-bis presentano “ notevoli similitudini ” con il controllo giudiziario (Corte Cost. n. 109/2025) ma non sono pienamente sovrapponibili ad esso (Cons. Stato, sez. III, ord. n. 4393/2025) per “ la peculiarità e diversità dei presupposti che connotano la valutazione del giudice della prevenzione penale rispetto alla valutazione prefettizia ”, in quanto “ l’istituto delle misure amministrative di prevenzione collaborativa (art. 94 bis cit.), lungi dal poter essere considerate una riproduzione sul versante amministrativo dell’istituto del controllo giudiziario di cui all’art. 34 bis cit, condividono la natura di informazione antimafia tipica del procedimento all’esito del quale sono adottate, con la conseguenza che anche la valutazione prefettizia ora in esame, come l’interdittiva, è sempre adottata all’esito di un vaglio di tipo storico statico ” (Cons. Stato, sez. III, n. 2654/2025).
La “ continuità temporale ” invocata negli scritti difensivi dalla società ricorrente con il richiamo alla sent. n. 109/2025 della Corte Costituzionale è assicurata dalla coincidenza del “ termine di scadenza del periodo vigilato con il riesame della situazione infiltrativa, inferendo dal venir meno di questa, per effetto del buon esito della misura amministrativa preventiva, il rilascio di una informazione antimafia liberatoria. In tale caso, dunque, l’ordinamento non consente alcuno “iato temporale” pregiudizievole ” (Corte Cost., sent. n. 109/2025 cit.).
Ai fini del controllo della regolare prosecuzione dei rapporti incentivanti il GSE ha esaminato le circostanze accertate dalla Prefettura e poste alla base delle misure collaborative da ultimo adottate, per poi disporre la sospensione delle erogazioni in attesa dell’esito delle misure stesse.
Secondo costante giurisprudenza “ All’interno di un dato procedimento possono confluire provvedimenti adottati da amministrazioni titolari di attribuzioni diverse, il cui esercizio implica la soluzione di questioni pregiudiziali, giuridiche o fattuali, comuni: ciò tuttavia non significa che la soluzione alla questione comune fornita da un’amministrazione nell’adozione di un proprio provvedimento vincoli l’altra amministrazione nell’esercizio di una diversa attribuzione. L’invasione delle altrui attribuzioni (causa di nullità del provvedimento ex art. 21 septies L. n. 241/90) è ravvisabile soltanto nei casi in cui un’amministrazione eserciti un potere alla stessa non spettante, adottando ovvero sindacando la legittimità e l’efficacia di titoli autorizzativi (di competenza e) rilasciati da altra amministrazione; una tale invasione di attribuzioni non potrebbe invece manifestarsi qualora un’amministrazione nell’esercizio di un proprio potere risolva questioni pregiudiziali, rilevanti per definire la regula iuris del caso concreto, in senso difforme rispetto a quanto statuito da altra amministrazione nell’esercizio di un diverso potere pubblico (Cons. Stato, sez. II, n. 11552/2022) ” ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, n. 9304/2025).
L’esame delle circostanze accertate dalla Prefettura e l’adozione delle misure di collaborazione preventiva hanno condotto il GSE a ravvisare i presupposti per disporre la sospensione dei rapporti incentivanti in attesa di un chiarimento definitivo.
Si osserva che “ il Gse ha poteri di sospensione in autotutela utilizzabili nella cornice delineata dal legislatore e segnatamente in presenza dei «gravi motivi» di cui all’art. 21-quater della legge n. 241/1990, che nel caso di specie sono pienamente e univocamente integrati, stante l’esigenza di garantire – anche in via precauzionale e comunque basata su un quadro fattuale sufficientemente perimetrato – la legalità dei procedimenti di ammissione a benefici economici a carico della finanza pubblica ” (Cons. Stato, sez. II, n. 158/2023).
La sospensione presenta una durata ragionevole, collegata all’efficacia del provvedimento ex art. 94-bis e rispettosa del termine massimo di dodici mesi stabilito dall’art. 21-quater, comma 2, della L. 241/1990 tramite il richiamo al successivo art. 21-novies.
Si tratta di un provvedimento che non presenta carattere definitivo e irreversibile e che rinvia ogni determinazione sulla permanenza dei rapporti incentivanti in essere all’esito delle misure di prevenzione collaborativa, ovverosia ad un momento in cui è possibile acquisire dalla Prefettura un quadro della fattispecie concreta chiaro e cristallizzato.
Allegata ma non provata è la concreta incidenza della sospensione dei rapporti incentivanti sull’attività dell’impresa, non essendo stati prodotti in giudizio documenti contabili a supporto delle argomentazioni svolte (Cons. Stato, sez. IV, ord. n. 3663/2025; TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. n. 9337/2025; sez. III-ter., ord. n. 4326/2014; n. 4323/2012).
Tale prova è particolarmente rigorosa a fronte di risorse pubbliche scarse e della necessità di assicurare il corretto funzionamento dei regimi di sostegno, al fine di evitare l’incameramento di somme di cui non è certa la spettanza da parte del soggetto beneficiario.
Per cui, nel bilanciamento tra interessi contrapposti è possibile assegnare prevalenza alla prosecuzione delle erogazioni solo in presenza di idonea documentazione contabile, dalla quale si evinca, a titolo di esempio, che i ricavi societari provengono unicamente dall’energia prodotta (Cons. Stato, sez. II, ord. n. 2011/2024).
Circostanza che non ricorre nel caso in esame, ove l’impresa - sulla base dei dati dalla stessa allegati - svolge la propria attività principale nel settore agroalimentare, rispetto alla quale i rapporti incentivanti assolvono ad una funzione accessoria.
6. Priva di pregio è la critica rivolta all’interpretazione del Gestore secondo cui la decisione in ordine alla permanenza della sospensione degli incentivi dipenderebbe dalla valutazione della Prefettura, poiché in tal modo si attribuirebbe alla misura collaborativa un effetto afflittivo.
La valutazione del Gestore è vincolata alla risoluzione dei rapporti solo in caso di adozione dell’interdittiva antimafia. Nel caso in cui invece siano adottate misure di collaborazione preventiva, il GSE ha comunque il potere di considerare le circostanze emerse nel procedimento prefettizio quali “ gravi ragioni ” di cui all’art. 21-quater della L. 241/1990 ai fini della sospensione delle erogazioni in essere, in attesa che si concluda il percorso di recupero della legalità dell’impresa.
Non è inoltre riscontrabile alcuna logica afflittiva alla base del provvedimento cautelare, essendo emerse nel corso dei rapporti dei probabili fattori di irregolarità che, ad esito del procedimento incardinato presso altra Amministrazione, potrebbero condurre alla decadenza dai benefici. A riguardo la giurisprudenza unionale ha chiarito che le misure amministrative non hanno natura sanzionatoria laddove comportano la revoca di un vantaggio indebitamente ottenuto a causa di irregolarità della pratica (CGUE, sez. V, sent. 26 maggio 2016, C‑260/14 e C‑261/14, Județul AM e Județul CĂ contro Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, punti 49-50).
7. Non merita poi condivisione la tesi sostenuta dalla società ricorrente in ordine all’asserita contraddizione in cui sarebbe incorso il GSE nell’interpretare il quadro normativo, avendo adottato la sospensione a seguito di una valutazione delle misure prefettizie di carattere autonomo e, successivamente, sostenendo nel provvedimento impugnato con i motivi aggiunti l’impossibilità di una valutazione autonoma.
Si tratta in realtà di due situazioni differenti, poiché il provvedimento di sospensione è stato adottato dal GSE a seguito delle circostanze che hanno condotto all’applicazione delle misure di collaborazione, mentre la nota gravata con i motivi aggiunti manifesta l’esigenza di coordinamento con la Prefettura sull’attuazione della misura adottata, che potrebbe condurre al divieto di percepire erogazioni pubbliche, come chiarito dall’art. 49, comma 2-bis, del D.L. 152/2021, secondo cui le misure di prevenzione collaborativa “ possono essere in ogni momento revocate o modificate e non impediscono l'adozione dell'informativa antimafia interdittiva ” (comma aggiunto dalla L. 233/2021, in sede di conversione del D.L. 152/2021 citato).
8. Del pari infondati sono la terza sotto-censura del ricorso introduttivo e la terza sotto-censura del ricorso per motivi aggiunti.
Come illustrato, gli atti del Gestore, per un verso, tengono conto delle circostanze accertate nel procedimento della Prefettura e, per altro verso, non conducono ad alcuna ablazione definitiva degli incentivi né risolvono i rapporti incentivanti, ma in un’ottica prudenziale sospendono le erogazioni al fine di poter adottare le determinazioni di competenza (decadenza ovvero conferma degli incentivi) all’esito delle misure prefettizie.
La ripresa dell’erogazione degli incentivi è collegata all’esito delle misure proprio perché è in tale momento che la situazione fattuale si chiarisce e si cristallizza, consentendo al Gestore di completare la propria valutazione sulla permanenza dei rapporti incentivanti.
A fronte della pendenza delle misure di cui al D.Lgs. 159/2011 e delle circostanze che emergono dagli atti scolorano le censure volte a sostenere errori interpretativi da parte del GSE in ordine alla valutazione dei provvedimenti prefettizi e dell’ordinanza adottata dal TAR Basilicata.
Infine, la pronuncia richiamata dalla ricorrente (TAR Puglia, Bari, sez. II, n. 874/2024; pag. 28 del ricorso introduttivo) concerne una controversia non pienamente sovrapponibile al caso in esame, in quanto verte sull’illegittimità della risoluzione di un contratto di appalto conseguente alla sospensione e al successivo annullamento dell’interdittiva antimafia.
9. Conclusivamente, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e, pertanto, devono essere respinti.
10. La novità e la particolarità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL UC, Presidente FF
AR CI, Referendario, Estensore
Giacomo Nappi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR CI | EL UC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.